Verifiche di conformità. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare durante l’esecuzione dei servizi verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Servizio. Al termine delle verifiche di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 di cui al capitolo 11. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o l’Ordine di Servizio.
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Verifiche di conformità. L’Amministrazione L’Appaltatore si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte della Stazione Appaltante i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara. Le verifiche di conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al DEC o comunque al personale competente individuato dall’Azienda Sanitaria, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’appaltatore. I primi tre mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l’Azienda X.X.XX. potrà risolvere il contratto di fornitura. La corrispondenza della fornitura alle condizioni ed ai termini del contratto possono essere effettuate in qualsiasi momento. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’Azienda Sanitaria, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria, o per qualsivoglia causa anche dovuta a vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. L’X.X.XX. si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l’impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene. La prestazione a carico dell’Appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate senza minimo d’ordine. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’Amministrazione appaltante. Nel caso di RTI gli ordinativi del materiale saranno inoltrati alle singole imprese facenti parti del raggruppamento stesso, in base a quanto dichiarato dalle imprese stesse in sede di gara relativamente alla quota di partecipazione al raggruppamento. L’Appaltatore che riceverà l’ordinativo di merce dovrà consegnare la merce presso i luoghi indicati ed emettere relativa fattura nelle modalità di cui al presente capitolato. L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo della merce, l’Appaltatore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare durante l’esecuzione controlli sulla merce consegnata, anche avvalendosi di esperti appositamente delegati. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. Il fornitore in tal caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei servizi verifiche pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di conformità delle prestazioni volte comunicazione. I prodotti, risultati a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in termini sede di prestazionigara, caratteristiche tecnichel’Azienda Sanitaria potrà, economiche avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattualiprevia comunicazioni scritte al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedi art. Le verifiche di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto “Risoluzione del contratto - – Recesso unilaterale” del capitolato). Nei casi in termini cui l’Appaltatore non sia più in grado di prestazionigarantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, obiettivi dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e caratteristiche tecnicheall’accettazione dei nuovi beni, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Servizio. Al termine delle verifiche di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le partidandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazionecui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per numero caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile). In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro 2 giorni lavorativi, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o gravitàeccezione di sorta da parte del medesimo, non permettano il prosieguo salvo, in ogni caso, l’applicazione delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 penali di cui al capitolo 11all’articolo “Inadempimenti e penali” e l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativoFermo quanto previsto dall’articolo “Inadempimenti e Penali” del presente capitolato, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro i prodotti che presenteranno difetti e/o l’Ordine difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda X.X.XX.. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere individuato dell’Azienda, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di Servizio.deposito garantiti. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione dell’esecuzione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
Verifiche di conformità. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare durante l’esecuzione dei servizi verifiche di Il DEC laddove nominato, provvede alla verifica della conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro in termini eseguite, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi del personale tecnico di prestazioniASL DI PESCARA per le attività di supporto, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche rilascia il certificato di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se conformità. Il certificato deve contenere tutte le informazioni essenziali a dichiarare che le prestazioni contrattuali siano sono state eseguite a regola d’arte esotto il profilo tecnico e funzionale, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi conformità e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro condizioni, modalità, termini e dei suoi allegatiprescrizioni del contratto, nonché dell’Ordine nel rispetto delle eventuali leggi di Serviziosettore. Al termine delle Il RUP conferma il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento. Ai fini della liquidazione di singole fatture, le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. Considerata la natura dei beni e servizi oggetto del contratto le verifiche di conformità deve essere saranno oggetto di Verifiche in corso di Esecuzione. Il DEC effettua i controlli e trasmette i relativi verbali al RES entro quindici giorni successivi riferendo anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l’impresa anche mediante l’utilizzo di modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore. Il DEC esercita tale verifica al termine di ogni trimestre decorrente dalla data di avvio del servizio e conclude la verifica entro il mese successivo. Il DEC certifica la chiusura delle prestazioni ed avvia il procedimento di verifica di conformità che si conclude entro 60 giorni massimo dalla chiusura delle prestazioni. Le verifiche sono svolte in contraddittorio con l’impresa o, preferibilmente, in modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore. Della verifica è redatto apposito verbale controfirmato da ambo le particonclusivo. Nel caso Dopo l’effettuazione della verifica finale e definitiva ed all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della fideiussione/cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in cuicontratto. Ove il Direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, durante la verificaovvero, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo a seguito delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni attività di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 di cui al capitolo 11. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ASL DI PESCARA può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario e procedere all’aggiudicazione dell’appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà preventive verifiche tecniche e di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o l’Ordine di Servizio.idoneità del contraente.
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Verifiche di conformità. Durante l’esecuzione del contratto, l’Amministrazione, tramite il RUP e il DEC effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata. L’aggiudicatario si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche Si obbliga altresì a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione. L’Amministrazione farà pervenire all’aggiudicatario mediante PEC le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L’aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate mediante PEC all’Amministrazione. Su richiesta dell’Amministrazione l’aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del presente contratto per inadempimento. L’aggiudicatario si riserva la facoltà di effettuare durante l’esecuzione obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle Autorità statali, europee e regionali. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente contratto o alle direttive del DEC, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ripetizione dei servizi verifiche di conformità nei termini indicati nella diffida formale effettuata dallo stesso DEC. In caso contrario l'Amministrazione procederà all’applicazione delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Servizio. Al termine delle verifiche di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 penali di cui al capitolo 11all'Art. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o l’Ordine di Servizio.21 del presente contratto.
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Samples: Service Agreement