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Common use of Verifiche di conformità Clause in Contracts

Verifiche di conformità. I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti a verifica di conformità da parte della Società Appaltante, anche attraverso la nomina di un’apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e/o nella documentazione prodotta dall’Appaltatore stesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, ove migliorativa per la Società Appaltante, nell’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nell’art. 102 D. Lgs, n. 50/2016. Anomalie, malfunzionamenti o disallineamenti DOVRANNO essere tempestivamente risolte dall’Appaltatore per permettere la prosecuzione delle attività, entro comunque i tempi definiti dai livelli di servizio (Cfr. Appendice 2). Eventuali ritardi nella risoluzione delle anomalie riscontrate comporteranno l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a giudizio della Società Appaltante, sia per numerosità sia per gravità, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati per la risoluzione delle anomalie, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività la Società Appaltante procederà alla sospensione dell’obiettivo e lo slittamento del termine della fase sarà a totale carico dell’Appaltatore comportando le azioni contrattuali previste. I nuovi termini di consegna dei prodotti verranno indicati dalla Società Appaltante ed entro tali termini l’Appaltatore DOVRÀ procedere alla consegna della versione corretta dei prodotti stessi. In caso di 2 sospensioni sul medesimo obiettivo, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare non approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento dell’Appaltatore e gli acconti eventualmente versati all’Appaltatore DOVRANNO essere da lui restituiti oltre al risarcimento dei danni alla Società Appaltante e la valutazione della risoluzione del Contratto. All’atto dell’accettazione dei prodotti dell’obiettivo, in caso in cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione dei prodotti, verrà redatto e sottoscritto dalla Società Appaltante il verbale di accettazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità. Per i servizi realizzativi, assume particolare rilevanza l’accettazione del prodotto software realizzato. Le attività di accettazione vengono pianificate nella fase di Collaudo o verifica di conformità. Tale fase è di responsabilità della Società Appaltante: l’esecuzione dei test di collaudo avverrà in contraddittorio con l’Appaltatore che è tenuto a dare supporto alla Società Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo. In particolare, le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di verifica verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Società Appaltante, ferma restando l’insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata. L’Appaltatore DEVE comunque comunicare per iscritto il “pronti alla verifica”, nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e/o nel contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell’offerta presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara. Le verifiche di conformità sono avviate entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale DEVE mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguirli. Nel corso delle attività di verifica/collaudo, inoltre, l’Appaltatore DEVE costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l’assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione. Le attività di verifica di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica di conformità”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati: • una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; • gli estremi dell’eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; • il giorno ed il luogo della verifica; • le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; • i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. • i casi di test eseguiti e il relativo esito. Tali dati determineranno il valore dell’indicatore di qualità IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”. Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, l’Appaltatore DEVE tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e DEVE comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso. Inoltre, qualora il valore dell’indicatore IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo” sia inferiore al 15%, la Società Appaltante darà un termine di 5 giorni lavorativi per riconsegnare il software corretto e verranno riprese le attività di collaudo senza alcuna ripianificazione; non si ha una formale sospensione del collaudo. Diversamente, qualora il valore rilevato dell’indicatore sia superiore al 15%, verrà sospeso il collaudo. La Società Appaltante e l’Appaltatore concorderanno il tempo di sospensione e a tale periodo sarà applicato l’apposito indicatore di qualità. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa. Come indicato nel paragrafo 6.7.3 Verifiche di Conformità, nel caso di 2 sospensioni sulla medesima attività/fase/prodotto, la Società Appaltante si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Tecnico

Verifiche di conformità. I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti a verifica Sono previste verifiche di conformità in corrispondenza dei 4 SAL di seguito descritti: − SAL 1: Presentazione del documento di analisi e progettazione di un DWH e di un sistema di data governante entro 50 giorni dall’avvio dell’esecuzione o minor tempo da parte della Società Appaltante, anche attraverso la nomina cronogramma − SAL 2: Rilascio del DWH entro 130 giorni dall’avvio dell’esecuzione o minor tempo da cronogramma − SAL 3: Rilascio dei cruscotti e dashboard entro 170 giorni dall’avvio dell’esecuzione o minor tempo da cronogramma − SAL 4: Completamento delle fasi di un’apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e/o nella documentazione prodotta dall’Appaltatore stesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, ove migliorativa per la Società Appaltante, nell’Offerta presentata dall’Appaltatore supporto all’avvio in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore esercizio e fermo restando quanto previsto nell’art. 102 D. Lgs, n. 50/2016. Anomalie, malfunzionamenti o disallineamenti DOVRANNO essere tempestivamente risolte dall’Appaltatore per permettere la prosecuzione delle attività, formazione entro comunque i tempi definiti dai livelli di servizio (Cfr. Appendice 2). Eventuali ritardi nella risoluzione delle anomalie riscontrate comporteranno l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a giudizio della Società Appaltante, sia per numerosità sia per gravità, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati per la risoluzione delle anomalie, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività la Società Appaltante procederà alla sospensione dell’obiettivo e lo slittamento del termine della fase sarà a totale carico dell’Appaltatore comportando le azioni contrattuali previste. I nuovi termini di consegna dei prodotti verranno indicati dalla Società Appaltante ed entro tali termini l’Appaltatore DOVRÀ procedere alla consegna della versione corretta dei prodotti stessi. In caso di 2 sospensioni sul medesimo obiettivo, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare non approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento dell’Appaltatore e gli acconti eventualmente versati all’Appaltatore DOVRANNO essere da lui restituiti oltre al risarcimento dei danni alla Società Appaltante e la valutazione della risoluzione del Contratto. All’atto dell’accettazione dei prodotti dell’obiettivo, in caso in cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione dei prodotti, verrà redatto e sottoscritto dalla Società Appaltante il verbale di accettazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità. Per i servizi realizzativi, assume particolare rilevanza l’accettazione del prodotto software realizzato. Le attività di accettazione vengono pianificate nella fase di Collaudo o verifica di conformità. Tale fase è di responsabilità della Società Appaltante: l’esecuzione dei test di collaudo avverrà in contraddittorio con l’Appaltatore che è tenuto a dare supporto alla Società Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo. In particolare, le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di verifica verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Società Appaltante, ferma restando l’insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata. L’Appaltatore DEVE comunque comunicare per iscritto il “pronti alla verifica”, nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e/o nel contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell’offerta presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara180 giorni dall’avvio dell’esecuzione. Le verifiche di conformità sono avviate saranno eseguite entro quindici giorni dalla chiusura di cia- scun SAL. L’esito positivo delle verifiche è condizione per poter fatturare le prestazioni accertate come regolarmente eseguite e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, per ottenerne il quale DEVE mettere a disposizione del soggetto incaricato della verificapagamento, a propria cura norma dell’articolo se- guente. Sardegna IT comunicherà tempestivamente e spesacon congruo avviso all’aggiudicatario la data, i mezzi necessari ad eseguirli. Nel corso l’ora il luogo e le modalità previste per ogni verifica necessaria a testare la con- formità delle attività di verifica/collaudoprestazioni alle specifiche indicate nel presente documento, inoltrenell’offerta dell’aggiudicatario e, l’Appaltatore DEVE costantemente garantirecomunque, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l’assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione. Le attività di verifica di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica di conformità”, salvo diverso accordo scritto tra le Partinel contratto. Al termine delle attività di verifica, ogni sessione di verifica sarà redatto un apposito verbale che ne conterrà l’esito. Ove da verbale risulti l’esito positivo delle prove, esso comporta il diritto al pa- gamento dell’importo a SAL, certificato dal referente per l’esecuzione del contratto, nei limiti definiti nel successivo articolo. In caso di esito negativo delle verifiche e, comunque, in tutti i casi in cui il servizio non risulti perfettamente espletato, l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate entro il congruo termine indicato dal referente dell’esecuzione del contratto, periodo al termine del quale saranno riportati: • una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; • gli estremi dell’eventuale provvedimento Sardegna IT provvederà all’esecuzione di nomina del soggetto incaricato della verifica nuova verifica. L’esecuzione di conformità; • il giorno interventi correttivi, necessari a garantire la conformità ed il luogo della verifica; • le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitatiregolare espletamento del servizio, non sono intervenuti; • interrompe i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni tempi richiesti contrattualmente per il com- pletamento e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. • i casi di test eseguiti e il relativo esito. Tali dati determineranno il valore dell’indicatore di qualità IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”. Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, l’Appaltatore DEVE tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e DEVE comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso. Inoltre, qualora il valore dell’indicatore IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo” sia inferiore al 15%, la Società Appaltante darà un termine di 5 giorni lavorativi per riconsegnare il software corretto e verranno riprese le attività di collaudo senza alcuna ripianificazione; non si ha una formale sospensione regolare esecuzione del collaudo. Diversamente, qualora il valore rilevato dell’indicatore sia superiore al 15%, verrà sospeso il collaudo. La Società Appaltante e l’Appaltatore concorderanno il tempo di sospensione e a tale periodo sarà applicato l’apposito indicatore di qualitàservizio. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positivadi terzo esito negativo, in tutto o in parteconseguente alle verifiche di conformità, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile Sardegna IT ha facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa. Come indicato nel paragrafo 6.7.3 Verifiche di Conformità, nel caso di 2 sospensioni sulla medesima attività/fase/prodotto, la Società Appaltante si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento dell’Appaltatore.

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Samples: Contratto Pubblico Di Servizi

Verifiche di conformità. I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti 4.2.1 Pre - collaudo in fabbrica: 4.2.2 Verifica di conformità: Articolo 5 (Scioperi e cause di forza maggiore) Articolo 6 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica) a) riproporre - entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a verifica mezzo fax, della decisione di conformità rifiuto da parte della Società Appaltantedel predetto Direttore dell’Esecuzione del Contratto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, anche attraverso la nomina di un’apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai termini stabiliti nel presente Capitolato difetti e/o nel Contratto e/o nella documentazione prodotta dall’Appaltatore stesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, ove migliorativa per la Società Appaltante, nell’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede alle avarie riscontrate; b) sottoporre - entro il medesimo termine di gara, fatte salve le eventuali leggi 45 giorni dalla data di settore e fermo restando quanto previsto nell’art. 102 D. Lgs, n. 50/2016. Anomalie, malfunzionamenti o disallineamenti DOVRANNO essere tempestivamente risolte dall’Appaltatore per permettere la prosecuzione delle attività, entro comunque i tempi definiti dai livelli di servizio (Cfr. Appendice 2). Eventuali ritardi nella risoluzione delle anomalie riscontrate comporteranno l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Nel caso si verifichino situazioni “anomale” chericezione della comunicazione, a giudizio mezzo telefax o e-mail, della Società Appaltantedecisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione, sia per numerosità sia per gravità, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati per la risoluzione delle anomalie, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività la Società Appaltante procederà alla sospensione dell’obiettivo e lo slittamento del termine della fase sarà a totale carico dell’Appaltatore comportando le azioni contrattuali previste. I nuovi termini nuovo materiale in sostituzione di consegna dei prodotti verranno indicati dalla Società Appaltante ed entro tali termini l’Appaltatore DOVRÀ procedere alla consegna della versione corretta dei prodotti stessi. In caso di 2 sospensioni sul medesimo obiettivo, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare non approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento dell’Appaltatore e gli acconti eventualmente versati all’Appaltatore DOVRANNO essere da lui restituiti oltre al risarcimento dei danni alla Società Appaltante e la valutazione della risoluzione del Contratto. All’atto dell’accettazione dei prodotti dell’obiettivoquello rifiutato ed, in caso in di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica. Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione dei prodotti, verrà redatto e sottoscritto dalla Società Appaltante il verbale di accettazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità. Per i servizi realizzativi, assume particolare rilevanza l’accettazione all'articolo 4 del prodotto software realizzato. Le attività di accettazione vengono pianificate nella fase di Collaudo o verifica di conformità. Tale fase è di responsabilità della Società Appaltante: l’esecuzione dei test di collaudo avverrà in contraddittorio con l’Appaltatore che è tenuto a dare supporto alla Società Appaltante, senza alcun onere aggiuntivopresente contratto. In particolareogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall' Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite. Verranno applicate le attività penali di verifica cui all'articolo 12 in caso di conformità saranno dirette a certificare superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi intercorrono dalla data di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di verifica verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Società Appaltante, ferma restando l’insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata. L’Appaltatore DEVE comunque comunicare per iscritto il “pronti alla verifica”, nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e/o nel contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell’offerta presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara. Le verifiche di conformità sono avviate entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le operazioni necessarie approntamento alla verifica a quella di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale DEVE mettere a disposizione del soggetto incaricato comunicazione della verifica negativa. Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguirli. Nel corso delle attività di verifica/collaudo, inoltre, l’Appaltatore DEVE costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l’assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione. Le attività di verifica di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti l'Amministrazione procederà alla verifica di conformità”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati: • una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; • gli estremi dell’eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; • il giorno ed il luogo della verifica; • le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; • i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. • i casi di test eseguiti e il relativo esito. Tali dati determineranno il valore dell’indicatore di qualità IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”. Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, l’Appaltatore DEVE tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e DEVE comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso. Inoltre, qualora il valore dell’indicatore IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo” sia inferiore al 15%, la Società Appaltante darà un termine di 5 giorni lavorativi per riconsegnare il software corretto e verranno riprese le attività di collaudo senza alcuna ripianificazione; non si ha una formale sospensione del collaudo. Diversamente, qualora il valore rilevato dell’indicatore sia superiore al 15%, verrà sospeso il collaudo. La Società Appaltante e l’Appaltatore concorderanno il tempo di sospensione e a tale periodo sarà applicato l’apposito indicatore di qualità. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’artcon l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. 1456 Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del Codice Civilepersonale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, nonché per cause imputabili all'Impresa, non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di richiedere cui all'articolo 4 del presente contratto. Contro la determinazione negativa è ammesso il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa. Come indicato nel paragrafo 6.7.3 Verifiche di Conformità, nel caso di 2 sospensioni sulla medesima attività/fase/prodotto, la Società Appaltante si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento dell’Appaltatorericorso da parte dell’Impresa al Ministro dell’Interno.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa

Verifiche di conformità. I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti a L’Amministrazione effettuerà le attività di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali volte a certificare che siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Le verifiche di conformità saranno effettuate entro il mese successivo al trimestre di riferimento. Nel seguito del presente paragrafo sono descritti i due report che il Fornitore dovrà inviare a SOGEI, all’indirizzo PEC che sarà comunicato in fase di stipula, con cadenza trimestrale a far data dalla stipula del contratto (i report dovranno, in altri termini, far riferimento al medesimo intervallo temporale cui i servizi da parte della Società Appaltantefatturare si riferiscono). Tali report dovranno essere inviati entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento (ad esempio stipula contratto 15 gennaio, anche attraverso la nomina i report andranno inviati entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) e saranno utilizzati dall’Amministrazione ai fini delle verifiche di un’apposita Commissioneconformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e/o nella documentazione prodotta dall’Appaltatore stesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, ove migliorativa per la Società Appaltante, nell’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nell’artsensi dell’art. 102 D. Lgs, del D.Lgs. n. 50/2016. AnomalieSi evidenzia che il primo report sarà utilizzato dalla Committente stessa nell’ambito delle verifiche periodiche di conformità che saranno disciplinate nella documentazione di gara. La Committente, malfunzionamenti o disallineamenti DOVRANNO essere tempestivamente risolte dall’Appaltatore per permettere la prosecuzione delle attivitàal ricevimento di detti report, procederà alla verifica della correttezza e completezza degli stessi ed entro comunque i tempi definiti dai livelli 30 giorni dal ricevimento comunicherà via PEC al Fornitore l’esito di servizio (Cfr. Appendice 2). Eventuali ritardi nella risoluzione delle anomalie riscontrate comporteranno l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previstetale verifica. Nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a giudizio della Società Appaltante, sia per numerosità sia per gravità, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati per la risoluzione delle anomalie, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività la Società Appaltante procederà alla sospensione dell’obiettivo e lo slittamento del termine della fase sarà a totale carico dell’Appaltatore comportando le azioni contrattuali previste. I nuovi termini di consegna dei prodotti verranno indicati dalla Società Appaltante ed entro tali termini l’Appaltatore DOVRÀ procedere alla consegna della versione corretta dei prodotti stessi. In caso di 2 sospensioni sul medesimo obiettivo, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare non approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento dell’Appaltatore e gli acconti eventualmente versati all’Appaltatore DOVRANNO essere da lui restituiti oltre al risarcimento dei danni alla Società Appaltante e la valutazione della risoluzione del Contratto. All’atto dell’accettazione dei prodotti dell’obiettivo, in caso in cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione dei prodotti, verrà redatto e sottoscritto dalla Società Appaltante il verbale di accettazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità. Per i servizi realizzativi, assume particolare rilevanza l’accettazione del prodotto software realizzato. Le attività di accettazione vengono pianificate nella fase di Collaudo o verifica di conformità. Tale fase è di responsabilità della Società Appaltante: l’esecuzione dei test di collaudo avverrà in contraddittorio con l’Appaltatore che è tenuto a dare supporto alla Società Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo. In particolare, le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di verifica verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Società Appaltante, ferma restando l’insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata. L’Appaltatore DEVE comunque comunicare per iscritto il “pronti alla verifica”, nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e/o nel contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell’offerta presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara. Le verifiche di conformità sono avviate entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale DEVE mettere a disposizione del soggetto incaricato esito positivo della verifica, a propria cura la data di invio di detta PEC verrà considerata quale “Data di Accettazione dei servizi”. Successivamente al ricevimento della succitata PEC e spesa, i mezzi necessari ad eseguirli. Nel corso delle attività di verifica/collaudo, inoltre, l’Appaltatore DEVE costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l’assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione. Le attività di verifica di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione all’emissione del “pronti alla Certificato di verifica di conformità”, salvo diverso accordo scritto tra le Partil’Impresa potrà emettere fattura che dovrà contenere al suo interno i dati di ordine e riga (Dati FEP) per il relativo maturato di periodo. Al termine delle attività Gli importi da fatturare nel trimestre dovranno essere del tutto congruenti con detti report; in caso di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportatiincongruenze la fattura non potrà essere accettata. Il primo report dovrà contenere i seguenti dati: • una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; • gli estremi dell’eventuale provvedimento con riferimento ai servizi di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; • il giorno ed il luogo della verifica; • le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; • i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiutecui ai par. 5.1, il numero di sessioni contemporanee richieste dalla Committente, qualora differenti da quelle richieste nel Piano di erogazione dei rilievi effettuati servizi iniziale e configurate sul collegamento SIP Trunk nell’arco del trimestre di riferimento ed i risultati ottenuti. • i casi di test eseguiti e il relativo esitocanone; • con riferimento al traffico voce a consumo di cui al par. 5.2, il dettaglio sulle chiamate originate e in entrata, con indicazione del chiamante, del chiamato, della data/ora di inizio e fine della chiamata, della durata (minuti di conversazione e relativo costo) per ciascuna direttrice di traffico, il tutto in coerenza con i dati consultabili e resi disponibili a SOGEI nell’ambito del sistema di cui al par. 5.4.4; • con riferimento ad eventuali giornate di servizi di supporto specialistico di cui al par. 5.3 utilizzate nel trimestre, il numero di giornate erogate (con nominativi, profili e date), differenziate fra giornate erogate on site e da remoto, e giorni residui. Su richiesta dell’Amministrazione dovranno essere forniti a livello aggregato i seguenti dati: • durata complessiva e numero delle chiamate per tutte le direttrici previste dal servizio; • parametri di utilizzo delle singole linee (quali ad esempio, numero totale minuti di traffico per singola linea nel periodo di osservazione, valori di picco in termini di percentuale di utilizzo in periodi di tempo di un’ora/mezzora, etc.); A livello aggregato per singola utenza dovranno essere disponibili i seguenti dati: • durata complessiva delle chiamate per direttrici; • numero delle chiamate per direttrici. Il secondo report, con riferimento a tutti i parametri di SLA elencati nel successivo par. 7, deve riportare le seguenti indicazioni: • periodo temporale di riferimento del report; • specificazione di eventuali ticket aperti e modalità di risoluzione (da remoto o on-site); • descrizione dei parametri di SLA oggetto di misura; • valori assunti dai parametri di SLA oggetto di misura; • importo delle eventuali penali associate ai parametri di SLA i cui valori misurati non abbiano rispettato i valori target contrattualizzati. Tali dati determineranno il valore dell’indicatore di qualità IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti eventuali importi dovranno essere riportati in collaudo con esito negativo”. Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, l’Appaltatore DEVE tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e DEVE comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso. Inoltre, qualora il valore dell’indicatore IQ 2.2 – “Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo” sia inferiore al 15%, la Società Appaltante darà un termine di 5 giorni lavorativi per riconsegnare il software corretto e verranno riprese le attività di collaudo senza alcuna ripianificazione; non si ha una formale sospensione del collaudo. Diversamente, qualora il valore rilevato dell’indicatore sia superiore al 15%, verrà sospeso il collaudo. La Società Appaltante e l’Appaltatore concorderanno il tempo di sospensione e a tale periodo sarà applicato l’apposito indicatore di qualità. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa. Come indicato nel paragrafo 6.7.3 Verifiche di Conformità, nel caso di 2 sospensioni sulla medesima attività/fase/prodotto, la Società Appaltante si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento dell’Appaltatoredetrazione nella relativa fattura.

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