Verifiche periodiche di sicurezza elettrica apparecchi Clausole campione

Verifiche periodiche di sicurezza elettrica apparecchi. Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature biomediche rappresentano un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario. L’obiettivo finale della verifica periodica di sicurezza è quello di valutare se l’apparecchiatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità) per continuare ad essere utilizzata. Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dalla Ditta aggiudicataria alle verifiche di sicurezza nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente che, nel caso delle apparecchiature elettromedicali, è rappresentata dalle Guide CEI 62-122, CEI 62-128, con riferimento ai requisiti delle norme CEI 62-5, delle norme particolari emesse dal C.T. 62 del CEI e comunque alle norme in vigore al momento delle esecuzione delle attività. Tenuto conto della specificità d'uso e di servizio degli apparecchi elettromedicali presso l'Azienda; tenuto conto dell'elevata percentuale di apparecchi di Alta Tecnologia installati; tenuto conto dell'elevato numero di apparecchi installati in Aree Critiche; tenuto conto di quanto previsto dalle Guide CEI 62-122 e CEI 62- 128, cap. n° 10 con riferimento alle periodicità di Verifica in funzione di criticità d'impiego, carichi di lavoro e a tutti gli aspetti riportati in Appendice B, si richiede lo svolgimento delle Verifiche di Sicurezza Elettrica con cadenza annuale per tutto il Parco Tecnologico installato di cui agli allegati 2 e 3 più ulteriori eventuali riferimenti compresi nel CSA. Non verranno valutate ai fini qualitativi periodicità di ripetizione delle verifiche inferiori a quelle sopra specificate, in quanto ritenute ininfluenti ai fini del miglioramento complessivo dei parametri di sicurezza. Tale servizio dovrà essere effettuato da personale tecnico in possesso di specifico titolo professionale e di esperienza lavorativa specifica, da documentare in sede di offerta. Inoltre, dato l'oggetto sensibile del Servizio e la rilevanza normativa, l'Azienda richiede che le Verifiche siano coordinate e supervisionate da un Responsabile delle Verifiche di Sicurezza con le caratteristiche minime descritte al paragrafo 8.4. In caso di problematiche relative all'oggetto o in caso di richieste straordinarie o in caso di chiarimenti relativi alle normative sulla Si...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).