Verifiche di sicurezza elettrica Clausole campione

Verifiche di sicurezza elettrica. Il personale GEMSI opportunamente istruito e qualificato esegue le verifiche di sicurezza elettrica secondo le normative EN 62353 2014-10 e CEI 62353 2015-11.
Verifiche di sicurezza elettrica. Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dalla Ditta aggiudicataria alle verifiche di sicurezza elettrica nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente. E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria presentare alla ASL il calendario delle verifiche di sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza) redatto per ciascuna apparecchiatura con modalità e tempi sopra riportati. Il Calendario dovrà essere effettuato in modo da rispettare i vincoli tecnici e giuridici. Oltre alle scadenze previste nel calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza dovrà essere previsto anche nei seguenti casi: • a seguito di interventi di manutenzione correttiva, qualora il gusto possa incidere sulle condizioni di sicurezza delle apparecchiature; • a seguito di interventi di rimozione delle non conformità; • in caso di trasporto e/o reinstallazione dell’apparecchiatura; • contestualmente al collaudo di apparecchiature di nuova acquisizione; • in tutti gli altri casi previsti dalle norme tecniche e giuridiche vigenti. In occasione delle verifiche di sicurezza la Ditta dovrà redigere apposito rapporto di lavoro e verbale di verifica secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti nell’ambito della Comunità Europea e dovrà registrare i dati, i risultati e gli esiti nel sistema informatizzato. Il verbale di verifica dovrà riportare alla fine i seguenti due tipi di esito: • Conforme: se l’apparecchiatura soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma tecnica e giuridica e quindi può continuare ad essere utilizzata; • Non conforme: se l’apparecchiatura non soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma tecnica e giuridica; In caso in cui la non conformità sia tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza dell’utilizzatore, del paziente e/o dell’ambiente, la Ditta dovrà segnalare immediatamente alla Struttura Sanitaria che ha in carico l’apparecchiatura, tramite la consegna del rapporto di lavoro, la necessità di mettere la stessa immediatamente fuori uso, anche in via temporanea. La Ditta attiverà immediatamente tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza, compreso il fermo macchina d’intesa con il responsabile sanitario della struttura interessata. Negli altri casi di non conformità la Ditta dovrà provvedere, ove possibile, al ripristino delle condizioni di sicurezza, mediante tempestivo intervento di rimozione delle non conformità risc...
Verifiche di sicurezza elettrica. Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature e attrezzature costituiscono un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito ospedaliero. Tutto il parco tecnologico oggetto dei presenti protocolli deve essere soggetto alle verifiche di sicurezza elettrica secondo quanto previsto nelle specifiche norme di sicurezza e disposizioni legislative di riferimento Norme CEI con periodicità di una volta all’anno. Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e ad individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza dell’intero parco di apparecchiature. L’attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà essere inoltre effettuata per ciascun collaudo di accettazione per ciascuna apparecchiatura.
Verifiche di sicurezza elettrica. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le verifiche CEI 62.5 a seguito di ogni manutenzione preventiva e correttiva oltre ad un programma di verifica con cadenza almeno annuale. L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio. Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta e dall’Ente appaltante. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato.
Verifiche di sicurezza elettrica. 1. La Ditta appaltatrice assume l’onere di esecuzione di tutte le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature oggetto del lotto partecipato, e di quelle che eventualmente ARPA FVG potrà richiedere nel corso della vigenza contrattuale.
Verifiche di sicurezza elettrica. Le apparecchiature devono essere sottoposte alle verifiche di sicurezza previste con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell’apparecchiatura, del suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento: norme CEI e CENELEC armonizzate per la Direttiva 93/42/CEE, il D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs 25 febbraio 1998, n. 95 e D. Lgs. 8 settembre 2000, n. 332), norme e guide emanate da UNI e CEI. Assumono un rilievo particolare le seguenti Norme: • CEI EN 62353 Class. CEI 62-148 Fascicolo 10793 – anno 2010 - Edizione Prima “Verifiche periodiche e prove da eseguire dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali”;
Verifiche di sicurezza elettrica inventario biomedicale; • tipologia bene; • dati sommari del bene (produttore, fornitore, modello, numero di serie); • ubicazione, ovvero:
Verifiche di sicurezza elettrica. Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature oggetto dell’appalto (cfr. Allegato 8 “Elenco apparecchiature”). Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature sono finalizzate a garantire rispondenza alla normativa vigente e ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo allo scopo di individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi. Nell’ambito di tale attività la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare anche tutti i controlli necessari a porre in condizioni di funzionalità le apparecchiature. Per ogni apparecchiatura biomedicale ed elettromedicale, la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare al Referente tecnico, allo scopo di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale della verifica precedentemente indicato, la scheda di verifica di sicurezza elettrica (62-5) di cui all’Allegato 10 “Schede di Verifica”, in formato elettronico, firmata dal tecnico esecutore e dal Responsabile Tecnico, con la possibilità di esportare i dati tecnici nei formati più diffusi (xls, txt, xml, …). Tale scheda è costituita dalle seguenti sezioni: • “Dati identificativi dell’apparecchiatura”; • “Etichettatura e dati di targa”;
Verifiche di sicurezza elettrica. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le verifiche CEI 62.5 a seguito di ogni manutenzione preventiva e correttiva. L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio. Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare Xxxxxxx che verrà sottoscritto dalla Ditta e dall’ASL. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato. La Ditta è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite: • da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo; • dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato; • di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.); • di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: