Common use of Versamento contributi sindacali Clause in Contracts

Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- tipo di cui alla lettera allegata al presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- schema-tipo di cui alla lettera allegata al presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la alla revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- schema-tipo di cui alla lettera allegata al presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la alla revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- schema­ tipo di cui alla lettera allegata al presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, lavoratore che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- schema tipo di cui alla lettera allegata al all'allegato C del presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta al successivo suceessivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia che la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente mensiimente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- schema-tipo di cui alla lettera allegata al presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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Versamento contributi sindacali. L'impresa provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo di contributi associativi da versare all'Organizzazione all'organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto Contratto dal lavoratore stesso indicata, nella misura dell'1% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza per 14 mensilità. L'impresa non darà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema- schema tipo di cui alla lettera allegata al presente contratto. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà riportare il mese di decorrenza. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire all'impresa oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed e indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio. Sia la delega sia la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali, di conseguenza essi devono essere singoli e non cumulativi. Quando la revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda. La delega e la revoca saranno consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato all'impresa. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dall'impresa alla Organizzazione sindacale interessata. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali. Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

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