Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio Clausole campione

Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/90, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente. L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4 commi 4 e seguenti della legge n. 146/90. Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del c.c.n.l., la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/90, l’impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.4 L’impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell’art. 4 commi 4 e seguenti della legge n. 146/90. Al fine di consentire all’impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero.
Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 6, della legge n. 146/1990, l’impresa almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.6
Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 6, della legge n. 146/90, l’impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione

Related to Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Attivazione del servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • Esecuzione del servizio Nell’eseguire il servizio, l’Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché gli utenti subiscano il minor disagio possibile e allo stesso tempo arrecando il minimo intralcio allo svolgimento delle attività dell’Istituto. Nell’eventualità che circostanze speciali impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del montaggio del materiale fornito o ne ostacolino l’esecuzione a perfetta regola d’arte, la Stazione appaltante, potrà disporre la sospensione del montaggio stesso nonché il deposito temporaneo della merce in appositi locali, salvo ordinare la ripresa non appena cessate le cause che hanno determinato il provvedimento senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere. L’Impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d’invito ed in tutti gli allegati di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. Qualora, per l’allestimento di un evento, venga riscontrato un obiettivo ritardo dell’Impresa, la Stazione appaltante per una sollecita ultimazione dei lavori, potrà richiedere prestazioni straordinarie anche notturne e festive, senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere. Su richiesta della Stazione appaltante, l’Impresa deve rendersi disponibile al montaggio e relativo collaudo anche in tempi diversi a quelli di consegna senza nessun aggravio di costi. L’Impresa si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di esecuzione del servizio 1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati con stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito il punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18.2 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite negli atti di gara e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione del presente Accordo. 3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro - Lotto ****, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. 5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a: - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio della conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro - Lotto *** e dei relativi contratti attuativi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni; - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l’approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 in merito al permanere di “un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto”, così come specificata agli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara – criterio 4; - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro - Lotto **** o degli eventuali contratti attuativi; 6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.