Versamento dei contributi sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento. Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme. NORMA TRANSITORIA. Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Versamento dei contributi sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire interve- nire in qualsiasi momento. Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi con- tributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo con- tributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 23 dicembre 1986 che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso stes- so indicherà una diversa Organizzazione organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacalicomune dei sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industrialiper mezzo delle associazio- ni territoriali della CONFAPI. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate comu- nicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme. NORMA TRANSITORIA. Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
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Versamento dei contributi sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta dei Le Aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali ai dipendenti previo ri- lascio di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore ri- chiesta e consegnata consegnate o fatta fatte pervenire all’azienda all’Azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe avranno La delega avrà validità permanentefino a revoca scritta da parte del lavoratore inte- ressato. L’eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a quello di comunicazione. Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, con verifica annuale il numero di matricola o di cartellino, l’indicazione dell’Organizzazione sindacale cui l’Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento. Con la retribuzione del non oltre il mese di febbraio novembre di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1è commisurata allo 1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria paga base e contingenza in vigore nel mese di febbraio al 1° gennaio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggioLe trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa Le trattenute operate dall’Azienda verranno versate su conti corren- ti bancari indicati da ciascun lavoratore al sindacato presceltosindacato. I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo. Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui mi- nimi tabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso iscrizione e versamen- to, sempre salvo il diritto individuale di almeno tre mesirevoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate. Eventuali diversi sistemi Le Organizzazioni dei datori di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in lavoro stipulanti prendono atto in sede aziendale, restano invariati. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme. NORMA TRANSITORIA. Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%della di- chiarazione suddetta.
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Versamento dei contributi sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta trattenute dei contributi sindacali sindacali, a favore della Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stessoall’azienda. Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e permanente salvo revoca in forma scritta, che può intervenire in qualsiasi momentomomento ed ha effetto dal mese successivo alla comunicazione da parte del lavoratore all’azienda. Con la retribuzione Gli importi dei contributi sindacali sono commisurati fino alla percentuale dell’1% della paga base e comunicati annualmente entro il mese di ottobre per iscritto alla Direzione aziendale dall’Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo, per il tramite della Segreteria territoriale, in misura uniforme secondo i gruppi professionali di appartenenza dei lavoratori. Gli importi trattenuti ai lavoratori interessati saranno versati da parte aziendale all’Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo, entro il mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta, sul conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione sindacale. Le eventuali variazioni degli estremi del conto corrente saranno tempestivamente comunicate per iscritto alla Direzione aziendale. Entro il mese di febbraio di ogni annoanno l’azienda fornirà all’Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto collettivo l’elenco nominativo dei lavoratori che, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel al mese di febbraio di ciascun annogennaio, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun annorisultino ad esse iscritti, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente con l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme. NORMA TRANSITORIA. Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%gruppo professionale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Versamento dei contributi sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento. Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria e in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacalicomune dei Sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato Sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato Sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le per mezzo delle Associazioni industrialiterritoriali aderenti al sistema CONFIMI IMPRESA. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme. NORMA TRANSITORIA. Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
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Samples: Collective Labor Agreement
Versamento dei contributi sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento. Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno. Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 23/12/1986 che prevedano contributi sindacali di importo superiore. Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente. Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacalicomune dei sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda. L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industrialiper mezzo delle associazioni territoriali della CONFAPI. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme. NORMA TRANSITORIA. - Norma transitoria - Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni associazioni territoriali e le Organizzazioni organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%all’1 per cento.
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