Volontariato. 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991 n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esi- genze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
2. A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Volontariato. Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.
Volontariato. 1. Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/1991, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
Volontariato. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266 e successivi provvedimenti attuativi, per poter espletare attività di volontariato hanno diritto, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive-organizzative aziendali. Si applica quanto previsto dalla legge 26.2.1987, n. 49, in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Volontariato. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”, per la valorizzazione dell’impegno volontario è necessario far riferimento alla seguente tabella, che riporta il costo lordo imputabile nel piano dei costi, quale quota a carico delle organizzazioni proponenti il progetto, già in uso per precedenti bandi. Tali costi non possono in alcun modo essere imputati alla quota di finanziamento richiesta a Regione Liguria. La presente tabella di valorizzazione del lavoro volontario è finalizzata esclusivamente a consentire la copertura di parte del cofinanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato: Fasce Mansioni (le mansioni sotto illustrate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo) Costo orario lordo I Centralinista, addetto alla cucina, autista, addetto alla segreteria, operatore socio- assistenziale addetto all'assistenza di base 15 €/h II Educatore, impiegato di concetto, operatore dei servizi informativi e di orientamento, infermiere 19 €/h III Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico 25 €/h - Costi di viaggio: produrre una lettera del responsabile che attesti che i viaggi di cui si presenta la documentazione di spesa si sono resi necessari per l’attuazione del progetto (Se vengono utilizzati mezzi pubblici: biglietti annullati - Se viene utilizzato il mezzo proprio: indicare il chilometraggio); - Spese per le attrezzature: allegare documento di acquisto (fattura o scontrino). Per importi singoli superiori a € 250,00 allegare anche una dichiarazione del responsabile dell’organizzazione rispetto alla necessità dell’attrezzatura e al suo utilizzo nell’ambito del progetto; - Materiali di consumo o servizi: allegare dichiarazione del responsabile dell’organizzazione rispetto alla necessità dei materiali di consumo o dei servizi per le finalità del progetto; - Spese per i destinatari: qualora siano state effettuate spese per i destinatari del progetto allegare una breve relazione che ne indichi la necessità; In ogni caso il rappresentante legale dell’ente beneficiario dovrà, in fase di relazione finale, attestare la necessità delle spese sostenute per il raggiungimento delle finalità del progetto. Inoltre, tutto quanto indicato nelle rendicontazioni sarà autocertificato, in base al DPR 445/2000, dal legale rappresentante della singola associazione e i documenti giustificativi dovranno essere conservati nella se...
Volontariato. La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato, compreso il Servizio Civile, nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento delle attività. La Ditta provvede a concordare l'apporto del volontariato con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari. Gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal presente articolo né garantire le prestazioni di cui all'art. 2 poste a carico dell'aggiudicatario.
Volontariato. 1. Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.
2. Ai Lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla Legge n. 266/91, compatibilmente con le esigenze di servizio, si potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.
Volontariato. Le parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere un'attività o una funzione di particolare significato sociale ed umanitario. In particolare:
A. Volontariato di solidarietà sociale
Volontariato. Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge 11/8/91 n. 266 di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e deve turnazioni previste dal presente Contratto.
Volontariato. Per il lavoratore impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed, in particolare, dal D.P.R. n. 61/1994, dalla legge n. 162/1992, dal D. M. n. 379/1994 con ll.mm.ii. . Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile vengono riconosciuti permessi retribuiti fino ad un massimo di 16 ore all’anno. Ai lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed, in particolare dalle leggi n. 266/1991 e n. 49/1997 con ll.mm.ii., le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità convenzionale per un massimo di 2 anni salvo casi particolari da concordare per iscritto fra le parti.