Vigilanza e collaudo. 1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto. 2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile di settore dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa. 3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale competente. 4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza. 5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all’articolo 3, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti, Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti
Vigilanza e collaudo. 1. Salvo quanto previsto nelle dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa deve informare tempestivamente il competente responsabile di settore Sindaco dei ritardi nella esecuzione nell’esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione sull’esecuzione della prestazione stessaprestazione.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni alcuna altra variazione ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale competentecompetente all’adozione della delibera a contrarre.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratticontratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette soggetti a collaudo ad opera di un soggetto dipendente diverso da quello quella incaricato della dalla vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all’articolo 3, all’art. 4 può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Vigilanza e collaudo. 1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile di settore dirigente dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale competenteprovinciale competente .
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette soggetti a collaudo o ad attestazione della regolarità della prestazione ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento nella determinazione di cui all’articolo 34, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad a esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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Vigilanza e collaudo. 1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa deve informare tempestivamente il competente responsabile di area o settore dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale competentecompetente all’adozione della delibera a contrattare.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette soggetti a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all’articolo 3, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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Vigilanza e collaudo. 1. Salvo quanto previsto nelle dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato L'incaricato della vigilanza sull’esecuzione sull'esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile deve informare tempestivamente, qualora non coincida con la persona del Responsabile d’Area o di settore dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessacompetente, quest’ultimo.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni alcun altra variazione ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale l'autorizzazione del Responsabile d’Area o di settore competente, previa autorizzazione del Direttore Generale qualora nominato.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratticontratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessitàcollaudo, da esplicitare nel provvedimento di cui all’articolo 3, può essere salvo quanto diversamente previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Vigilanza e collaudo. 1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile di settore dirigente dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale competenteprovinciale competente .
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette soggetti a collaudo ad opera o altra procedura di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanzaverifica.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all’articolo all’art. 3, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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