REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 24.03.2003
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Oggetto del regolamento Art. 2: Norme applicabili
TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI
Art. 3: La proposta contrattuale
Art. 4: La determinazione a contrarre
CAPO II - SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 5: I modi di scelta del contraente Art. 6: Pubblicità dei bandi
Art. 7: Termini per le procedure di aggiudicazione Art. 8: Pubblico incanto
Art. 9: Licitazione privata
Art. 10: Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private Art. 11: Approvazione del verbale di gara
Art. 12: Appalto concorso
Art. 13: Le commissioni di gara per l'appalto concorso
Art. 14: Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso Art. 15: Aggiudicazione dell'appalto concorso
Art. 16: Trattativa privata
Art. 17: Commissione per le gare ufficiose Art. 18: Concorso di idee
Art. 19: Commissione giudicatrice del concorso d'idee
CAPO III - STIPULAZIONE E ROGITO
Art. 20: Atti preliminari alla stipulatine Art. 21: Documentazione antimafia Art. 22: Cauzione definitiva
Art. 23: Deposito per spese contrattuali Art. 24: Modalità di stipula dei contratti
Art. 25: Registrazione dei Contratti e Diritti di Segreteria Art. 26: Cessione del contratto
Art.27: Durata del contratto
Art. 28: Domicilio del contraente Art. 29: Ufficiale rogante
Art. 30: Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto Art. 31: Adempimenti fiscali
CAPO IV - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 32: Efficacia del contratto
Art. 33: Modalità di pagamento del prezzo di contratto
Art. 34: Cessione del credito Art. 35: Revisione dei prezzi Art. 36: Vigilanza e collaudo
Art. 37: Decisione delle controversie
TITOLO III - I CONTRATTI
CAPO I - ALIENAZIONE
Art. 38: Definizione
Art. 39: Alienazione e acquisto di beni immobili Art. 40: Beni comunali
Art. 41: Prezzo della compravendita Art. 42: Divieto speciale di comprare
Art. 43: Autorizzazione Prefettizia all'acquisto di beni immobili
Art. 44: Definizione Art. 45: Xxxxx di rinvio
XXXX XX - XXXXXXX
Xxx. 00: Definizione
Art. 47: Divieto di donazione
Art. 48: Accettazione della donazione
CAPO III - DONAZIONE
CAPO IV - LOCAZIONE ED AFFITTO
Art. 49: Definizione
Art. 50: Divieto di innovazione tacita e di sublocazione Art. 51: Locazione superiore a nove anni
Art. 52: Elenco dei beni locati o affittati Art. 53: Locazione di immobili urbani Art. 54: Affitto di area
Art. 55: Affitto di fondi rustici
CAPO V - LEASING
Art. 56: Definizione
Art. 57: Condizioni per il ricorso al leasing
Art. 58: Inventario dei beni acquisiti con il leasing
CAPO VI - COMODATO
Art. 59: Definizione
Art. 60: Obblighi del comodatario
Art. 61: Divieto di concedere beni in comodato
Art. 62: Definizione Art. 63: Istituti mutuanti
Art. 64: Vincoli alla contrattazione
CAPO VII - MUTUO
Art. 65: Definizione
Art. 66: Comune somministrante Art. 67: Comune somministratario
CAPO VIII - SOMMINISTRAZIONE
Art. 68: Definizione
Art. 69: Assicurazioni obbligatorie
CAPO IX - ASSICURAZIONE
Art. 70: Definizione
Art. 71: Effetti della transazione Art. 72: Definizione
CAPO X - TRANSAZIONE
Art. 73: Clausole necessarie del contratto
Art. 74: Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale Art. 75: Clausole necessarie del contratto
CAPO XII - APPALTO
Art. 76: Definizione
SEZIONE 1^ - APPALTO D'OPERA 0 DI LAVORO PUBBLICO
Art. 77: Definizione
Art. 78: Scelta dell'appaltatore Art. 79: Progettazioni
Art. 80: Scelta delle imprese da invitare
Art. 81: Cause speciali di esclusione dall'invito
Art. 82: Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta
Art. 83: Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista Art. 84: Cauzione definitiva
Art. 85: Copertura assicurativa Art. 86: Direzione dei lavori
Art. 87: Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici
Art. 88: Varianti all'opera o al lavoro pubblico Art. 89: Pagamento del corrispettivo
Art. 90: Ritardo nel pagamento del corrispettivo Art. 91: Revisione dei prezzi e " prezzo chiuso"
Art. 92: Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto
Art. 93: Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate Art. 94: Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
Art. 95: Procedimento amministrativo di definizione delle controversie Art. 96: Arbitrato
Art. 97: Rescissione del contratto
Art. 98: Recesso unilaterale del Comune dal contratto Art. 99: Recesso unilaterale dell'Appaltatore dal contratto Art. 100: Capitolati
SEZIONE 2^ - APPALTO DEI SERVIZI
Art. 101: Definizione
Art. 102: Appalto dei servizi pubblici Art. 103: Norme applicabili
TITOLO IV - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 104: Concessione di lavori pubblici
CAPO II – AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILIEVO INDUSTRIALE
Art. 105: Affidamento a terzi di servizi pubblici privi di rilievo industriale
TITOLO V - CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 106: Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 107: Adeguamento degli importi Art. 108: Entrata in vigore
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Oggetto del Regolamento
1. Nel rispetto della normativa statale, regionale e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L'attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.
Art. 2: Norme applicabili
l. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, nonché dalle leggi della Regione del Veneto e dagli usi, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del DLgs 267/00, alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d'oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI CAPO I - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI
Art. 3: La proposta contrattuale
1. Spetta al Responsabile d’Area o del servizio interessato, o all'assessore delegato ai sensi dell’articolo 53 L.388/00, formulare la proposta di contratto. La formulazione burocratica della proposta contrattuale spetta agli uffici.
2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.
Art. 4: La determinazione a contrarre
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile d’Area o di settore, che ai sensi dell’articolo 192 DLgs. 267/00, deve indicare:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
d) indicare le possibili forme di pubblicità, ulteriori, rispetto a quelle previste da legge.
CAPO II - SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 5: I modi di scelta del contraente
1. I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti , appalti, ed appalti integrati, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale in materia e dalle norme del presente regolamento.
3. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.
Art. 6: Pubblicità dei bandi
1. Nei casi in cui la legge non preveda le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella determinazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Art. 7: Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data, di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi d'urgenza da indicare nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.
3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera d'invito deve essere disposta con atto motivato dal Responsabile d’Area o di settore interessato, previo nulla osta del Direttore Generale se nominato.
Art. 8: Pubblico incanto
1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Comune tramite determinazione a contrarre di cui all'art. 4.
3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.
Art. 9: Licitazione privata
1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. La scelta della licitazione privata o della licitazione privata semplificata, è effettuata dal Comune con la determinazione a contrarre di cui all'art. 4.
3. Spetta al Responsabile d’Area competente o di settore interessato determinare l'elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.
4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.
5. Nel caso di difformità fra le previsioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le previsioni del bando.
Art. 10: Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private
l. All'espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata e licitazione privata semplificata provvede una commissione di gara, composta:
a) dal Segretario Comunale;
b) dal responsabile d’Area o del servizio interessato, nella qualità di presidente
c) da altro impiegato dell’Ente Comunale titolare di posizione organizzativa
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato dell’Ente Comunale con posizione non inferiore alla categoria C1
3. La commissione è nominata successivamente allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte, o nel caso di gara informale successivamente alla presentazione dei preventivi con atto di determinazione del Responsabile d’Area o del settore competente ratione materiae .
4.Le decisioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.
5. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
6. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito; eventuali mutamenti possono avvenire previo avviso alle ditte interessate .
7. La commissione, dopo aver accertata, la regolarità della presentazione di ogni singola offerta e della documentazione amministrativa procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
8. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto su ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di xxxxxx. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti e presenti all’espletamento delle procedure di gara
Art. 11: Approvazione del verbale di gara
1. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all’emanazione di un atto di determinazione da parte del Responsabile d’Area o di settore competente che verificata la regolarità dello svolgimento della gara e l'idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse, procede all’aggiudicazione definitiva .
2. La determinazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è comunicata all'aggiudicatario ed alle altre ditte concorrenti.
3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l'impegno di spesa assunto con la determinazione a contrarre, il Responsabile d’Area o di settore competente è tenuto a pronunciarsi, previo
parere del Direttore Generale se nominato sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.
Art. 12: Appalto concorso
1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all'art. 9, nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.
3. La scelta dell'appalto concorso è effettuata dal Comune con la determinazione a contrarre di cui all'art. 4.
4. Spetta al Responsabile d’Area o di settore interessato determinare l'elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per ogni tipo di contratto.
5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.
Art. 13: Le commissioni di gara per l'appalto concorso
l. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte il Responsabile d’Area o di settore interessato nomina di volta in volta una commissione composta:
a) dal Segretario Comunale;
b) dal responsabile d’Area o di settore interessato che la presiede ;
c) da altro impiegato dell’Ente Comunale titolare di posizione organizzativa ;
d) da due esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’Ente Comunale di categoria non inferiore a c1.
3. La commissione decide con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
4. La commissione ha la responsabilità del procedimento dell'appalto-concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell'ora, preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il termine previsto nella determinazione emanato ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento.
Art. 14: Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso
l. La commissione dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara procede:
a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all'esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
e) a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta.
2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto su ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal Segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d'invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
Art. 15: Aggiudicazione dell'appalto-concorso
1. Il presidente della Commissione verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica definitivamente l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione.
2. La determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è comunicata all'aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.
3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'impegno di spesa assunto con la determinazione a contrarre ,il Responsabile d’Area o di settore interessato, previo parere del Direttore Generale se nominato, è tenuto a pronunciarsi sulla accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.
Art. 16: Trattativa privata
1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. La trattativa privata è ammessa:
a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8,9 e 12 del presente regolamento;
b) quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
c) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;
f) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto o della licitazione
g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal titolo III del presente regolamento
h) nei casi previsti dal Regolamento dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia in vigore presso il Comune di Cerro Veronese
3. ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4.
Art. 17: Commissione per le gare ufficiose
1. Alla gara ufficiosa provvede una commissione di gara composta dal Segretario Comunale , dal Responsabile d’Area o di settore competente che la presiede , da un segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti dell’Ente Comunale di categoria C1
2. Delle operazioni della commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti.
3. L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata tramite determinazione del Responsabile d’area o di settore interessato che presiede la gara .
Art. 18: Concorsi di idee
l. Il concorso di idee è una forma di gara che il Responsabile d’Area o di settore competente può bandire, per la progettazione di un'opera pubblica, al fine di acquisire idee progettuali per la realizzazione di un’opera.
2. I concorrenti sono chiamati a presentare idee proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.
0.Xx relazione riguarderà lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare una esatta comprensione delle caratteristiche principali dell'opera, corredati da una relazione e da un preventivo sommario di spesa. Tali grafici mai potranno tradursi ,neanche in maniera in progettazioni preliminari.
4. Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui agli articoli 57 e ss DPR 554.
Art. 19: Commissione giudicatrice del concorso di idee
1. Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una commissione, nominata con atto di determinazione del Responsabile d’Area o di settore competente che la presiede, composta dal Segretario Comunale e da un numero di due membri, scelti fra docenti universitari e liberi professionisti segnalati dagli ordini professionali. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell’Ente Comunale di categoria C1.
2. La commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.
4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.
5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti della commissione e dal segretario su ogni pagina .
XXXX XXX - XXXXXXXXXXXX X XXXXXX
00;
Art. 20: Atti preliminari alla stipulazione
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto deve essere accertato:
a) che sia stata acquisita la documentazione alla certificazione antimafia di cui all'art.
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 22;
c) che sia stato versato il deposito delle spese contrattuali di cui all’art. 23;
d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto
dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 21: Documentazione antimafia
l. Prima della stipulazione dei contratti di importo superiore a euro 154.937,06 deve essere acquisita la certificazione prefettizia antimafia ai sensi del DLgs 252/98.
2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 7 DPR 445/00
Art. 22: Cauzione definitiva
l. Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti al Comune dell'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso
delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, così come previsto dalla normativa vigente sui LL.PP. Per tutte le altre tipologie di affidamento tale cauzione non può essere inferiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a) mediante fideiussione bancaria;
b) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione.
3. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
4. La cauzione deve essere prestata entro con le modalità stabilite dal presente regolamento , ed entro il termine comunicato dall’organo comunale competente.
0.Xx Responsabile d’Area o di settore competente ha facoltà in casi speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità nonché per le provviste di materie e derrate che per la loro natura o per l'uso speciale a cui sono destinati, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate. Il corrispettivo per l'esonero della cauzione non può essere inferiore allo 0,75% dell'importo contrattuale.
6. Salvo quanto diversamente disposto dall’articolo 30 L.109/94 successive modifiche ed integrazioni per i LL.PP., e da altre disposizioni normative per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto dell'avvenuto adempimento delle condizioni e di tutti gli obblighi contrattuali compresa la definizione di quelli contabili.
Art. 23: Deposito per spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'altro contraente salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente. Esse sono determinate nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente e per quanto di competenza dall’Amministrazione comunale stessa
2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità, ed in tutti quei casi in cui si evidenziano particolari esigenze previa apposita documentazione
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto all'ufficio contratti.
4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il Segretario Comunale compila e vista in duplice esemplare la distinta delle spese contrattuali.
5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante
Art. 24: Modalità di stipula dei contratti * (articolo sostituito con Delibera di CC n. 17 del 08/04/2011)
1. I contratti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 20.000,00, Iva esclusa, sono stipulati tramite:
• scrittura privata non autenticata;
• sottoscrizione del capitolato prestazionale;
• corrispondenza, secondo l’uso del commercio.
2. I contratti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a Euro 20.000,00, Iva esclusa, sono stipulati tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico.
Art. 25: Registrazione dei Contratti e Diritti di Segreteria.
(articolo sostituito con Delibera di CC n. 17 del 08/04/2011)
1. Per la registrazione dei contratti del Comune di Cerro Veronese e la riscossione dei diritti di segreteria trova applicazione la normativa speciale vigente ovvero le disposizioni del DPR 26 aprile 1986 n. 131, la legge 8 giugno 1962 n. 604 e il DPR 4 dicembre 1967 n. 465 e s.m.i.
2. L’accertamento ed il calcolo dei diritti di segreteria rientra nella competenza esclusiva del Servizio Segreteria.
Art. 26: Cessione del contratto
1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile d’Area o di settore competente, previo parere della Giunta Comunale e del Direttore Generale se nominato
Art.27: Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a 5 anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.
Art.28: Domicilio del contraente
l. L'altra parte il contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
Art. 29: Ufficiale rogante
l. I contratti sono rogati, di norma, dal Segretario Comunale, o da chi lo sostituisce legalmente
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
4. Il Segretario Comunale deve custodire gli atti pubblici , le scritture private autenticate e tutti gli atti per i quali gli viene richiesta l’iscrizione nel repertorio degli atti
dell’Ente Comunale, in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il Segretario Comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne fanno richiesta
Art. 30: Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto
l. Al contratto è allegato l’atto di determinazione attestante il processo verbale di aggiudicazione; ove si richiamino deliberazioni, capitolati generali in vigore , capitolati speciali ed i piani di sicurezza ai sensi della L. 626 /96, Dl. 49496 e X.xx. 528 /99 è sufficiente farne menzione senza allegarli.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficiale rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, e dal funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
Art. 31: Adempimenti fiscali
1. Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.
CAPO IV - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 32: Efficacia del contratto
l. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto.
Art. 33: Modalità di pagamento del prezzo di contratto
1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, in unica soluzione dopo il collaudo, o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione, tutto ciò nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 34: Cessione del credito
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
3. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.
Art. 35: Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione prezzi e i limiti e le modalità per la concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 36: Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto deve informare tempestivamente, qualora non coincida con la persona del Responsabile d’Area o di settore competente, quest’ultimo.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né alcun altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione del Responsabile d’Area o di settore competente, previa autorizzazione del Direttore Generale qualora nominato.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette a collaudo, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Art. 37: Decisione delle controversie
l. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
TITOLO III - I CONTRATTI CAPO I - ALIENAZIONE
Art. 38: Definizione
l. L'alienazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1470 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.
Art. 39: Alienazione e acquisto di beni immobili
1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla determinazione a contrarre di cui all'art 4 del presente regolamento.
2. Gli acquisti di beni immobili dovranno essere preceduti da un compromesso o da un preliminare sottoscritto dal Responsabile d’Area o di settore competente.
3. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
4. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell'Ente.
5. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendente dall'assunzione di un mutuo per far fronte alla spesa.
Art. 40: Beni comunali
1. I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.
2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
3. I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrittibili e seguono tutte le norme del codice civile.
4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile e al demanio pubblico sono incommerciabili e i diritti su di essi sono imprescrittibili, salvo quanto previsto al 5° comma del presente articolo.
5. I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare è data facoltà all'Ente di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.
6. Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per fini indicati dalla legge.
Art. 41: Prezzo della compravendita
l. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un’alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del tecnico comunale titolare della Responsabilità d’Area o di settore, interessata.
2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al 1 comma del presente articolo costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.
Art. 42: Divieto speciale di comprare
l. Gli Amministratori Comunali non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell'art. 1471 del codice civile, tale acquisto è nullo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, semprechè il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di Amministratore Comunale.
Art. 43: Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili
l. L'acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, deve essere previamente autorizzato dal Prefetto.
CAPO II - PERMUTA
Art. 44: Definizione
1. La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell'art. 1552 del c.c., per il trasferimento della proprietà di 'cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.
Art. 45: Norme di rinvio
l. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le peri zie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati
CAPO III - DONAZIONE
Art. 46: Definizione
1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 769 del c.c., la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.
Art. 47: Divieto di donazione
1. Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.
2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità o ricorrenze.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.
Art. 48: Accettazione della donazione
1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma del Tecnico Comunale titolare della Responsabilità d’Area o di settore interessata.
CAPO IV - LOCAZIONE ED AFFITTO
Art. 49: Definizione
l. In conformità a quanto stabilisce l'art. 1571 del c.c., la locazione e l'affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norma il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.
Art. 50: Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione
1. Non può essere pattuita la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza.
2. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell'organo competente.
3. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Art. 51: Locazione superiore a nove anni
l. La locazione superiore ai nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, a sensi dell’art. 2643 del c.c.
Art. 52: Elenco dei beni locati o affittati
l. L'ufficio ragioneria del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in fitto o in locazione, procedendo annualmente al loro aggiornamento
Art. 53: Locazione di immobili urbani
1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nella osservanza della normativa vigente in materia previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. In particolare oltre a determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà.
3. 1 contratti relativi agli alloggi di tipo economico popolare seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia.
4. Anche per ì contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali,
quando il Comune è locatore, va sempre inserito l'obbligo dell'aggiornamento annuale che viene fissato, previa valutazione scritta del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, deliberante.
Art. 54: Affitto di area
1. L'Amministrazione Comunale nella stipula di contratti per l'affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente.
Art. 55: Affitto di fondi rustici
1. L'Amministrazione Comunale nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normativa in materia.
2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell'affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell'affitto e l'adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata.
CAPO V - LEASING
Art. 56: Definizione
l. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.
Art. 57: Condizioni per il ricorso al leasing
1. Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili o di prodotti di alta tecnologia
2. La durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili è fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.
3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20% del costo dei beni sia mobili che immobili.
4. Alla scadenza del contratto i beni oggetto della locazione finanziaria possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso tra il 5 e il 25% del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo parti all'1% del valore di acquisto dei beni mobili.
5. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.
6. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Art. 58: Inventario dei beni acquisiti con il leasing
1. Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.
2. La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.
CAPO VI - COMODATO
Art. 59: Definizione
1. In conformità a quanto stabilisce l'art.1803 del C.C. il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Art. 60: Obblighi del comodatario
1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2. Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.
Art. 61: Divieto di concedere beni in comodato
1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell’apposito provvedimento.
CAPO VII - MUTUO
Art. 62: Definizione
1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità, a quanto dispone l'art. 1813 del c.c., nel prestito di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze
2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l'intervento dello Stato o di altro ente.
Art. 63: Istituti mutuanti
l. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d'investimento assumendo mutui con la Cassa DD.PP., con gli Istituti di Previdenza e con l'Istituto per il Credito Sportivo.
2. Può anche rivolgersi ad altri Istituti di credito autorizzati dalla legge.
3. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta ad almeno tre istituti di credito ed il mutuo è assunto con l'istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal responsabile della ragioneria.
64: Vincoli alla contrattazione
0.Xx responsabile dell’Area Economica o del settore ragioneria, prima di sottoscrivere il parere attinente la legittimità e la regolarità contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ex articolo 42 Dlgs 267/00 lettera h)deve verificare:
a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto l'apposito piano finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative alle rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;
b) che esista il progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del
servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;
c) che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25% delle entrate relative ai tre titoli del consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Inoltre il livello di incidenza degli interessi passivi (del totale dei mutui accesi dall’Ente ) incida per non oltre il 12% sul totale delle entrate correnti.
d) che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi dalla Cassa DD.PP. e degli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalla normativa vigente in materia.
CAPO VIII - SOMMINISTRAZIONE
Art. 65: Definizione
1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1559 del c.c., è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 66: Comune somministrante
1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della giunta comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.
Art. 67: Comune somministratario
l. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all'impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito con la determinazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Le somministrazioni periodiche e continuative a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell'ufficio tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o di quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.
CAPO IX - ASSICURAZIONE
Art. 68: Definizione
l. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1882 del c.c., l'assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.
Art. 69: Assicurazioni obbligatorie
1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti e attrezzature di proprietà comunale ivi compresi i guasti ai calcolatori;
b) responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
c) furto per tutti i beni mobili e attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
d) infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali;
e) ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali.
2. L'ufficio Ragioneria tiene un apposito registro in cui vengono riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'ente e uno scadenzario aggiornato.
3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.
CAPO X - TRANSAZIONE
Art. 70: Definizione
1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1965 del C.C., la transazione è il contratto del quale l'ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.
3. Con l'atto di transazione si possono creare anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.
Art. 71: Effetti della transazione
1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.
2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l'atto deve essere trascritto.
CAPO XI - CONTRATTO D'OPERA
Art. 72: Definizione
1. In conformità alle previsioni dell'art. 2222 del c.c., con il contratto d'opera il Comune affida ad un terzo, che provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l'esecuzione di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
2. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera, ai sensi della legge n. 1369/1960.
Art. 73: Clausole necessarie del contratto
1. La convenzione con la quale è disciplinato contratto d'opera deve necessariamente contenere:
a) la descrizione della prescrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
b) il corrispettivo riconosciuto al prestatore d'opera;
c ) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
d) la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lett. f);
e) l'indicazione della struttura organica e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non venga resa entro un periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lett. c);
g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalità indicate nell'art. 96, delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, con la precisazione che l'arbitrato dovrà essere reso secondo diritto e con l'esclu1sione di ogni amichevole composizione.
Art. 74: Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale
1. Nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di un'opera o di un servizio rientranti nello ambito delle relative competenze professionali, il Responsabile d’Area o di settore competente ricorre a soggetti che presentano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l'esperienza e l'organizzazione tecnica e che producono referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.
2. Speciali incarichi di consulenza in materia tecnica o artistica possono essere affidati ad Istituti Universitari, con le modalità ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Ove compatibile con il superiore interesse del Comune, nella scelta dei prestatori d'opera professionale si tende alla rotazione degli incarichi tra gli iscritti negli albi professionali muniti di comprovata capacità.
4. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d'opera professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto di impiego con altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima.
Art. 75: Clausole necessarie del contratto
1. Il contratto di prestazione dell'opera professionale deve contenere, in quanto non compatibile con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell'art. 73.
2. Per quanto attiene al corrispettivo, ne deve essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune ricorre, altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione del Veneto e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per importi inferiori a euro 2.500,00,oneri esclusi, anche di consulenza che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso la relativa deliberazione di conferimento dell'incarico deve indicare i contenuti essenziali di cui all'art.192 DLgs 267/00 e le clausole di cui alle lett. a), b), e c) dell'art. 73 del presente regolamento.
CAPO XII - APPALTO
Art. 76: Definizione
1. In conformità alle previsioni dell'art. 1655 del c.c., con il contratto di appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
Sez. I - APPALTO D'OPERA O DI LAVORO PUBBLICO
Art. 77: Definizione
l. Fermo quanto stabilito dall'art. 76, con il contratto d'appalto d'opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l'esecuzione, o congiuntamente l'esecuzione e la progettazione, di un'opera o di un lavoro pubblico.
2. Si considera appalto d'opera pubblica anche il con tratto con il quale il Comune affida al privato contraente l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella determinazione a contrattare a contrarre di cui all'art. 4.
Art. 78: Scelta dell'appaltatore
1. I contratti di appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante asta pubblica, licitazione privata, licitazione privata semplificata da esperirsi nelle forme e con le modalità previste dalle leggi dello stato e dalle disposizioni della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell'appalto concorso quando il comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell'opera e del lavoro pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.
3. Il ricorso al sistema dell'appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere e dei lavori oggetto dell'affidamento e dall'opportunità di comparare più soluzioni progettuali esecutive.
4. Tale circostanze debbono risultare dalla determinazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. Il ricorso al sistema della trattativa privata è con sentito nei soli casi previsti dalle norme vigenti e la relativa sussistenza deve risultare dalla determinazione a contrarre di cui all'art.4.
6. Gli affidamenti mediante trattativa privata, per gli importi contemplati dal Regolamento per i lavori , le forniture ed i servizi da effettuarsi in economia, dovranno seguire le procedure dettate dal medesimo,
Art. 79: Progettazione di opere e lavori
1. Tutti gli stadi di progettazione(compresi gli studi di fattibilità) devono essere redatti
, ove possibile, da personale interno dell'Ente.
2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche, gli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva e quella esecutiva ,possono essere affidate nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, ed a società di ingegneria.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 74, la scelta dell'affidatario della progettazione esterna deve essere rivolta a liberi professionisti, società di ingegneria in possesso di requisiti di legge e che documentino di avere già effettuato, con esito positivo, progettazioni di opere o di lavori analoghi quelli oggetto dell'affidamento.
4. I titolari di incarichi di progettazione non possono partecipare alle gare o alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione dell’ opera o del lavoro pubblico dagli stessi progettato, né ai relativi subappalti.
5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti controllati, controllanti o collegati al titolare dell'incarico di progettazione.
6. Le situazioni di controllo e di collegamento si de terminano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del c.c.
7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipologie di opere o di lavori oggetto di progettazione.
8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti
all'epoca della relativa compilazione.
9. E' consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entità, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell'intervento.
Art. 80: Scelta delle imprese da invitare
l. Nei casi in cui la scelta dell'appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata , licitazione privata semplificata o appalto concorso, l'individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l'invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico- finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell'avviso di gara.
2. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell'avviso di gara.
3. Nella definizione dei requisiti e nell'indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell'avviso di gara viene indicato il numero minimo e quello massimo delle imprese che saranno invitate alla gara.
Art. 81: Cause speciali di esclusione dall'invito
l. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 80, non possono essere invitate alla gara:
a) le imprese che, in almeno una delle quattro più recenti gare indette dal Comune per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, hanno presentato offerta riconosciuta anomala ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) le imprese che hanno richiesto l'invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con altra impresa che ha presentato analoga richiesta;
c) le imprese che hanno richiesto singolarmente l'invito quando analoga richiesta è presentata da un'associazione temporanea o da un consorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;
d) le imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di titolari o di legali rappresentanti;
e) le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l'inidoneità, la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un'opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune.
Art. 82: Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta
1. Nelle gare per l'affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unicamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, nonché di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della opera.
Art. 83: Aggiudicazione con maggioranza della spesa prevista
l. Nei casi previsti dall'art. 15, comma 3, l'affidamento in appalto di opere o di lavori pubblici con superamento della specifica spesa prevista nella determinazione a contrarre dev'essere preceduto dal parere di congruità reso dal progettista dell'opera o del lavoro pubblico.
Art. 84: Cauzione definitiva
1. Nell'appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, nella misura determinata dal presente regolamento, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che il Comune sopporta per portare a compimento l'opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore, dalla mancata o ritardata disponibilità dell'immobile oltre i termini stabiliti.
Art. 85: Copertura assicurativa,
1. Nel caso di opere o di lavori pubblici dell'importo contrattuale superiori a 5 milioni di DSP, o alla diversa misura indicata dalle disposizioni vigenti, l'appaltatore di opere o di lavori pubblici è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune committente dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera o del lavoro, da qualunque causa determinati, salvo quella di forza maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino all'ultimazione delle opere.
Art. 86: Direzione dei lavori
1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune è svolta, di norma, da personale interno dell' Ente.
2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori pubblici di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una più idonea esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori può essere affidata ad un libero professionista.
3. La progettazione dell'opera del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione lavori.
4. Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente 'alla materia tecnica e le sue dichiarazioni vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.
6. Qualora le disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici fanno riferimento all'ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto del presente regolamento tale ruolo deve intendersi ricoperto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.
7. Laddove quest'ultimo rivesta l'incarico di direttore dei lavori, le attribuzioni proprie dell'ingegnere capo si assommano a quelle di direttore dei lavori.
Art. 87: Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici
1. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero LL.PP., l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto ha luogo mediante i sotto elencati documenti, la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione lavori:
a) manuale del direttore dei lavori;
b) giornale dei lavori;
c) libretti di misura dei lavori e delle provviste;
d) liste settimanali;
e) registro di contabilità;
f) sommario del registro di contabilità:
g) stato d'avanzamento dei lavori;
h) certificato per il pagamento delle rate d'acconto;
i) conto finale
2. Per opere o lavori di modesta importanza, può essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con le lett. a) e f).
Art. 88: Varianti all'opera o al lavoro pubblico
1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni all'opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore lavori. In tema di variante restano ferme le disposizioni sancite dall’articolo 25 L.109/94 successive modifiche ed integrazioni.
0.Xx direttore lavori può ordinare lavori di assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Responsabile del procedimento ed agli organi competenti affinchè si possa procedere, ove necessario, alla regolarizzazione dell'impegno di spesa.
3. Il Comune con atto del responsabile dell'Area o del settore Tecnico può sospendere l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d'urgenza.
4.Gli interventi di variazione nei limiti dell’articolo 25, comma 3 L.109/94 succ. mod ed int. devono essere disposti dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia al responsabile del procedimento. Le varianti in aumento o in diminuzione che comportino alterazione della spesa o del progetto devono essere approvate dall’organo della stazione appaltante che ha approvato il progetto, diversamente possono essere approvate dal responsabile unico del procedimento.
5. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per le variazioni o le addizioni eseguite senza l'osservanza della procedura di cui ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
7. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al pro getto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, società d'ingegneria risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera o del lavoro in appalto
Art. 89: Pagamento del corrispettivo
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, in corso dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico sono fatti all'appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest'ultimo, nel contratto, ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. Xxxx'importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.
3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell’appaltatore e sono corrisposte a quest'ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.
4. Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.
5. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell'appaltatore e previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.
6. Nel caso in cui il finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa DD.PP., le disposizioni di cui al presente articolo debbono essere integrate dall'eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.
Art. 90: Ritardo nel pagamento del corrispettivo
1. Nel caso di tardivo pagamento della rata di acconto e della rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall'appaltatore, riconoscendogli gli interessi xxxx xxxx dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto.
Art. 91: Revisione dei prezzi e "prezzo chiuso"
l. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali, negli appalti di opere e di lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente previsti dalla legge.
2. In alternativa alla revisione dei prezzi e sempre in conformità alle disposizioni vigenti, il contratto o il capitolato speciale possono stabilire l'applicazione del sistema del "prezzo chiuso", con il conseguente aumento, nella misura del 5 per cento, del prezzo d'appalto per ogni anno intero contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori.
Art. 92: Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto
1. L'aggiudicazione ed il contratto d'appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.
Art. 93: Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate
1. L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dal Responsabile Dell’Area o del settore Tecnico e dal Responsabile del procedimento a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni al subappalto.
Art. 94: Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.
2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudo per le opere ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a euro 200.000,00.= o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
3. In tal caso l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore lavori.
4. Nel caso di opere o di lavori pubblici di importo eccedente quello sopra indicato, ma non superiore ad euro 500.000,00 è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori, il quale deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e deve essere approvato, dall'organo competente, entro i successivi tre mesi.
6. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l'emissione del relativo certificato o con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.
7. Nel caso di opere o di lavori complessi o di parti colare natura, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
8. L'approvazione degli atti di collaudo da parte del Responsabile dell’Area o del settore Tecnico e del Responsabile del procedimento deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7, in ogni caso mai oltre i sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori.
9. Laddove non siano rispettati i termini per l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e ciò non dipenda da fatto imputatile all'appaltatore, quest'ultimo ha
diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia, mentre si estinguono, alla stessa data, le eventuali garanzie fideiussorie.
Art. 95 -.Procedimento amministrativo di definizione delle controversie
1. Quando sorgono contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa e bonaria , con la nomina da parte del Responsabile del procedimento, di una commissione di esperti in materia, che dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni.
2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.
3. Su tali richieste il Responsabile dell’Area o del settore Tecnico ed il Responsabile del procedimento, esprimono un parere , che non è quello di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 DL gs 267/00.
Art. 96: Arbitrato
l. Tutte le controversie tra il Comune e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, possono essere deferite, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’articolo 32 L.109/94 succ. mod. ed integr., al giudizio di tre arbitri.
2. Di questi, uno è nominato dal Comune con deliberazione della Giunta, altro è nominato dall'appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, è scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona.
3. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal c.p.c., non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero di retto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
4. La competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nel contratto qualora l'affidamento avvenga mediante trattativa privata.
5. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme del c.p.c. e della L.109/94 successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l’arbitrato.
Art. 97: Rescissione del contratto
1. La Giunta Comunale delibera la rescissione dei con tratti di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all'appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è passibile del danno che ne discende per il Comune dall'eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d'ufficio.
2. Qualora per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore lavori, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, il Responsabile d’Area o del settore Tecnico ed il Responsabile del procedimento , dopo una formale ingiunzione data senza effetto, determinano di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, a maggiori spese dell’ appaltatore.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme del codice civile, e quelle disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.
Art. 98: Recesso unilaterale del Comune dal contratto
1. La Giunta Comunale ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto d'appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Quando la Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in
consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.
Art. 99: Recesso unilaterale dell'appaltatore del contratto
1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questi limiti egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2. In tal caso all'appaltatore sarà pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto.
Art. 100: Capitolati
l. Formano parte integrante del contratto d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale ed il capitolato speciale d'appalto.
2. Fino all'approvazione, da parte dell’Ente, del capitolato generale recante le condizioni generali valevoli per tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione purchè non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del contratto, le norme contenute nel vigente capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.
3. Il Capitolato speciale disciplina le particolari modalità e le condizioni che si riferiscono al singolo contratto d'appalto, nonché le eventuali deroghe al capito- lato generale di cui al comma 2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.
SEZ. 2^ - APPALTO DI SERVIZI
Art. 101: Definizione
l. In conformità alle previsione degli artt. 1655 e 1677 del c.c., con il contratto di appalto di servizi, il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compi mento di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
2. L'attività cui l'appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.
3. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera, ai sensi della Legge n. 1369/1960.
Art. 102: Appalto di servizi pubblici
1. IL Responsabile d’Area o di settore competente , o il Consiglio Comunale nei casi indicati dall’articolo 42 DLgs 267/00, possono determinare o deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici di modesta importanza.
2. Si considerano di modesta importanza i seguenti servizi:
a) distribuzione di acqua potabile;
b) vuotatura xxxxx xxxx,
c) trasporti funebri,
d) esercizio di bagni e lavatoi pubblici,
e) pulizia dei locali adibiti ad uffici e sedi scolastiche,
f) ricambio lampade della pubblica illuminazione,
g) manutenzione e ricambio lampade sulle tombe cimiteriali,
h) affissione di manifesti,
i) ogni altro servizio che gli organi competenti ritengano di modesta importanza.
Art. 103: Norme applicabili
1: Al contratto di appalti di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sez. 1^ del presente Xxxx e quelle relative al contratto di somministrazione.
TITOLO IV - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 104: Concessione di lavori pubblici
1. La concessione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. La relativa determinazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre alla procedura di licitazione privata, nel pieno rispetto delle disposizioni sia dello Stato che della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordina- mento giuridico italiano.
4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione che deve stabilire:
a) la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all'opera da eseguire nonché le modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
b) l'acquisizione da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri enti ed amministrazioni pubbliche;
c) l'acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere;
d) l'assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l'altra vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;
e) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;
f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
g) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
h) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l’obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti;
i) le modalità ,in un’unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo, qualora questo sia previsto, al concessionario.
j) il controllo ,da parte dell’organo comunale competente, del corrispettivo richiesto dal concessionario ,agli utenti dell’opera oggetto della convenzione.
k) le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune , alla scadenza della concessione, l’opera realizzata e la relativa gestione.
l) il divieto di cessione della concessione.
5. Nella concessione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente l’opera , oppure in questo diritto accompagnato dall’erogazione di un prezzo, qualora questo sia necessario per il perseguimento degli equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e secondo le normative vigenti.
CAPO II – AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILIEVO INDUSTRIALE
Art. 105: Affidamento a terzi di servizi pubblici privi di rilievo industriale.
l. In conformità alle previsioni dell'art. 113 bis DLgs 267/00 gli organi comunali competenti secondo le normative vigenti procede all’affidamento a terzi di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, quando sussistano ragione tecniche economiche e di opportunità sociale.
2. Nel rispetto delle normative statali e comunitarie vigenti, l’affidamento di cui al comma 1, deve essere effettuato in base a procedure ad evidenza pubblica , prima fra tutte l’asta , poi la licitazione privata, e solo nel caso in cui ricorrono le circostanze previste dalla legge, essi si potrà procedere tramite trattativa privata.
3. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti affidatari sono regolati da contratti di servizio, nei quali vengono stabiliti:
a) l’efficacia ,l’efficienza e le modalità di espletamento del servizio;
b) tempi di misura e modalità dello svolgimento del servizio;
c) modalità di vigilanza dell’Ente Comunale, sulle modalità di gestione del servizio affidato;
d) obbligo dell’affidatario di disporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto all’accesso dell’utenza
e) obbligo dell’affidatario di concordare con l’Ente comunale le tariffe del servizio, salvo che si tratti di tariffe definite in toto dallo Stato o da normative comunitarie;
f) eventuale modalità di utilizzo e di restituzione degli immobili e degli impianti di proprietà comunale, necessari all’espletamento del servizio;
g) casi di decadenza e modalità di definizione delle relative controversie
TITOLO V - CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 106: Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica
1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione Veneto, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l'attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti.
2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regine Veneto, ovvero approvati dal C.C. unitamente al piano urbanistico attuativo a cui accedono.
3. Nell'ipotesi prevista dalla parte finale del comma 2, la deliberazione consiliare ivi citata ha efficacia di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 DLgs 267/00 e dell'art. 4 del presente regolamento.
4. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogati da Notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal Segretario comunale.
5. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo spetta all'Area o settore Tecnico del Comune di Cerro Veronese.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 107: Adeguamento degli importi
l. Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della
U.E. recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in Euro.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal C.C., su proposta della Giunta, con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 108: Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che dall’eseguibilità della deliberazione che lo approva, esso sia stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cerro Veronese per 15 gg.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con le disposizioni normative vigenti e con lo Statuto comunale.