Violenza. La violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una parte sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevole alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l’atto o l’omissione con i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è illecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto.
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Violenza. La violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una parte par- te sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevole ragionevo- le alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l’atto o l’omissione con i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è illecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto.
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