Common use of WELFARE CONTRATTUALE Clause in Contracts

WELFARE CONTRATTUALE. Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023. Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNL.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi, uilscuola.it

WELFARE CONTRATTUALE. Per gli anni 2022 una migliore gestione e 2023 i lavoratori hanno diritto a strumenti un incremento delle prestazioni di welfare del valore settore e al fine di 200,00 euro da utilizzare entro ottenere prestazioni aggiuntive relative anche alle necessità delle imprese, alle nuove esigenze di staffetta generazionale, di formazione, di cura della persona e di genitorialità condivisa, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono non più rinviabile l’attivazione, con relativo finanziamento, dell’ EBS (Ente Bilaterale Settore Industria Alimentare) così come previsto dall’art. 1 bis del vigente Ccnl, aggiornando e potenziando le funzioni ivi previste. Si ritiene utile, inoltre, consolidare e rafforzare il 31 dicembre dell'anno successivosistema delle tutele integrative di categoria. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di A tal fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun annosi richiede: - con contratto aumento di 2 Euro a tempo indeterminatocarico dell’azienda ed esclusione definiti- va di ogni contribuzione al FASA da parte delle lavoratrici e dei lavoratori; - con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel riduzione del periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori sono riproporzionati lavorativo per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto l’accesso alle prestazioni dei dipendenti a tempo determinato; - inclusione dei dipendenti in aspettativa senza retribuzione tra gli aventi diritto alle prestazioni. aumento fino al 2% del contributo a carico dell’azienda; l’aumento dei massimali assicurativi in cifra fissa e di rivedere e aggiornare il protocollo aggiuntivo previsto dal CCNL, somministrazionea partire dalla loro classificazione. Fai-Cisl, ecc.) presso Flai-Cgil e Uila- Uil ritengono che le prestazioni previste dagli articoli 1-bis, 74-ter e 74-quater, così come quelle indicate negli allegati 36, 39 e 40, del presente CCNL costituiscono un diritto con- trattuale di ogni lavoratore, il medesimo Istitutoquale matura perciò – esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca a tale sistema e non versi la re- lativa contribuzione - il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamentoSi richiede, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazionecomunque, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del il datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNLche omette di versare tale contribuzione, secondo regole e modalità previste a decorrere dal medesimo Fondo1° gennaio 2020, sia tenuto, fermo restando che il costo massimo l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione pari a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023. Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNL20 Euro mensili.

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Samples: Verbale Di Assemblea Per La Consultazione

WELFARE CONTRATTUALE. In materia di welfare, per ciò che riguarda il Fondo Est le parti hanno stabilito che con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL le aziende che omettano il versamento delle quote dovute a Fondo (12 € per ciascun lavoratore di cui 2 € a carico di quest’ultimo) è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 16 € lordi, da corrispondere per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto (in precedenza l’importo era stabilito nella misura di 15,00 € lordi). Per gli anni 2022 ciò che riguarda, invece, la Cassa di assistenza sanitaria “Qu.A.S.” riservata ai soli impiegati quadri, è stato stabilito che l’azienda che ometta il versamento delle quote (406 € per ciascun Quadro – di cui 56 € a carico di quest’ultimo) è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 37 € lordi, da corrispondere per 14 mensilità e 2023 rientrante nella retribuzione di fatto (35 € lordi era l’importo in precedenza stabilito) In tale materia è stato previsto che le aziende non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già scaduto nei trentasei mesi precedenti. In tale computo debbono ricomprendersi anche i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di provaapprendistato presso le medesime imprese. Non devono, in forza invece, essere computati i lavoratori che si siano dimessi, licenziati per giusta causa e che al 1° settembre termine del periodo di ciascun anno formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, o successivamente assunti entro il 31 dicembre cui rapporto sia cessato per risoluzione consensuale. Le suddette limitazioni non si applicano quando nel triennio precedente siano scaduti meno di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato; - con cinque contratti di apprendistato. Le parti hanno convenuto che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nella singola unità produttiva. Eccezione a tale regola è costituita dalle assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per avvio di nuove attività e per il nuovo contratto di sostegno all’occupazione (di cui si parlerà più avanti nella presente trattazione). In ogni caso, nelle unità produttive: - Nell’ambito delle quali siano occupati fino a 15 dipendenti, è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori (per queste aziende è, comunque, consentita la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o di somministrazione per sei lavoratori). - Nelle quali siano occupati da 16 a 30 dipendenti, è consentita l’assunzione fino ad un massimo di sei lavoratori a tempo determinato. Ferme restando le suddette limitazioni, è facoltà dell’azienda assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità operative. In questo caso, le assunzioni non potranno, comunque, superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva interessata. Contratto di sostegno all’occupazione Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, è data la possibilità di stipulare, per una sola volta con il medesimo soggetto, contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con lavoratori svantaggiati, ossia che non siano titolari di un impiego retribuito da almeno sei mesi, o che negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito annuale inferiore a quello minimo personale esente da imposizione. Il contratto di sostegno può inoltre essere attivato con riferimento a lavoratori che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, completato presso altra azienda il periodo di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istitutoformativo. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è, come prima anticipato, escluso dalla base di computo per la determinazione del limite previsto per le assunzioni a tempo determinato. A suddetti lavoratori assunti come sostegno all’occupazione, somministrazioneal fine di favorirne l’inserimento nel contesto aziendale, ecc.) presso dovrà essere erogata una formazione di almeno 16 ore (anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione aziendale e in affiancamento per le ore dedicate alla formazione). Il livello di inquadramento professionale ed il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute conseguente trattamento economico sarà, per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essiprimi sei mesi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 due livelli inferiori e per il 2023restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. Per Se dovesse avere luogo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento livello di tale obiettivo inquadramento ed il conseguente trattamento economico potrà essere di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità qualifica attribuita al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, lavoratore per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNL24 mesi successivi alla trasformazione.

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Samples: Contratto Di Sostegno All’occupazione

WELFARE CONTRATTUALE. Per gli anni 2022 e 2023 Art. 21 bis (Fondo ASTER) (ex art. 95) Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori hanno diritto del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo ASTER), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal 1º settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - tempo indeterminato con contratto a tempo indeterminato; - pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente contratto. Sempre a decorrere dal 1º settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo determinato parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che abbiano maturato almeno tre mesiè tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, anche non consecutiviun contributo obbligatorio a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1º settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1º settembre 2005. Con decorrenza 1º gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico dell'azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. A decorrere dal 1º giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di anzianità euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. A decorrere dal 1º gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di servizio nel corso euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. Gli importi di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di ciascun annocategoria. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati contributi devono essere versati al Fondo con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Con decorrenza dal mese successivo alla data di riconoscimento previsti dal sottoscrizione del presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità c.c.n.l., l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenutaalternativamente: ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di destinare i suddetti valoriimporto pari ad euro 16,0015,00 lordi, o parti da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di essifatto, di anno in anno, cui all'art. 195. - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo ASTER sulla baso del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali; E' inoltre dovuta al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”una quota "una tantum", quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNLdella azienda, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo pari a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 30 euro per il 2022 ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3. Dal 1º marzo 2011 la quota "una tantum" individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per il 2023. Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità prima volta iscrivano i propri lavoratori al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNLFondo.

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Samples: uglterziario.it

WELFARE CONTRATTUALE. Per gli anni 2022 e 2023 CAPO I – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Art. 92 – FONDO ASTER Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivosettore terziario, distribuzione e servizi (ASTER) , che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. I suddetti valori sono onnicomprensivi 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapportointegrazioni. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al A decorrere dal 1° settembre di ciascun anno o successivamente 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - a tempo indeterminato con contratto a tempo indeterminato; - pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto. Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo determinato parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che abbiano maturato almeno tre mesiè tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento,un contributo a carico dell’azienda, anche non consecutivipari a: - per il personale assunto a tempo pieno, di anzianità di servizio nel corso di 10 euro mensili per ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005; - 31 dicembre di per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun annoiscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati contributi devono essere versati al Fondo con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di riconoscimento cui ai precedenti commi 2 e 3 . Il regolamento del Fondo potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i limiti previsti dal presente articoloregolamento. I lavoratori hanno comunque Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo ASTER, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità di destinare i suddetti valoripossibilità, o parti di essiqualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di anno valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse Dichiarazione a verbale Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 92 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo ASTER). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in annooccasione del rinnovo del CCNL del 6 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL Conseguentemente, i lavoratori individuati dall’art. 92 del CCNL hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. Non è, inoltre, consentito ai datori di Previdenza Complementare “Espero”lavoro stipulare polizze, quale quota a carico favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall’art. 92 del presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare. Anche l’eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023. Per il raggiungimento dall’obbligo di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito versare al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto previsto ASTER i contributi previsti dall’art. 54 del presente CCNL92.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti