Welfare. Le parti ritengono che un sistema di welfare aziendale sia funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un incremento della produttività. Pertanto le Parti auspicano la stipula di accordi aziendali dì welfare attraverso i quali mettere a disposizione di categorie omogenee di lavoratori le diverse tipologie di benefit previsti dalla normativa vigente, compresa l'eventuale erogazioni di buoni pasto. Saranno interessati dagli accordi di welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova ed assunti: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato; - con contratto di apprendistato e pratica professionale; - con contratto di inserimento; ? - con contratto intermittente e lavoro ripartito; - con contratto part-time; - con contratto di collaborazione organizzate dal committente. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita. Le aziende potranno erogare ai lavoratori un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata. II suddetto buono potrà essere sia cartaceo, sia elettronico. Le aziende potranno adottare, qualora lo ritengano opportuno, piani di Welfare aziendale più articolati, sulla base della valutazione del miglioramento delle singole performance individuali, attraverso modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dall'azienda ma dovranno essere contrattualizzati con il lavoratore, e potranno variare a seconda dei lavoratori e delle specifiche esigenze. Ai fini dell'applicazione di quanto sancito dal presente articolo, le aziende si potranno confrontare con le R.S.U. al fine di individuare, in relazione alle specifiche esigenze dei lavoratori e della propria organizzazione, una gamma di beni e servizi conforme alle esigenze dei lavoratori, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita personale e familiare.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Welfare. Le parti ritengono che un sistema sociali incentivano la regolamentazione con contratti aziendali strumenti di welfare aziendale sia funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un incremento della produttivitàwelfare. Pertanto le Parti auspicano la stipula di accordi aziendali dì welfare attraverso i quali mettere a disposizione di categorie omogenee di lavoratori le diverse tipologie di benefit previsti dalla normativa vigente, compresa l'eventuale erogazioni di buoni pasto. Saranno interessati dagli accordi di welfare In particolare si invitano dovranno essere privilegiati i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova ed assuntiprova, in forza al 31° dicembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 30 settembre di ciascun anno: - • con contratto a tempo indeterminato; - • con contratto a tempo determinato; determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - con contratto di apprendistato e pratica professionale; - con contratto di inserimento; ? - con contratto intermittente e lavoro ripartito; - con contratto part-time; - con contratto di collaborazione organizzate dal committente31 agosto). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuitaretribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre -31 agosto di ciascun anno. Le aziende Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali. In caso di accordi collettivi aziendali le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno erogare ai lavoratori un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata. II suddetto buono potrà essere sia cartaceo, sia elettronico. Le aziende potranno adottare, qualora lo ritengano opportuno, piani armonizzare i criteri e le modalità di Welfare aziendale più articolati, sulla base della valutazione del miglioramento delle singole performance individuali, attraverso modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dall'azienda ma dovranno essere contrattualizzati con il lavoratore, e potranno variare a seconda dei lavoratori e delle specifiche esigenzericonoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto sancito previsto dal presente articolo, le aziende si potranno confrontare confronteranno con le R.S.U. al fine di la RSU per individuare, in relazione alle specifiche tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e lavoratori, della propria organizzazioneorganizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi conforme alle esigenze coerente con le caratteristiche dei lavoratori, con lo scopo di migliorarne dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità di della loro vita personale e familiarefamiliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Il piano welfare aziendale può sostituire l’iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro ed integrare il piano con altre prestazioni. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro