Common use of Welfare Clause in Contracts

Welfare. Le parti sociali incentivano la regolamentazione con contratti aziendali strumenti di welfare. In particolare si invitano dovranno essere privilegiati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 31° dicembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 30 settembre di ciascun anno: • con contratto a tempo indeterminato; • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre -31 agosto di ciascun anno. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali. In caso di accordi collettivi aziendali le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Il piano welfare aziendale può sostituire l’iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro ed integrare il piano con altre prestazioni. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido

Welfare. Le parti sociali incentivano la regolamentazione con contratti aziendali A decorrere dall'anno 1° marzo 2018 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 150 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018 2022. In particolare si invitano dovranno essere privilegiati i lavoratori, superato Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall'anno 1° gennaio 2019 2023 e dall'anno 1° gennaio 2020 2024 da utilizzare entro il periodo di prova, in forza al 31° 31 dicembre di ciascun anno o successivamente assunti di riferimento. Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro il 30 settembre la fine del mese di ciascun anno: • con contratto a tempo indeterminato; • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre -31 agosto febbraio di ciascun anno. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte Omissis I lavoratori avranno comunque la possibilità di beni destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente C.C.N.L. secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non può superare i 150 200 euro per regolamentociascuno degli anni 2018 2022, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali2019 2023 e 2020 2024. In caso fase di accordi collettivi aziendali prima applicazione e comunque nel corso dell'anno 2018, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di riconoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Il piano welfare aziendale può sostituire l’iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro ed integrare il piano con altre prestazionitutti gli aventi diritto. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.P.M.I.. Dichiarazioni delle Parti

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Samples: uniolex.com

Welfare. Le parti sociali incentivano la regolamentazione con contratti aziendali A decorrere dall'anno 1° marzo 2018 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 150 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018 2022. In particolare si invitano dovranno essere privilegiati i lavoratori, superato Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall'anno 1° gennaio 2019 2023 e dall'anno 1° gennaio 2020 2024 da utilizzare entro il periodo di prova, in forza al 31° 31 dicembre di ciascun anno o successivamente assunti di riferimento. Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro il 30 settembre la fine del mese di ciascun anno: • con contratto a tempo indeterminato; • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre -31 agosto febbraio di ciascun anno. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte Omissis I lavoratori avranno comunque la possibilità di beni destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente C.C.N.L. secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non può superare i 150 200 euro per regolamentociascuno degli anni 2018 2022, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali2019 2023 e 2020 2024. In caso fase di accordi collettivi aziendali prima applicazione e comunque nel corso dell'anno 2018, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di riconoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Il piano welfare aziendale può sostituire l’iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro ed integrare il piano con altre prestazionitutti gli aventi diritto. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.P.M.I..

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Samples: www.asecospa.com