Welfare. Le parti convengono che le somme derivanti delle efficienze della gestione della parte economica della retribuzione accessoria, nella misura forfettariamente quantificata in € 165.000 omnicomprensivi lordi per ciascun anno di efficacia del presente Accordo (2019/2020), costituiranno la fonte di finanziamento delle politiche di Welfare come di seguito definite. A tal proposito, La Società si impegna a mettere a disposizione dei Lavoratori un insieme di servizi reali (c.d. welfare aziendale) al fine di ottimizzare il potere di acquisto del personale In merito, le Parti stabiliscono che le aree di intervento sulle quali definire i servizi da erogare al personale sono: - Area previdenziale complementare; - Area assistenza sanitaria integrativa; - Area assistenza ai famigliari anziani e non autosufficienti; - Area prestazioni erogati per la fruizione di servizi educazione ed istruzione anche in età prescolare, ecc.; - Area beni e servizi in natura; - Area servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, anche a favore dei familiari. La Società, pertanto, si impegna ad individuare uno o più strutture specializzate in servizi welfare con le quali mettere a disposizione dei Lavoratori un paniere dato dalla combinazione tra beni, servizi ed utilità c.d. “chiavi in mano”, caratterizzato da: - facilità di accesso; - semplicità di utilizzo; - economicità e qualità delle prestazioni. Con separato accordo, da stipularsi entro il 14 settembre 2018 verrà definita, nell’ambito dell’ammontare economico complessivo sopra indicato, la quota spettante a ciascun Lavoratore. Le Parti convengono che, ove alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non sia ancora divenuta operativa la possibilità per i Lavoratori di accedere ai servizi reali di welfare, la relativa quota, a scelta del Lavoratore, potrà essere accantonata al fine della futura spesa mediante la piattaforma welfare allorché la stessa sarà resa disponibile, ovvero, in alternativa, erogata in danaro (scontando, in tal caso, il regime fiscale e contributivo della retribuzione). Le Parti convengono espressamente che la quota economica complessiva destinata al finanziamento della politica di welfare come sopra determinata è comprensiva delle quote del Fondo di cui all’art. 64 ter del CCNL Federculture anni 2016-2020, onde nulla risulta ulteriormente dovuto dall’Azienda ai sensi della predetta norma.
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Samples: Accordo Integrativo Aziendale
Welfare. Le Parti concordano di ampliare il Welfare Aziendale (Polizza Malattia, Polizze collettive Infortuni, Previdenza Integrativa, ecc.) attraverso la costituzione di un Sistema di beni e servizi di Welfare nel rispetto delle norme di legge in materia. Ai dipendenti cui si applica il presente CIA (vd. Art. 1, “Ambito di Applicazione”) vengono riconosciuti ogni anno beni e servizi scelti dal dipendente nell’ambito di un paniere che verrà definito congiuntamente tra le parti convengono che le somme derivanti delle efficienze della gestione della parte economica della retribuzione accessoriaentro il 30 giugno 2017. Tale disponibilità di usufruire di servizi di Welfare, nella misura forfettariamente quantificata in riconosciuta individualmente a ciascun dipendente, avrà come riferimento economico i seguenti valori annui: - per il personale impiegatizio (personale amministrativo e produttori): € 165.000 omnicomprensivi lordi 350,00; - per il personale appartenente all’Area Professionale A del CCNL: € 700,00. A titolo di incentivo verso il nuovo istituto contrattuale, l’Azienda riconosce un accredito Una Tantum nel conto Welfare personale, per l’Anno 2017, corrispondente ad un valore pari a € 300,00 per ciascun dipendente in forza alla data del 1 settembre 2016. Il paniere dei beni e servizi verrà aggiornato o confermato di anno in anno congiuntamente tra le parti. Per il personale che opti per la trasformazione del PAP Variabile o parte di efficacia del presente Accordo (2019/2020)esso in beni e/o servizi di Welfare, costituiranno la fonte l’Azienda integrerà di finanziamento delle politiche un ulteriore 20% l’importo di Welfare come PAP Variabile destinato a beni e/o servizi di seguito definiteWelfare. Tale integrazione si sommerà ai valori di cui sopra e all’importo di PAP Variabile destinato allo stesso fine, e sarà a disposizione per ciascun dipendente che abbia optato per tale scelta. A tal proposito, La Società si impegna a mettere a disposizione dei Lavoratori fine per ciascun dipendente verrà costituito un insieme Conto Welfare personale nel quale confluiranno tutti i valori complessivamente devoluti al welfare in virtù del presente paragrafo e di servizi reali (c.dquelli precedenti. welfare aziendale) al fine di ottimizzare il potere di acquisto del personale In merito, le Parti stabiliscono che le aree di intervento sulle quali definire i servizi da erogare al personale sono: - Area previdenziale complementare; - Area assistenza sanitaria integrativa; - Area assistenza ai famigliari anziani e non autosufficienti; - Area prestazioni erogati per la fruizione di servizi educazione ed istruzione anche Nel caso in età prescolare, ecc.; - Area beni e servizi in natura; - Area servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, anche a favore dei familiari. La Società, pertanto, si impegna ad individuare uno o più strutture specializzate in servizi welfare con le quali mettere a disposizione dei Lavoratori un paniere dato dalla combinazione tra beni, servizi ed utilità c.d. “chiavi in mano”, caratterizzato da: - facilità di accesso; - semplicità di utilizzo; - economicità e qualità delle prestazioni. Con separato accordo, da stipularsi cui entro il 14 settembre 2018 verrà definita31 dicembre di ciascun anno dovesse risultare l’intera quota dei suddetti valori, nell’ambito dell’ammontare economico complessivo o una parte di essa, non utilizzata in beni o servizi del paniere sopra indicato, il dipendente potrà optare per il versamento della stessa, al lordo delle imposte e dei contributi, al rispettivo Fondo di previdenza aziendale. In alternativa la suddetta quota spettante a ciascun Lavoratore. Le Parti convengono che, ove alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non sia ancora divenuta operativa la possibilità per i Lavoratori di accedere ai servizi reali di welfare, la relativa quota, a scelta del Lavoratore, residua potrà essere accantonata riportata all’anno successivo e qualora non utilizzata neanche al fine della futura spesa mediante la piattaforma welfare allorché la stessa sarà resa disponibiletermine di tale anno, ovvero, in alternativa, erogata in danaro (scontando, in tal caso, il regime fiscale e contributivo della retribuzione). Le Parti convengono espressamente che la quota economica complessiva destinata al finanziamento della politica di welfare come sopra determinata è comprensiva delle quote del verrà automaticamente versata nel rispettivo Fondo di cui all’art. 64 ter del CCNL Federculture anni 2016-2020, onde nulla risulta ulteriormente dovuto dall’Azienda ai sensi della predetta normaPrevidenza Aziendale.
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Welfare. Le parti convengono La recente riforma pensionistica varata dal governo Xxxxx ha determinato l’estensio- ne al regime contributivo per tutti i lavoratori dipendenti. Inoltre i provvedimenti pre- cedenti prevedono la periodica revisione del rendimento del sistema contributivo in re- lazione all'aumento dell'aspettativa media di vita. Tutto ciò ha ridotto e ridurrà ancora la copertura pensionistica offerta dall'AGO. Il settore si é dotato da tempo di un valido istituto di previdenza complementare, il Fondenergia, che può assolvere proficuamente alla necessità di integrare il sistema pensionistico pubblico. Per meglio rispondere a tale necessita si richiede di implemen- tare significativamente la quota a carico della azienda di appartenenza. Il Fasie dalla sua costituzione sta assolvendo al suo compito di sostenere la spesa sani- taria dei lavoratori del settore, senza sostituirsi al servizio sanitario nazionale. Recen- temente sono stati costituiti diversi comparti che offrono al lavoratori diversi gradi di supporto e di intervento. Rimane alto il contributo richiesto al lavoratore. Richiediamo pertanto che nel corso della vigenza contrattuale si dia luogo ad un aumento delle quote a carico delle aziende di appartenenza degli iscritti al Fasie e la riduzione delle quote a carico degli iscritti. Richiediamo inoltre che in ragione del completamento della normativa del ramo indu- stria gas venga definito un piano di confluenza ai trattamenti vigenti nel contratto energia per i lavoratori della distribuzione del gas, sia per quanto riguarda il contributo ai fondi previdenziali a carico delle aziende, sia per quanto riguarda il Fasie. Richiediamo inoltre che ai lavoratori assunti con le somme derivanti forme di lavoro a termine e non stabilizzate siano riconosciute tutte le voci del Welfare contrattuale di settore (fondi pensione, Fasie) con: • un incremento consistente della quota a carico delle efficienze aziende da versare ai Fondi Complementari per i lavoratori non stabilizzati; • l’eliminazione dei vincoli temporali, oggi esistenti per i contratti temporanei, per l’iscrizione ai Fondi Complementari ; • L'iscrizione agli istituti del welfare contrattuale - previdenza e assistenza sanitaria - dovranno essere a totale carico dell'impresa fino alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato Si richiede un percorso condiviso di unificazione dei fondi di settore (Fondenergia, Pegaso e Fopen). Nel corso degli ultimi anni è proseguito l'impegno unitario e congiunto con Confindustria Energia e con Inail sui Sistemi di Gestione Integrati (SGI) Salute Sicurezza Ambiente. Si sono realizzate visite specifiche in varie realtà del settore Energia e Petrolio per valutare sia l'applicazione dei Sistemi di Gestione Integrati (SGI) sia l'adesione dei sistemi di gestione del rischio adottati nelle aziende con le linee di indirizzo elaborate, in un rapporto trilaterale, da Filctem Femca Uilcem nazionali, Confindustria Energia, Inail, con il quale si prolungherà in modo strutturale la collaborazione . Pur con i necessari interventi migliorativi, sui quali è impegnata la Commissione bilaterale nazionale HSE, il lavoro congiunto con Confindustria Energia e trilaterale con Inail, ha avviato nel Settore un processo di intervento sulla prevenzione basato sui principi del miglioramento continuo, che si estende alla sicurezza dei lavoratori degli appalti e dei servizi; alla salvaguardia del territorio; al controllo degli impatti sull'ambiente, con azioni che fanno perno anche sulla comunicazione dei rischi ai contesti locali. Rilevante e congruente a queste fasi di attività trilaterali è stato il Progetto formativo sperimentale che ha interessato contemporaneamente RLSA ed RSPP, in corsi basati su moduli formativi avanzati che si sono accompagnati ai consueti corsi previsti dalla legislazione e dal CCNL che hanno tuttavia necessità di essere revisionati per migliorarli e per coordinarli a livello nazionale, come sottolineato più volte dai delegati nelle Conferenze annuali RLSA ed RSPP, anche alla luce dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori (dicembre 2011). All'interno del proseguimento del rapporto con Inail si dovranno articolare altre iniziative formative nazionali su contenuti definiti dalla Commissione nazionale bilaterale HSE. Nella convinzione che il CCNL Energia e Petrolio contenga diritti sindacali e strumenti innovativi per la sicurezza e la prevenzione, attivabili in percorsi partecipativi e in un modello di relazioni industriali positivi tra impresa e lavoratori, diretti e indiretti, appare rilevante per il prossimo rinnovo contrattuale potenziare insieme con il ruolo delle RLSA anche l'azione delle RSU nei processi di certificazione e di gestione dei rischi all'interno delle azioni integrate sui cicli produttivi e sui sistemi organizzativi del lavoro, soprattutto per la sicurezza negli appalti e nei subappalti, nelle fasi – ancora critiche della gestione manutenzione. Lo stesso 2° livello di contrattazione deve essere maggiormente sviluppato e orientato alle tematiche della parte economica della retribuzione accessoriasicurezza, nella misura forfettariamente quantificata in € 165.000 omnicomprensivi lordi per ciascun anno di efficacia del presente Accordo (2019/2020), costituiranno la fonte di finanziamento un settore interessato a trasformazioni nei prossimi anni e sulla sfera delle politiche di Welfare come di seguito definiteambientali, tematiche che ancora hanno un peso specifico basso nel coinvolgimento della RLSA, a dieci anni dalla sua istituzione. A tal propositoIn particolare, La Società si impegna a mettere a disposizione dei Lavoratori un insieme di servizi reali (c.d. welfare aziendale) al fine di ottimizzare il potere di acquisto del personale In meritosugli Appalti, la Commissione nazionale bilaterale HSE -conseguentemente all'impegno definito nell'ultimo rinnovo - ha aggiornato le Parti stabiliscono precedenti Linee Guida Appalti, completandole con una parte che le aree di intervento sulle quali definire i servizi da erogare al personale sono: - Area previdenziale complementare; - Area assistenza sanitaria integrativa; - Area assistenza ai famigliari anziani e non autosufficienti; - Area prestazioni erogati illustra una metodologia per la fruizione qualificazione e la valutazione delle prestazioni, comprendendo la rivalutazione delle imprese, la sospensione e l'eventuale loro esclusione nei casi di servizi educazione ed istruzione anche in età prescolare, ecc.; - Area beni e servizi in natura; - Area servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, anche a favore dei familiariripetuti accadimenti gravi. La Società, pertantoNella nuova Linea Guida Appalti, si impegna ad individuare uno o più strutture specializzate allega anche un esempio di punteggi per la valutazione delle imprese di Appalto. Questo lavoro – come concordato unitariamente con Confindustria Energia- dovrà essere recepito nel prossimo rinnovo del CCNL. Sulla base di queste considerazioni e alle indicazioni emerse nel corso delle Conferenze annuali RLSA ed RSPP, ormai decennali, e come strumenti di consolidamento degli interventi finora realizzati si richiede: • nelle aree territoriali nelle quali si trovano le raffinerie, l'individuazione sperimentale del Rappresentante dei lavoratori di Sito (RLS di Sito) previsto dall'articolo 49 del D.Lgs.81/2008 oltreché in servizi welfare con le quali mettere a disposizione dei Lavoratori un paniere dato dalla combinazione tra benisettori e comparti definiti, servizi ed utilità c.d. “chiavi in mano”contesti produttivi caratterizzati da complesse problematiche per l'interferenza delle lavorazioni e dall'alto numero degli addetti presenti e operanti nell'area • il Coordinamento delle RLSA delle Raffinerie per lo scambio mirato di buone pratiche sui Sistemi di Gestione Integrati (SGI) e sulle certificazioni attuale, caratterizzato da: - facilità in corso, in aggiornamento nel settore • l'aumento delle ore di accesso; - semplicità di utilizzo; - economicità e qualità delle prestazioni. Con separato accordo, da stipularsi entro il 14 settembre 2018 verrà definita, nell’ambito dell’ammontare economico complessivo sopra indicato, la quota spettante a ciascun Lavoratore. Le Parti convengono che, ove alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non sia ancora divenuta operativa la possibilità formazione per i Lavoratori lavoratori, soprattutto indirizzati ai giovani che entrano nel settore, per promuovere corsi congiunti sulla prevenzione, utilizzando le risorse aziendali di accedere Fondimpresa e per aderire ai servizi reali Bandi di welfareFondimpresa (soprattutto sui nuovi rischi, i rischi presenti nella Manutenzione e nei lavori in spazi confinati) • l'aumento delle ore di formazione sull'Ambiente per RLSA ed RSU per la relativa quotapartecipazione attiva, a scelta del Lavoratoreprevista nei CCNL, potrà essere accantonata al fine della futura spesa mediante la piattaforma welfare allorché la stessa sarà resa disponibileai percorsi di certificazione e gestione dei rischi ambientali, ovvero, in alternativa, erogata in danaro (scontando, in tal caso, il regime fiscale per interventi su progetti dei "quasi incidenti" e contributivo della retribuzione). Le Parti convengono espressamente che la quota economica complessiva destinata al finanziamento della politica per gli interventi di welfare come sopra determinata è comprensiva delle quote del Fondo di cui all’art. 64 ter del CCNL Federculture anni 2016-2020, onde nulla risulta ulteriormente dovuto dall’Azienda ai sensi della predetta normaefficienza e risparmio energetico.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Welfare. Le parti convengono La recente riforma pensionistica varata dal governo Xxxxx ha determinato l’estensione del regime contributivo a tutti i lavoratori dipendenti. Inoltre i provvedimenti precedenti prevedono la periodica revisione del rendimento del sistema contributivo in relazione all'aumento dell'aspettativa media di vita. Tutto ciò ha ridotto e ridurrà ancora la copertura pensionistica offerta dall'AGO. Il settore si e' dotato da tempo di un valido istituto di previdenza complementare, il Fondo Pegaso, che può assolvere proficuamente alla necessita' di integrare il sistema pensionistico pubblico, che dovrà essere rivalutato in aggiunta agli 8 Euro del precedente rinnovo a partire dall'armonizzazione degli elementi che compongono la base di calcolo. Per le somme derivanti aziende "private"del gas, agiscono fondi (Fondenergia, Pegaso, Fiprem, Fopen) solamente pero' per le quote di accantonamento del TFR. Infatti, nonostante l'accordo sottoscritto a febbraio 2011 a margine del rinnovo del ccnl, i governi che si sono succeduti non hanno inteso intervenire per attuare le modalità di superamento del fondo gas. Per tali motivi è necessario, oltre a riprendere le iniziative comuni finalizzate al superamento concordato del fondo gas, la esigibilità della quota paritetica a carico delle efficienze della gestione della parte economica della retribuzione accessoria, nella misura forfettariamente quantificata in € 165.000 omnicomprensivi lordi per ciascun anno di efficacia aziende e dei lavoratori da destinare alla previdenza complementare così come previsto nell’Accordo del presente Accordo (2019/2020), costituiranno la fonte di finanziamento delle politiche di Welfare come di seguito definitefebbraio 2011. A tal proposito, La Società si impegna a mettere a disposizione dei Lavoratori un insieme di servizi reali (c.d. welfare aziendale) al Al fine di ottimizzare attenuare le ricadute introdotte dalla Legge 122/2010 sulle ricongiunzioni onerose INPDAP/INPS, rispetto alle quali CGIL CISL UIL mantengono aperto un confronto col Ministero del Lavoro, richiediamo alle aziende del settore di convenire in sede contrattuale e di attivarsi per dare la possibilità ai lavoratori di proseguire la contribuzione obbligatoria presso il potere proprio fondo previdenziale anche in caso di acquisto passaggio di società per effetto delle gare previste nel settore della distribuzione del personale In meritogas. Al fine di incentivare l'adesione ai fondi complementari chiediamo alle imprese del settore l'apertura di una posizione per ogni dipendente neoassunto. Richiediamo inoltre che ai lavoratori assunti con le forme di lavoro a termine e non stabilizzate siano riconosciute tutte le voci del Welfare contrattuale di settore (fondi pensione, le Parti stabiliscono che le aree di intervento sulle quali definire Fasie) con: un incremento consistente della quota a carico delle aziende da versare ai Fondi Complementari per i servizi da erogare al personale sono: lavoratori non stabilizzati; l’eliminazione dei vincoli temporali, oggi esistenti per i contratti temporanei, per l’iscrizione ai Fondi Complementari; l'iscrizione agli istituti del Welfare contrattuale - Area previdenziale complementare; - Area previdenza e assistenza sanitaria integrativa; - Area assistenza dovranno essere a totale carico dell'impresa fino alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato Si richiede un percorso condiviso di unificazione dei fondi di settore (Fondenergia, Pegaso e Fopen). Da gennaio 2012 è stato introdotto anche per i lavoratori del Gas-Acqua il Fasie, Fondo Integrativo Sanitario, che dalla sua costituzione già assolve al suo compito di sostenere la spesa sanitaria dei lavoratori del settore energia petrolio, senza sostituirsi al servizio sanitario nazionale. Recentemente sono stati costituiti diversi comparti che offrono ai famigliari anziani lavoratori diversi gradi di supporto e non autosufficienti; - Area prestazioni erogati per la fruizione di servizi educazione ed istruzione anche in età prescolare, ecc.; - Area beni e servizi in natura; - Area servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, anche a favore dei familiariintervento. La Società, pertantoRimane alto il contributo richiesto al lavoratore. Richiediamo pertanto che nel corso della vigenza contrattuale nell'ambito della contrattazione, si impegna dia luogo ad individuare uno o più strutture specializzate in servizi welfare con le quali mettere a disposizione dei Lavoratori un paniere dato dalla combinazione tra beni, servizi ed utilità c.d. “chiavi in mano”, caratterizzato da: - facilità di accesso; - semplicità di utilizzo; - economicità e qualità delle prestazioni. Con separato accordo, da stipularsi entro il 14 settembre 2018 verrà definita, nell’ambito dell’ammontare economico complessivo sopra indicato, la quota spettante a ciascun Lavoratore. Le Parti convengono che, ove alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non sia ancora divenuta operativa la possibilità per i Lavoratori di accedere ai servizi reali di welfare, la relativa quota, a scelta del Lavoratore, potrà essere accantonata al fine della futura spesa mediante la piattaforma welfare allorché la stessa sarà resa disponibile, ovvero, in alternativa, erogata in danaro (scontando, in tal caso, il regime fiscale e contributivo della retribuzione). Le Parti convengono espressamente che la quota economica complessiva destinata al finanziamento della politica di welfare come sopra determinata è comprensiva aumento consistente delle quote a carico dell'azienda che consenta da una parte la riduzione delle quote a carico del Fondo di cui all’art. 64 ter del CCNL Federculture anni 2016-2020, onde nulla risulta ulteriormente dovuto dall’Azienda ai sensi lavoratore e dall'altra l'aumento della predetta normaqualità della prestazione.
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Samples: Gas and Water Contract Renewal