Common use of Xxxxxx dell'apprendistato professionalizzante Clause in Contracts

Xxxxxx dell'apprendistato professionalizzante. La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata a tre anni. Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decretolegislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo. Resta inteso che, qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventiper i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 30 giorni di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Xxxxxx dell'apprendistato professionalizzante. La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere: Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro - 1° Gruppo (livelli, 5°s, 6°, 7°) durata: 5 anni - 2° Gruppo (livelli 4° e 5°) durata: 4 anni - 3° Gruppo (livello 3°, 2°) durata: 3 anni Per gli apprendisti del settore vetro artistico, le durate dell'apprendistato in nessun caso potranno essere inferiori a tre anni. Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale quelle determinate ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al c.c.n.l. 11 luglio 2000. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la medesima del decretolegislativo 17 ottobre 2005Gruppo di pari durata. Settore Ceramica, n. 226Terracotta, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto Gres e Decorazione di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo. Piastrelle - 1° Gruppo (livelli, A e B) durata: 5 anni - 2° Gruppo (livelli C e D) durata: 4 anni - 3° Gruppo (livello E) durata: 3 anni Resta inteso cheche le durate dell'apprendistato del livello E in nessun caso potranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al c.c.n.l. 30 marzo 1993 e dell'ipotesi di accordo del 29 gennaio 1998. In tale ipotesi, qualora la progressione retributiva sarà la medesima del II Gruppo. Per gli impiegati amministrativi di tutti i settori la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendistaivi compresi quelli retributivi. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventiper eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere saranno presi in considerazione anche cumulativamente più periodi sospensivi di breve sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata non inferiori a 30 superiore ai 10 giorni di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

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Xxxxxx dell'apprendistato professionalizzante. La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere: ­ 1º gruppo (livelli 4º, 5º, 6º e 6º super): durata: 5 anni; ­ 2º gruppo (livello 3º): durata: 4 anni e 6 mesi; ­ 3º gruppo (livello 2º): durata: 3 anni. Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a tre 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Il livello 6 Super non è previsto per il Settore occhialeria. Gli apprendisti con mansioni di cui al 3º livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nei previgenti c.c.n.l., con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1º gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 3 dicembre 2010, agli apprendisti che, all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post­obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato è ridotto di 6 mesi. Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decretolegislativo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo. Resta inteso che, qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventiper i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 30 giorni di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

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Xxxxxx dell'apprendistato professionalizzante. La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere: - 1º gruppo (livelli 4º, 5º, 6º e 6º super): durata: 5 anni; - 2º gruppo (livello 3º): durata: 4 anni e 6 mesi; - 3º gruppo (livello 2º): durata: 3 anni. Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a tre 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Il livello 6 Super non è previsto per il Settore occhialeria. Gli apprendisti con mansioni di cui al 3º livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nei previgenti c.c.n.l., con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1º gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 3 dicembre 2010, agli apprendisti che, all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato è ridotto di 6 mesi. Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decretolegislativo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo. Resta inteso che, qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventiper i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 30 giorni di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

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