Mobilità professionale Clausole campione

Mobilità professionale. Premesso che: 1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professiona- le dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizza- zione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organiz- zazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse; 2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilup- parsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza pro- duttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta di una di esse; 3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali: - corsi di addestramento e di formazione professionale; - ricomposizione e arricchimento delle mansioni; - rotazione su diverse posizioni di lavoro; 4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà luogo ad una di- namica automatica ed illimitata. I) Passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria II) Passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3ª categoria dopo 3 mesi dall’assunzione; b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l’assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume ...
Mobilità professionale. I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella 6a categoria, intendendosi per tali i lavoratori di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5° livello professionale. Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella 6a categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della 5a categoria.
Mobilità professionale. 1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.
Mobilità professionale. 1. Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità profes- sionale all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione. 2. Detta mobilità si attua: a) all’interno delle Istituzioni Formative dello stesso Ente, mediante trattativa azienda- le; b) tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi; c) tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, mediante convenzioni e/o accordi.
Mobilità professionale. Nell’ambito dei processi di migliore programmazione delle necessità organizzative di Genialloyd e di valorizzazione delle risorse umane, le Parti confermano l’esigenza di favorire la mobilità professionale. A tale scopo l’Impresa si attiverà per favorirla nei confronti in particolare dei lavoratori aventi maggiore anzianità di servizio nelle mansioni di operatore telefonico anche mediante corsi di formazione.
Mobilità professionale. In caso di mobilità conseguente a chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione dell’attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale/palazzo/sedi/strutture di governance non trova applicazione la normativa dell'articolo che precede al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale in materia, si potrà procedere all’assegnazione ai medesimi lavoratori di mansioni in coerenza con quanto previsto dall’art. 2103 c.c. Sarà invece possibile procedere al trasferimento al di fuori di tali ambiti allo scopo di garantire le mansioni equivalenti. Le Parti si danno atto che al fine di contenere la mobilità territoriale e favorire la mobilità professionale potrà anche essere utilizzata la mobilità infragruppo attraverso il ricorso alla cessione individuale di contratto. Al fine di rispondere alle esigenze tecnico-organizzative in evoluzione sarà favorita la mobilità territoriale e professionale del personale che abbia evidenziato la propria disponibilità in tema all’Azienda tramite le procedure previste. Anche al fine di favorire una migliore conciliazione delle esigenze personali con quelle aziendali, nonché di rendere meno rilevante la necessità di riqualificazione/riconversione del personale affetto da “gravi patologie” ovvero “over 60”, tale personale potrà avanzare la richiesta di adibizione a mansioni diverse da quelle all’attualità svolte. Al fine di valutare nel modo più ampio possibile tali richieste, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, l’Azienda potrà procedere anche attraverso l’assegnazione a diversa unità organizzativa ovvero attribuzione di diversa figura professionale, con il consenso dell’interessato.
Mobilità professionale. Premesso che: 1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse; 2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta di una di esse; 3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali: - corsi di addestramento e di formazione professionale; - ricomposizione e arricchimento delle mansioni; - rotazione su diverse posizioni di lavoro; 4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Mobilità professionale. Le parti convengono che i lavoratori (operai) assunti dal 1º gennaio 1990, inquadrati nella 6ª categoria della classificazione unica, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (la 5ª). I lavoratori in forza al 31 dicembre 1989 mantengono la normativa di cui al precedente c.c.n.l.
Mobilità professionale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Piano prevede per il Gruppo processi di riorganizzazione, razionalizzazione interna e ristrutturazione che potranno comportare esigenze di mobilità professionale. In relazione a tale mobilità professionale del personale, le Parti confermano quanto già concordato con il Verbale di Accordo del 28/10/2016 e con il Verbale di Riunione del 16/12/2017.
Mobilità professionale. Entrando nello specifico della Mobilità Professionale, l’accordo CETA regola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone legato a ragioni professionali, fornisce pertanto la certezza giuridica per i lavoratori qualificati europei che intendono trasferirsi temporaneamente in Canada per svolgere un’attività imprenditoriale. Il testo dell’accordo CETA specifica in modo chiaro la tipologia di professionisti interessati e i settori in cui questi possono operare; la parità di trattamento per gli operatori dell’UE in Canada e viceversa e, infine, la durata massima del soggiorno. In merito a quest’ultimo aspetto enunciato, si chiarisce che la durata può variare dai 3 ai 12 mesi, con possibilità di estensione a seconda dei casi. Le misure del CETA sulla mobilità dei lavoratori non riguardano infatti le misure concernenti residenza o cittadinanza a titolo permanente. Il CETA include disposizioni per rendere più facile l’impiego di professionisti europei in Canada e di vedere riconosciuti i loro titoli, nonché stabilisce la certezza del diritto e migliora la mobilità dei fornitori di servizi favorendo il trasferimento dei lavoratori i Canada, i quali non avranno problemi a vedere riconosciute le qualifiche professionali acquisite nell’UE. Infatti, l’accordo risponde a tale problematica delineando un quadro per la negoziazione di intese sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, tale stesura è in capo al Comitato congiunto sul riconoscimento delle rispettive qualifiche professionali (MRA Commitee) che è composto da rappresentanti del governo. La mobilità dei lavoratori, che possono beneficiare dell’accordo CETA, è facilitata in primis dalla rimozione dei requisiti richiesti dal Labour Market Impact Assessment (LMIA). Si tratta di un documento che il datore di lavoro canadese potrebbe dover ottenere prima di assumere un lavoratore straniero, nel quale si specifica non solo che ciò è possibile, ma anche che nessun canadese si rende disponibile per quella posizione. Ora nuovi codici di esenzione dal LMIA sono stati costituiti per raccogliere i dati relativi ai lavoratori provenienti dagli Stati membri dell'Unione. L’accordo prende in considerazione tre categorie di lavoratori: