Mobilità professionale Clausole campione

Mobilità professionale. I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella 6a categoria, intendendosi per tali i lavoratori di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5° livello professionale. Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella 6a categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della 5a categoria.
Mobilità professionale. 1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.
Mobilità professionale. 1. Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità profes- sionale all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione.
Mobilità professionale. In caso di mobilità conseguente a chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione dell’attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale/palazzo/sedi/strutture di governance non trova applicazione la normativa dell'articolo che precede al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale in materia, si potrà procedere all’assegnazione ai medesimi lavoratori di mansioni in coerenza con quanto previsto dall’art. 2103 c.c. Sarà invece possibile procedere al trasferimento al di fuori di tali ambiti allo scopo di garantire le mansioni equivalenti. Le Parti si danno atto che al fine di contenere la mobilità territoriale e favorire la mobilità professionale potrà anche essere utilizzata la mobilità infragruppo attraverso il ricorso alla cessione individuale di contratto. Al fine di rispondere alle esigenze tecnico-organizzative in evoluzione sarà favorita la mobilità territoriale e professionale del personale che abbia evidenziato la propria disponibilità in tema all’Azienda tramite le procedure previste. Anche al fine di favorire una migliore conciliazione delle esigenze personali con quelle aziendali, nonché di rendere meno rilevante la necessità di riqualificazione/riconversione del personale affetto da “gravi patologie” ovvero “over 60”, tale personale potrà avanzare la richiesta di adibizione a mansioni diverse da quelle all’attualità svolte. Al fine di valutare nel modo più ampio possibile tali richieste, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, l’Azienda potrà procedere anche attraverso l’assegnazione a diversa unità organizzativa ovvero attribuzione di diversa figura professionale, con il consenso dell’interessato.
Mobilità professionale. Le Parti considerano la mobilità professionale uno strumento importante per la migliore organizzazione aziendale, per la valorizzazione delle risorse umane e per l’arricchimento delle esperienze professionali e convengono che la stessa possa svolgersi tra tutte le Società ed i diversi comparti del Gruppo, ferme restando tutte le tutele individuali derivanti da leggi e da contratti. I criteri fondamentali che regolano la mobilità sono: - corrispondenza dei requisiti di scolarità richiesti dalla posizione; - corrispondenza dei requisiti tecnico/professionali; - partecipazione ai corsi di formazione; - anzianità aziendale. I lavoratori possono segnalare per iscritto la loro disponibilità alla mobilità, che costituisce ulteriore criterio di valutazione. A fronte di specifica richiesta, la Direzione del Personale si impegna ad incontrarli in tempi rapidi e comunque entro 45 giorni per approfondire gli aspetti legati alla propria situazione lavorativa ed alle possibilità di sviluppo/mobilità professionale. Le Società del Gruppo, ove si determinino esigenze di organico, faranno prioritariamente riferimento, compatibilmente con le professionalità richieste, a personale già dipendente, anche facendo ricorso ad apposite ricerche interne (job posting con previsione anche di colloqui individuali) rese note sotto forma di avvisi di pubblicazione tramite gli strumenti di comunicazione interna del Gruppo. L’esito della selezione verrà comunicato tempestivamente attraverso i suddetti strumenti di comunicazione interna. In tal senso verrà data priorità al personale inquadrato nella Disciplina Speciale Parte Terza del CCNL. La mobilità infragruppo sarà effettuata tramite cessione di contratto ovvero tramite cessazione del rapporto di lavoro in essere presso la società di provenienza e la contestuale assunzione nella società di destinazione. Con riferimento alle mobilità infragruppo riguardante i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n° 23 del 4 marzo 2015), si precisa che continueranno ad essere applicate le norme nella formulazione tempo per tempo vigente riferite ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.
Mobilità professionale. Nell’ambito dei processi di migliore programmazione delle necessità organizzative di Genialloyd e di valorizzazione delle risorse umane, le Parti confermano l’esigenza di favorire la mobilità professionale. A tale scopo l’Impresa si attiverà per favorirla nei confronti in particolare dei lavoratori aventi maggiore anzianità di servizio nelle mansioni di operatore telefonico anche mediante corsi di formazione.
Mobilità professionale. Le parti convengono che i lavoratori (operai) assunti dal 1º gennaio 1990, inquadrati nella 6ª categoria della classificazione unica, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (la 5ª). I lavoratori in forza al 31 dicembre 1989 mantengono la normativa di cui al precedente c.c.n.l.
Mobilità professionale. I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella sesta categoria, intendendosi per tali i lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5º livello professionale. Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella sesta categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della quinta categoria. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni, dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulati in termini ricorrenti. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specifici nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali dei lavoratori con funzioni generiche e dei lavoratori della sesta categoria, non indicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.
Mobilità professionale. I lavoratori impiegati, inquadrati nella 6ª categoria, intendendosi per tali i lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di dodici mesi passeranno automaticamente alla 5ª categoria. Le parti inoltre convengono che i lavoratori operai inquadrati nella 6ª categoria dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo relativo alla 5ª categoria. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie, dei profili professionali e delle esemplificazioni. Tali esemplificazioni si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulate in termini ricorrenti. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specifici dei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali dei lavoratori con funzioni generiche e dei lavoratori della 6ª categoria, non indicate perché già sufficientemente delineate nelle declaratorie. Appartengono a questa categoria: ­ i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 2ª categoria ed oltre a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni siano preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgano attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; ­ i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo realizzandone i relativi piani di lavoro. Ad esempio: Specialista di pianificazione aziendale Specialista amministrativo