Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad euro (euro… ) e costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) in contanti, con versamento presso ; c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile; b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio; d) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; e) (facoltativo) f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; g) prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento; b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento; c) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: euro ………………… (euro) (non inferiore all’importo del contratto); per la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. (euro… ); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi .
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1La cauzione provvisoria e definitiva risultano disciplinate ai sensi delle vigenti leggi e come disposto al punto 6 Parte Prima del Capitolato Speciale d’Appalto. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad euro (euro… ) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso ;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
d) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) (facoltativo)
f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
g) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, 93 c.7 del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita e definitiva potrà essere ridotta del 50%. Il possesso di tale certificazione dovrà essere attestato allegando nella procedura di gara SINTEL copia del certificato medesimo, firmato digitalmente. I concorrenti non in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e possesso di tale certificazione dovranno comunque attestarne il mancato possesso mediante autocertificazione al fine della completezza dei documenti che costituiscono la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale“BUSTA AMMINISTRATIVA” per il corretto invio dell’offerta. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di garagara . Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamentodefinitiva;
b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, 103 comma 17, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: • per i danni di esecuzione: euro ………………… (euro) (non inferiore pari all’importo del contratto)contrattuale; • per la responsabilità civile verso terziterzi : euro …………….. Euro 500.000,00 (euro… Euro cinquecentomila/00); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi .;
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, pari ad € 34.771,15 (euro (euro… trentaquattromilasettecentosettantuno/15) e costituita, a scelta del concorrente:
a) : in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della stazione appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso ;
c) da assegno circolare; con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) : essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 2, del codice civile;
b) civile ; essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
d) . avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) (facoltativo)
f) ; essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
g) ; prevedere espressamente:
1) : la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) ; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) ; la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) ; la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 agli artt. 103 e (nelle sole ipotesi ivi contemplate) 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori del servizio risultante dal relativo certificato). ; La cauzione garanzia provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [del 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] , pari € 34.771,15 (euro trentaquattromilasettecentosettantuno/15) e la cauzione garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattualecontrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita e quella definitiva sono ridotte della metà. SI PRECISA CHE DOVRÀ ESSERE INDICATO COME BENEFICIARIO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E DI QUELLA DEFINITIVA IL COMUNE DI BITETTO (BA) Si precisa, altresì, che:
a. in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligopartecipazione in RTI orizzontale, previsto dall’articolo 40sensi dell’art. 48, comma 31, lettera a)secondo periodo del Codice, del Codice e dall’art.63 del Regolamento o consorzio ordinario di possedere la certificazione del sistema concorrenti di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40cui all’art. 45, comma 71, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La mancata presentazione della cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e ovvero la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una cauzione di valore inferiore o prive delle priva di una o più caratteristiche richieste tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla procedura gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di gara. Ai sensi dell’articolo 7593, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. All’atto della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 103 del Codice e dall’articolo 123 del RegolamentoCodice;
b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129103, comma 17, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 D.lgs. 50/2016 del RegolamentoCodice: relativamente alla RCT/RCO, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: euro ………………… (euro) (un massimale non inferiore all’importo del contrattoEuro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00); per la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. (euro… ); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi .
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. : cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad € 4.000,00 (euro (euro… quattromila/00) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso sul seguente IBAN XX00X0000000000000000000000;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) riportare essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la autentica garanzia per ulteriori [180] giorni, nel caso in cui al momento della sottoscrizione da parte di un notaiosua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
d) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) (facoltativo)
f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
g) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di garagara . Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: euro ………………… (euro) (esecuzione non inferiore all’importo del contratto); per la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. (euro… ); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi terzi.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dadalla seguente documentazione:
1. cauzione provvisoria, provvisoria il cui importo va determinato come definita previsto dall’art. 75 93 del Codice, pari ad euro (euro… ) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteStazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso ;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 93, commi 4,5,6 e 8 del Codice; rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno (ex art. 93, comma 8 del Codice) verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva (ex art. 103 del Codice) in favore della stazione appaltanteStazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale digitale o in copia digitale conforme all’originale del documento analogico con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
c) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
d) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal “termine ultimo per la presentazione dell’offertadi gara” indicato nel bando;
e) (facoltativo)
fd) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
ge) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 all’art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno (ex art. 93, comma 8 del Codice) a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 all’art.103 comma 1 del Codice, in favore della stazione appaltanteStazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
a) . All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice, che tenga indenne la cauzione definitiva nella misura Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza che preveda anche una garanzia di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'esecutore della “fornitura in opera” è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: per assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di esecuzione: euro ………………… (euro) (non inferiore impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari all’importo del contratto); per contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. (per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro… ); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, . La garanzia di cui all’articolo 129, comma 2, all'articolo 103 del Codice, con decorrenza prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusta il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, il cui importo va determinato come definita previsto dall’art. 75 93 del Codice, pari ad euro (euro… ) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteStazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso ;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n.123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 93, commi 4,5,6 e 8 del Codice; rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno (ex art. 93, comma 8 del Codice) verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva (ex art. 103 del Codice) in favore della stazione appaltanteStazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
c) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
d) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) (facoltativo)
fd) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
ge) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;all’art.1944
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno (ex art. 93, comma 8 del Codice) a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 all’art.103 comma 1 del Codice, in favore della stazione appaltanteStazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
a) . All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, che tenga indenne la cauzione definitiva nella misura Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza che preveda anche una garanzia di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'esecutore della fornitura in opera è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: per assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di esecuzione: euro ………………… (euro) (non inferiore impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari all’importo del contratto); per contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. (per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro… ); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, . La garanzia di cui all’articolo 129, comma 2, all'articolo 103 del Codice, con decorrenza prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del Codice le stesse garanzie assicurative prestate dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Di Lavori
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, pari ad euro (euro… ) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in contanti versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso ;dell'amministrazione aggiudicatrice
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa che può essere rilasciata da imprese bancarie o fideiussione assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario bancario/ assicurativo o di una assicurazione altro soggetto, di cui al comma 2 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. .
11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovrannosotto forma di fideiussione, questa dovrà:
a) 11.3.1 essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, al comma 2 9 dell’art. 104 del codice civile;D. Lgs. 50/16
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) riportare 11.3.2 la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
d) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) (facoltativo)
f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
g) garanzia deve prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale
b) la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2c) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art.113 agli artt. 103 del Codice
e) la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
f) essere prodotta in originale o in copia autenticata, in favore ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, valida fino alla data la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione
h) contenere la garanzia del versamento della sanzione pecuniaria di emissione del certificato cui all’art. 83 comma 9 Codice
i) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di collaudo provvisorio imprese di rete o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato)imprese di rete, il consorzio o il GEIE. La cauzione provvisoria resta è stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) a € 19.600,00 [2% (due percento) dell’importo complessivo posto a base dell’appalto.] e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del 10% dell’importo contrattualeCodice. Qualora Ai sensi dell’art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e conforme alle norme europee della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codiceserie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro …………€ 9.800,00 ridotta del 50%.
11.4 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, sensi dell’art. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] 48, comma 1 e la cauzione definitiva nella misura art. 45 comma 2 del 5% dell’importo contrattuale. (Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di appalti detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 72, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.5 ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e ovvero la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una cauzione di valore inferiore o prive delle priva di una o più caratteristiche richieste tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. esclusione;
11.6 Ai sensi dell’articolo 75dell’art. 93, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.;
a) 11.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.7.1 la cauzione definitiva definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 dall’ art. 103 comma1 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento;Codice
b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la polizza assicurativa 11.7.2 le polizze assicurative di cui all’articolo 129all’art. 103, comma 17, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del RegolamentoCodice, per una somma assicurata: :
a) per i danni di esecuzione: euro ………………… (euro) (non inferiore per una somma pari all’importo del contratto); ;
b) per la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. € 500.000,00 (euro… cinquecentomila/00); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale .
c) in aggiunta alle polizze assicurative previste dall'art. 103 comma 7 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e la polizza per responsabilità civile verso terzi), per un'idonea polizza assicurativa R.C.T. a garanzia del rischio di difetto di Sorveglianza o omesso Pronto Intervento e/o Manutenzione previsti nell'appalto prestata da primaria Compagnia Assicuratrice, avente le seguenti caratteristiche: • nell'oggetto della polizza o dell'appendice, dovrà essere specificatamente indicato il titolo dell'appalto, la medesima durata, di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a dicitura "copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero assicurativa dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, mancata e/o omessa sorveglianza e/o pronto intervento" ed un richiamo all'elenco delle strade in manutenzione; • Il massimale previsto è di € 500.000,00 e la franchigia è stabilita in € 2.500,00 per responsabilità civile verso terzi sinistro; • il tutto con completa manleva della Stazione Appaltante.
Appears in 1 contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, pari ad euro € 90.720,00 (euro… novantamila/settecentoventi) e costituita, a scelta del concorrente:
a) : ▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) , ▪ in contanti, con versamento presso ;
c) da la Tesoreria Comunale; ▪ con assegno circolare; ▪ con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del d.lgs. 1 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La cauzione provvisoria dii cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico pubblico, dovrà essere presentata presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) : ▪ essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 2, del codice civile;
b) ; ▪ essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
d) . ▪ avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta] dal 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) (facoltativo)
f) ; ▪ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; ▪ essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
g) ; ▪ prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro ……….. (euro…………………….) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. (nel caso di appalti di importo pari a superiore ad euro 516.000 Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno euro …………. (euro…………………….) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art.111 del Codice e 269 del Regolamento;
c) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: euro ………………… (euro) (non inferiore all’importo del contratto); per la responsabilità civile verso terzi: euro …………….. (euro… ); Inoltre l’esecutore dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi .
Appears in 1 contract