XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto: a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreria; b) sospensione del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Ente; c) perdita da parte del Tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio previsti per legge. d) qualora si verificasse una delle cause previste dall’art. 176 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o in caso di mancato pagamento delle penali di cui al precedente art. 19, la Provincia avrà piena facoltà di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A.R. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.
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Samples: Service Agreement
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà Xxxxxxxxxx ha facoltà di risolvere il contrattocontratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e previo contradditorio tra le parti, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze di fattocasi:
a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio frode nell'esecuzione del servizio di tesoreria;servizio.
b) sospensione Inadempimento alle disposizioni del servizio senza giustificato motivo e mancata Direttore del Servizio riguardo ai tempi di intervento o ritardata effettuazionequando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Ente;nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.
c) perdita da parte Manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione del Tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio previsti per leggeservizio.
d) qualora si verificasse una Inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e relativamente alle assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali.
e) Sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Impresa Aggiudicataria senza giustificato motivo.
f) Rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la correttezza del servizio erogato.
g) Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle cause previste dall’artingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore del Servizio.
h) Qualora venisse constatato dal personale del Servizio Ambiente e Sicurezza un ritardo nel ritiro dei container superiore a 20 giorni naturali e consecutivi senza che l’Acquirente abbia fornito motivata relazione circa la propria non imputabilità, il contratto verrà risolto per grave inadempimento senza che l’Acquirente abbia nulla a che pretendere. 176 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o Il contratto è altresì risolto in caso di mancato pagamento delle penali perdita da parte dell'impresa acquirente , dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l’irrogazione di cui al precedente artmisure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 19Nei casi di rescissione del contratto, la Provincia avrà piena facoltà di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A.R. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione della risoluzione decisione assunta dalla Committente è fatta all’Impresa affidataria con raccomandata R/R. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso Servizio del contratto e l’Acquirente suo rappresentante ovvero, in mancanza di giorni 60 (sessanta)questi, trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal casoalla presenza di due testimoni, al Tesoriere non spetterà alcun genere alla redazione dello stato di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte. In caso di cessazione consistenza del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamentoerogato.
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Samples: Transportation Agreement
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà Xxxxx restando il diritto all’applicazione delle penalità stabilite all’articolo precedente sin dal momento del verificarsi dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere oltre ai casi previsti dall’art.1, per i seguenti motivi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
c) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio a terzi. Alla Cooperativa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. L’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali:
a) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi necessarie per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’Appaltatore;
b) a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore;
c) qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, facendo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Ai sensi dell’art. 1454 1671 del Codice Civile, in l’Amministrazione può recedere dal contratto anche se ha avuto inizio la prestazione del servizio. In tal caso è dovuto all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi eseguiti, il rimborso delle spese sostenute, proporzionalmente alla quantità di inadempienza eservizi non ancora eseguiti, nonché il risarcimento per il mancato guadagno. Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al Consorzio sociale dall’Albo Regionale per il verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto:
a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreria;
b) sospensione del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Ente;
c) perdita da parte del Tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio casi previsti per legge.
d) qualora si verificasse una delle cause previste dall’art. 176 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o in caso di mancato pagamento delle penali di cui al precedente art. 19, la Provincia avrà piena facoltà di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A.R. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione 9 della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamentoL.R. 87/97.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’artXxxxx restando quanto disposto dall'art. 1454 1453 del Codice Civile, in caso costituiscono motivo espresso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento risoluzione del servizio di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle per inadempimento le seguenti circostanze di fattofattispecie:
a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio apertura di tesoreriauna procedura di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti dall'insolvenza;
b) sospensione del servizio senza giustificato motivo e mancata cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Entepignoramento a carico dell'impresa;
c) perdita da parte del Tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio previsti per legge.ripetute comminazioni di penali (più di tre nell’arco di 12 mesi);
d) qualora si verificasse una delle cause previste dall’art. 176 perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara;
e) interruzione non motivata della fornitura;
f) mancata reintegrazione del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate deposito cauzionale;
g) giudizio non soddisfacente entro il primo quadrimestre;
h) subappalto totale o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o parziale del servizio e cessione del contratto non autorizzata;
i) in caso di mancato pagamento xxxxx, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle penali di cui al precedente artprescrizioni del presente capitolato. 19, Nei casi predetti la Provincia avrà piena facoltà di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di almeno 60 giorni trenta giorni, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. L’Ente si riservao PEC, inoltresenza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta appaltatrice, rivolgendosi alla Ditta seconda classificata o al libero mercato. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione Ditta dalle responsabilità civili e penali in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenerecui la stessa è eventualmente incorsa, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie norma di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche legge per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare fatti che hanno determinato la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamentorisoluzione.
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XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà risolvere Xxxxx restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione può ritenere risolto il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle Codice Civile nei seguenti circostanze di fattocasi:
a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 30 giorni, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreriadeterminando inefficienze gravi per la resa dei servizi;
b) sospensione inadempimenti rispetto agli obblighi del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazionecontratto che, comportando l’applicazione di penali in modo reiteratobase al precedente art. 23, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Entedeterminino il superamento del dieci percento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
c) perdita inosservanza delle direttive dell’Unione in sede di avvio dell’esecuzione dei servizi;
d) inosservanza, da parte del Tesoriere soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio. Nei casi di cui al precedente comma, l’Unione procederà all’incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall’art. 6 del presente capitolato;
b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
b.1.) la mancanza di uno dei requisiti per l’esecuzione di ordine generale previsti dall’art. 80 del servizio previsti per D.Lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del contratto di servizio;
b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del contratto di servizio. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
db) qualora si verificasse nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell’arco di durata dell’affidamento dei servizi all’appaltatore. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive e di ritardi o assenza di regolarità nelle retribuzioni del personale, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Unione non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 176 110, comma 1, del D.lgsCodice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione. 18/4/2016 n. 50 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Unione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione materia di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza appalti pubblici, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di qualità, o lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Unione; in caso di mancato pagamento rispetto del termine assegnato, l’Unione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L’Unione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle penali aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui al precedente artall'art. 1993 del D.Lgs. n. 50/2016, la Provincia avrà piena facoltà pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A.R. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che agire per il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamentodanni.
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XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà Xxxxx disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Universita’ ha diritto di risolvere il contrattoContratto in caso di: ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, previa la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonche’ del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualita’, la regolarita’ e la continuita’ del servizio/della fornitura; frode nella esecuzione della fornitura; L’Universita’ puo’ altresi’ risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi: in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto, revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura; qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 11; qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu’ misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ previsti dall’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291- quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonche’ per i delitti previsti , dagli artt. i 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all’art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell’art. 1454 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunita’ europea nonche’ i delitti, consumati o tentati, commessi con finalita’ di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Civilecodice penale, riciclaggio di proventi di attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art, 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonche’ per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori; in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi fallimento dell’appaltatore, di leggeliquidazione coatta e concordato preventivo, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento salvo il caso di concordato preventivo con continuita’ aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del servizio D.Lgs. 50/2016; cessione del Contratto; violazioni alla disciplina della tracciabilita’ dei flussi finanziari di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto cui alla legge 136/2010; azioni giudiziarie per violazioni di diritto diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Universita’, ai sensi dell’art. 1456 “Brevetti industriali e diritti d’autore” del codice civile al verificarsi presente Contratto; nei casi di una delle seguenti circostanze cui all’art. 17 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto; nei casi di fatto:
a) cui all’art. 20 “Trasparenza” del presente Contratto; violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx; nel caso di intervenuta disponibilita’ di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, cosi’ come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi 95, come convertito in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreria;
b) sospensione del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazionelegge 7 agosto 2012, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Ente;
c) perdita da parte del Tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio previsti per legge.
d) qualora si verificasse una delle cause previste dall’artn. 135. 176 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o in caso di mancato pagamento delle penali di cui al precedente art. 19, la Provincia avrà piena facoltà di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A.R. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte. In caso di cessazione del servizio a seguito Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debitol'Universita’, mentre oltre all'applicazione delle penalita’ previste, procedera’ all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamentodiritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
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Samples: Contract for the Supply of an Integrated Audio Video and Home Automation System
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX. Xx Xxxxxxxxx potrà risolvere Xxxxx restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione può ritenere risolto il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di tesoreria. Il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle Codice Civile nei seguenti circostanze di fattocasi:
a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 30 giorni, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreriadeterminando inefficienze gravi per la resa dei servizi;
b) sospensione inadempimenti rispetto agli obblighi del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazionecontratto che, comportando l’applicazione di penali in modo reiteratobase al precedente art. 23, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Entedeterminino il superamento del dieci percento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
c) perdita inosservanza delle direttive dell’Unione in sede di avvio dell’esecuzione dei servizi;
d) inosservanza, da parte del Tesoriere soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei requisiti per l’esecuzione del servizio previsti per legge.
d) qualora si verificasse una delle cause previste dall’artdipendenti impegnati nel servizio. 176 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o in caso di mancato pagamento delle penali Nei casi di cui al precedente artcomma, l’Unione procederà all’incameramento della garanzia definitiva e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni. 19Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall’art. 6 del presente capitolato;
b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
b.1.) la Provincia avrà perdita di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del contratto di servizio;
b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del contratto di servizio. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena facoltà di recedere dal tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del contratto, dandone ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Tesoriere preavviso scritto codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di almeno 60 giorni a mezzo prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di raccomandata A.R. L’Ente si riservacondanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, inoltrel’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessantacontratto ai sensi dell’art. 108, comma 2 - lett. b), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal casodel D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto soltanto al Tesoriere non spetterà alcun genere pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’elencazione delle cause di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di richiedere la corresponsione legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell’arco di durata dell’affidamento dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritteservizi all’appaltatore. In caso di cessazione ottenimento del servizio documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive e di ritardi o assenza di regolarità nelle retribuzioni del personale, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a seguito quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione contrattualedel contratto, l'Ente si obbliga dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a rimborsare ogni eventuale debitoredigere, mentre acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il Tesoriere si impegna a continuare verbale è accertata la gestione del servizio alle stesse condizioni corrispondenza tra quanto eseguito fino alla designazione risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di altro Istituto variante; è, altresì, accertata la presenza di creditoeventuali prestazioni, garantendo che il subentro riportate nello stato di consistenza, ma non arrechi pregiudizio all'attività previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di incasso e variante. In sede di pagamentoliquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Unione non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
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Samples: Servizio Di Sostegno Socio Educativo