Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781). – Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408). I documenti previsti dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21). Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente. Organismi di controllo e di certificazione delle sementi40 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL) Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP) WTC III – 12de verd.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781). – Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408). I documenti previsti dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21). Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bolletti- ni arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente. Belgio Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles Danimarca Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby Germania Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Referat Ernährung und Xxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx XX X 0 - Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn Regierungspräsidium Freiburg - Abt. III, Referat 34 - Freiburg i. Br. Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau - Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut - Freising Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32 Hannover Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Xxxxxxxxxxx-Vorpommern Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock B BN FR FS H HAL HB HH HRO Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270 Jena Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 34 - Karlsruhe Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz - Amtliche Saatanerkennung - Bad Kreuznach Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL Kiel Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Xxxxxxxxxxxxxx Xxx. 00 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxxxxxx und Feldversuchswesen Saatenanerkennun...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).