Ymddygiad Clausole campione

Ymddygiad. Bydd y Cynghorwyr xxx amser yn parchu’r Cod Ymddygiad i Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a’r Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion a nodir yn Rhan 5 o’r Cyfansoddiad hwn.
Ymddygiad. Bydd y swyddogion yn cydymffurfio â’r Codau Ymddygiad i Swyddogion a’r Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion a nodir yn Rhan 5 o’r Cyfansoddiad hwn.
Ymddygiad. Bydd Swyddogion yn cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ar gyfer Swyddogion a’r Protocol ar Gysylltiadau Swyddogion/Aelodau a amlinellir yn Adrannau 20 a 21 y Cyfansoddiad hwn.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.