Convenzioni 14.1 All. 66
Convenzioni 14.1 All. 66
Accordo per la creazione di una Rete Nazionale delle Collezioni di Scienze Naturali e la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) italiana per lo
europea Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo)
TRA
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede in Roma, xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000,
C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Pisa il 16/09/1965 (Ente coordinatore della JRU);
Università degli Studi di Firenze, con sede in Xxxxxxx, xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000, X.X./P.I. 01279680480, nella persona della sua Rettrice e legale rappresentante, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Milano il 10/03/1962;
Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000, X.X. 80013890324, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante pro tempore, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx 00, 00000,
C.F. 80007010376, P.I. 01131710376, nella persona del suo Rettore, Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a
Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, con sede in Napoli, xxxxx Xxxxxxx X 00, 00000, X.X. 00876220633, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Xxxxxx Xxxxxx, nato a
Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000, X.X. 80209930587, P.I. 02133771002, nella persona della sua Rettrice e legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 06/10/1962;
Università di Camerino, con sede in Xxxxxxxx (Xxxxxxxx), xxxxxx Xxxxxx 00/x, 00000, X.X. 81001910439, P.I. 00291660439, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Jesi (Ancona) il 28/06/1965;
MUSE Museo delle Scienze di Trento, con sede in Xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx 0, 00000, X.X. 80012510220, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Venezia il 18/02/1945;
PREMESSO CHE
I reperti naturalistici e i campioni conservati nei musei e presso gli enti di ricerca sono il frutto di oltre 500 anni di esplorazione e ricerca scientifica. Tali collezioni sono a tutti gli effetti strutture di ricerca che documentano la biodiversità del pianeta e le sue variazioni nel tempo e nello spazio.
La natura fisica dei campioni, unita ai dati di raccolta, fornisce informazioni stratificate (naturalistiche, ecologiche, storiche e geografiche) il cui valore aumenta quando sia possibile un'analisi d'insieme, col supporto di un sistema di gestione informatico, come dimostra
internazionale (ad esempio, GBIF, Global Biodiversity Information facility, xxxxx://xxx.xxxx.xxx/).
reperti stimati, che coprono il più ampio intervallo temporale possibile, dacché è in Italia che ha avuto inizio l'esperienza stessa del collezionismo scientifico durante la prima metà del Cinquecento.
La conservazione della biodiversità, definita nella Convenzione ONU sulla Diversità Biologica come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, è uno dei fattori di resilienza del pianeta di fronte ai cambiamenti ambientali e rientra tra gli
La pubblicazione dei dati legati alle collezioni naturalistiche, a quelle biologiche in modo particolare, è uno dei presupposti per condividere coi paesi d'origine i benefici scientifici, sociali ed economici che ne derivano; essa rientra pertanto a pieno titolo tra le azioni previste dal
DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections
attraverso la messa
della
Lo sviluppo di tecnologie innovative e l'urgenza di condividere pubblicamente le informazioni contenute in beni di proprietà pubblica, come sottolinea il Codice dei beni culturali e del paesaggio e come dimostrano anche numerose esperienze intraprese in altri paesi, rende la digitalizzazione dei campioni (acquisizione digitale sia di immagini o modelli 3D che di dati e metadati) un obiettivo prioritario dei gestori delle collezioni.
di creare un sistema pan-europeo in grado di fornire dati scientifici di qualità integrandoli con altre sorgenti informative circa le specie, i genomi, i fenotipi, la geografia, la geologia e
I principali servizi di DiSSCo alla comunità scientifica internazionale sono:
facilitare l'accesso, giuridicamente protetto e compatibile con le prescrizioni normative, alle collezioni e ai dati ad esse associati, per garantire le esigenze di ricerca e sviluppo della comunità scientifica;
favorire la diffusione delle informazioni a tutte le tipologie di utenti, attraverso la creazione di reti nazionali delle collezioni di scienze naturali e di una piattaforma comune; implementare un unico punto di accesso fruibile da tutti gli utenti per ottenere rapidamente informazioni circa il patrimonio di risorse presenti nelle collezioni presenti sul territorio europeo, i gruppi di esperti, i servizi erogati, le attrezzature disponibili;
migliorare la complementarietà delle singole collezioni evitando le ridondanze, condividendo le risorse, le attrezzature, le buone pratiche e valorizzando le conoscenze presenti nelle diverse collezioni;
internazionali per garantire la qualità del materiale, dei dati e dei servizi forniti, nonché
ti digitali correlati ai
reperti fisici (Digital Objects);
svolgere servizi di valorizzazione delle sinergie e di raggruppamento di competenze dei centri di ricerca per le istituzioni pubbliche e private e lanciare attività congiunte;
favorire il trasferimento tecnologico e delle conoscenze alla società civile aumentando la competitività a livello internazionale grazie alla creazione di reti nazionali;
fornire l'accesso coordinato degli utenti esterni alla infrastruttura di ricerca per consentire ai ricercatori di svolgere attività di ricerca in house;
condivisione di tecnologie e di conoscenza e nel coordinamento per la risoluzione dei problemi operativi e per indirizzare le esigenze della comunità degli utenti;
fornire formazione e istruzione nel campo della biodiversità.
A partire dal 2024, DiSSCo entrerà nella fase transitoria per la creazione di una infrastruttura pan-europea pienamente operativa attraverso la formalizzazione di un ente giuridico, DiSSCo XXXX.
coinvolgimento della comunità scientifica nazionale in numerosi momenti di consultazione e
disseminazione, ma non dispone ancora di un partenariato che possa coordinare a livello nazionale iniziative in collegamento con DiSSCo.
specializzazione; la collaborazione tra enti di ricerca, sia nella pianificazione delle attività che nella condivisione di standard, pratiche e strumenti, aumenta le possibilità di raggiungere risultati utili alla comunità rispetto alla somma dei singoli contributi. Ne sono alcuni degli ultimi esempi in Italia:
italiani (LeGIt), maturato in seno al Coordinamento della Rete Italiana dei Musei Botanici
e
comunità;
Il progetto infrastrutturale BIO-MEMORY, lanciato nel 2021 dal Dipartimento di Scienze Bio- network italiano delle collezioni
scientifiche di ricerca (biobanche) e che è stato incluso nel Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR-PNRR) 2021-2027 tra le infrastrutture strategiche a media priorità.
Il progetto ITINERIS (ITalian INtegrated Environmental Research Infrastructure System)
finanziato dal Ministero della Ricerca per il periodo 2022-
hub italiano
ambientale; in esso sono coinvolte alcune delle Parti (CNR, SMA-
infrastrutture di ricerca
National
Biodiversity Future Center) finanziato dal Ministero della Ricerca per il periodo 2022-2025
quale numerosi enti di ricerca italiani hanno pianificato azioni di ricerca, digitalizzazione e disseminazione del tutto inedite (per qualità e dimensioni) rispetto a qualunque precedente iniziativa nello stesso settore.
Le Parti hanno competenze coerenti con la finalità di creare tale partenariato, avendo sviluppato rilevanti attività di ricerca interdisciplinare e di divulgazione su questo tema a carattere fortemente internazionale; hanno inoltre già collaborato in varia misura alla fase preparatoria, promuovendo una serie di attività condivise;
manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica tramite la costituzione di una infrastruttura distribuita a livello nazionale (DiSSCo-IT).
Una Joint Research Unit (JRU) è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali, riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca.
La JRU, quale partenariato fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto e la sua partecipazione ai bandi di ricerca
o di Grant Agreement e
Programma Quadro Horizon Europe 2021-2027.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale e inscindibile del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
2.1 Con il presente atto le Parti instaurano una collaborazione attraverso la costituzione di una JRU denominata DiSSCo-IT.
2.2 DiSSCo-
nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti per la ricerca nel nostro Paese.
2.3 - DiSSCo-
naturali italiane e alle risorse condivise, ai servizi di ricerca e alle attività di formazione interdisciplinare erogate dai partner della JRU.
2.5 DiSSCo-IT, attraverso i suoi partner, potrà partecipare a progetti di ricerca le cui fonti di finanziamento possono essere nazionali ed internazionali.
Art. 3 - Attività e obblighi delle Parti
3.1 - Le attività di cui al presente Accordo potranno costituire oggetto di successivi specifici e periodici Piani di Attività della JRU (PiA), concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU.
3.2 - Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU, così come le sarà adottato entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo.
3.3 -
perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
roadmap e
agende strategiche della ricerca;
nuove adesioni a DiSSCo-IT con le modalità definite nel successivo art. 9;
rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo della raccolta, caratterizzazione e conservazione della biodiversità e della geodiversità e promuovere attività di formazione; promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nei vari settori delle scienze naturali;
progettare e organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di DiSSCo, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione
termini innovazione, anche partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;
favorire la creazione di una rete nazionale delle collezioni di scienze naturali e di ricerca per
garantire una più ampia conoscenza delle risorse genetiche nazionali, mediante un approccio coordinato per l'isolamento e il deposito dei campioni, sia in forma conservata (reperti musealizzati) che in vivo.
implementare il portale DiSSCo-IT, inteso come punto comune informativo per materiali, dati e competenze, e per facilitare l'accesso da parte degli utenti alle risorse conservate;
servizi disponibili, la messa a disposizione di servizi su misura e il potenziamento dei servizi offerti dalle piccole collezioni;
data mining e assicurare
garantire la conformità legale anche mediante la creazione di un gruppo specifico di esperti consultabile dagli associati;
consulenti, di esperti e di programmi di formazione e istruzione; permettere la transizione a standard di qualità internazionali;
aumentare la visibilità delle collezioni minori o periferiche tramite il portale DiSSCo-IT;
3.4 - Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nel presente articolo mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie, secondo i Piani di Attività della JRU sottoscritti.
3.5 - Ciascuna Parte potrà, anche individualmente, partecipare a progetti nel medesimo ambito scientifico, sia come partner che come coordinatore.
Art. 4 -Gestione delle attività
4.1 - Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:
il Comitato di Coordinamento.
Art. 5
5.1
-IT e si riunisce
terzo delle Parti componenti la JRU.
5.2 Ciascuna Parte nomina due delegati, di cui uno quale portavoce e con diritto di esprimere il voto voto potrà essere espresso dal secondo delegato.
5.3
5.4 - di Coordinamento.
5.5 -
5.6 - Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza nella JRU che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante comunicazione al/alla
effettuare la revoca e/o la sostituzione.
5.7
adesione alla costituzione della JRU. Ciascuna Parte comunicherà i nominativi dei propri rappresentanti al/alla Coordinatore/Coordinatrice della JRU a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
5.8
proporre alle Parti di approvare accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo sugli scopi e sulle attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
approvare richieste di nuove adesioni a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ai sensi
della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
approvare la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali; approvare periodicamente il programma di attività della JRU;
votare ogni materia portata alla propria attenzione da una rappresentanza pari ad almeno il 30% delle Parti;
predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni;
approvare il Rapporto Annuale delle Attività della JRU (RAA-JRU) presentato dal Comitato di Coordinamento della JRU;
convocare eventuali membri esperti aggiuntivi al Comitato di Coordinamento, secondo quanto
5.9 - portata alla sua attenzione, salvo quanto diversamente stabilito agli articoli 9 e 12. Le sue decisioni possono essere assunte anche per via telematica (video e teleconferenza).
Art. 6 Comitato di Coordinamento
6.1 - JRU DiSSCo-IT.
6.2 Il Comitato di Coordinamento è composto da 3 membri, diversi dai rappresentanti in Assemblea Generale, tra cui:
il/la Coordinatore/Coordinatrice della JRU, indicato/a dal CNR; il/la JRU Manager
il/la Liaison Officer
6.3 -
6.4 -
6.5 - membri del Comitato di Coordinamento.
6.6 - Il/La Coordinatore/Coordinatrice della JRU:
presiede il Comitato di Coordinamento, inclusi gli eventuali membri esperti aggiuntivi, dirige e supervisiona le attività della JRU;
redige il regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti alle attività della JRU e alla loro programmazione;
definisce le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento, sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
esercita la rappresentanza della JRU nei confronti di terzi laddove non diversamente specificato
6.7 - Il/La JRU Manager:
coadiuva il/la Coordinatore/Coordinatrice nella redazione del regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività e gli altri documenti inerenti alle attività della JRU e alla loro programmazione;
coadiuva il/la Coordinatore/Coordinatrice nel definire le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
si adopera per la realizzazione degli obiettivi della JRU e coadiuva il/la Coordinatore/Coordinatrice nelle attività operative;
si avvale della collaborazione del personale amministrativo messo a disposizione della JRU dalle
6.8 - Il/La Liaison Officer:
assicura ogni attività di raccordo fra la JRU DiSSCo- DiSSCo;
assicura ogni attività di raccordo fra i partner della JRU DiSSCo-IT;
coadiuva il/la Coordinatore/Coordinatrice nello svolgimento delle sue funzioni;
6.9 il/la Coordinatore/Coordinatrice, il/la JRU Manager e il/la Liaison Officer, se dipendenti di una delle Parti che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.
Art. 7 Risorse finanziarie
7.1 La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:
delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
da fondi eventuali messi volontariamente a disposizione da ciascuna delle Parti nel rispetto da eventuali risorse in-kind messe volontariamente e specificatamente a disposizione dalle Parti.
7.2 - Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica. Le proposte progettuali
Parti dovranno essere approvati dalla Parte stessa sulla base del proprio ordinamento interno.
7.3 - Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, assegni di ricerca, borse di studio post-laurea, borse di dottorato, borse post-doc, eventi formativi e promozionali in linea con le attività d rispetto dei regolamenti di ogni singola Parte.
7.4 - Nel caso di presentazione congiunta di proposte progettuali, ciascuna Parte è tenuta
competenza ed alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale. Ciascuna delle Parti deve rispettare le regole finanziarie previste dalla base giuridica del programma e mettere a disposizione del Soggetto capofila copie di documenti e informazioni necessarie per adempiere alle obbligazioni previste nel rapporto di finanziamento.
7.5 - Ciascuna Parte assume nei riguardi del Soggetto Capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e
e, mentre il Soggetto Capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.
Art. 8 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica
8.1 - Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti. Tali conoscenze, che potranno essere utilizzate per i rispettivi scopi istituzionali relativi ad attività non economiche e a titolo gratuito, dandone riscontro alla JRU, potranno eventualmente essere oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.
8.2 - Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a DiSSCo o alla JRU oggetto del presente Accordo sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività di DiSSCo e della JRU e a comunicare tempestivamente al/alla Coordinatore/Coordinatrice eventuali conflitti di interesse.
8.3 - di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU. Resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti per gli sviluppi della JRU secondo modalità concordate preventivamente tra le Parti stesse, compatibilmente con gli eventuali vincoli derivanti dagli obblighi di rendicontazione dei fondi di progetto.
8.4 Le Parti, con successivi Accordi specifici relativi ai singoli progetti, definiranno gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalle Parti, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spettano congiuntamente alle Parti interessate, a meno di diverso accordo tra le Parti. Sono fatte salve le regole specifiche previste dalla base giuridica dei programmi di finanziamento nel caso di cui al precedente art. 7.
Art. 9 - Nuovi membri, recesso ed esclusione
9.1 - Altre istituzioni pubbliche di ricerca, consorzi a prevalenza pubblica o società scientifiche possono aderire alla Joint Research Unit di DiSSCo-IT con atti separati in qualità di membri effettivi o osservatori, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza di due terzi degli aventi diritto al
9.2 - Il ruolo e i termini di partecipazione dei membri effettivi e degli osservatori alle attività della JRU saranno
9.3 - Le Parti hanno diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore della JRU dal Legale Rappresentante della Parte o suo delegato con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, il rapporto con la JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la Parte recedente abbia acconsentito a partecipare, salvo nel caso previsto al periodo successivo. Le Parti si riservano
anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. Le parti convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo, che nessuna somma sarà dovuta a titolo
Art. 10 Responsabilità delle parti
10.1 - La costituzione della JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
10.2 - Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento di singoli progetti o attività inerenti alla JRU e pertanto si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
10.3 Ciascuna Parte non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa. È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.
10.4 - In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi e
ntita la Parte interessata, che potrà produrre memorie e documenti. La decisione è valida con il parere favorevole della maggioranza dei
comunica tramite PEC la decisione alla Parte interessata.
Art. 11 Clausola di riservatezza
11.1 - Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza
che avesse subito la violazione.
Art. 12 Codici etici e di comportamento - Antiriciclaggio
12.1 - Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.
12.2 - Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, flussi finanziari), nonché delle circolari applicative
Art. 13 Uso di logo e contrassegni
13.1 - La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione delle altre Parti (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.
Art. 14 Trattamento dei dati
14.1 - Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali relativi alle persone fisiche
6, comma 1,
verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di
propria competenza e saranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo e
ambito
delle proprie procedure interne.
14.2 - Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e l modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Art. 15 - Foro Competente
15.1 - Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art.16 - Validità del presente atto
16.1 - Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso e cesserà ogni effetto - ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente - decorsi 6 (sei) anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 6 (sei) anni mediante atto scritto delle Parti.
16.2 - Il presente Accordo resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti dalle Parti che facciano esplicito riferimento alla JRU e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente atto.
16.3 - Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti.
16.4 - La decisione di cessazione della JRU dovrà essere approvata dalla unanimità delle Parti.
16.5 - Il presente Accordo è sottoscritto dal legale rappresentante del CNR e dalle altre Parti indicate attraverso lettera di adesione.
Art. 17 - Norme transitorie
17.1 -
17.2 - La prima Assemblea Generale è convocata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice, che è nominato/a dal CNR contestualmente alla firma del presente atto.
Art. 18 Oneri fiscali e registrazione
18.1 - -bis, della Legge
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
18.2 - Coordinatore/Coordinatrice.
Tariffa Parte I, è assolta telematicamente dal/dalla
18.3 -
richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.
Sottoscrizione del CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche Prof. ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Sottoscrizione apposte tramite lettera di adesione
Università degli Studi di Firenze Università degli Studi di Trieste
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX Sapienza Università di Roma
Università di Camerino
MUSE - Museo delle Scienze di Trento