Riscossione Clausole campione

Riscossione. La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla legge ,ai sensi dell’ art. 2 bis dl 22 ottobre 2016 n. 193 conv dalla legge 1/12/2016 n. 225 e dei vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia. In caso di affidamento a soggetti esterni, ai sensi dell’ art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto dell’art. 1 comma 790 della L. 160/2019. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento , al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone. L’ omesso versamento dell’avviso di accertamento cui all'articolo 25, comma 3^,comporta la decadenza della concessione o dell’ autorizzazione. La decadenza della concessione o della autorizzazione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo IV. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/concessione. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone
Riscossione. A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza: • la retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza; • la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta; • la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio; • al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni; • la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; • in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS). L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore provvederà all’invio di un secondo sollecito. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecito, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito. All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalut...
Riscossione. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti della fattura, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per il canone idrico, l’ubicazione ed il codice utenza, l’intestatario, la matricola del contatore, la tipologia di utenza, il periodo di riferimento, la lettura rilevata, le tariffe applicate e le scadenze. La fattura può essere inviata anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate mensili di pari importo (Ottobre e Novembre), scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro il 30 Ottobre di ciascun anno. L’importo complessivo del canone annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del canone, potranno essere conteggiate nel canone relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà all’avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme indicate all’art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
Riscossione. 1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24), o tramite Pago PA. 2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. E’ previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo. 3. Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm. ed ii., il pagamento della TARI, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, deve essere effettuato con scadenza rateale nelle modalità e tempistiche stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale. 4. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe, potrà determinare annualmente il numero e le scadenze delle rate, anche in deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5. 5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 6. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad € 10,00.
Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.
Riscossione. L’Istituto Cassiere provvederà a riscuotere tutte le entrate de La Sapienza, in base agli ordinativi di incasso, numerati per ciascun anno finanziario, distinti per ciascun Centro di Spesa e firmati dalle figure competenti , secondo quanto stabilito dal RAFC. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali intestati a La Sapienza saranno prelevate con frequenza quindicinale dall’Istituto Cassiere, a seguito della trasmissione dell’estratto conto da parte delle Poste Italiane e dietro emissione da parte de La Sapienza dell’apposito ordinativo di incasso, con emissione di assegno postale a cura dell’Istituto Cassiere per i consequenziali accrediti. L’Istituto Cassiere dovrà dare giornaliera comunicazione a La Sapienza, anche mediante consegna di copia della documentazione contabile attinente, delle somme pervenute con tutte le indicazioni possedute, necessarie per l’emissione dei relativi ordinativi d’incasso. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le seguenti indicazioni: a. Esercizio finanziario; b. Conto del bilancio; c. Nome, cognome e denominazione del debitore; d. Causale della riscossione; e. Importo in cifre ed in lettere; f. Data di emissione; g. Codice Siope, nonché tutte le indicazioni utili per prescrizione normativa e/o per la funzionale riconducibilità della transazione finanziaria al creditore e/o all’evento contabile cui si riferisce. In particolare l’Istituto Cassiere dovrà replicare tutte le informazioni messe a disposizione dalla Banca d’Italia per le operazioni di girofondo. L’Istituto Cassiere dovrà accettare, anche senza ordinativo, salvo che La Sapienza non abbia espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore de La Sapienza, rilasciandone la ricevuta con l’indicazione del titolo di versamento e con la clausola “salvo conferma di accettazione da parte de La Sapienza”. L’Istituto Cassiere segnalerà giornalmente tali incassi, richiedendo l’emissione dei relativi ordinativi di incasso.
Riscossione. 1. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comuna sui rifiuti e sui servizi. 2. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Ai fini della riscossione spontanea del tributo: a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell’anno; b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo. 3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. 4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo. 5. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento. 6. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi m...
Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 3. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
Riscossione. Il processo di controllo della riscossione ha come fine quello di fornire indicazioni per attivare la riscossione delle entrate extra-tributarie che derivano dall’utilizzo e dalla vendita dei beni immobili dello Stato. Il processo comprende le fasi di seguito riportate: a) stampa Report contenente i rapporti di utenza presenti nelle basi dati informatiche e in scadenza di pagamento; b) verifica di corrispondenza tra i dati impostati a sistema e i modelli F24 da inviare; c) emissione massiva dei modelli di pagamento F24 e trasmissione in via telematica; d) verifica statistica e completezza F24 e comunicazione alle Strutture Territoriali dei modelli F24 errati, per la correzione dei dati e l’emissione puntuale; e) eventuale emissione dei modelli di pagamento F23 per altre utenze f) riscontro sulle banche dati informatiche dell’effettuato pagamento al fine di individuare eventuali mancati o parziali pagamenti;