Riscossione Clausole campione

Riscossione. La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla legge ,ai sensi dell’ art. 2 bis dl 22 ottobre 2016 n. 193 conv dalla legge 1/12/2016 n. 225 e dei vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia. In caso di affidamento a soggetti esterni, ai sensi dell’ art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto dell’art. 1 comma 790 della L. 160/2019. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento , al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone. L’ omesso versamento dell’avviso di accertamento cui all'articolo 25, comma 3^,comporta la decadenza della concessione o dell’ autorizzazione. La decadenza della concessione o della autorizzazione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo IV. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/concessione. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone
Riscossione. 1. Il Comune riscuote la TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento. 2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. 3. A decorrere dal 2021 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 maggio (nella misura pari al 40%); 2^ rata 16 ottobre (nella misura del 50%); 3^ rata 16 dicembre. L’importo della prima e della seconda rata sarà determinato, sulla base delle tariffe valide per l’anno d’imposta precedente. Con la terza rata, a saldo, sarà determinato il conguaglio, sulla base delle tariffe valide per l’anno corrente d’imposta detraendo le rate pagate in acconto. Sarà effettuata una prima trasmissione, del documento di riscossione corredato di due F24 precompilati per le prime due rate di acconto e una seconda trasmissione del documento di riscossione a saldo e relativo F24 a saldo. 4. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. 5. Nel caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni e interessi, il contribuente prima della scadenza del termine relativo alla prima rata, potrà richiedere all'ufficio tributi, l'avviso di pagamento e i relativi modelli F24. 6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. In caso di mancato pagamento entro la scadenza di cui al punto precedente si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla successiva riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Riscossione. 1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. 2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e dovrà contenere l'indirizzo e il numero di telefono dello sportello informazioni. 3. Il soggetto gestore emetterà la fattura relativa all'acconto per l'intero anno solare di rifermento, in base alle tariffe a preventivo deliberate dall'assemblea, nel periodo marzo- agosto de medesimo anno. La fattura di acconto sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura. Il soggetto gestore calcolerà, alla fine di ciascun anno solare di riferimento, la tariffa variabile €/litro a consuntivo. Questa sarà determinata dal quoziente derivante dal rapporto tra la quota variabile dell'anno solare di riferimento e il totale dei litri effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i minimi di conferimento deliberati. Il soggetto gestore emetterà la fattura relativa al conguaglio entro il primo quadrimestre dell'anno successivo all'anno solare di riferimento. La fattura di conguaglio sarà pagata in un'unica rata avente scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura. Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verrà rimborsata dal soggetto gestore. 4. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento l'assemblea non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui al comma 3, il soggetto gestore potrà emettere la fattura relativa all'acconto avvalendosi delle tariffe approvate dall'assemblea l'anno precedente. 5. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a: • 50,00€ per le utenze domestiche • 350,00€ per le utenze non domestiche avranno un'unica scadenza 30 giorni dalla data documentata di spedizione della fattura. 6. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazione da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata e dovrà essere effettuato a ...
Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme, indicate all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Puglia su IBAN XX00X0000000000000000000000 . L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
Riscossione. 1. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comuna sui rifiuti e sui servizi. 2. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Ai fini della riscossione spontanea del tributo: a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell’anno; b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo. 3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. 4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo. 5. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento. 6. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi m...
Riscossione. Il tesoriere dovrà adeguarsi alle "linee guida per i pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agid, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 "codice amministrazione digitale". 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi informatici di incasso (reversali) sottoscritte digitalmente. 2. Gli ordinativi informativi di incasso devono contenere tutti gli elementi previsti dall’art 180 del d.lvo 267/2000, dal d.lgs 118/2011 e dal regolamento di contabilità, sono numerati progressivamente cronologicamente e sottoscritti digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente autorizzato, redatti secondo lo standard ABI/ DigitPA 3. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi a mezzo di flussi informatici su canali internet. Il sistema informatico del tesoriere deve prevedere procedure idonee ad attestare la ricevuta e la presa in carico del flusso informatico 4. In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di incasso sottoscritti digitalmente, il tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa. 5. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico, nel giorno stesso in cui il Tesoriere ne rileva la disponibilità. 6. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite del Comune. 7. La riscossione delle entrate da parte del Tesoriere, si intende assunta a “semplice scosso”, cioè senza obbligo per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori morosi. Il Tesoriere, pertanto, non è tenuto ad intimare atti legali o richieste e ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. 8. Nessuna commissione viene applicata, né al Comune e né ai debitori, sulle riscossioni con qualsiasi modalità effettuate a favore del Comune, fatto salvo eventualmente quanto espressamente previsto all’art. 3; 9. Il Tesoriere deve accettare per tutta la durata dell’esercizio finanziario, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi accreditano o intendono versare, a qualsiasi titolo e causa e con qualsiasi modalità ammessa dal sistema bancario, a favore del Comune stesso. In tal caso il Tesoriere deve fare espressa riserva sulla ricevuta con l’indicazione ...
Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.
Riscossione. 1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 3. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
Riscossione. Il processo di controllo della riscossione ha come fine quello di fornire indicazioni per attivare la riscossione delle entrate extra-tributarie che derivano dall’utilizzo e dalla vendita dei beni immobili dello Stato. Il processo comprende le fasi di seguito riportate: a) stampa Report contenente i rapporti di utenza presenti nelle basi dati informatiche e in scadenza di pagamento; b) verifica di corrispondenza tra i dati impostati a sistema e i modelli F24 da inviare; c) emissione massiva dei modelli di pagamento F24 e trasmissione in via telematica; d) verifica statistica e completezza F24 e comunicazione alle Strutture Territoriali dei modelli F24 errati, per la correzione dei dati e l’emissione puntuale; e) eventuale emissione dei modelli di pagamento F23 per altre utenze f) riscontro sulle banche dati informatiche dell’effettuato pagamento al fine di individuare eventuali mancati o parziali pagamenti;