Tributo provinciale. 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all’art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai sensi del dell’art. 14, comma 28 del DL n. 201/2011 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
Tributo provinciale. TITOLO V
Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all’ART.7 - , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all’ART.13 - , ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai sensi del comma 666 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,