Importi minimi. 1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
Importi minimi. 1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l’importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.
Importi minimi. 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a 10 euro.
Importi minimi. 1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l’importo annuo da versare è inferiore ad euro 10,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d’imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 10,00.
Importi minimi. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore 10,00 (dieci/00) euro con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Per i versamenti volontari e le riscossioni l’importo minimo è fissato in 1,00 (uno/00) euro.
Importi minimi. TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Importi minimi. 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
Importi minimi. 1. I versamenti ordinari relativi al tributo non devono essere eseguiti quando l’importo annuale complessivamente dovuto risulta inferiore ad euro 12,00.
2. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il Comune non procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, escluse le sanzioni amministrative e gli interessi, non superi l’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
Importi minimi. TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Importi minimi