stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431)
TRA:
la società CENTRO REGIONALE X.XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX PER I CIECHI con sede in
XXXX (XX), XXX XXX XXXXXX XX X.XXX X 00, codice fiscale 08391590588, in persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Bari il 09/02/1962 nominato ai sensi del decreto del presidente n.6 del 06/09/2013, di seguito denominata parte locatrice
E:
il Sig. ............................ nato a .................. (...) il ../ ../
.... domiciliato in ...................... (...),...................., codice
fiscale ........ ................, riconosciuto a mezzo ........................
n. ................ rilasciata dal il
../ ../...., di seguito denominato parte conduttrice
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice la quale accetta, le seguenti unità immobiliare:
..................... (..),..............,... SC. . n. INT. .. piano ., composto
di n. . vani utili e di n. accessori con estremi catastali identificati da foglio ..., subalterno ..., particella numeratore
... , categoria .., rendita catastale Euro ........,...
2. CONDIZIONI DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. La parte conduttrice dichiara di avere già preso in consegna l'immobile ad ogni effetto, con il diritto delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo, dopo averla visitata ed averla trovata in buono stato locativo ed adatta all'uso convenuto.
La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l'immobile nello stato locativo medesimo in cui l'ha ricevuto fatte salve le disposizioni di cui all'art.13 del presente contratto e il degrado dovuto all'uso, pena il risarcimento del danno.
Ogni aggiunta ulteriore che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto dell'Ente proprietario. I miglioramenti e le addizioni e le innovazioni eventualmente autorizzati resteranno a favore del locatore al termine del rapporto, senza che da questi sia dovuto indennizzo o compenso alcuno, neanche a titolo di rimborso spese ed anche in caso di recesso anticipato del conduttore, tutto ciò con espressa rinuncia ai rimborsi previsti dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.
3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE. La parte conduttrice dichiara che l'unità immobiliare oggetto della locazione sarà adibita esclusivamente ad uso civile di abitazione del conduttore e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono:
..................................................................................
..................................................................................
La parte conduttrice si impegna a comunicare alla parte locatrice ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
E' vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, dell'uso pattuito, anche se parziale.
4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita, ai sensi del COMMA 1, dell'art. 2 della legge n. 431/1998, in anni 4, con decorrenza dal ../../.... e scadenza il ../../.... Tale durata si protrarrà automaticamente per un eguale periodo, salvo che la parte locatrice, con raccomandata da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza contrattuale, manifesti alla parte conduttrice la propria intenzione di adibire l'immobile agli usi od effettuare nello stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998 ovvero vendere l'immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.
5. RINNOVO/RECESSO ANTICIPATO. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare le procedure per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione all’altra parte con lettera raccomandata A/R, da inviare
almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. L’altra parte dovrà
rispondere, a sua volta, mediante lettera raccomandata A/R nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.
In mancanza di comunicazione alla fine del primo rinnovo, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni. Successivamente, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di quattro anni in quattro anni, in mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata
A/R almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r.
6. CORRISPETTIVO. Il prezzo della locazione viene liberamente e di comune accordo fissato e stabilito nella somma di Euro ........,.. annuali Il canone annuale di locazione dovrà essere corrisposto alla parte locatrice in dodici rate mensili anticipate di Euro ......,.. (....................../..) ciascuna da versare, a mezzo ..., entro il 10 di ogni mese presso la tesoreria del Centro Regionale (parte locatrice).
E' tassativamente esclusa la possibilità di diverse forme di pagamento, salvo autorizzazione scritta del locatore.
Il pagamento del canone di locazione o di quant'altro dovuto, anche a titolo di oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese e/o eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne sia il titolo.
La permanenza del conduttore nell’immobile oltre alla scadenza del contratto è considerata occupazione senza titolo anche nel silenzio del locatore e nonostante il versamento di somme a qualsiasi titolo. E' legittima, pertanto, l’azione per il rilascio e per la corresponsione dell’indennitàdi occupazione.
Al riguardo si conviene che è solo il conduttore che deve farsi parte diligente per la tempestiva riconsegna dell’immobile locato, mentre l'indennità d’occupazione nel periodo di ritardata riconsegna del bene concesso in locazione è convenuta, per ciascun mese, in un importo pari alla rata mensile dell’ultimo importo corrisposto
a titolo di canone maggiorato del 30%.
7. AGGIORNAMENTO ISTAT. Il canone così come contrattualmente stabilito sarà aggiornato ogni anno nella misura massima della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello d'inizio del presente contratto, sulla base del canone pieno di cui al precedente articolo 6. Tale aggiornamento verrà applicato d'ufficio, senza bisogno di richiesta scritta da parte del locatore. Eventuali disposizioni di legge più favorevoli al locatore si applicheranno automaticamente al presente contratto.
8. ONERI ACCESSORI. Oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice gli oneri relativi alle spese per il servizio di pulizia, funzionamento ed ordinaria manutenzione dell’ascensore, la tassa per la rimozione dei rifiuti, la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, di riscaldamento, la disostruzione della rete fognaria, le spese per il servizio di portineria nella misura del 90% cosi come previsto dall’art. 9 della Legge n. 392/1978 , la necessaria fornitura e manutenzione degli altri servizi comuni, come ad esempio la manutenzioni dei cancelli dell’androne ecc., oneri tutti relativi all’intero complesso immobiliare del locatore che saranno addebitati proporzionalmente alla superficie reale dell’unità immobiliare locata. Per patto espresso sono inoltre a carico della parte conduttrice il compenso dell’amministratore dello stabile e l’importo della polizza globale fabbricato.
Sono poste, altresì , a carico del conduttore le spese condominiali relative all’ordinaria amministrazione, nonché la tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che dovrà essere corrisposta direttamente dal conduttore per tutto il periodo della locazione.
9. MOROSITA'. Il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata del canone di locazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978, ovvero degli oneri accessori, per un importo pari a due mensilità del canone medesimo, costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il ritardo del pagamento delle mensilità dei canoni o degli oneri accessori produrrà di diritto a carico del conduttore, senza necessità di previa costituzione in mora,
interessi di mora corrispondenti agli interessi legali al momento vigenti.
10. GARANZIA. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice corrisponde alla parte locatrice, che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza, la somma di Euro ........,... a titolo di deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto affitto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e sempre che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. Il deposito sarà fruttifero di interessi legali, che le parti concordano siano restituiti solo al termine del rapporto di locazione.
11. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA COSA LOCATA. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all’art. 1609
c.c. In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda, di pertinenza esclusiva dell’immobile locato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico ed alle consequenziali opere di ripristino nonché la manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima. La parte conduttrice dovrà consentire, previo avviso, l’accesso all’unità immobiliare locata alla parte locatrice, all’amministratore o a loro incaricati.
12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO. Al conduttore è fatto espresso divieto di sublocare, anche parzialmente, e/o di cedere a qualsiasi terzo, in uso o in parte, anche se temporaneo e/o gratuito, con o senza arredi, l’immobile locato, nonché di cedere ad altri il presente contratto di locazione. La violazione di tale divieto produrrà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., consentendo al locatore anche di incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
13. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. In considerazione del pregio dell’immobile è fatto divieto al conduttore di eseguire lavori o innovazioni che non siano espressamente autorizzati per iscritto dall’Ente locatore e che, in ogni caso, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente e segnatamente di quella posta a tutela dei beni architettonici e paesaggistici e solo a seguito dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni tecnico amministrative. Il locatore potrà, in qualunque momento, ispezionare o far ispezionare i locali affittati. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato locativo conseguente alle migliorie e innovazioni autorizzate nonché a quelle previste nel presente contratto. In difetto il locatore potrà incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
14. REGOLAMENTO CONDOMINIALE. La parte conduttrice e™ obbligata a rispettare e a far rispettare ai propri familiari e/o dipendenti le norme del regolamento condominiale, che dichiara di conoscere, e quelle che venissero deliberate dall’assemblea del condominio. L’infrazione alle norme di tale regolamento, se contestate al conduttore almeno due volte (mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno), darà al locatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.
15. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 392/78, le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Il Centro provvederà alla registrazione del contratto e dei suoi eventuali rinnovi e il conduttore si obbliga a pagare la metà. A tale scopo il conduttore versa la somma di Euro....,.. dovuta pro quota per la registrazione del contratto, ed il Centro Regionale con la sottoscrizione dello stesso ne rilascia quietanza. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.
In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, il costo dell’imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico.
16. VISITA DEI LOCALI. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, anche
a mezzo di persone delegate, i locali concessi in locazione anche durante il corso della locazione. La parte conduttrice si obbliga a consentire la visita dell’unità immobiliare concessa in locazione sia agli aspiranti acquirenti, in caso di vendita dell’immobile, che agli aspiranti nuovi conduttori in caso di risoluzione del presente rapporto. A tal fine la parte conduttrice si obbliga a concordare con la parte locatrice un giorno lavorativo della settimana in cui sarà consentita la visita. L’orario di visita verrà concordato tra le parti.
17. ESONERO DA RESPONSABILITA'. La parte conduttrice esonera espressamente l'Ente locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo di altri inquilini nonché da qualsiasi causa originati in ordine all’uso che egli conduttore farà dei locali stessi, uso che deve quindi intendersi effettuato a suo esclusivo rischio.
18. ELEZIONE DI DOMICILIO. A tutti gli effetti del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti esecutivi, nonché ai fini della competenza a giudicare, la parte conduttrice elegge domicilio presso l’immobile oggetto del presente contratto e, qualora ella cessi di occuparlo, presso la Casa Comunale del Comune in cui è situato l’immobile locato.
19. AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI. La parte conduttrice autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali all’amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.
20. | MODIFICHE. Qualunque | modifica al presente contratto non potrà aver | luogo | e |
non | potrà essere provata | se non mediante atto scritto. |
21. RISOLUZIONE. In caso di inadempienza ad una delle clausole sopra riportate ovvero di mancato rispetto delle norme di legge, il presente contratto si risolverà ipso jure con diritto della parte adempiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa per le spese.
22. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice
Civile, alla Legge 09/12/98 n. 431, nonché alle altre leggi vigenti in materia che s’intendono riportate e trascritte nel presente contratto.
23. FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti ritengono esclusivamente competente il foro di Roma, ai sensi dell’art. 28 c.p.c..
Letto, approvato e sottoscritto. ....., ../../....
La parte locatrice
La parte conduttrice
Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli articoli 2 Condizione dell’immobile e divieto di modifiche, 4 (Durata della locazione), 5 (Rinnovo/Recesso anticipato), 6 (corrispettivo),8 (oneri accessori), 9 (Morosità),
10 (Garanzia), 11 (Manutenzione e riparazioni ordinarie della cosa locata), 12 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto), 13 Opere di manutenzione straordinaria , 14 (Regolamento condominiale), 17 (Esonero responsabilità), 21 (Risoluzione) e 23 (Foro competente) del presente Contratto, le cui clausole ( rilette ed approvate)vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
La parte locatrice
La parte conduttrice