MOROSITA’. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Il mancato puntuale pagamento sia del canone che degli oneri accessori, costituirà immediatamente in mora la parte conduttrice al fine del decorso degli interessi di legge. Il mancato pagamento del canone o degli oneri accessori pari a due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto.
MOROSITA’. Il mancato pagamento di una sola rata del canone o degli oneri accessori per un importo pari a due mensilita' del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone sara' applicato un rateo di mora pari al 6% su base annua.
MOROSITA’. Il mancato pagamento di una sola rata del canone salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978 o degli oneri accessori per un importo pari a due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto.
MOROSITA’. In caso di morosità relativa ad uno o più contratti di fornitura di un cliente iscritto al programma quest’ultimo non potrà, per tutto il periodo in cui permarrà la suddetta morosità, usufruire dei punti accumulati. Il cliente continuerà comunque ad accumulare punti ma gli stessi rimarranno però bloccati sino al momento in cui permarrà la condizione di morosità. Soltanto dopo aver sanato tale condizione il cliente potrà quindi nuovamente tornare a disporre pienamente dei propri punti.
MOROSITA’. 1. In caso di morosità nei pagamenti l’utente è tenuto a corrispondere ad A.S.P. una somma pari al: - 3% per i pagamenti effettuati tra il 9° e il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bollette; - 5% per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno; - 7% per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno;
MOROSITA’. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, legge 27/7/1978 n. 392.
MOROSITA’. Il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata del canone di locazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978, ovvero degli oneri accessori, per un importo pari a due mensilità del canone medesimo, costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il ritardo del pagamento delle mensilità dei canoni o degli oneri accessori produrrà di diritto a carico del conduttore, senza necessità di previa costituzione in mora, interessi di mora corrispondenti agli interessi legali al momento vigenti.
MOROSITA’. Qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente, senza potersi rivalere sul canone e/o sulle spese accessorie.
MOROSITA’. Nel caso in cui il Partecipante risulti titolare di una o più Forniture Iscrivibili sulle quali sussista uno stato di morosità (esistenza di una o più fatture scadute delle quali è stato accertato il mancato pagamento) verrà sospesa la possibilità di richiedere premi, fermo restando la possibilità di effettuare missioni “Energy” e/o “Fun” e accrescere la propria % di completamento del proprio livello. Al risolversi dello stato di morosità su ognuna delle forniture, entro 60 giorni dal saldo fatture scadute, sarà nuovamente possibile richiedere premi.
MOROSITA’. Qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente, senza potersi rivalere sul canone e/o sulle spese accessorie. Il mancato pagamento di una sola rata del canone e/o degli oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice (art. 1456 del c.c. .) ciò autorizzerà di diritto la parte locatrice a rimuovere gli oggetti personali dalla stanza e metterli a disposizione della parte conduttrice impedendone l’accesso addebitandole i costi di deposito oltre alla mancata locazione fino a fine contratto. Il pagamento del canone e delle relative spese accessorie non potrà essere sospeso ne ridotto per nessun motivo, anche in caso di inutilizzo della stanza per eventi eccezionali quali epidemie o pandemie che limitino o blocchino spostamenti tra comuni o regioni, ivi compresa la sospensione dei corsi universitari. Le parti concordano che nessun caso possa giustificare una riduzione di canone o spese e tanto meno una risoluzione anticipata della locazione . In caso di risoluzione per recesso da parte del conduttore lo stesso dovrà corrispondere gli interi canoni e spese per oneri accessori fino a fine locazione. Nei quattro mesi che precedono la scadenza contrattuale, la Parte Locatrice potrà far visitare la camera ai candidati nuovi conduttori.