DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. Per tutta la durata della concessione-contratto il concessionario è tenuto a servirsi dell’immobile esclusivamente per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico tipologia unica esclusa la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche anche leggere. Il con- cessionario dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti, oneri e incomben- ze connesse all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA da presentarsi in forma telematica allo Sportello Unico Attività Produttive) e segnalazione igienico-sanitaria, nonché di tutte le ulteriori autorizzazioni, titoli edilizi, comunicazioni, atti di assenso, con- cessioni amministrative ecc. previsti dalla normativa vigente e da rego- lamenti comunali ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività e per tutto ciò che concerne il proseguo della concessione. Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare l’immobile con la diligenza e cura del buon padre di famiglia e deve servirsi dell’immobile esclusivamente per l’uso stabilito con la concessione. Il concessionario deve attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro vigenti in materia di esercizi pubblici, nonché a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico. L’immobile, le attrezzature e gli arredi devono essere sempre tenuti in perfetto ordine, con il massimo decoro e scrupolosamente puliti. Le adiacenze dell’immobile non devono essere occupate, in alcuna ma- niera, con depositi anche temporanei, di casse, materiali di rifiuto, etc., ma deve essere cura del concessionario non comprometterne l’ordine e la pulizia.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. Detta unità si concede in locazione al solo uso di
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: …………………………..
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi come da stato di famiglia, e precisamente: - Non è pertanto consentito dare alloggio a persone che non facciano parte del suddetto nucleo familiare, al di là di breve ed occasionale ospitalità. Il conduttore si impegna a comunicare al locatore ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della L. 27 Luglio 1978, n°392 nel testo vigente a seguito della sentenza Corte Costituzionale 7 Aprile 1988, n°404.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. I locali oggetto di concessione sono da destinarsi all’attività di residenza rivolta a persone anziane autosufficienti ed alla gestione del Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.). La prima sarà condotta dal concessionario a decorrere dalla stipula del contratto di concessione con le modalità gestionali descritte nell'offerta presentata ed in conformità a quanto disposto dalla precipua normativa di settore (D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 per R.A. e R.A.A., D.G.R. del 29 luglio 2002 n. 25-6772 per la Piccola Residenza destinata ad anziani autosufficienti), fatta salva la possibilità di richiedere eventuali deroghe alla Regione Piemonte in merito al numero massimo di posti-letto previsti per la Piccola Residenza, in analogia a quelle già concesse per altre tipologie di strutture in città. A seguito dell’autorizzazione al funzionamento della struttura, per la gestione della residenza rivolta a persone anziane autosufficienti dovrà essere stipulato apposito contratto con la Civica Amministrazione, che si riserva di non corrispondere al concessionario la provvista relativa ai servizi richiesti e alle integrazioni retta dovute dalla Città di Torino per l’ospitalità dei soggetti che ne hanno diritto, qualora inferiore o uguale al valore dell’offerta economica. La gestione del Centro Diurno Alzheimer Autonomo (sito al piano terreno del fabbricato, avente superficie utile lorda ponderata di circa mq 300 ed evidenziato in tinta rossa nella planimetria allegata al provvedimento di approvazione del presente atto) attualmente e fino al 31.10.2016 rimane in capo all’ASL TO2 che ne ha la titolarità e la conduce attraverso propria impresa appaltatrice. A seguito di tale data l’aggiudicatario della presente concessione assumerà la gestione, oltre che della residenza per persone anziane autosufficienti nel restante edificio, anche del predetto Centro Diurno Autonomo per persone affette da morbo di Alzheimer in conformità a quanto normato dalle specifiche disposizioni di settore vigenti a quella data e dalle procedure per l’inserimento degli utenti definite dall’ASL TO2 sulla base del contratto che verrà stipulato a seguito dell’accreditamento della struttura. Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con le destinazioni d’uso dell’immobile e conformi a quanto più dettagliatamente descritto all’art. 11, dovra...
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. Art. 4 – Canone di locazione.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. L’immobile oggetto di locazione dovrà essere destinato all’attività di bar-ristoro e dovrà inoltre costituire punto di informazioni turistiche per i visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. I locali oggetto del presente contratto dovranno essere destinati allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di attività culturali, sociali, svago e animazione. Inoltre i locali dovranno essere destinati a sala studio e lettura per almeno tre ore al giorno, in orario compreso tra le ore 10.00 e le 18,00. I locali dovranno essere dotati di almeno una postazione informatica (accessibile anche a persone diversamente abili), a disposizione gratuita del pubblico. Dovrà inoltre essere allestito il servizio di wi-fi, che consenta la connessione gratuita a internet. L’immobile dovrà essere utilizzato alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune di Torino. Il Concedente, in seguito ad eventuale modifica della destinazione d’uso, potrà adeguare il canone di concessione, in relazione alla tipologia della nuova attività da svolgere. Il cambiamento della destinazione d’uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla Civica Amministrazione proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subìto dalla Città.
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE. I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi a Il Concedente, in seguito ad eventuale modifica della destinazione d’uso, potrà adeguare il canone di concessione, in relazione alla tipologia della nuova attività da svolgere. Il cambiamento della destinazione d’uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla civica Amministrazione proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subìto dalla Città. Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica) e del Regolamento Condominiale, ove presente. È espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l’obbligo, da parte del Concessionario, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo Professionale, nonché depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.