GLOBAL SISTEMA INFORTUNI
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
GLOBAL SISTEMA INFORTUNI
Ed. 4/GSI
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Sistema Infortuni – ed. 4/GSI
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Polizza individuale che assicura le conseguenze negative derivanti da infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività professionale e/o
extraprofessionale e le conseguenze derivanti da malattia grave che si concretizzano in una Invalidità Permanente.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati:
× Morte dovuta a malattia, parto e/o aborto;
× Diaria da ricovero, convalescenza o inabilità a seguito di malattia, parto e/o aborto;
× Rimborso spese mediche a seguito di malattia, parto e/o aborto.
× Tutela legale in caso di malapractice medica o danni extracontrattuali a seguito di malattia;
× Prestazioni di assistenza alla persona in seguito a malattia, parto e/o aborto;
× Invalidità permanete da malattia pregressa, parto e/o aborto;
× Cure e protesi dentarie da malattia
× Trattamenti fisioterapici e rieducativi a seguito di malattia, parto, aborto.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione offre le seguenti garanzie acquistabili singolarmente o congiuntamente a seconda dell’opzione di copertura scelta:
Opzione A) “Menù Fisso”
Prevede un pacchetto precostituito di 4 garanzie obbligatorie:
✓ Invalidità Permanente da Infortunio;
✓ Morte da Infortunio;
✓ Rimborso Spese di Cura da Infortunio;
✓ Assistenza seguito Infortunio.
Opzione B) “Copertura Personalizzata”
Prevede la scelta fra le seguenti garanzie (obbligatorio l’acquisto
di almeno una delle garanzia principali):
Garanzie principali:
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri principalmente conseguenti a:
! Stato di guerra (per eventi accaduti oltre 14° giorno dall’inizio dell’ostitità), rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, saccheggi, atti di sabotaggio, vandalismo, scioperi o serrate;
! Manovre e esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
! Ogni fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristiche di calamità naturale ad eccezione di terremoto, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
! Stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di sostanze allucinogene, intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
! Sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V.);
! Detenzione od impiego di sostanze radioattive, trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche;
! Contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
! Prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsivoglia tipo, impotenza, nonché tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari;
! Atti di autolesionismo, delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato
e/o dal beneficiario;
! Pratica di sport aerei in genere e partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti o test per la messa a punto dei mezzi;
! Uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma.
✓ Invalidità Permanente da Infortunio Supervalutazione degli arti e mani (Estensione facoltativa IPI);
✓ Diaria da Ricovero o gessatura (per Infortunio); Garanzie opzionali:
Morte da Infortunio;
Inabilità temporanea al lavoro (seguito Infortunio); Diaria da Convalescenza (seguito Infortunio); Rimborso Spese di Cura (da Infortunio);
Assistenza (seguito Infortunio); Tutela Legale (seguito Infortunio); Invalidità Permanente da Malattia.
Di seguito i Massimali/ Somme Assicurate selezionabili:
Invalidità Permanente da Infortunio:
- Opzione A): € 50.000 o € 100.000;
- Opzione B): da € 50.000 a € 1.000.000 (acquistabile per multipli, a scelta, di € 50.000);
Diaria da ricovero o gessatura: € 50, 100, 150, 200;
Morte da infortunio:
- Opzione A): € 50.000 o € 100.000;
- Opzione B): da € 50.000 a € 1.000.000 (acquistabile per
multipli, a scelta di € 50.000);
Inabilità Temporanea al lavoro: € 25, 50, 75, 100, 125;
Rimborso Spese di Cura:
- Opzione A): € 2.500;
- Opzione B): € 2.500, 5.000, 10.000;
Diaria da Convalescenza: € 50, 100, 150;
Tutela Legale: € 10.000;
Assistenza: Standard;
Invalidità Permanente da Malattia: da € 50.000 a € 150.000
(acquistabile per multipli, a scelta di € 10.000).
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nel mondo intero.
✓ In relazione alla garanzia Tutela Legale, la copertura vale:
- per il risarcimento di danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi;
- per i casi assicurativi che insorgono in Europa, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- per i casi assicurativi che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino (e con limitazioni di massimale anche in Europa) per le restanti ipotesi.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare relativamente al tuo Stato di Salute (incluso fornire risposte corrette ed esaustive ai quesiti indicati durante la fase di emissione e/o nel questionario anamnestico qualora ti venga sottoposto dalla Compagnia per assicurarti per il rischio di Invalidità Permanente da malattia), alla tua Attività Professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui tu svolga più di un’attività) e/o qualsiasi altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato.
- Qualora tu abbia stipulato altre assicurazioni per il medesimo rischio, in caso di sinistro devi dare avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
- In corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio relativamente al tuo Stato di Salute, alla tua Attività Professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui tu svolga più di un’attività) e
/o qualsiasi altra informazione che determini l’eventuale aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro sei tenuto ad avvisare la Compagnia rispettando le tempistiche previste dalla polizza, indicando le tue generalità e
riferimenti del contratto oltre a descrivere dettagliatamente l’accaduto.
Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).
All’atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio annuale con periodicità semestrale, con l’applicazione
di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo (fatto salvo il periodo di carenza contrattuale previsto per Invalidità Permanente da Malattia).
Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà
all’annullamento della stessa senza effetto.
L’assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza indicata in polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno; se il Contraente non paga i premi (o le rate di premio) successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance - Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (x con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Sistema Infortuni – Ed. 4/GSI
Data di aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01/05/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014). È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111. |
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2021 a 21,83 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 16,83 milioni di euro. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX-Xxxxxx-Xxxxx.xxx. L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 473,84% al 31/12/2021, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (21,92 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,63 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che le Garanzie sono operanti solo qualora indicate come comprese nel Modulo di Polizza e per i massimali scelti. Si precisa inoltre che il rischio Infortuni è esteso anche ai seguenti casi: - asfissia, - avvelenamento, - annegamento, - assideramento, - congelamento, - colpi di sole o di calore, - folgorazione, - affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi e agli infortuni derivanti da: - imperizia, imprudenza, negligenza anche gravi; - stato di guerra (per i primi 14 giorni dall’inizio delle ostilità); - tumulti popolari, atti di terrorismo; - movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; - sport non agonistici; - attività sportive agonistiche a “basso rischio” e non professionali: atletica leggera, bocce, golf, nuoto, pesca non subacquea, podismo, scherma, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela; - infortuni di volo (voli di linea regolare e charter); - rottura traumatica sottocutanea di tendini (di achille, del muscolo bicipite brachiale, della cuffia dei rotatori, dell’estensione del pollice, quadricipite femorale). In merito alle Garanzie derivanti da infortunio si precisa, ad integrazione di quanto indicato nel DIP DANNI, che: |
✓ INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO (IPI): obbligatoria nell’’opzione “Menù Fisso”, liberamente selezionabile nell’opzione “Copertura personalizzata” Qualora l’infortunio, avvenuto durante il periodo di copertura, abbia per conseguenza diretta un’Invalidità permanente totale o parziale (superiore alla franchigia), e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società corrisponderà all’Assicurato un indennizzo calcolato in funzione della somma assicurata. La garanzia IPI include sempre la copertura estensiva: ADATTAMENTO DELL’ABITAZIONE A SEGUITO DI GRAVE INVALIDITÀ PERMENENTE DA INFORTUNIO (per IPI superiore al 65%), qualora sia necessario far realizzare degli adattamenti alla propria abitazione di residenza che consentano all’Assicurato di continuare ad abitarla. In tale caso la Società, fino al massimale stabilito da intendersi per evento e per anno assicurativo, indennizzerà le spese preventivate. in alternativa, nel caso in cui l’Assicurato debba andare a risiedere stabilmente presso un’altra abitazione privata, tali interventi, se necessari, potranno essere indennizzati, nel limite di cui sopra, purchè il trasferimento di domicilio sia documentabile. La Garanzia IPI offre la seguente estensione facoltativa aggiuntiva (attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata”): SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI: a valere per tutti i casi riferiti agli arti superiori. Qualora attiva, viene prevista una maggiorazione del 30% dell’indennizzo IPI purchè l’indennizzo complessivo non superi il 100% della somma IPI assicurata. ✓ DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA, per Infortunio: è attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata” La Società corrisponde, in caso di Infortunio che comporti un ricovero ospedaliero e/o un’ingessatura, un’indennità giornaliera, pari al massimale prescelto alla sottoscrizione dal contraente, per ciascun giorno di degenza e/o immobilizzazione indennizzabile fino a 360 gg. ✓ MORTE DA INFORTUNIO: obbligatoria nell’’opzione “Menù Fisso”, opzionale nella formula di “Copertura ‘personalizzata” Qualora l’infortunio, avvenuto durante il periodo di copertura, abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquiderà agli eredi legittimi, in difetto di diversa designazione anche testamentaria, la somma assicurata suddivisa in parti uguali, con particolari maggiorazioni nel caso di commorienza di coniugi in presenza di figli minori o con gravi handicap (estensione inclusiva se non diversamente indicato in polizza). RIMBORSO SPESE di CURA, da Infortunio: obbligatoria nell’’opzione “Menù Fisso”, opzionale nella formula di “Copertura ‘personalizzata In caso di Infortunio indennizzabile, la Società assicura le spese mediche accertate, rimaste a carico dell’Assicurato, sostenute nei 120 giorni successivi all’evento. La garanzia include sempre, in aggiunta alla somma assicurata, il rimborso delle spese mediche sostenute per l’Intervento Chirurgico volto alla riparazione di lesioni di natura estetica (o per gli sfregi e deformazioni permenenti al viso) a seguito di Xxxxx Xxxxxxxx. ✓ ASSISTENZA, da Infortunio: obbligatoria nell’’opzione “Menù Fisso”, opzionale nella formula di “Copertura ‘personalizzata” Garantisce, tramite la Centrale Operativa, attiva 24h/24 e 7 giorni su 7, una serie di prestazioni di assistenza alla persona erogabili a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, quali ad esempio: Invio medicinali urgenti a domicilio, Consulti medici, Rientro al domicilio a seguito di dimissione ospedaliera e Trasporto in ambulanza. INABILITA’ TEMPORANEA AL LAVORO, da infortunio: è attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata” Riconosce un’indennità giornaliera nel caso in cui l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, impedisca all’Assicurato (lavoratore autonomo) di attendere totalmente o parzialmente alle proprie occupazioni lavorative. DIARIA DA CONVALESCENZA, seguito infortunio: è attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata” La Società corrisponde la diaria giornaliera limitatamente al periodo di convalescenza domiciliare post ricovero prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Assicurato, in seguito alle dimissioni ospedaliere per infortunio indennizzabile e per un periodo massimo pari al doppio della durata del ricovero con il limite di 30 gg per ogni infortunio. TUTELA LEGALE, seguito infortunio: è attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata” La Società assicura, in sede giudiziaria ed extra giudiziaria, l’assistenza legale ed i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato. La copertura è prevista a seguito di Infortunio ed è riferita esclusivamente all’esercizio delle pretese di risarcimento danni extra contrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi e/o per “malapractice” medica in seguito a ricovero ospedaliero presso Istituti di cura pubblici o privati, incluso il Day Hospital, Intervento chirurgico ospedaliero o ambulatoriale, cure ed assistenza medica. INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA: è attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata” La Società, in caso di malattia diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione che ha per conseguenza una Invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell’assicurazione, corrisponde un’indennità calcolata sulla Somma Assicurata. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. |
QUALI OPZIONI / PERSONALIZZAZIONI E’ POSSIBILI ATTIVARE? |
È possibile scegliere tra 2 opzioni di copertura: Opzione a “Menù Fisso” Pacchetto precostituito da 4 garanzie, operanti a seguito di infortunio, a premio fisso con 2 possibili combinazioni di massimale per Morte da infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio ed unica soluzione di massimale per Rimborso spese di cura. La copertura offerta è legata al rischio Professionale ed Extra Professionale e la Franchigia operante per Invalidità Permanente da Infortunio è pari al 5% nella sola formula “Assoluta per Scaglioni di Capitale”. Ogni assicurato inserito in polizza potrà scegliere la combinazione di massimale desiderata, per Morte e Invalidità permanente da infortunio, fra le 2 combinazioni offerte. Opzione con “Copertura Personalizzata” È possibile personalizzare il contratto, per ogni assicurato incluso in polizza, scegliendo per ognuno le garanzie ed i massimali desiderati oltre alle opzioni che seguono. | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
Franchigia | Nella sola "Copertura Personalizzata” è possibile avere una riduzione del premio selezionando, per la garanzia “Invalidità Permanente (da Infortunio), la franchigia di percentuale maggiore (5%) e scegliendo la formula “per scaglioni di capitali” (descritta in dettaglio nella sezione “Ci sono limiti di copertura?”). | |
Ambito della copertura | Nella sola "Copertura Personalizzata” è possibile la scelta dell’ambito di copertura a “solo professionale” o “solo extra professionale”. Ciò riduce il premio complessivo rispetto ad una scelta di copertura “h24” (quindi sia professionale che extra professionale). | |
Pluralità di soggetti assicurati nel medesimo contratto | Nella sola "Copertura Personalizzata” è pevisto uno sconto sul premio complessivo di polizza in base al numero di assicurati presenti in copertura (da un minimo del 5%, in caso di due assicurati, fino ad un massimo del 25%, in caso di 6 o più Assicurati). È possibile assicurare al massimo 10 persone con il medesimo contratto. | |
Acquisto congiunto di più garanzie | La compresenza di una pluralità di garanzie comporta una riduzione di premio unitario del singolo assicurato: - se si sceglie di modulare la copertura (opzione “Copertura Personalizzata”) si beneficia di uno sconto che prescinde dalle garanzie attivate e si incrementa in base alla loro numerosità (minimo 4% con 3 garanzie - massimo 12% con 6 o più garanzie). - se si sceglie l’opzione di copertura di garanzie a pacchetto (opzione “Menù fisso”) viene applicato uno sconto complessivo del 31%. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Estensioni Facoltative | Nella sola "Copertura Personalizzata" e’ possibile estendere la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio alla copertura “Supervalutazione Arti superiori” (descritta nella sezione “Che cosa è assicurato”), pagandone il relativo premio. | |
Garanzie opzionali | Xxxxx "Copertura Personalizzata" l’aggiunta delle coperture opzionali (descritte nella sezione “Che cosa è assicurato”) e la scelta dei relativi massimali implica un incremento del premio. Le garanzie opzionali sono le seguenti: MORTE DA INFORTUNIO (che può essere selezionata solo se presente la garanzia principale “Invalidità permanente da infortunio”). INABILITA’ TEMPORANEA al LAVORO da Infortunio (che può essere selezionata solo se presenti la garanzia principale “Invalidità permanente da infortunio” e la garanzia “Morte da infortunio” e non può essere sottoscritta da soggetti con reddito da lavoro dipendente, studenti, pensionati, casalinghi/casalinghe, benestanti e disoccupati). DIARIA DA CONVALESCENZA seguito Infortunio (che può essere selezionata liberamente purchè presente almeno una delle garanzie principali “Invalidità permanente da infortunio” o “Diaria da ricovero o gessatura”). RIMBORSO SPESE DI CURA da Infortunio (che può essere selezionata liberamente purchè presente almeno una delle garanzie principali “Invalidità permanente da infortunio” o “Diaria da ricovero o gessatura”). ASSISTENZA seguito Infortunio (che può essere selezionata liberamente purchè presente almeno una delle garanzie principali “Invalidità permanente da infortunio” o “Diaria da ricovero o gessatura”). |
TUTELA LEGALE seguito Infortunio (che può essere selezionata liberamente purchè presente almeno una delle garanzie principali “Invalidità permanente da infortunio” o “Diaria da ricovero o gessatura”) INVALIDITA’ PERMANENTE da MALATTIA (che può essere selezionata liberamente purchè presente almeno la garanzia principale “Invalidità permanente da infortunio”). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Si intendono esclusi, quindi non assicurabili, gli infortuni derivanti dai seguenti rischi: rischi professionali durante lo svolgimento di un’attività professionale riconducibile o pari alle seguenti categorie: Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo / Atleti, Sportivi professionisti (inclusi le guide alpine e gli insegnanti di alpinismo, judo, karate e simili) / Stunt-men, Controfigure, Acrobati/ Forze dell’ordine, Militari, Vigili del fuoco e Vigili urbani/ Artificieri, Addetti alla fabbricazione di esplosivi / Minatori, Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale / Guardie giurate, notturne, Guardie armate e Portavalori /Guardie del corpo e Buttafuori/ Investigatori privati / Palombari/ Sommozzatori/ Speleologi; qualsiasi sport professionistico; pratica di sport pericolosi (come ad esempio Lotta nelle varie forme, Rugby, Football americano, Sport aerei e/o con veicoli a motore, Scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, Alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, Sci acrobatico); pratica dei cosiddetti “sport estremi” (come ad esempio Bungee jumping, Spedizioni esplorative in genere, Regate oceaniche); speleologia e le immersioni subacquee; body bulding/ culturismo. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti esclusioni: Garanzie “Infortuni” (INVALIDITÀ PERMANENTE, MORTE, DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA, INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO, RIMBORSO SPESE DI CURA, DIARIA DA CONVALESCENZA). Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: - dalla guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato; - dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza; - da guida di natanti a motore per uso professionale; - interventi di chirurgia plastica volti ad eliminare danni estetici; - infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici lesioni preesistenti; - il rimborso delle spese di cura per l’espianto o il trapianto di organi non dovuti ad Infortunio; - gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare xxxxx estetici conseguenti all’infortunio denunciato (salvo i danni estetici al volto, previsti nell’estensione della garanzia “Rimborso spese di Cura”); - le operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;. - le azioni delittuose; - gli infarti di ogni tipo ed ernie. Inoltre per quanto alla garanzie: DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA: non sono compresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato: Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. “semirigidi”; Apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili; Bendaggi elastici adesivi (Tentoplast, etc.); Ortesi in genere (app. di posizione – es.: plantari); Collari Xxxxxxx, Camp, simili; Ginocchiere DonJoy e Stecche di Zimmer (salvo quanto specificatamente pattuito all’interno della garanzia); RIMBORSO SPESE DI CURA: sono escluse le spese di natura alberghiera (in riferimento alle cure termali), le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio e le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro Garanzia TUTELA LEGALE La garanzia non è inoltre valida: - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per controversie contro la Società; |
- spese legali e peritali calcolate in base ad accordi fra l’Assicurato e il professionista (in assenza di autorizzazione della Società) e/o derivanti da accordi transattivi non autorizzati espressamente dalla Società; - spese legali diverse da quelle previste nel D.Lgs 55/2014; spese legali o peritali derivanti da accordi transattivi non autorizzati espressamente dalla Società La Società non si assume il pagamento di Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere. Garanzia ASSISTENZA La garanzia non è valida per le Malattie e per l’espianto o il trapianto di organi non dovuti ad Infortunio. Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA La garanzia non è operante per le conseguenze dovute a: - infortunio; - stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipula del contratto, non dichiarati, con dolo o colpa grave durante la fase assuntiva e/o, nel Questionario Anamnestico che è parte integrante della presente Polizza; - cure dimagranti / dietetiche e interventi di carattere estetico; - chirurgia plastica / stomatologica /ricostruttiva riferita ad eventi insorti anteriormente alla sottoscrizione del contratto; - malattie tropicali; - prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale o di prestazioni non effettuate da medici o professionisti sanitari in possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione; - cure e/o interventi chirurgici per la eliminazione o la riduzione di miopia, astigmatismo, presbiopia e ipermetropia; - cure odontoiatriche di tipo conservativo protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del parodonto. | |
Rivalse | La Società eserciterà il proprio diritto alla rivalsa in caso di dolo. |
Franchigia | Nel presente contratto la franchigia (ovvero la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato) è quantificata, a seconda delle garanzia a cui è riferita, in percentuale, in giorni o in valore assoluto. In particolare: Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO ▪ Opzione “Menù Fisso”: opera con la franchigia del 5%, nella formula “Assoluta per scaglioni di capitale”; ▪ Opzione “Copertura Personalizzata: consente di scegliere la percentuale di franchigia (fra 3% e 5%) e il tipo di formula di operatività della stessa fra “Relativa assorbibile” e “Assoluta per scaglioni di capitale”. In particolare: 1) franchigia “Relativa assorbibile” dove: • fino al 15% di “IP” accertata: si deducono i punti di percentuale di franchigia indicata in polizza; • oltre il 15% di “IP” accertata e fino al 64%: la franchigia non viene più dedotta; • oltre e pari al 65% si indennizza il 100% somma assicurata. 2) franchigia “Assoluta, per scaglioni di capitale” dove: • si applicano le franchigie previste, diversificate per successivi scaglioni di capitale, fino all’“IP” accertata del 65%; • oltre il 65% si indennizza il 100% della somma assicurata. Garanzia INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO È prevista una Franchigia fissa ed assoluta di 7 giorni che viene detratta dal complessivo periodo di accertata e documentata Inabilità temporanea. Garanzia RIMBORSO SPESE DI CURA Franchigia di € 100,00 per ogni sinistro. Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Franchigia pari al 25%, dove: • per un grado di Invalidità Permanente accertata inferiore al 25% non viene riconosciuto alcun indennizzo all’assicurato, • per percentuali pari o superiori al 25% e fino al 65,99% di invalidità viene riconosciuta una somma in base alle percentuali di liquidazione previste, • per percentuali pari al 66% ed oltre, viene riconosciuta l’intera somma assicurata. |
Scoperto | Lo Scoperto è previsto per la garanzia “Rimborso spese di cura”, in assenza di ricovero, ed è pari ad una percentuale del 10% del danno indennizzabile, con il minimo non indennizzabile di € 50,00. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Sezione Infortuni: Da effettuarsi per iscritto alla Società entro 3 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società congiuntamente ai seguenti documenti: documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; certificato di morte; certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi; nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. La denuncia deve essere mandata per raccomandata a/r all’indirizzo della Società (anche eventualmente per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto). Sezione Tutela legale: Prima di prendere qualsiasi iniziativa, l’Assicurato deve denunicare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui questo si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. Alla denuncia del sinistro va allegata una esaustiva descrizione dell’accaduto e tutta la documentazione di cui l’assicurato è in possesso a supporto dell’accaduto. Sezione Assistenza: L’Assicurato, per poter beneficiare della prestazione, deve immediatamente informare la Centrale Operativa dell’accadimento del sinistro e richiedere assistenza diretta a quest’ultima. Sezione Malattia: L’Assicurato, deve denunciare la malattia entro 10 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia diagnosticata, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia Invalidità permanente da malattia. |
Assistenza diretta/in convenzione: Vi sono prestazioni erogate in forma diretta, tramite Centrale Operativa incaricata dalla società e sono riferite alla Garanzia opzionale Assistenza. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Società, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | |
Prescrizione: Il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla società decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | La Società, verificata l’operatività delle Garanzie colpite dal Sinistro, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, provvederà alla liquidazione dell’indennizzo. In riferimento alla garanzia DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA per infortunio, l’indennizzo verrà liquidato, successivamente alla dimissione ospedaliera, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta attestante l'avvenuto ricovero e non prima della rimozione della gessatura o a termine del periodo di inabilità certificato in caso di immobilizzo. In riferimento alla garanzia DIARIA DA CONVALESCENZA per infortunio, l’indennizzo verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta ed attestante la convalescenza domiciliare post-ricovero prescritta dai medici che hanno tenuto in cura l’assicurato. |
In riferimento alla garanzia INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO per Infortunio, l’indennizzo verrà liquidato a guarigione clinica ultimata e attestata da documentazione medica ed entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta all’assicurato. In riferimento alla garanzia RIMBORSO SPESE DI CURA seguito Infortunio, il rimborso viene effettuato a guarigione clinica avvenuta, su presentazione dei documenti giustificativi ed entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. Invece, in caso di INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO o da MALATTIA la Società si impegna a comunicare all’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti. Tale termine è previsto anche in caso di decesso dell’assicurato, se si ritiene necessario per la valutazione del sinistro l'autopsia dell'assicurato. La Società s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Regime fiscale Imposte sui premi: i premi son soggetti alle seguenti aliquote d’imposta calcolate sui premi imponibili delle singole garanzie, come di seguito indicate: Garanzie Infortuni (Invalidità Permanente ed Estensione Supervalutazione arti superiori, Morte, Diaria da ricovero o gessatura, Inabilità temporanea al lavoro, Rimborso spese di cura, Diaria da Convalescenza): 2,5% Garanzia Tutela Legale: 21,25% Garanzia Assistenza: 10% (per le prestazioni dirette di assistenza) e 21,25% (per le prestazioni a rimborso) Garanzia Invalidità’ Permanente da Malattia: 2,5% Detraibilità fiscale dei premi: danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio “Morte e Invalidità permanente (da malattia e/o infortunio)” superiore al 5%. Per poter usufruire della detrazione, il Contraente deve aver stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fisica fiscalmente a carico. Frazionamento del premio Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del Premio annuale con periodicità semestrale. In questo caso al Premio verrà applicata una maggiorazione del 3%. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso del pro-rata premio nei seguenti casi: - Trasferimento di residenza all’estero del Contraente: poiché la polizza è valida esclusivamente per Contraenti ed Assicurati residenti in Italia, il trasferimento di residenza (o di sede) all’estero di tali soggetti costituisce causa di immediata risoluzione del contratto da parte della Società e la stessa provvederà al rimborso della quota parte di Premio imponibile relativo al periodo di polizza non goduto. - Cessazione del contratto al manifestarsi di alcuni eventi legati alla salute: l’eventuale manifestazione di condizioni quali alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza (A.I.D.S.) comporta la cessazione del contratto per il solo assicurato coinvolto e la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione, la quota parte di premio non goduta, al netto delle imposte già pagate. L'eventuale ed erroneo incasso dei premi successivi non costituisce manifestazione di volontà della Società di continuare il contratto e i relativi premi verranno rimborsati. - Compresenza di più polizze infortuni con Global Assistance in capo al medesimo assicurato: in caso di sinistro, qualora la liquidazione superi l’importo cumulativo massimo di € 1.000.000 (per il caso Morte e Invalidità permanente Totale) sarà cura della Società provvedere al rimborso al Contraente del pro rata dei premi di tali polizze in proporzione alla singola somma assicurata ed all’importo eventualmente non liquidato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, tuttavia si precisa che, per alcune garanzie, l’effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue: - per la Garanzia Invalidità Permanente da malattia, il rischio decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 90 (novanta) giorni dalla decorrenza di polizza, ferma la scadenza contrattuale; - per la Garanzia Tutela Legale il rischio decorre per i casi assicurativi che insorgono nel periodo successivo alla carenza contrattuale di 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, salvo che nel caso di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali (dove non è operante la suddetta carenza). |
Sospensione | Il mancato pagamento dei premi fa sospendere l'assicurazione (dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio) con ripresa di vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento per gli infortuni (occorsi successivamente a tale data) o del 60° giorno successivo a quello del pagamento della rata arretrata per le malattie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto dal presente contratto |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi di risoluzione a favore del contraente |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto sia a contraenti persone fisiche di età pari o superiore ai 18 anni (per assicurare se stessi e/o soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare) sia a persone giuridiche quali i liberi professionisti o titolari di azienda (per assicurare se stessi oltre i propri dipendenti, soci, collaboratori) tutti residenti (o con sede) in Italia. Gli assicurati: - devono avere un’età massima (alla sottoscrizione ed al rinnovo) di 75 anni (non superiore a 60 anni alla sottoscrizione e 65 al rinnovo per l’assunzione della garanzia Invalidità Permanente da Malattia); - non devono essere portatori di malformazioni gravi e permanenti; - non devono essere affetti da infermità dovute a malattie del sistema nervoso o della psiche (schizofrenia, psicosi, depressione, nevrosi, insufficienza mentale, demenza, Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia); - non devono essere portatori di invalidità permanente da infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%; - non devono essere affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). |
Quali costi devo sostenere? |
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 29,10% del premio imponibile (quota parte percepita in media dall’intermediario sulla produzione 2020, espressa in valore assoluto: € 105,52). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. |
Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente - Assicurato risulti essere un soggetto giuridico titolare di partita Iva. In caso di controversie tra le parti di natura medica sul grado di invalidità permanente e/o Inabilità temporanea al lavoro, nonchè sui criteri di indennizzabilità e modalità di accertamento, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. - Liti Transfrontaliere: |
AVVERTENZE:
ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA, PRIMA RILASCIARE DICHIARAZIONI SUL TUO STATO DI SALUTE E/O DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO E’ DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’IMPRESA (XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX) UN’AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), ALLA QUALE E’ POSSIBILE ACCEDERE TRAMITE CREDENZIALI DA RICHIEDERE ALL’IMPRESA STESSA.
PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“GLOBAL SISTEMA INFORTUNI”
Ed. 4/GSI
Data ultimo aggiornamento 26/07/2022
Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni Consumatori –
Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
Sommario
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 9
Art. 1) – DECORRENZA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO 9
1.3 - Revisione del Premio e/o condizioni 9
1.4 – Adeguamento automatico del Premio 10
Art. 2) – DURATA DELL’ASSICURAZIONE 10
Art. 3) – DISDETTA/PROROGA DEL CONTRATTO 10
Art. 4) – VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 10
4.1 - Variazione delle Garanzie/Massimali/ opzioni scelte 10
4.2 - Variazione Persone assicurate 10
4.3 - Variazione Attività professionale 10
Art. 5) – FORO COMPETENTE – ARBITRATO 11
Art. 6) – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
Art. 7) – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 11
Art. 8) – REQUISITI PER L’ASSICURABILITA’ 11
Art. 9) – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO 12
9.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio 12
9.2 - Aggravamento del rischio 12
9.3 - Diminuzione del rischio 12
Art. 10) – ALTRE ASSICURAZIONI 12
Art. 11) – ESTENSIONE TERRITORIALE 12
Art. 13) – DIRITTO DI RECESSO 13
13.1 - Recesso in caso di Sinistro 13
13.2 - Recesso in caso di trasferimento all’estero del Contraente 13
Art. 14) – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO 13
Art. 15) – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO 13
COSA E’ POSSIBILE ASSICURARE 14
Art. 16) –SEZIONI E GARANZIE 14
Art. 17) – AMBITO DI COPERTURA 15
Art. 18) – EVENTI GARANTITI - ESTENSIONI 15
Garanzia “INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO” 17
Art. 19) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 17
19.1 – Estensione inclusiva “ADATTAMENTO DELL’ABITAZIONE A SEGUITO DI GRAVE INVALIDITÀ” 17
19.2 – Estensione facoltativa “SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI” 17
19.3 – Massimali e limitazioni 17
Garanzia “MORTE DA INFORTUNIO” 18
Art. 20) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 18
20.1 – Estensione inclusiva “MORTE PRESUNTA” 18
20.2 – Estensione inclusiva “COMMORIENZA CONIUGI” 18
20.3 – Massimali e limitazioni 18
Garanzia “DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA” 19
Art. 21) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 19
21.1 – Massimali e limitazioni 19
Garanzia “DIARIA DA CONVALESCENZA” 20
Art. 22) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 20
22.1 – Massimali e limitazioni 20
Garanzia “INABILITA’ TEMPORANEA AL LAVORO” 20
Art. 23) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 20
23.1 – Massimali e limitazioni 20
Garanzia “RIMBORSO SPESE DI CURA” 21
Art. 24) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 21
24.1 – Estensione inclusiva “DANNO ESTETICO” 21
24.2 – Massimali e limitazioni 21
Art. 25) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 23
25.2 – Insorgenza del caso assicurativo – Operatività 23
25.3 – Massimali e limitazioni 24
Art. 26) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 25
26.1 – Massimali e limitazioni 26
Garanzia “INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA” 27
Art. 27) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 27
27.1 – Massimali e limitazioni 27
COSA NON E’ POSSIBILE ASSICURARE 28
28.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni 28
28.2 – Esclusioni specifiche di sezione 28
28.2.1 – RISCHI PROFESSIONALI ESCLUSI 29
28.2.2 – RISCHI SPORTIVI ESCLUSI 29
28.2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA 29
28.2.4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA 29
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 31
Art. 29) – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA E CRITERI DI LIQUIDAZIONE 31
A.1 – Denuncia e obblighi - Sezione A) INFORTUNI 31
A.2 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE 32
A.2.1 – Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO 32
A.2.2 – Garanzia MORTE DA INFORTUNIO 34
A.2.3 – Garanzia DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA 35
A.2.4 – Garanzia DIARIA DA CONVALESCENZA 35
A.2.5 – Garanzia INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO 35
A.2.6 – Garanzia RIMBORSO SPESE DI CURA 36
B – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione B) TUTELA LEGALE 36
B.1 – Gestione del caso assicurativo 37
C – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione C) ASSISTENZA 37
D – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione D) MALATTIA 38
D.1 - Criteri di valutazione - Accertamento del grado di IP da Malattia (Adozione tabella INAIL) 38
D.2 - Criteri di indennizzabilità - Franchigia 39
D.3 - Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente da Malattia 39
D.4 - Valutazione del danno - ricorso all’arbitrato 40
Allegato 1 - TABELLA DI CLASSIFICAZIONE - ATTIVITA’ PROFESSIONALI 41
Allegato 2 - TABELLA DI LIQUIDAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO 47
Allegato 3 – TABELLA DI LIQUIDAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 49
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 50
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI 52
Ai termini indicati, utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i significati che seguono:
ARBITRATO | È il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. |
ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: | Per il presente contratto: l’occupazione lavorativa principale o più rischiosa svolta dall’Assicurato. |
BENEFICIARIO: | L’Assicurato e, per il solo caso di suo decesso, i suoi eredi legittimi e/o testamentari, se non diversamente designato e risultante da appendice di Xxxxxxx. |
CARENZA (periodo di): | Periodo che decorre dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le Garanzie non sono operanti e pertanto un eventuale Sinistro non è indennizzato dalla Società. |
CENTRALE OPERATIVA: | La Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da Medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, cui la Società ha affidato incarico per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia “Assistenza” |
COLPA GRAVE: | Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme. |
COMPAGNIA: | Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio. |
CONVALESCENZA: | Il periodo temporale, successivo ad un Ricovero, compreso tra la fine della fase acuta dell’alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione. |
COPERTURA ASSICURATIVA: | La/le garanzia/e assicurativa/a, inclusa/e in polizza, prestata/e dalla Compagnia. |
DANNO ESTETICO: | Alterazioni fisionomiche al viso conseguenti ad un infortunio. |
DAY HOSPITAL: | La degenza in Istituto di Cura, senza pernottamento, documentata da Cartella Clinica, non comportante intervento chirurgico. Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. |
DIFETTI FISICI /MALFORMAZIONE: | Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo morfologico, che sia evidente o clinicamente diagnosticabile. |
DISDETTA: | Comunicazione che il Contraente deve inviare all’Impresa di assicurazione, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. |
DURATA: | Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi. |
EDILIZIA AEREA/ACROBATICA: | Tecnica utilizzata per interventi di ristrutturazione/ manutenzione edile in assenza di uso di ponteggi o piattaforme e tramite l’uso di figure professionali esperte in tecniche di ascensione e discesa che derivano direttamente dall’alpinismo e dalla speleologia. |
FRANCHIGIA: | Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato quantificata, in base al tipo di Garanzia a cui è riferita, in percentuale, in giorni o in valore assoluto. |
GESSATURA: | L’immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari. Può consistere anche nell’immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, prescritta da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni |
capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM o ecografia o artroscopia. | |
IMPRESA DI ASSICURAZIONE: | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, ovvero, nel presente prodotto è la Società Global Assistance S.p.A. |
INABILITÀ TEMPORANEA: | La temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle proprie occupazioni. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta all'assicurato in caso di Sinistro. |
INFORTUNIO: | Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. |
INFORTUNIO INDENNIZZABILE | L’evento rientrante nella precedente definizione di “infortunio” non riconducibile a cause o circostanze escluse dalle presenti condizioni di assicurazione o non rientranti, per tipologia, nell’ambito di operatività di copertura indicato in polizza (come ad esempio: non è coperto un infortunio sul lavoro se è stata attivata la copertura solo in ambito “extra-professionale” e viceversa). |
INTERMEDIARIO: | Soggetto iscritto all’apposito Albo istituito presso l’autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest’ultima. |
INVALIDITÀ PERMANENTE: | La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla “Normale Attività Lavorativa” svolta dall’Assicurato. |
ISTITUTO DI CURA: | Qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o lungodegenza, le case di riposo o di soggiorno, le case /cliniche aventi prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche e/o di benessere, nonché le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). |
MALATTIA: | Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortuni, malformazioni e/o difetti fisici. |
MALATTIE GRAVI E PERMANENTI: | Xxxxxxxx, come da descrizione precedente, che comportino una disabilità grave permanente (ad esempio: SLA, Alzheimer, Epilessia, Diabete, ecc). |
MALPRACTICE MEDICA: | Condotta clinica che denota negligenza del medico e/o carenze, a livello strutturale e organizzativo, degli Istituti di Cura presso i quali è avvenuto un Ricovero - spesso indipendenti dalle condotte del personale medico, con conseguente danno biologico o psicologico del malato imputabile alla mancata osservazione di riconosciuti standard di finalità assistenziale. |
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA: | La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione. |
MODULO DI POLIZZA/ POLIZZA: | Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’esistenza dell’assicurazione e identifica le figure contrattuali, tra cui gli Assicurati, le Garanzie e i Massimali operanti nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio). |
MORTE E MORTE PRESUNTA: | Si intende la cessazione irreversibile delle funzioni vitali dell’Assicurato. |
NUCLEO FAMILIARE: | L'insieme delle persone, risultanti dallo stesso stato di famiglia, legate da vincolo di parentela (o di fatto purché provato e socialmente noto) con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi (inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli). |
PARTI: | Il Contraente, gli Assicurati e la Società. |
PREMIO: | Rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del Premio costituisce condizione, di regola, condizione di efficacia della garanzia. |
PRESTAZIONE (per la sezione Assistenza): | Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato nel momento del bisogno. |
QUESTIONARIO ANAMNESTICO: | È il documento che l’Assicurato deve compilare, se richiesto dall’Impresa di Assicurazioni, prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie e/o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni fornite servono all’Impresa di Assicurazioni per valutare l’assunzione del rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Qualora richiesto e compilato, il Questionario Anamnestico costituisce parte integrante del contratto |
RICOVERO: | La degenza dell’Assicurato in Istituti di Cura pubblici o privati, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il Sinistro. |
RIVALSA: | È il diritto che l’Assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 del Codice Civile, dopo aver pagato l’Indennizzo all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di Indennizzo. |
SCOPERTO: | La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. |
SFORZO: | Esplicazione di forza con prestazione muscolare straordinaria e sproporzionata rispetto alle condizioni fisiche del soggetto con riferimento alla sua età, sesso, abitudini di vita, attività lavorativa, sport praticati. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’Assicurazione. |
SOCIETÀ: | Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. |
SPORT ESTREMI E/O PERICOLOSI: | Si intendono sport estremi, a titolo esemplificativo e non limitativo, paracadutismo o skydiving, salto con l’elastico (bungee jumping), sci e snowboard estremi ed acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing); si intendono invece sport pericolosi: sci d’alpinismo (intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista), salto dal trampolino con sci e idrosci, bob o skeleton e simili, atletica pesante, sollevamento pesi, lotta nelle sue varie forme incluso il pugilato, arti marziali in genere, rugby, football americano, hockey a rotelle e su ghiaccio, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo inclusi rafting, hydrospeed e canoa, speleologia e immersioni con autorespiratore. |
SPORT PROFESSIONISTICO: | Tutti gli sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta. |
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state poste in evidenza e/o indicate con il carattere grafico in grassetto.
Art. 1) – DECORRENZA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO
1.1 - Decorrenza
Il Contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione, in ogni sua parte, del Modulo di Polizza, ed il pagamento del premio alla firma.
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo. Resta in ogni caso fermo il periodo di carenza, o la diversa decorrenza delle singole garanzie, così come eventualmente indicato negli articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della Polizza e la Società
provvederà all’annullamento della stessa senza effetto.
1.2 - Pagamento del premio
Il Premio deve essere pagato presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla Compagnia. I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la Compagnia (o l’intermediario) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30).
Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al
Premio.
Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il
Contraente è tenuto a versare il premio (o le rate di premio) alle scadenze pattuite.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio e torna in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
Se il Contraente non paga, entro 60 giorni dalla scadenza, una rata di premio successiva alla prima, l’assicurazione riprende effetto a decorrere dalle ore 24:00:
– del giorno in cui si effettua il pagamento per gli infortuni (occorsi successivamente a tale data);
– del 60° giorno successivo a quello del pagamento della rata arretrata per le malattie.
Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento e la Società non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risoluto di diritto (art. 1901 del Codice Civile).
1.3 - Revisione del Premio e/o condizioni
La Società, in occasione delle scadenze annuali di Polizza e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il Premio e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del Contraente stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l’Intermediario, le nuove condizioni di Premio e/o le eventuali modifiche contrattuali.
Il Contraente, qualora non intenda accettare il nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza. Qualora il Contraente non comunichi Disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza e non provveda al pagamento del nuovo Premio, l’Assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, da parte del Contraente, del nuovo Premio comporterà l’automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali
1.4 – Adeguamento automatico del Premio
Non costituisce modifica del Premio con diritto a quanto indicato al paragrafo precedente, da parte del Contraente, l’adeguamento del
Premio annuale a seguito di:
✓ Aggiornamento dei premi relativi alla Garanzia “Invalidità Permanente da Malattia”, in base all’età raggiunta, alle date di rinnovo e ai singoli Assicurati inclusi in polizza per i quali tale Garanzia è operante. L’Aggiornamento del Premio di tale garanzia si ottiene applicando al premio imponibile in corso i seguenti coefficienti, differenziati per fasce di età:
ANNI COMPIUTI: | fino a: | da / a: | |||||
ETÀ AL RINNOVO: | 30 | 31 / 35 | 36 / 40 | 41 / 45 | 46 / 50 | 51 / 55 | 56 / 60 |
Coefficiente di incremento premio: | 0,80 | 0,96 | 1,44 | 2,00 | 2,64 | 3,20 | 4,00 |
✓ Minor sconto applicato in base alla numerosità dei soggetti Assicurati qualora nell’annualità successiva il numero degli stessi diminuisca
per sopraggiunti limiti massimi di età assicurabile (Art. 8);
✓ Il venir meno di alcuni sconti tecnici, applicati al Premio unitario per effetto dell’acquisto congiunto di determinate Garanzie, a seguito del mancato rinnovo, a termini di polizza di una o più di esse.
Art. 2) – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del contratto è indicata nel Modulo di polizza. Il periodo di assicurazione si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno, salvo eventuali risoluzioni anticipate del contratto.
Art. 3) – DISDETTA/PROROGA DEL CONTRATTO
In assenza di Disdetta, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio, esercitata dalle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il Contraente non intenda accettare l’eventuale nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli dalla Società ai sensi del precedente Art. 1, paragrafo 1.3), il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente fino a quanto l’Assicurato più giovane inserito in polizza, non raggiunga l’età limite ai fini dell’assicurabilità, come indicato al successivo Art. 8.
Art. 4) – VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Tutte le variazioni in corso di contratto devono essere comunicate per iscritto alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario.
4.1 - Variazione delle Garanzie/Massimali/ opzioni scelte
Il Contraente, in occasione di ogni rinnovo annuale del contratto, ha la facoltà di richiedere alla Società, anche tramite l’Intermediario, la variazione delle Garanzie e/o le Opzioni di copertura e/o di Franchigia e/o dei Massimali di polizza prescelti con altre soluzioni eventualmente previste dal presente contratto.
In tal caso la Società si riserva di accettare la suddetta richiesta di variazione, determinando il nuovo premio dovuto. Il perfezionamento della variazione richiesta con l’indicazione del nuovo premio dovuto dovrà risultare da apposito documento contrattuale che verrà emesso dalla Società entro i termini di decorrenza del nuovo periodo annuale di durata del contratto, a valere per il rinnovo. Per consentire alla Società la suddetta valutazione, l’eventuale richiesta di variazione da parte del Contraente dovrà pervenire almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto mediante lettera raccomandata A/R (o di altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio).
4.2 - Variazione Persone assicurate
Premesso che con il medesimo contratto possono essere assicurati i soli componenti, di uno stesso Nucleo Familiare, fino al limite massimo di 10 persone per contratto, nel caso in cui la variazione sia riferita alla richiesta di esclusione o inclusione di nuovi soggetti Assicurati, la stessa sarà accolta dalla Società previa verifica, nel caso specifico di nuova inclusione, dei requisiti di assicurabilità (come da Art. 8 che segue).
Le variazioni, in questo caso, avranno effetto:
- dalla data di emissione e perfezionamento del nuovo documento contrattuale emesso appositamente dalla Società, fermi i termini di pagamento dell’eventuale conguaglio del premio ed i termini di carenza eventualmente previsti dalle singole garanzie per i nuovi soggetti inclusi.
- dalla prima scadenza contrattuale, per i soggetti esclusi. In questo caso la Società provvederà all’aggiornamento del premio previsto per il
rinnovo annuale, in base agli assicurati rimasti in copertura nel contratto.
4.3 - Variazione Attività professionale
Le variazioni di rischio, legate al cambiamento delle attività/Settore lavorativo dell’Assicurato rispetto a quanto dichiarato in Polizza, devono essere comunicate dall’Assicurato ai sensi del successivo Art. 9 e possono comportare, laddove accettate dalla Società, una maggiorazione o riduzione del premio pagato in funzione della Classe di rischio di appartenenza della nuova attività svolta.
Nei casi in cui la Società ritenesse la nuova attività professionale svolta non assicurabile per il tipo di Garanzia e/o ambito di copertura in corso ovvero in base ai criteri assuntivi dalla stessa pattuiti per il presente contratto, o rientri tra quelle espressamente escluse a termini di polizza, per le quali si rimanda alla sezione “COSA NON E’ POSSIBILE ASSICURARE” delle presenti condizioni di assicurazione, la polizza riferita a tale Assicurato cessa con contestuale restituzione del pro-rata del premio imponibile non goduto.
Art. 5) – FORO COMPETENTE – ARBITRATO
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente - Assicurato risulti essere un soggetto giuridico titolare di partita Iva.
Art. 6) – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.
Art. 7) – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente,
salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.
Art. 8) – REQUISITI PER L’ASSICURABILITA’
Sono assicurabili le persone fisiche che possiedano i seguenti requisiti:
▪ In riferimento alla residenza:
siano residenti in Italia e mantengano questo requisito per tutta la durata del contratto. Il trasferimento all’estero dell’assicurato comporta la risoluzione per quest’ultimo della copertura con effetto dalla prima scadenza annuale successiva al trasferimento. Il contratto prosegue per gli eventuali altri assicurati presenti nel contratto.
▪ In riferimento all’età:
non abbiano età superiore a 75 anni alla sottoscrizione ed al rinnovo. Al superamento, durante la copertura, di tale limite di età, l’assicurazione conserva la sua efficacia fino alla sua scadenza annuale dopodiché cessa in riferimento all’Assicurato interessato rimanendo attiva per gli altri eventuali Assicurati più giovani, se presenti nel medesimo contratto.
Limitatamente alla Garanzia Invalidità Permanente da Malattia il limite massimo assuntivo e di rinnovo è ridotto; in particolare la garanzia potrà essere acquistata entro i 60 anni di età e rinnovata non oltre il 65° anno di età. Al superamento di tale limite la copertura, riferita alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia dell'Assicurato interessato, conserva la sua efficacia fino alla sua scadenza annuale dopodiché cessa, pur rimanendo attiva la polizza per le altre Garanzie.
▪ In riferimento alla professione:
svolgano un’attività rientrante nelle categorie indicate alla tabella riportata nell’allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione purché non riferita alle categorie professionali classificate come “N.A.” ovvero non assicurabili (a supporto vedasi capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”).
▪ In riferimento allo stato di salute:
a) non siano portatori di malformazioni gravi e permanenti;
b) non siano affetti da infermità dovute a malattie del sistema nervoso o della psiche (schizofrenia, psicosi, depressione, nevrosi, insufficienza mentale, demenza, Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia);
c) non siano portatori di invalidità permanente da infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%;
d) non siano affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
e) non siano affetti da alcoolismo e/o tossicodipendenza.
Resta precisato che, in riferimento ai punti “d” ed “e”, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione stessa, per il solo Assicurato affetto da tali condizioni, cessa contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione del suo stato di salute
– a norma dell’art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo dell’Impresa di corrispondere un eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la quota parte di premio non goduta, al netto delle imposte già pagate, relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. L'eventuale ed erroneo incasso dei premi successivi non costituisce manifestazione di volontà della Società di continuare il contratto e i relativi premi verranno rimborsati. In
presenza di più Assicurati la cessazione del contratto ed il relativo rimborso della quota di premio non goduto è riferita al solo soggetto coinvolto.
▪ In riferimento al pregresso “status” assicurativo:
sono assicurabili le persone fisiche che non abbiano avuto precedenti polizze infortuni annullate, per iniziativa dell’Impresa di assicurazioni,
prima della loro naturale scadenza.
▪ In riferimento all’acquisto della garanzia Invalidità permanente da malattia:
sono assicurabili le persone fisiche che siano state valutate idonee dalla Compagnia in base alla valutazione delle risposte ai quesiti loro posti in fase di emissione del contratto, atte a stabilire il loro stato di salute e/o riportate nel Questionario Anamnestico, a firma dell’Assicurato (o da chi ne fa le veci, in caso di minore).
valutato dalla Compagnia, costituiscono parte integrante del contratto di polizza, pertanto, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applicherà quanto disposto all’Art. 9 nonché agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni rese in fase di emissione del contratto rilasciate dall’assicurato e/o, in ogni caso, riportate nel Questionario Anamnestico,
Art. 9) – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO
Tutte le variazioni in corso di contratto devono essere comunicate per iscritto alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario.
9.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
La Società presta il proprio consenso all’Assicurazione e determina il Premio dovuto unicamente in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato in fase di sottoscrizione, anche mediante eventuale compilazione del Questionario Anamnestico, relative principalmente lo stato di salute dell’Assicurato stesso (vedasi Art. 8) e la sua occupazione/Attività Professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui svolga più di un’attività).
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
9.2 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio e, in ogni caso, del cambiamento dell'Attività Professionale dell'Assicurato rispetto a quella originariamente dichiarata.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
In particolare, in riferimento al cambiamento dell’Attività Professionale, la perdita sarà parziale nel caso in cui la Società, se avesse conosciuto il nuovo stato delle cose, avrebbe dato il suo consenso alla prosecuzione del contratto a condizioni differenti; la perdita sarà totale nel caso in cui la Società non avrebbe assunto il rischio.
9.3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio e le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o
dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile: in tale caso la Società rinuncia al diritto di recesso.
Art. 10) – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione alla Compagnia dell’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi e Assicurati ai quali si riferisce la Polizza. Tuttavia, in caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Si conviene che laddove coesistano, in capo allo stesso Assicurato, più polizze infortuni per il medesimo rischio stipulate con la Compagnia, la liquidazione individuale non potrà superare l’importo cumulativo massimo di € 1.000.000 (per il caso Morte e Invalidità permanente Totale). Sarà cura della Compagnia provvedere al rimborso al Contraente del pro-rata dei premi di tali polizze in proporzione alla singola somma assicurata ed all’importo eventualmente non liquidato.
Art. 11) – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri avvenuti nel mondo intero, salvo se e quanto diversamente indicato nelle singole garanzie.
Art. 12) – INDICIZZAZIONE
Con il presente contratto le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione annuale.
Art. 13) – DIRITTO DI RECESSO
13.1 - Recesso in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, purché non riferito alla Garanzia Invalidità Permanente da Malattia, le Parti possono recedere dal contratto entro 60
(sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'Indennizzo.
Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso esercitato dalla Società deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A./R. (o con altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) e ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.
La Società rimborsa al Contraente entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile versata e non goduta.
13.2 - Recesso in caso di trasferimento all’estero del Contraente
La Polizza è valida esclusivamente per Contraenti residenti/con sede in Italia. Il trasferimento di residenza all’estero di tali soggetti costituisce causa di immediata risoluzione del Contratto da parte della Società. La Società in tal caso provvede al rimborso della quota parte di Premio imponibile relativo al periodo di polizza non goduto.
Art. 14) – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Premesso che, con il presente prodotto, è possibile personalizzare, per ogni Assicurato incluso nella medesima polizza, la copertura assicurativa, il premio unitario è frutto della risultanza delle scelte effettuate (fra queste: la combinazione delle Garanzie, offerte in base all’attività lavorativa svolta dall’Assicurato stesso, i Massimali/Somme assicurate, l’ambito di copertura, quest’ultima offerta in funzione dell’Attività/Settore dichiarati alla sottoscrizione, l’opzione di Franchigia della Garanzia Invalidità Permanente da Infortunio) e dalla variabile dovuta alla Classe di Rischio a cui è ricondotta l’attività svolta dall’Assicurato.
Esclusivamente per la Garanzia Invalidità Permanente da Malattia, il Premio unitario viene imputato in base all’età anagrafica dell’Assicurato risultante alla sottoscrizione e si incrementa in base all’età raggiunta ai rinnovi secondo la tariffa in vigore (vedasi “coefficiente di incremento premio” di cui alla tabella del precedente Art. 1, paragrafo 1.4).
Sconto per “CUMULO” DI GARANZIE
La compresenza di una pluralità di garanzie comporta una riduzione di premio unitario del singolo assicurato.
Se si sceglie di modulare la copertura (opzione “copertura personalizzata”) si beneficia di uno sconto che prescinde dalle garanzie attivate e si incrementa in base alla loro numerosità (minimo 4% con 3 garanzie - massimo 12% con 6 o più garanzie).
Se si sceglie l’opzione di copertura di garanzie a pacchetto (opzione “menù fisso”) viene applicato uno sconto complessivo del 31%.
Sconto per “PLURALITÀ DI SOGGETTI ASSICURATI
Il premio complessivo di polizza, determinato quale somma dei premi unitari relativi ai singoli assicurati presenti nel medesimo contratto, nell’opzione “copertura personalizzata” è soggetto ad uno sconto sensibile alla numerosità degli assicurati: da un minimo del 5% con 2 assicurati - massimo 25% con 6 o più assicurati.
Art. 15) – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO
Le Somme assicurate, sono indicate in Polizza in corrispondenza di ogni Garanzia.
L’indennizzo massimo della Società per il medesimo rischio/Assicurato, in alcun caso (ivi compresa la contemporanea esistenza di diverse assicurazioni stipulate con la Società stessa) potrà superare l’importo complessivo individuale di € 1.000.000,00.
In caso di evento garantito che colpisca una pluralità di persone assicurate con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima a favore di tutte le persone coinvolte ed assicurate non potrà in alcun caso superare la somma di € 5.000.000,00. Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla Società alle diverse persone assicurate eccedano il limite sopraindicato, l’indennizzo spettante a ciascun Assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la Società restituirà ad ognuno il premio in proporzione alla somma non liquidata.
Art. 16) –SEZIONI E GARANZIE
L’offerta assicurativa si compone di Garanzie che possono essere acquistate secondo le due OPZIONI/ modalità che seguono:
OPZIONE | GARANZIE | MODALITÀ DI ACQUISTO | |
“Menù Fisso” | Pacchetto di Garanzie: | • Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) • Morte da Infortunio (MI) • Rimborso Spese di Cura • Assistenza | Acquisto congiunto |
“Copertura Personalizzata” | Garanzie principali: | • Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) | Attivabile anche singolarmente |
• Diaria da Ricovero o Gessatura (DR) | Attivabile anche singolarmente | ||
Garanzie opzionali: | • Morte da Infortunio (MI) | Attivabile liberamente purché presente almeno la “garanzia principale” IPI | |
• Inabilità Temporanea al lavoro | Attivabile liberamente purché presenti almeno entrambe le garanzie IPI e MI. Questa garanzia non può essere sottoscritta da soggetti con reddito da lavoro dipendente, Studenti, Pensionati, Casalinghe, Benestanti e Disoccupati/Nullafacenti. | ||
• Diaria da Convalescenza | Attivabili liberamente purché presente almeno una delle “garanzie principali” IPI o DR | ||
• Rimborso Spese di Cura | |||
• Assistenza | |||
• Tutela Legale | |||
• Invalidità Permanente da Malattia |
Negli articoli che seguono vengono dettagliati i contenuti delle Garanzie, all’interno delle rispettive Sezioni. In particolare:
Sezione A) INFORTUNI, include le seguenti Garanzie:
• Invalidità Permanente da Infortunio (IPI)
• Morte da Infortunio (MI)
• Diaria da Ricovero o Gessatura (DR)
• Diaria da Convalescenza
• Inabilità Temporanea al lavoro
• Rimborso Spese di Cura
Sezione B) TUTELA LEGALE, include la garanzia Tutela Legale
Sezione C) ASSISTENZA, include la garanzia Assistenza
Sezione D) MALATTIA, include la garanzia Invalidità Permanente da Malattia.
Le “Garanzie” e le correlate “Estensioni Facoltative” previste dalla presente sezione sono operanti se espressamente indicate come “comprese”
nel Modulo di Polizza.
Art. 17) – AMBITO DI COPERTURA
Premesso che per ogni soggetto Assicurato viene identificata nel Modulo di polizza il tipo di occupazione e/o Attività Professionale svolta (e il dettaglio del relativo Settore), e che ad ognuna di queste corrisponde una Classe di rischio (come indicato nella specifica Tabella di Classificazione delle attività Professionali”, del presente contratto), l’ambito di operatività di copertura (distinta tra “Professionale”, “Extraprofessionale”, “Professionale ed Extra-Professionale”) è attribuita in funzione del singolo rischio secondo i criteri che seguono:
• Rischio “Professionale”:
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante lo svolgimento dell’Attività Professionale dichiarata in Polizza. Questo tipo di copertura non è sottoscrivibile da coloro che svolgono un’attività professionale tra quelle esplicitamente escluse (vedasi capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”) e da coloro che, non svolgendo una specifica professione, appartengono alle seguenti categorie: studenti, pensionati, casalinghe/i, benestanti, nullafacenti, disoccupati;
• Rischio “Extra-professionale”:
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che egli compia senza carattere di professionalità durante il tempo libero e/o la pratica di sport ricreativi, tranne quanto esplicitamente escluso (vedasi capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”). In particolare, questo tipo di copertura è riservata esclusivamente a coloro che svolgono un’attività da Lavoro dipendente;
• Rischio “Professionale ed Extra-Professionale”:
Questa copertura include le due forme precedenti ed è sottoscrivibile da tutti, ad eccezione di coloro che svolgono un’attività
professionale tra quelle esplicitamente escluse (vedasi capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”).
Art. 18) – EVENTI GARANTITI - ESTENSIONI
Nell’ambito di operatività di copertura indicata nel Modulo di polizza, sono compresi in garanzia tutti gli infortuni, non derivanti da eventi esplicitamente esclusi (vedasi capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”), avvenuti nel periodo di validità della Polizza, aventi le caratteristiche rientranti nella definizione di Infortunio.
Sono considerati Infortuni compresi nell’assicurazione anche:
a) asfissia (non di origine morbosa) involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori;
b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di sostanze tossiche;
c) annegamento;
d) assideramento o congelamento;
e) colpi di sole o di calore;
f) folgorazione;
g) le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria le malattie tropicali e le conseguenze delle punture di zecca.
Sono inoltre ricompresi in copertura i seguenti infortuni:
h) derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile;
i) causati da tumulti popolari e atti di terrorismo, a parziale deroga di quanto escluso all’Art. 28, punto “a” del paragrafo 28.1, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria;
j) derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), a parziale deroga di quanto escluso all’Art. 28, punto “a” del paragrafo 28.1, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. La presente estensione non opera per coloro che svolgono servizio militare;
k) derivanti da calamità naturali: a parziale deroga di quanto escluso all’Art. 28, punto “c” del paragrafo 28.1, l’assicurazione è estesa
agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
l) infortuni di volo: ovvero gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi esercitati da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione “Flight Guide Worldwide” - OAG), a condizione che non siano esercitati da Società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs. L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.
m) infortuni con esiti di rottura traumatica sottocutanea del tendine di Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine dell'estensore del pollice e del tendine del quadricipite femorale, per i quali la Società
5% della somma assicurata senza applicazione della franchigia prevista in polizza e per un importo massimo di € 30.000,00.
corrisponde forfettariamente, qualora in polizza sia compresa la garanzia Invalidità Permanente per Infortunio, una indennità pari al
Si precisa che:
✓ per tali lesioni non verranno corrisposti altri indennizzi per le altre garanzie eventualmente previste in polizza, con esclusione della Garanzia Assistenza;
✓ nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non potrà essere indennizzato, per ogni arto, più di un sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate;
n) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle xxxxx xxxxx, per queste ultime, quanto segue: sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di Invalidità Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea al lavoro da Infortunio, se previste dal contratto. In riferimento alla Garanzia di Inabilità Temporanea dal lavoro, se l'ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un'indennità fino a un massimo di 15 giorni; se l'ernia non risulta operabile, viene corrisposta un'indennità non superiore al 10% della Somma Assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio;
o) infortuni derivanti dalla pratica di sport, fermo quanto già esplicitamente escluso (vedi Art. 28, paragrafo 28.2.2) e fatto salvo quanto segue:
❖ RISCHI SPORTIVI IN GARANZIA (SENZA ALCUNA LIMITAZIONE)
L’assicurazione vale per gli sport non professionistici di seguito indicati:
1) Sport non agonistici:
pratica di attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva. Rientrano in questa classificazione anche gli sport che comportino la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti e gli sport che pur prevedendo un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva non presentino carattere agonistico.
2) Sport agonistici a basso rischio:
partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, nuoto, pesca non subacquea, podismo, scherma, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.
❖ RISCHI SPORTIVI IN GARANZIA (CON LIMITAZIONE)
L’assicurazione vale per gli sport non professionistici di seguito indicati, per i quali tuttavia l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la Somma Assicurata per le garanzie Morte e Invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna Garanzia l'importo di € 350.000,00, qualora la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo:
3) Sport agonistici in genere:
la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a “basso rischio” nel
precedente punto 2, che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
4) Alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado della scala U.I.A.A.
(Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), purché con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino riconosciute da Club Alpini Nazionali, e con esclusione comunque del free climbing;
5) Speleologia, non a carattere professionale,
purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
6) Immersioni subacquee con uso di autorespiratore:
sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale. La copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore.
Garanzia “INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO”
Art. 19) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia per conseguenza diretta un’Invalidità permanente totale o parziale e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società corrisponderà all’Assicurato un indennizzo calcolato in funzione della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza, e della relativa Franchigia operante.
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
19.1 – Estensione inclusiva “ADATTAMENTO DELL’ABITAZIONE A SEGUITO DI GRAVE INVALIDITÀ”
(SEMPRE OPERANTE)
La Società, in aggiunta all’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio, prevede la liquidazione di un indennizzo a forfait a fronte di giustificativi e presentazione di progetti.
Questa estensione opera qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui residui all'Assicurato una Invalidità permanente superiore al 65%, sia necessario far realizzare degli adattamenti alla propria abitazione di residenza che gli consentano di continuare ad abitarla (come, ad esempio, installazione rampe di accesso, allargamento porte, adeguamento bagno etc). Nel caso in cui l’Assicurato debba andare a risiedere stabilmente presso altra abitazione privata diversa dalla propria, tali interventi, se resi necessari, potranno essere realizzati, nei limiti di cui sopra, presso tale abitazione purché il trasferimento di domicilio sia documentabile dall’Assicurato.
19.2 – Estensione facoltativa “SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI”
(OPERANTE PURCHÉ INDICATA COME “COMPRESA” NEL MODULO DI POLIZZA)
Qualora l’infortunio sia riferito agli arti superiori e/o alle mani e venga accertata una Invalidità permanente totale o parziale, all’importo
liquidabile verrà applicata una maggiorazione del 30% purché l'indennizzo complessivo non superi il 100% della somma assicurata.
19.3 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO | |
MASSIMALI | I capitali di seguito indicati, si intendono annuali e per singolo assicurato: ▪ Opzione “Menù Fisso”: a scelta fra € 50.000 o € 100.000. ▪ Opzione “Copertura Personalizzata”: massimali liberamente selezionabili per multipli di € 50.000 e fino ad € 750.000. La somma assicurata pari ad € 1.000.000 è acquistabile esclusivamente tramite attivazione della “convenzione forense” o come Rischio Direzionale. Per Assicurati di età inferiore a 16 anni: capitale massimo assumibile € 100.000. |
LIMITAZIONI | L’estensione inclusiva “Adattamento dell’abitazione a seguito di grave invalidità” viene indennizzata fino al limite massimo di € 3.000 (da intendersi per evento e per anno assicurativo). |
FRANCHIGIE | ▪ Opzione “Menù Fisso”: opera con la franchigia del 5%, nella formula “Assoluta per scaglioni di capitale”; ▪ Opzione “Copertura Personalizzata: consente di scegliere la percentuale di franchigia (fra 3% e 5%) e il tipo di formula di operatività della stessa fra “Relativa assorbibile” e “Assoluta per scaglioni di capitale”. In particolare: 1) franchigia “RELATIVA ASSORBIBILE” dove: • fino al 15% di “IP” accertata: si deducono i punti di percentuale di franchigia indicata in polizza; • oltre il 15% di “IP” accertata e fino al 64%: la franchigia non viene più dedotta; • oltre e pari al 65%: si indennizza il 100% della somma assicurata. 2) franchigia “ASSOLUTA, PER SCAGLIONI DI CAPITALE” dove, si applicano le franchigie previste, diversificate per successivi scaglioni di capitale (come da schema che segue), fino all’“IP” accertata del 64% superata la quale, a partire dal 65%, si indennizza il 100% della somma assicurata. |
Gli scaglioni di capitali previsti (e relative franchigie applicate), sono i seguenti: In calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, sono riportate le Tabelle (vedasi Allegato n.2) di sviluppo delle percentuali applicabili per la determinazione dell’indennizzo dovuto per Invalidità Permanente da Infortunio, in funzione della percentuale di franchigia operante ovvero: • Franchigia Assoluta 5%, per scaglioni di capitale (Tabella 1) • Franchigia Assoluta 3%, per scaglioni di capitale (Tabella 2) | |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
Franchigia frontale (scelta alla sottoscrizione): | Scaglioni di capitale assicurato e relative franchigie applicate fino ad € 250.000 oltre € 250.000 oltre € 500.000 e fino € 500.000 e fino € 1.000.000 | ||||
5% | 5% | 7% | 10% | ||
3% | 3% | 5% | 7% |
Garanzia “MORTE DA INFORTUNIO”
Art. 20) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquiderà agli eredi legittimi, in difetto di diversa designazione anche testamentaria, la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza suddivisa in parti uguali.
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
20.1 – Estensione inclusiva “MORTE PRESUNTA”
(SEMPRE OPERANTE)
La copertura viene estesa al caso di morte presunta dell’Assicurato in seguito a sua scomparsa conseguente ad infortunio.
20.2 – Estensione inclusiva “COMMORIENZA CONIUGI”
(OPERANTE PURCHÉ INDICATA COME “COMPRESA” NEL MODULO DI POLIZZA)
Qualora, in seguito ad Infortunio determinato dallo stesso evento, consegue la morte di entrambi i genitori, purché almeno uno risulti assicurato per la garanzia “Morte da infortunio” con la presente polizza, l’indennità per il caso Morte spettante ai figli minorenni, se beneficiari in base al presente contratto, viene aumentata del 100% per ogni genitore assicurato deceduto, con il limite di € 250.000,00 per evento e/o cumulo di più contratti con la Società.
Tale aumento opera anche nei confronti dei figli portatori di handicap (ovvero affetti, al momento della commorienza dei genitori, da una comprovata e documentabile Invalidità Permanente pari o superiore al 60%), ancorché maggiorenni, se beneficiari.
20.3 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia MORTE DA INFORTUNIO | |
MASSIMALI | I capitali di seguito indicati, si intendono annuali e per singolo assicurato: ▪ Opzione “Menù Fisso”: a scelta fra € 50.000 o € 100.000. ▪ Opzione “Copertura Personalizzata”: massimali liberamente selezionabili per multipli di € 50.000 e fino ad € 750.000. La somma assicurata pari ad € 1.000.000 è acquistabile esclusivamente tramite attivazione della “convenzione forense” o come Rischio Direzionale. Per Assicurati di età inferiore a 16 anni: capitale massimo assumibile € 100.000. |
LIMITAZIONI | L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente per infortunio. Pertanto, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente, ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’Infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari dell’Assicurato esclusivamente la differenza tra l'indennizzo pagato e la Somma Assicurata per il caso morte, qualora quest’ultima fosse superiore. |
FRANCHIGIE | NON OPERANTI |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
Garanzia “DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA”
Art. 21) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un Ricovero ospedaliero e/o un’ingessatura, un’indennità giornaliera, pari a quanto indicato nel Modulo di Polizza, per ciascun giorno di degenza e/o immobilizzazione, calcolata come da criteri che seguono.
Per ogni Assicurato, la durata massima dei giorni indennizzabili per sinistro/anno assicurativo è complessivamente e cumulativamente non superiore a 360 giorni fermi i limiti indennizzabili per il periodo di gessatura e immobilizzo dettagliati al paragrafo successivo.
Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici, purché non superiori a 3 giorni effettivi.
Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura (o immobilizzo), l’indennità da gessatura (o per l’immobilizzo) verrà corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione.
La diaria raddoppia in caso di degenza conseguente ad un infortunio che comporti:
✓ Intervento per asportazione di organi;
✓ Trapianto;
✓ Artro-protesi delle grandi articolazioni (ginocchio, anca, gomito, spalla). Sono compresi in garanzia i seguenti apparecchi immobilizzanti:
✓ Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico;
✓ Bendaggi amidati;
✓ Docce/valve gessate;
✓ Bendaggio desault;
✓ Minerve (anche in cuoio);
✓ Apparecchio di trazione cranica (tipo halo);
✓ Trazione/immobilizzazione dita (tipo xxxxxx).
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
21.1 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA | |
MASSIMALI | È possibile la scelta fra le seguenti 4 opzioni di diaria giornaliera: € 50, € 100, € 150, € 200. |
LIMITAZIONI | La Diaria da Convalescenza non è cumulabile con la Diaria da Gessatura/immobilizzo avvenuta post ricovero. Non verrà equiparata all’immobilizzazione con gesso o altro materiale, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. In caso di ricovero il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno. In caso di immobilizzo con gessatura: se la stessa comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, la Società corrisponde all’Assicurato un’indennità giornaliera, fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 30 giorni per singolo sinistro. In caso di immobilizzo senza gessatura: viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, limitatamente alla frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o della frattura completa della costola, purché radiologicamente accertate. Per quanto inerente all’immobilizzazione a seguito di frattura completa della costola verrà corrisposta l’indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 20 giorni; per le fratture di bacino / femore / colonna vertebrale la durata forfetaria è pari a 40 giorni. Relativamente alla ginocchiera XxxXxx e alla stecca di Zimmer, le modalità con cui queste sono ammesse all’indennizzo, a parziale deroga di quanto escluso all’art. 28.2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA, sono le seguenti: ✓ Ginocchiera DonJoy: pur non essendo, in alcuni casi, apparecchio immobilizzante, viene ammessa all’indennizzo, limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica), solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura del ginocchio. ✓ Zimmer: pur non essendo un apparecchio rimovibile solo mediante demolizione, viene ammessa all’indennizzo, limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica), solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura. |
FRANCHIGIE | NON OPERANTI |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
Garanzia “DIARIA DA CONVALESCENZA”
Art. 22) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In seguito a dimissioni ospedaliere per infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società corrisponde la diaria giornaliera indicata nel modulo di polizza limitatamente al periodo di convalescenza domiciliare post ricovero prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Assicurato, per un periodo massimo pari al doppio di quello di durata del ricovero e comunque per un numero massimo di 30 giorni per infortunio.
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
22.1 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia DIARIA DA CONVALESCENZA | |
MASSIMALI | È possibile la scelta fra le seguenti 3 opzioni di diaria giornaliera: € 50, € 100, € 150. |
LIMITAZIONI | In nessun caso la Società potrà liquidare, nell’arco della stessa annualità assicurativa, diarie superiori a 180 giorni per ogni Assicurato. La Diaria da Convalescenza non è cumulabile con la Diaria da Gessatura/immobilizzo avvenuta post ricovero. |
FRANCHIGIE | NON OPERANTI |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
Garanzia “INABILITA’ TEMPORANEA AL LAVORO”
Art. 23) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia opera nel caso in cui l’infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia come conseguenza un’Inabilità Temporanea al Lavoro, ovvero nel caso in cui l’Assicurato si trovi nell’incapacità fisica di attendere in modo Totale o Parziale alle proprie attività lavorative.
La Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera assicurata, per un massimo di 365 giorni per ogni sinistro e per anno assicurativo. Questa Garanzia è cumulabile con la Garanzia Morte e Invalidità Permanente da infortunio, qualora operanti.
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
23.1 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia INABILITA’ TEMPORANEA AL LAVORO | |
MASSIMALI | È possibile la scelta fra le seguenti 4 opzioni di diaria giornaliera: € 50, € 100, € 150, € 200. |
LIMITAZIONI | La diaria per Inabilità Temporanea al Lavoro da Infortunio non può essere pattuita per soggetti con reddito da Lavoro Dipendente, nonché alle seguenti categorie: Studenti, Pensionati, Casalinghe/i, Disoccupati, Nullafacenti, Benestanti. Qualora in corso di contratto l’Assicurato dovesse variare la propria attività rientrando in una di quelle sopra indicate, la garanzia contestualmente cessa senza più essere proposta al rinnovo contrattuale successivo. |
FRANCHIGIE | Franchigia assoluta: 7 giorni |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
Garanzia “RIMBORSO SPESE DI CURA”
Art. 24) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di Infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura, entro il massimale indicato nel Modulo di polizza, le spese
mediche accertate, rimaste a carico dell’Assicurato, sostenute nei 120 giorni successivi all’evento. In particolare, vengono riconosciute le seguenti spese:
• Se c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale
- Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al Day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- Onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- Rette di degenza;
- Assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- Esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali effettuati nei 90 giorni successivi la cessazione del ricovero o del day hospital, o l’intervento chirurgico ambulatoriale.
- Tickets relativi alle prestazioni che precedono.
• Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale
- Accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali effettuati nei giorni successivi all'infortunio.
• Cure e protesi dentarie da infortunio
- Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie.
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
24.1 – Estensione inclusiva “DANNO ESTETICO”
(SEMPRE OPERANTE)
Nei limiti di cui al precedente paragrafo ed a parziale deroga delle esclusioni della sezione A) Infortuni, punto “f” limitatamente ai danni estetici al volto sono comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica, necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio avvenuto nel periodo contrattuale.
24.2 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia RIMBORSO SPESE DI CURA | |
MASSIMALI | I massimali indicati (*), si intendono annuali e per singolo assicurato: ▪ Opzione “Menù Fisso”: € 2.500 ▪ Opzione “Copertura Personalizzata”: massimali liberamente selezionabili fra € 2.500, € 5.000, € 10.000 (*) in aggiunta al massimale scelto dalla garanzia "Rimborso Spese di Cura” ed in funzione di quest’ultimo, di seguito si esplicita il massimale dell’’estensione “Danno Estetico” (da intendersi per anno e singolo assicurato): Massimale “RIMBORSO SPESE DI CURA” Massimale “DANNO ESTETICO” € 2.500 € 1.250 € 5.000 € 2.500 € 10.000 € 3.000 |
LIMITAZIONI | • Se c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale: il rimborso per i trattamenti fisioterapici o rieducativi (effettuati nei 90 giorni successivi la cessazione del ricovero o del day hospital, o l’intervento chirurgico ambulatoriale) viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata; |
• Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale: il rimborso non potrà comunque superare il 50% della Somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della Somma assicurata • Cure e protesi dentarie da infortunio: le spese vengono rimborsate con il limite del 30% della Somma assicurata. | |
FRANCHIGIE | Il rimborso viene effettuato a cure ultimate con deduzione della franchigia di € 100,00 per ogni sinistro. |
SCOPERTI | • Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale: per ognuna delle spese previste, il rimborso viene riconosciuto applicando uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, con il minimo non indennizzabile di € 50,00. |
*** * ***
La “Garanzia” prevista dalla presente sezione è operante solo se espressamente indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza.
Art. 25) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del massimale indicato nel Modulo di polizza che deve intendersi per evento e anno assicurativo, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato nei casi espressamente indicati in polizza (fatta eccezione per quanto esplicitamente escluso per il quale si rimanda al capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE”).
Tali oneri sono quelli relativi a:
1. Spese per l’intervento di un Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. Spese del Legale di controparte nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. Spese di giustizia;
4. Spese per l’intervento di Periti di parte, purché detta nomina sia stata concordata con la Società, e quelli nominati dal Giudice (C.T.U.);
5. Spese per transazioni relative a cause civili, purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla Società;
6. Il Contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
7. Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione (D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010);
8. Spese riferite alla mediazione obbligatoria (D. Lgs.28/2010 e successive integrazioni/modifiche), se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. Redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
25.1 – Casi assicurati
La copertura è prevista a seguito di Infortunio, garantito a termini di polizza, ed è riferita esclusivamente ai seguenti casi:
1. Sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi che abbiano provocato l’infortunio;
2. Sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni contrattuali e/o extracontrattuali subiti dall’Assicurato per Malpractice
medica, in seguito a:
• Ricovero ospedaliero presso Istituti di cura (pubblici/privati) incluso il Day Hospital;
• Intervento chirurgico ospedaliero o ambulatoriale;
• Cure e assistenza medica.
È compreso l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.
25.2 – Insorgenza del caso assicurativo – Operatività
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini indicati nel capitolo “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” delle presenti condizioni di assicurazione e comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi dall’insorgenza del sinistro (art. 2952 del Codice Civile).
In particolare, la garanzia viene prestata:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
• trascorso il periodo di carenza contrattuale, in tutte le restanti ipotesi.
Ai fini della presente Garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
• in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
25.3 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia TUTELA LEGALE | |
MASSIMALI | Unica opzione: € 10.000 (Il massimale si intende annuale e per singolo assicurato) |
LIMITAZIONI | - CARENZA CONTRATTUALE 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza (non applicabile per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali). - DELIMITAZIONI E OPERATIVITA’ La copertura opera con le seguenti delimitazioni: ✓ l’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. ✓ Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. ✓ È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente. ✓ Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. - VALIDITA’ TERRITORIALE Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la Garanzia vale: ✓ fino al massimale annuo indicato nel Modulo di polizza: per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx; ✓ fino al massimale di € 5.000,00 (cinquemila), fermo il massimale annuo di polizza, per i casi assicurativi che dovessero insorgere nel resto dell’Europa, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. |
FRANCHIGIE | NON OPERANTI |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
La “Garanzia” prevista dalla presente sezione è operante solo se espressamente indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza.
Art. 26) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con la presente garanzia si intendono operanti le prestazioni che seguono, dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza erogate in forma diretta. Pertanto, l’Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del Sinistro la Centrale Operativa che autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese.
1) Invio Medico
Quando l’Assicurato, in caso infortunio, necessita di una visita medica, Global Assistance provvede, previa valutazione da parte della Guardia Medica della Centrale Operativa, ad inviare un Medico convenzionato. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Global Assistance organizza il trasferimento dell’Assicurato con ambulanza ad un ospedale per le cure del caso. Tale prestazione viene erogata quando non sia reperibile il Medico curante dell’Assicurato.
2) Consegna esiti a domicilio
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici e non può allontanarsi dal proprio domicilio per ritirare gli esiti in quanto affetto da tale grave motivo di salute e nessuno può andare per lui, Global Assistance dopo aver ritirato tramite la Centrale Operativa la documentazione, provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all’Assicurato od al medico da lui indicato. Il costo degli esami sostenuti resta a carico dell’Assicurato.
3) Invio medicinali urgenti a domicilio
Quando l’Assicurato, in caso di infortunio, necessita di medicinali regolarmente prescritti ed è oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per tale grave motivo di salute, certificato dal suo medico, e nessuno può andare per lui, Global Assistance tramite la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l’Assicurato, provvede alla consegna dei medicinali prescritti. A carico dell’Assicurato resta soltanto il costo dei medicinali.
4) Informazioni sul reperimento di centri sanitari speciali
Tramite la Guardia Medica della Centrale Operativa, l’Assicurato, in caso di infortunio, può ottenere informazioni sul reperimento di: Case di Riposo, Ospedali per lunga degenza, Centri termali. La Centrale Operativa provvede altresì a comunicare all’Assicurato, la disponibilità di posti letto nelle suddette strutture fornendo eventualmente anche i relativi costi di degenza.
5) Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
In caso di infortunio, tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri più vicini alla residenza dell’Assicurato.
La Centrale Operativa, oltre a gestire l’appuntamento, informa preventivamente l’Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali
accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell’Assicurato.
6) Consulti medici
Quando, in caso di infortunio, è necessario valutare lo stato di salute dell’Assicurato per decidere quale sia l’intervento più opportuno da effettuare in suo favore Global Assistance, per il tramite della Centrale Operativa e tramite collegamento telefonico effettuato dalla sua Guardia Medica, è sempre a disposizione dell’Assicurato per fornire, sulla base delle informazioni ricevute, suggerimenti di carattere medico sanitario. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.
7) Consulti telefonici tra specialisti
Quando, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, valutate dal proprio medico specialista, richiedono un consulto fra specialisti, Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato la Guardia Medica della Centrale Operativa creando un contatto con lo specialista che ha in cura l’Assicurato e successivamente un ulteriore contatto telefonico con uno o più specialisti per la specifica patologia, tenendo a proprio carico le parcelle di questi ultimi fino alla concorrenza del massimale di € 260,00 per evento e per anno assicurativo.
8) Consulenza medico sanitaria
a) Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando, in seguito ad infortunio, l’Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica della Centrale Operativa è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.
b) Consulenza sanitaria di alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio suscettibile di dover dar luogo ad interventi di particolare complessità, l’Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Global Assistance mette a disposizione la Equipe Medica della Centrale Operativa per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per
facilitare i contatti tra l’Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero.
9) Servizio di informazioni, consulenze e orientamenti nei confronti dell’accesso al Servizio Sanitario Pubblico
In caso di infortunio la Guardia Medica della Centrale Operativa è in grado di dare informazioni e consulenze inerenti: Strutture pubbliche della zona; Diritti nei confronti delle A.S.L. e modalità per usufruirne; Assistenza indiretta (se è necessario od opportuno un ricovero all’estero, i nostri consulenti danno informazioni circa le pratiche per avere l’autorizzazione della A.S.L. competente o per far ottenere all’Assicurato il rimborso nei limiti consentiti dalla legge regionale); Assistenza Sanitaria all’estero con i relativi trattati di reciprocità; Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; Medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; Centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta.
10) Trasporto in ambulanza
Quando, a giudizio del medico curante ed in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, l’Assicurato, in caso di infortunio, necessita di un trasporto in ambulanza, Global Assistance, per il tramite della Centrale Operativa, organizza a proprio carico l’invio di un’ambulanza per il trasporto dell’Assicurato al più vicino ospedale per le cure del caso, o effettua il rimborso delle spese sostenute dallo stesso a fronte di autorizzazione preventiva della Centrale Operativa e presentazione di regolari giustificativi.
Global Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 360,00 per anno, con un massimo di € 130,00 per sinistro.
11) Invio di infermiere o infermiera a domicilio
Quando l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero ospedaliero a seguito di infortunio, necessita per tale motivo di assistenza infermieristica, Global Assistance, per il tramite della Centrale Operativa, provvede ad inviare un infermiere/a al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di € 50,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi.
12) Organizzazione per il reperimento dei luoghi di cura
Quando l’Assicurato, in seguito ad infortunio, deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, Global Assistance, per il tramite dei medici della Centrale Operativa previa approfondita analisi del quadro clinico dell’Assicurato ed in accordo con il medico curante, non ritenendo effettuabile, per caratteristiche obiettive, l’intervento chirurgico, nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, individueranno e prenoteranno, tenuto conto delle disponibilità esistenti, un centro ospedaliero attrezzato per l’intervento in Italia o all’estero. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
13) Trasferimento sanitario dal domicilio
Quando l’Assicurato, in seguito ad infortunio, sia affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell’ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione italiana di residenza, Global Assistance, per il tramite della Centrale Operativa e previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato effettuata dai propri medici d’intesa con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi, organizza il trasferimento dell’Assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere effettuato con Aereo sanitario, Aereo di linea (anche barellato), Treno in prima classe o vagone letto e Ambulanza. Se necessario, l’Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.
La prestazione viene fornita per l’improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata, dal giorno di decorrenza della garanzia per trasferimenti resi necessari da infortunio.
14) Rientro al domicilio a seguito di dimissione ospedaliera
Quando in seguito ad utilizzo della prestazione “Trasferimento sanitario dal domicilio”, l’Assicurato dimesso dopo ricovero ospedaliero non è in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente, Global Assistance, per il tramite della Centrale Operativa, organizza il suo rientro al domicilio, tenendo a proprio carico i relativi costi, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica.
Il trasporto può essere effettuato con: aereo di linea (anche barellato); treno in prima classe o vagone letto; ambulanza.
Se necessario, l’Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.
26.1 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia ASSISTENZA | |
MASSIMALI | La presente garanzia non offre scelta di opzioni di massimali. |
LIMITAZIONI | Le prestazioni della Garanzia Assistenza sono fornite 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con un massimo di tre volte per ciascun tipo di prestazione, per assicurato, entro il periodo di durata dell’assicurazione, fermo restando che l’importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali complessivi previsti. Tutte le garanzie hanno efficacia in Italia. L’Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del sinistro la Centrale Operativa che autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese. |
FRANCHIGIE | NON OPERANTI |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
La “Garanzia” prevista dalla presente sezione è operante solo se espressamente indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza.
Garanzia “INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA”
Art. 27) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società corrisponde l’indennità calcolata sulla Somma Assicurata in caso di malattia diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione che ha per conseguenza una Invalidità permanente manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell’assicurazione, ferme le esclusioni specifiche, la franchigia, le limitazioni ed il periodo di carenza contrattuale e fatti salvi i requisiti per l’assicurabilità (di cui all’Art. 8).
Per le modalità ed i criteri di calcolo della liquidazione e per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti
condizioni di assicurazione.
27.1 – Massimali e limitazioni
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:
TABELLA MASSIMALI E LIMITAZIONI - Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA | |
MASSIMALI | Massimali selezionabili (annuali e per singolo assicurato): da € 25.000 a € 150.000 (x multipli, a scelta di € 10.000) |
LIMITAZIONI | TERMINI DI ASPETTATIVA: La garanzia Invalidità permanente da Malattia opera con un periodo di carenza di 90 giorni. Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto stipulato con la Società riguardante la medesima garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito, per le persone, le prestazioni e le somme da quest’ultima previste; - dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto, limitatamente alle diverse persone, alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste. Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme o per le diverse persone o prestazioni assicurate. LIMITI DI INDENNIZZO Il Capitale assicurato rappresenta l’importo massimo indennizzabile per l’intera durata contrattuale. Pertanto, la somma degli importi indennizzati determinati da più malattie, non potrà superare nell’arco dell’intera durata contrattuale, il capitale assicurato. Nel caso fosse corrisposto l’intero capitale assicurato, la copertura assicurativa, relativamente a questa garanzia, per l’assicurato che ne ha usufruito cessa. |
FRANCHIGIE | Nessun indennizzo è dovuto all’Assicurato quando l’invalidità permanente da malattia accertata è di grado inferiore alla percentuale di franchigia del 25% (vedasi Tabella dell’Allegato 3). |
SCOPERTI | NON OPERANTI |
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE
Art. 28) – ESCLUSIONI
28.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti a:
a) Guerre (internazionale o civile, dichiarata o meno), rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, terrorismo e vandalismo, scioperi o serrate;
b) Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
c) Movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, tsunami e ogni fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristiche di calamità naturale;
d) Stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di sostanze allucinogene, intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
e) Sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V.);
f) Detenzione od impiego di sostanze radioattive, trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e/o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc);
g) Contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
h) Prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsivoglia tipo, impotenza, nonché tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari;
i) Atti di autolesionismo, delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato e/o dal beneficiario;
j) Pratica di sport aerei in genere e partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti o test per la messa a punto dei mezzi;
k) Uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o
sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma”.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
28.2 – Esclusioni specifiche di sezione
Ad integrazione delle esclusioni di cui al paragrafo precedente, valgono, per le singole Sezioni e Garanzie, le seguenti ulteriori esclusioni specifiche:
Sezione A) INFORTUNI | Sono esclusi dall’assicurazione: a) Gli infortuni derivanti da guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato in base alle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) Gli infortuni derivanti dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme vigenti; c) Gli infortuni derivanti da guida di natanti a motore per uso professionale (l'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto); d) Gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative; e) La garanzia non è inoltre valida per le Malattie e per l’espianto o il trapianto di organi non dovuti ad Infortunio; f) Gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’infortunio denunciato (salvo quanto pattuito nell’estensione “DANNI ESTETICI” della garanzia “Rimborso spese di cura”); g) le operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; h) Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; i) Gli infarti di ogni tipo e le ernie (salvo quanto disposto all’Art. 18, lettera “n”). |
28.2.1 – RISCHI PROFESSIONALI ESCLUSI
Si intendono esclusi, quindi non assicurabili, i seguenti rischi derivanti dallo svolgimento di un’attività professionale riconducibile o pari alle seguenti categorie:
Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo / Atleti, Sportivi professionisti (inclusi le guide alpine e gli insegnanti di alpinismo, judo, karate e simili) / Stunt-men, Controfigure, Acrobati (inclusi gli operatori su corda utilizzati nell’Edilizia aerea/acrobatica)/ Forze dell’ordine, Militari, Vigili del fuoco e Vigili urbani/ Artificieri, Addetti alla fabbricazione di esplosivi / Minatori, Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale
/ Guardie giurate, notturne, Guardie armate e Portavalori /Guardie del corpo e Buttafuori/ Investigatori privati / Palombari/ Sommozzatori/ Speleologi.
28.2.2 – RISCHI SPORTIVI ESCLUSI
Si intendono esclusi, quindi non assicurabili, i seguenti rischi derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività sportive:
- qualsiasi sport professionistico;
- la pratica di sport pericolosi, come ad esempio (a titolo esplicativo e non esaustivo): Arti marziali in genere, Pugilato, Atletica pesante, Lotta nelle varie forme, Rugby, Football americano, Sollevamento pesi, Hockey a rotelle e su ghiaccio, Sport aerei e/o con veicoli a motore, Scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, Alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA e Sci d'alpinismo (intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista), Guidoslitta- bob, Arrampicata libera (free climbing), Salto dal trampolino con sci o idrosci, Sci acrobatico, Sci estremo, Uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, Rafting;
- la pratica di sport estremi come ad esempio (a titolo esplicativo e non esaustivo): Canyoning, Bungee jumping, Spedizioni esplorative in genere, Regate oceaniche, Hydrospeed;
- Speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate alla lettera
“o” del precedente Art. 18.
- Body building/ culturismo: intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso (non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche);
28.2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA
Non sono compresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato:
- Xxxxxxxx, apparecchi, busti, corsetti c.d. “semirigidi”;
- Apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- Bendaggi elastici adesivi (Tentoplast, etc.);
- Ortesi in genere (app. di posizione – es.: plantari);
- Collari Xxxxxxx, Camp, simili;
- Ginocchiere DonJoy;
- Stecche di Zimmer.
28.2.4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA
Sono escluse:
- le spese di natura alberghiera, in riferimento alle cure termali
- le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio
- le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.
Sezione B) TUTELA LEGALE | Ad integrazione anche di quanto indicato ai paragrafi 28.2.1 e 28.2.2 (rispettivamente “Rischi professionali esclusi” ed “Rischi sportivi esclusi”) della Sezione infortuni, la Garanzia Tutela legale non è inoltre valida: - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per controversie contro la Società; - spese legali e peritali calcolate in base ad accordi fra l’Assicurato e il professionista, in assenza di autorizzazione della Società; - spese legali diverse da quelle previste nel D.lgs. 55/2014; - spese legali o peritali derivanti da accordi transattivi non autorizzati espressamente dalla Società. La Società, inoltre, non si assume il pagamento di Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere. |
Sezione C) ASSISTENZA | Ad integrazione anche di quanto indicato ai paragrafi 28.2.1 e 28.2.2 (rispettivamente “Rischi professionali esclusi” ed “Rischi sportivi esclusi”) della Sezione infortuni, la Garanzia Assistenza non è inoltre valida: - per le Malattie; - per l’espianto o il trapianto di organi non dovuti ad Infortunio indennizzabile. |
Sezione D) MALATTIA | La Garanzia Invalidità permanente da malattia non è operante per le conseguenze dovute a: - infortunio; - stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipula del contratto, non dichiarati, con dolo o colpa grave, in fase assuntiva o nel Questionario Anamnestico che, unitamente alle dichiarazioni rilasciate in fase assuntiva, è parte integrante della presente Polizza; - cure dimagranti / dietetiche e interventi di carattere estetico; - chirurgia plastica / stomatologica /ricostruttiva riferita ad eventi insorti anteriormente alla sottoscrizione del contratto; - malattie tropicali; - prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale o di prestazioni non effettuate da medici o professionisti sanitari in possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione; - cure e/o interventi chirurgici per la eliminazione o la riduzione di miopia, astigmatismo, presbiopia e ipermetropia; - a cure odontoiatriche di tipo conservativo protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del parodonto. |
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 29) – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA E CRITERI DI LIQUIDAZIONE
In riferimento ad ogni Sezione, di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell’assicurato in caso di Sinistro ed i criteri di liquidazione:
SEZIONE A) INFORTUNI | A.1 – Denuncia e obblighi - Sezione A) Infortuni L’Assicurato deve dare avviso alla Società, anche per il tramite dell’intermediario, dell’accadimento del sinistro entro 3 (tre) giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve essere inoltrata in forma scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 L’Assicurato nella denuncia del sinistro dovrà indicare: ✓ il numero di polizza; ✓ proprie generalità, indirizzo e numero di telefono ✓ la descrizione dettagliata dell’evento (incluso il luogo, il giorno, l’ora e modalità dell’Infortunio, il presunto responsabile), allegando il certificato medico in originale attestante l’infortunio. L’Assicurato deve inoltre: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; b) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; c) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della Società gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato; d) fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL); e) produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate relativamente alla garanzia "Rimborso spese di cura"; f) nel caso d’Inabilità Temporanea al lavoro, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore; g) L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). |
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il
periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società.
In questo caso i beneficiari designati o, in difetto, gli eredi legittimi, devono presentare:
✓ documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
✓ certificato di morte;
✓ certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
✓ atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi;
✓ nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
✓ eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.
Non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base, la cui
specializzazione non sia coerente con l’infortunio stesso.
A.2 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE
A.2.1 – Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto, verrà applicata alla Somma Assicurata indicata in polizza, in corrispondenza della Garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” la forma e la percentuale di
franchigia scelte alla sottoscrizione.
a) Modalità di accertamento e di indennizzo
L'indennizzo per Invalidità permanente parziale – ferme le franchigie operanti ed i “criteri di indennizzabilità” viene calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori di cui all’allegato
n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni, ed è stabilito previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.
La percentuale di invalidità permanente verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all’estero)
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti
Di seguito i criteri stabiliti per la determinazione del grado di Invalidità permanete nei seguenti casi particolari:
• Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;
• Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;
• Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente perdita totale dell'arto stesso;
• La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
• In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
• Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella INAIL, il grado di Invalidità verrà stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. b) Diritto all’indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall’infortunio Il diritto all’indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: • l’importo già concordato oppure, in mancanza • l’importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta • l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, di cui al precedente Art. A.1, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi dovranno fornire alla Società la documentazione indicata al precedente Art. A.1. Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato. La Società s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo. c) Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. d) Controversie: arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità e modalità di accertamento di cui agli articoli precedenti, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza. |
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’Indennizzo.
e) Rinuncia al diritto di Rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili del sinistro.
f) Liquidazione in caso variazione dell’attività professionale in assenza di comunicazione
Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale rispetto a quanto dichiarato, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività l’indennizzo sarà corrisposto come segue:
• integralmente, se la nuova attività professionale non aggrava il rischio;
• non verrà corrisposto alcun indennizzo se il sinistro, inerente alla nuova professione, è tra i
“Rischi professionali esclusi”:
• in misura ridotta come stabilito nella Tabella delle percentuali di indennizzo sotto riportate (differenziate in base alla forma di copertura operante sul contratto), se la diversa attività aggrava il rischio:
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INDENNIZZO
Classe di rischio dell’Attività dichiarata in polizza | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
P | P&E | P | P&E | P | P&E | P | P&E | ||
Classe di rischio dell’Attività accertata al momento del sinistro | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 61 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 37 | 58 | 60 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 26 | 47 | 43 | 60 | 72 | 81 | 100 | 100 |
dove:
- con “P” si intende la forma di copertura “Professionale”,
- con “P&E” si intende quella “Professionale ed Extraprofessionale
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività professionale dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Allegato 1 «Tabella di classificazione delle attività professionali», in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, ove sono indicate anche le corrispondenti Classi di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate all’interno della stessa, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
Laddove l’Assicurato, coperto con la forma “Extraprofessionale”, dovesse modificare la sua Professione in corso di contratto senza che ne abbia dato comunicazione alla Società, e la stessa fosse diversa da una mansione di Lavoro dipendente, la Società, nel solo caso di buona fede dell’Assicurato, liquiderà l’indennizzo dovuto per l’Infortunio “extraprofessionale” applicando le stesse percentuali, riportate nella suindicata “Tabella delle percentuali di indennizzo”, attribuite al Rischio “Professionale ed Extraprofessionale” (“P&E”), ferma la modifica del premio e della forma di copertura (da “Extraprofessionale” a “Professionale ed Extraprofessionale”) al più tardi dall’annualità successiva.
A.2.2 – Garanzia MORTE DA INFORTUNIO
a) Morte Presunta
In caso di scomparsa dell’Assicurato conseguente ad infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione e accettazione dell'Istanza di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se, dopo il pagamento dell'indennizzo, dovesse risultare che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società avrà comunque diritto alla restituzione dell'indennizzo corrisposto. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità permanente eventualmente subita. b) Cumulo dell’indennità L’indennizzo per il caso Morte non è cumulabile con quello per l’IPI, pertanto, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente, e in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’Infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari dell’Assicurato esclusivamente la differenza tra l'indennizzo pagato e la Somma Assicurata per il caso morte, qualora quest’ultima fosse superiore. A.2.3 – Garanzia DIARIA DA RICOVERO O GESSATURA La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato, successivamente alla dimissione ospedaliera, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta attestante l'avvenuto ricovero (inclusa la copia della cartella clinica). Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura (o immobilizzo), la tempistica di cui sopra verrà applicata a partire dal ricevimento di tutta la documentazione idonea richiesta e non prima della rimozione della gessatura o a termine del periodo di inabilità certificato in caso di immobilizzo. In caso di gessatura, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione del certificato dell’Istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura stessa. In caso di immobilizzo per frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare in ogni caso le radiografie e i referti con l’indicazione della prognosi circa il periodo di immobilizzo. La Diaria da gessatura (o immobilizzo) non è cumulabile con la Diaria da Convalescenza. A.2.4 – Garanzia DIARIA DA CONVALESCENZA La Società corrisponde la Diaria giornaliera indicata nel modulo di polizza, per un periodo massimo pari al doppio di quello di durata del ricovero e comunque per un numero massimo di 30 giorni per infortunio. In nessun caso la Società potrà liquidare, nell’arco della stessa annualità assicurativa, diarie superiori a 180 giorni per ogni Assicurato. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l’Assicurato. Il pagamento avviene al termine della convalescenza prevista ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. La Diaria da Convalescenza non è cumulabile con la Diaria da Gessatura avvenuta post ricovero. A.2.5 – Garanzia INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO a) Criteri di liquidazione Ad integrazione di quanto convenuto all’Art. A.1, la Società liquida l’importo dell’indennità giornaliera a guarigione clinica ultimata e attestata da documentazione medica ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, adottando i seguenti criteri: • Il periodo di inabilità temporanea decorre dalle ore 24:00 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato e cessa alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di inabilità temporanea; • viene detratta una Franchigia fissa ed assoluta di 7 giorni dal complessivo periodo di accertata e documentata inabilità temporanea; |
• si conviene che, previa detrazione della Franchigia prevista, i giorni totali di accertata e documentata Inabilità vengono considerati convenzionalmente nella misura del 60% come inabilità temporanea Totale e nella misura del 40% come inabilità temporanea Parziale; • l’importo della diaria viene corrisposto: - al 100%, durante il periodo conteggiato di inabilità temporanea al lavoro Totale; - al 50%, durante il periodo conteggiato di inabilità temporanea al lavoro Parziale. b) Controversie: arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sul grado o durata dell’Inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. A.2.6 – Garanzia RIMBORSO SPESE DI CURA Il rimborso viene effettuato a cure ultimate con deduzione della franchigia prevista per ogni sinistro e, in riferimento al Danno estetico al viso, entro i limiti di massimali indicati nella tabella delle limitazioni (paragrafo 24.2) Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili) ed entro 30 giorni dalla consegna degli stessi. La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza. La Società si riserva di richiedere gli originali laddove ritenuto necessario e si impegna altresì a restituirli alla definizione del sinistro. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto. | |||
SEZIONE B) TUTELA LEGALE | B – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione B) TUTELA LEGALE L’Assicurato deve denunciare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza prima di prendere qualsiasi iniziativa. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario, la denuncia del Sinistro corredata di tutte le informazioni complete e veritiere sui fatti, indicando i mezzi di prova, e procurando i documenti necessari, ad uno dei seguenti recapiti: | ||
Posta: Global Assistance Spa - Servizio Sinistri Tutela Legale - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 |
Alla denuncia del Sinistro va allegata: – una esaustiva descrizione dell’accaduto, – tutta la documentazione di cui si è in possesso. B.1 – Gestione del caso assicurativo Premesso che: • l'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale, verrà assistito dalla Società o da un legale da quest’ultima nominato per addivenire ad un bonario componimento della vertenza; • ove ciò non riesca e vi sia una possibilità di successo l'Assicurato può scegliere liberamente il legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’ufficio giudiziario competente per la controversia cui affidare la tutela dei propri interessi; • se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, verrà invitato dalla Società a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, la Società nominerà direttamente il legale al quale l'Assicurato dovrà conferire mandato. Si conviene che: a) la Garanzia assicurativa della presente Sezione, viene prestate anche per ogni grado superiore di giudizio, se l’impugnazione presenta possibilità di successo, e fino ad esaurimento del Massimale; b) l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società; c) l’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e/o di Ufficio viene concordata con la Società, la quale non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. d) L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'Arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. B.2 – Recupero delle somme Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. | |
SEZIONE C) ASSISTENZA | C – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione C) ASSISTENZA Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’Assicurato dovrà attivare la Centrale Operativa, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici attivi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Per chiamate: dall’Italia: 800 295 122 dall’Estero: Tel. x00 000 00.00.000 La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche. Al fine di ottenere un tempestivo intervento, si dovranno comunicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti ulteriori dati: • numero di Polizza; • prestazione richiesta; • luogo e recapito telefonico per i successivi contatti. |
L’inadempimento dell’obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza o alla Garanzia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. | |
SEZIONE D) INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA | D – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione D) MALATTIA L'Assicurato o altra persona in sua vece deve denunciare la malattia entro 10 (dieci) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia diagnosticata, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. La denuncia, corredata dal certificato medico sulla natura della malattia, deve essere inviata ai seguenti recapiti della Compagnia: Posta: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 L’Assicurato deve fornire inoltre ogni ulteriore documentazione utile e collaborare con la Società con la necessaria diligenza e buona fede al fine di favorire le opportune indagini ed i necessari accertamenti. A tal fine l’Assicurato deve inviare periodicamente alla Società le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a sua disposizione atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Società, deve inoltre: - sottoporsi in Italia agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente: - fornire alla Società, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico; - nei casi diversi dal punto che precede, richiedere alla Società di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità ed i criteri riportati nel successivo paragrafo D.1. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile) L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato. D.1 - Criteri di valutazione - Accertamento del grado di IP da Malattia (Adozione tabella INAIL) La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata e determinata in Italia, con riferimento alla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente di cui all’allegato n. 1 del D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni. In particolare: • nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è in via definitiva, diminuita la capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. • Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perduta funzionalità di detti organi o arti. • In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. • La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. |
Il grado di invalidità permanente viene valutato nel periodo compreso tra i 6 mesi ed entro i 18 mesi decorrenti dalla data di denuncia della malattia. Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia. Trascorsi i 6 mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18 mesi, la Società s'impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche. Prima del decorso dei 6 mesi, la Società non effettuerà alcuna valutazione del grado di invalidità permanente. Decorsi i 18 mesi - indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia denunciata ed anche in assenza della produzione da parte dell'Assicurato del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Società effettua comunque la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni, decorrenti dallo scadere dei 18 mesi. L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica. In ogni caso l’Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 del Codice Civile). Le Invalidità Permanenti da Malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. D.2 - Criteri di indennizzabilità - Franchigia La Società corrisponde l’indennizzo spettante per le conseguenze dirette ed esclusive della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da malattie/invalidità coesistenti. Nel corso dell’Assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di un ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui rappresentino malattia/invalidità concorrenti. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Nessun indennizzo è dovuto all’Assicurato quando l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 25%. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali di franchigie riportate nella Tabella di liquidazione allegata al presente contratto (vedasi Allegato n.3). D.3 - Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente da Malattia La Società, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'assicurato decede, per cause diverse dalla malattia denunciata, e dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: • l’importo già concordato oppure, in mancanza • l’importo offerto. Se l’Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli |
accertamenti e verifiche necessari, la Società liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile dalla stessa con le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti paragrafi (D.1 e D.2), ciò a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino: • la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero; • l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità (es. decesso dell’assicurato a causa di incidente stradale). Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla Società: • certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; • atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; • nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; • eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. La Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo. D.4 - Valutazione del danno - ricorso all’arbitrato La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulla misura dell’indennizzo, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di assicurazione, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove si deve riunire il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. |
Allegato 1 - TABELLA DI CLASSIFICAZIONE - ATTIVITA’ PROFESSIONALI
PROFESSIONE | DETTAGLIO /SETTORE | CLASSE DI RISCHIO |
Artigiano | Barbiere | 1 |
Artigiano | Calzolaio | 3 |
Artigiano | Carpentiere | 4 |
Artigiano | Carrozziere/Garagista | 3 |
Artigiano | Casario | 2 |
Artigiano | Ceramista | 3 |
Artigiano | Conciatore | 3 |
Artigiano | Custode | 2 |
Artigiano | Elettrauto | 3 |
Artigiano | Elettricista | 4 |
Artigiano | Fabbro | 4 |
Artigiano | Falegname | 4 |
Artigiano | Fotografo | 2 |
Artigiano | Frantonaio | 3 |
Artigiano | Generico | 2 |
Artigiano | Giardiniere | 3 |
Artigiano | Idraulico | 3 |
Artigiano | Imbianchino | 3 |
Artigiano | Meccanico | 3 |
Artigiano | Muratore | 4 |
Artigiano | Orafo | 2 |
Artigiano | Restauratore, antiquario (senza uso di ponti/impalcature) | 3 |
Artigiano | Riparatore materiale elettrico ed elettronico | 2 |
Artigiano | Riparatore Orologi e Gioielli | 2 |
Artigiano | Servizi alla Persona | 2 |
Artigiano | Tapparellista | 4 |
Artigiano | Tappezziere | 3 |
Artigiano | Taxista/Autista | 3 |
Artigiano | Tintore | 3 |
Artigiano | Tipografo | 3 |
Artigiano | Vetraio | 3 |
Artigiano | Restauratore e pittore con uso di ponti e impalcature | 3 |
Benestante | Benestante-Fondiario | 1 |
Benestante | Benestante-Investitore | 1 |
Benestante | Benestante-Sindaco di Società di Capitali | 1 |
Benestante | Benestante-Socio di Società di Capitali | 1 |
Benestante | Generico (senza particolari occupazioni) | 1 |
Coltivatore diretto | Allevatore | 3 |
Coltivatore diretto | Apicultore | 3 |
Coltivatore diretto | Coltivatore | 3 |
Coltivatore diretto | Frutticultore | 3 |
Coltivatore diretto | Generico | 2 |
Coltivatore diretto | Pastore | 3 |
Coltivatore diretto | Pescatore | 4 |
Coltivatore diretto | Viticultore | 3 |
Commerciante alimentari | Droghiere | 1 |
Commerciante alimentari | Erborista | 1 |
Commerciante alimentari | Frutta e Verdura | 1 |
Commerciante alimentari | Gastronomia/rosticceria | 1 |
Commerciante alimentari | Gelataio | 2 |
Commerciante alimentari | Generico | 2 |
Commerciante alimentari | Latteria | 1 |
Commerciante alimentari | Macellaio | 3 |
Commerciante alimentari | Ortolano | 1 |
Commerciante alimentari | Panettiere | 2 |
Commerciante alimentari | Pastaio/Fornaio/Panettiere (con uso di forno e macchinari) | 2 |
Commerciante alimentari | Pasticciere | 2 |
Commerciante alimentari | Salumiere | 3 |
Commerciante non alimentari | Abbigliamento e Accessori | 1 |
Commerciante non alimentari | Ambulante | 2 |
Commerciante non alimentari | Antiquari, senza restauro | 1 |
Commerciante non alimentari | Antiquari, con restauro mobili e/o uso impalcature | 3 |
Commerciante non alimentari | Arredamento e Articoli per la casa | 1 |
Commerciante non alimentari | Articoli Fotografici | 1 |
Commerciante non alimentari | Articoli Regalo | 1 |
Commerciante non alimentari | Articoli Sportivi | 1 |
Commerciante non alimentari | Calzature | 2 |
Commerciante non alimentari | Cartolaio | 1 |
Commerciante non alimentari | Colorificio | 2 |
Commerciante non alimentari | Concessionario, Rivenditore | 2 |
Commerciante non alimentari | Legname | 4 |
Commerciante non alimentari | Drogheria | 2 |
Commerciante non alimentari | Edicolante | 2 |
Commerciante non alimentari | Elettrodomestici | 2 |
Commerciante non alimentari | Materiali di costruzione | 2 |
Commerciante non alimentari | Enoteca, Bottiglieria | 2 |
Commerciante non alimentari | Farmacia | 1 |
Commerciante non alimentari | Ferramenta | 2 |
Commerciante non alimentari | Fioraio | 2 |
Commerciante non alimentari | Generico | 2 |
Commerciante non alimentari | Giocattoli e hobbistica | 2 |
Commerciante non alimentari | Gioielleria, orologeria | 2 |
Commerciante non alimentari | Librerie | 1 |
Commerciante non alimentari | Materiale Elettrico | 2 |
Commerciante non alimentari | Merceria | 1 |
Commerciante non alimentari | Mobilificio | 2 |
Commerciante non alimentari | Musica e Strumenti Musicali | 1 |
Commerciante non alimentari | Ottica | 1 |
Commerciante non alimentari | Passamaneria | 1 |
Commerciante non alimentari | Pellicceria | 2 |
Commerciante non alimentari | Ristoranti | 2 |
Commerciante non alimentari | Rivendita Gas in bombole, Olio Combustibile | 3 |
Commerciante non alimentari | Stazione di Servizio, Benzinaio | 3 |
Commerciante non alimentari | Tabaccaio | 2 |
Commerciante non alimentari | Teleria | 2 |
Commerciante non alimentari | Valigerie, Articoli in pelle | 1 |
Commerciante servizi vari | Agenzie di Stampa e Pubblicità | 2 |
Commerciante servizi vari | Alberghi e Hotels | 2 |
Commerciante servizi vari | Bar | 2 |
Commerciante servizi vari | Birrerie, paninoteche | 2 |
Commerciante servizi vari | Campeggio | 1 |
Commerciante servizi vari | Generico | 2 |
Commerciante servizi vari | Laboratorio | 2 |
Commerciante servizi vari | Noleggi Vari | 1 |
Commerciante servizi vari | Noleggio Veicoli | 2 |
Commerciante servizi vari | Orchestra, Attori, Intrattenitori | 1 |
Commerciante servizi vari | Sala da Ballo | 2 |
Commerciante servizi vari | Sale Cinematografiche | 1 |
Commerciante servizi vari | Sale da Biliardo e Bowling e Bocce | 1 |
Commerciante servizi vari | Servizi Informatici | 1 |
Commerciante servizi vari | Servizi Vari | 2 |
Commerciante servizi vari | Stazioni di Lavaggio | 3 |
Commerciante servizi vari | Vendita per corrispondenza e catalogo | 1 |
Commerciante servizi vari | Vendita Porta a Porta | 2 |
Ecclesiastico | Ecclesiastico | 1 |
Imprenditore | In genere, che non lavorano manualmente | 1 |
Imprenditore | In genere, che prende parte a lavoro manuale | 2 |
Imprenditore | Xxxxx (che prende parte a lavori manuali) | 3 |
Lavoratore dipendente | Agronomo | 2 |
Lavoratore dipendente | Allevatore | 3 |
Lavoratore dipendente | Amministratore Delegato, Direttore | 1 |
Lavoratore dipendente | Apprendista (mansioni di ufficio) | 1 |
Lavoratore dipendente | Architetto (senza accesso a cantieri) | 1 |
Lavoratore dipendente | Architetto (con accesso ai cantieri) | 2 |
Lavoratore dipendente | Attuario | 1 |
Lavoratore dipendente | Ausiliario | 2 |
Lavoratore dipendente | Autista | 3 |
Lavoratore dipendente | Autista di furgoni con carico e scarico | 4 |
Lavoratore dipendente | Avvocato | 1 |
Lavoratore dipendente | Barbiere | 1 |
Lavoratore dipendente | Biologo | 2 |
Lavoratore dipendente | Calzolaio | 3 |
Lavoratore dipendente | Cancelliere | 1 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxxxxx | 4 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxxxxx/Garagista | 3 |
Lavoratore dipendente | Casario | 2 |
Lavoratore dipendente | Ceramista | 3 |
Lavoratore dipendente | Chimico | 2 |
Lavoratore dipendente | Coltivatore | 3 |
Lavoratore dipendente | Commerciale / Agente di Commercio | 2 |
Lavoratore dipendente | Commercialista | 1 |
Lavoratore dipendente | Commesso/Garzone | 2 |
Lavoratore dipendente | Conciatore | 3 |
Lavoratore dipendente | Consulente d'Azienda | 1 |
Lavoratore dipendente | Cuoco | 3 |
Lavoratore dipendente | Custode | 2 |
Lavoratore dipendente | Dirigente/funzionario (occupato solo in ufficio) | 1 |
Lavoratore dipendente | Dirigente/funzionario (con accesso agli ambienti produttivi/cantieri) | 2 |
Lavoratore dipendente | Domestica | 2 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxxxx | 3 |
Lavoratore dipendente | Elettricista (a contatto con correnti ad alta tensione) | 4 |
Lavoratore dipendente | Elettricista (a contatto con correnti a bassa tensione) | 3 |
Lavoratore dipendente | Fabbro | 4 |
Lavoratore dipendente | Falegname | 4 |
Lavoratore dipendente | Farmacista | 1 |
Lavoratore dipendente | Fisioterapista/massaggiatore/estetista | 2 |
Lavoratore dipendente | Fotografo (anche all'esterno) | 2 |
Lavoratore dipendente | Fotografo (solo in studio) | 1 |
Lavoratore dipendente | Frantonaio | 3 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxx (con lavoro manuale) | 2 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxx (senza lavoro manuale) | 1 |
Lavoratore dipendente | Geologo | 2 |
Lavoratore dipendente | Geometra (con accesso ai cantieri) | 2 |
Lavoratore dipendente | Geometra (senza accesso ai cantieri) | 1 |
Lavoratore dipendente | Giardiniere | 3 |
Lavoratore dipendente | Giornalista (cronista, corrispondente) | 2 |
Lavoratore dipendente | Giornalista (occupato solo in studio) | 1 |
Lavoratore dipendente | Grafico | 1 |
Lavoratore dipendente | Guardia giurata, notturna, portavalori | N.A. |
Lavoratore dipendente | Guida turistica | 2 |
Lavoratore dipendente | Idraulico | 3 |
Lavoratore dipendente | Imbianchino con accesso a ponti o impalcature | 3 |
Lavoratore dipendente | Impiegato/quadro | 1 |
Lavoratore dipendente | Ingegnere (con accesso a cantieri) | 2 |
Lavoratore dipendente | Ingegnere (senza accesso ai cantieri) | 1 |
Lavoratore dipendente | Insegnante di scuole e docenti universitari | 1 |
Lavoratore dipendente | Insegnante di educazione fisica | 2 |
Lavoratore dipendente | Insegnante di ballo, sci, tennis, scherma, atletica leggera | 2 |
Lavoratore dipendente | Insegnanti di judo, karatè, od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali | 4 |
Lavoratore dipendente | Insegnanti di alpinismo, guide alpine | N.A. |
Lavoratore dipendente | Magistrato | 1 |
Lavoratore dipendente | Meccanico | 3 |
Lavoratore dipendente | Medico generico/specialista | 1 |
Lavoratore dipendente | Dentista, Odontotecnico | 1 |
Lavoratore dipendente | Militare | 1 |
Lavoratore dipendente | Muratore | 4 |
Lavoratore dipendente | Operaio (con uso di macchine senza accesso a cantieri) | 3 |
Lavoratore dipendente | Operaio (con uso di macchine con accesso a cantieri) | 4 |
Lavoratore dipendente | Orafo | 2 |
Lavoratore dipendente | Paramedico /Infermiere | 2 |
Lavoratore dipendente | Pastore | 3 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxx elettronico, industriale, tessile, agrario, calligrafo, assicurativo | 2 |
Lavoratore dipendente | Perito commerciale | 1 |
Lavoratore dipendente | Pilota | N.A. |
Lavoratore dipendente | Poliziotto | 1 |
Lavoratore dipendente | Professore universitario | 1 |
Lavoratore dipendente | Ragioniere | 1 |
Lavoratore dipendente | Restauratore (senza uso di ponti e impalcature) | 2 |
Lavoratore dipendente | Restauratore con uso di ponti e impalcature) | 4 |
Lavoratore dipendente | Riparatore materiale elettrico ed elettronico | 2 |
Lavoratore dipendente | Riparatore Orologi e Gioielli | 2 |
Lavoratore dipendente | Tapparellista | 4 |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxxxxx | 3 |
Lavoratore dipendente | Tintore | 3 |
Lavoratore dipendente | Veterinario | 2 |
Lavoratore dipendente | Vigile del fuoco | 1 |
Lavoratore dipendente | Vigile urbano | 2 |
Lavoratore dipendente | Artificiere/Addetto alla fabbricazione di esplosivi | N.A. |
Lavoratore dipendente | Assistente di volo in servizio attivo | 1 |
Lavoratore dipendente | Guida alpina | N.A. |
Lavoratore dipendente | Minatore/Cavatore con uso di esplosivi e lavoro manuale | N.A. |
Lavoratore dipendente | Xxxxxxxxx/Sommozzatore | N.A. |
Lavoratore dipendente | Speleologo | N.A. |
Lavoratore dipendente | Stunt-men/Acrobati/Operatori su corda dell'edilizia acrobatica | N.A. |
Libero professionista | Agente di Cambio | 1 |
Libero professionista | Agronomo | 2 |
Libero professionista | Amministratore di Stabili | 1 |
Libero professionista | Architetto (senza accesso ai cantieri) | 1 |
Libero professionista | Architetto (con accesso a cantieri) | 2 |
Libero professionista | Artista | 2 |
Libero professionista | Attuario | 1 |
Libero professionista | Autotrasportatore (escluso trasporto merci esplosive e pericolose) | 3 |
Libero professionista | Autotrasportatore (incluso trasporto merci esplosive e pericolose) | 4 |
Libero professionista | Avvocato | 1 |
Libero professionista | Biologo | 2 |
Libero professionista | Xxxxxxx (escluso il trattamento di sostanze radioattive ed esplosive) | 2 |
Libero professionista | Commerciale/Agente di Commercio | 2 |
Libero professionista | Commercialista | 1 |
Libero professionista | Consulente d'Azienda | 1 |
Libero professionista | Consulente del Lavoro | 1 |
Libero professionista | Farmacista | 1 |
Libero professionista | Fisioterapista e professioni assimilabili/massaggiatore/estetista | 2 |
Libero professionista | Fotografo (anche all'esterno) | 2 |
Libero professionista | Fotografo (solo in studio) | 1 |
Libero professionista | Generico (con uso macchinari) | 2 |
Libero professionista | Generico (senza uso macchinari) | 1 |
Libero professionista | Geologo | 2 |
Libero professionista | Geometra (con accesso a cantieri) | 2 |
Libero professionista | Geometra (senza accesso a cantieri) | 1 |
Libero professionista | Giornalista (cronista corrispondente) | 2 |
Libero professionista | Giornalista (occupato solo in studio) | 1 |
Libero professionista | Grafico | 1 |
Libero professionista | Ingegnere (con accesso al cantiere) | 2 |
Libero professionista | Ingegnere (senza accesso ai cantieri) | 1 |
Libero professionista | Intermediario Immobiliare, finanziario e assicurativo | 1 |
Libero professionista | Investigatore | N.A. |
Libero professionista | Medico Generico/Specialista | 1 |
Libero professionista | Dentista, Odontotecnico | 1 |
Libero professionista | Notaio | 1 |
Libero professionista | Paramedico /infermiere | 2 |
Libero professionista | Xxxxxx elettronico, industriale, tessile, agrario, calligrafo, assicurativo | 2 |
Libero professionista | Perito commerciale | 1 |
Libero professionista | Pilota | N.A. |
Libero professionista | Procuratore Legale | 1 |
Libero professionista | Ragioniere | 1 |
Libero professionista | Scrittore | 1 |
Libero professionista | Sportivo Professionista | N.A. |
Libero professionista | Veterinario | 2 |
Libero professionista | Artificiere/Addetto alla fabbricazione di esplosivi | N.A. |
Libero professionista | Guida alpina | N.A. |
Libero professionista | Minatore/Cavatore con uso di esplosivi e lavoro manuale | N.A. |
Libero professionista | Palombaro/Sommozzatore | N.A. |
Libero professionista | Speleologo | N.A. |
Libero professionista | Stunt-men/Acrobati/ Operatori su corda dell'edilizia acrobatica | N.A. |
Nessuna | Casalinga/o | 1 |
Nessuna | Bambino in età prescolare | 1 |
Nessuna | Nullafacente/ Disoccupato | 1 |
Nessuna | Pensionato | 1 |
Nessuna | Studente | 1 |
Nessuna | Studente di scuole tecniche/professionali | 2 |
Politico | Politico | 2 |
Con “N.A.” si intende una professione non assicurabile con il presente contratto
Allegato 2 - TABELLA DI LIQUIDAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
TABELLA 1) Franchigia Assoluta 5%, per scaglioni di capitale
La liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio verrà effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali riportate nella seguente Tabella:
% di IP Accertata | % da liquidare sulla parte di Somma assicurata | %di IP Accertata | % da liquidare sulla parte di Somma assicurata | |||||
fino ad € 250.000 (Franch. 5%) | oltre € 250.000e fino ad € 500.000 (Franch. 7%) | oltre € 500.000 e fino ad € 1.000.000 (Franch. 10%) | fino ad € 250.000 (Franch. 5%) | oltre € 250.000 e fino ad € 500.000 (Franch. 7%) | oltre € 500.000 e fino ad € 1.000.000 (Franch. 10%) | |||
1% | 0% | 0% | 0% | 51% | 46% | 44% | 41% | |
2% | 0% | 0% | 0% | 52% | 47% | 45% | 42% | |
3% | 0% | 0% | 0% | 53% | 48% | 46% | 43% | |
4% | 0% | 0% | 0% | 54% | 49% | 47% | 44% | |
5% | 0% | 0% | 0% | 55% | 50% | 48% | 45% | |
6% | 1% | 0% | 0% | 56% | 51% | 49% | 46% | |
7% | 2% | 0% | 0% | 57% | 52% | 50% | 47% | |
8% | 3% | 1% | 0% | 58% | 53% | 51% | 48% | |
9% | 4% | 2% | 0% | 59% | 54% | 52% | 49% | |
10% | 5% | 3% | 0% | 60% | 55% | 53% | 50% | |
11% | 6% | 4% | 1% | 61% | 56% | 54% | 51% | |
12% | 7% | 5% | 2% | 62% | 57% | 55% | 52% | |
13% | 8% | 6% | 3% | 63% | 58% | 56% | 53% | |
14% | 9% | 7% | 4% | 64% | 59% | 57% | 54% | |
15% | 10% | 8% | 5% | 65% | 100% | 100% | 100% | |
16% | 11% | 9% | 6% | 66% | 100% | 100% | 100% | |
17% | 12% | 10% | 7% | 67% | 100% | 100% | 100% | |
18% | 13% | 11% | 8% | 68% | 100% | 100% | 100% | |
19% | 14% | 12% | 9% | 69% | 100% | 100% | 100% | |
20% | 15% | 13% | 10% | 70% | 100% | 100% | 100% | |
21% | 16% | 14% | 11% | 71% | 100% | 100% | 100% | |
22% | 17% | 15% | 12% | 72% | 100% | 100% | 100% | |
23% | 18% | 16% | 13% | 73% | 100% | 100% | 100% | |
24% | 19% | 17% | 14% | 74% | 100% | 100% | 100% | |
25% | 20% | 18% | 15% | 75% | 100% | 100% | 100% | |
26% | 21% | 19% | 16% | 76% | 100% | 100% | 100% | |
27% | 22% | 20% | 17% | 77% | 100% | 100% | 100% | |
28% | 23% | 21% | 18% | 78% | 100% | 100% | 100% | |
29% | 24% | 22% | 19% | 79% | 100% | 100% | 100% | |
30% | 25% | 23% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | |
31% | 26% | 24% | 21% | 81% | 100% | 100% | 100% | |
32% | 27% | 25% | 22% | 82% | 100% | 100% | 100% | |
33% | 28% | 26% | 23% | 83% | 100% | 100% | 100% | |
34% | 29% | 27% | 24% | 84% | 100% | 100% | 100% | |
35% | 30% | 28% | 25% | 85% | 100% | 100% | 100% | |
36% | 31% | 29% | 26% | 86% | 100% | 100% | 100% | |
37% | 32% | 30% | 27% | 87% | 100% | 100% | 100% | |
38% | 33% | 31% | 28% | 88% | 100% | 100% | 100% | |
39% | 34% | 32% | 29% | 89% | 100% | 100% | 100% | |
40% | 35% | 33% | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | |
41% | 36% | 34% | 31% | 91% | 100% | 100% | 100% | |
42% | 37% | 35% | 32% | 92% | 100% | 100% | 100% | |
43% | 38% | 36% | 33% | 93% | 100% | 100% | 100% | |
44% | 39% | 37% | 34% | 94% | 100% | 100% | 100% | |
45% | 40% | 38% | 35% | 95% | 100% | 100% | 100% | |
46% | 41% | 39% | 36% | 96% | 100% | 100% | 100% | |
47% | 42% | 40% | 37% | 97% | 100% | 100% | 100% | |
48% | 43% | 41% | 38% | 98% | 100% | 100% | 100% | |
49% | 44% | 42% | 39% | 99% | 100% | 100% | 100% | |
50% | 45% | 43% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% |
TABELLA 2) Franchigia Assoluta 3%, per scaglioni di Capitale
La liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio verrà effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:
% di IP Accertata | % da liquidare sulla parte di Somma assicurata | %di IP Accertata | % da liquidare sulla parte di Somma assicurata | |||||
fino ad € 250.000 (Franch. 3%) | oltre € 250.000 e fino ad € 500.000 (Franch. 5%) | Oltre € 500.000 e fino ad € 1.000.000 (Franch.7%) | fino ad € 250.000 (Franch. 3%) | oltre € 250.000 e fino ad € 500.000 (Franch. 5%) | Oltre € 500.000 e fino ad € 1.000.000 (Franch.7%) | |||
1% | 0% | 0% | 0% | 51% | 48% | 44% | 40% | |
2% | 0% | 0% | 0% | 52% | 49% | 45% | 41% | |
3% | 0% | 0% | 0% | 53% | 50% | 46% | 42% | |
4% | 1% | 0% | 0% | 54% | 51% | 47% | 43% | |
5% | 2% | 0% | 0% | 55% | 52% | 48% | 44% | |
6% | 3% | 0% | 0% | 56% | 53% | 49% | 45% | |
7% | 4% | 0% | 0% | 57% | 54% | 50% | 46% | |
8% | 5% | 1% | 0% | 58% | 55% | 51% | 47% | |
9% | 6% | 2% | 0% | 59% | 56% | 52% | 48% | |
10% | 7% | 3% | 0% | 60% | 57% | 53% | 49% | |
11% | 8% | 4% | 0% | 61% | 58% | 54% | 50% | |
12% | 9% | 5% | 1% | 62% | 59% | 55% | 51% | |
13% | 10% | 6% | 2% | 63% | 60% | 56% | 52% | |
14% | 11% | 7% | 3% | 64% | 61% | 57% | 53% | |
15% | 12% | 8% | 4% | 65% | 100% | 100% | 100% | |
16% | 13% | 9% | 5% | 66% | 100% | 100% | 100% | |
17% | 14% | 10% | 6% | 67% | 100% | 100% | 100% | |
18% | 15% | 11% | 7% | 68% | 100% | 100% | 100% | |
19% | 16% | 12% | 8% | 69% | 100% | 100% | 100% | |
20% | 17% | 13% | 9% | 70% | 100% | 100% | 100% | |
21% | 18% | 14% | 10% | 71% | 100% | 100% | 100% | |
22% | 19% | 15% | 11% | 72% | 100% | 100% | 100% | |
23% | 20% | 16% | 12% | 73% | 100% | 100% | 100% | |
24% | 21% | 17% | 13% | 74% | 100% | 100% | 100% | |
25% | 22% | 18% | 14% | 75% | 100% | 100% | 100% | |
26% | 23% | 19% | 15% | 76% | 100% | 100% | 100% | |
27% | 24% | 20% | 16% | 77% | 100% | 100% | 100% | |
28% | 25% | 21% | 17% | 78% | 100% | 100% | 100% | |
29% | 26% | 22% | 18% | 79% | 100% | 100% | 100% | |
30% | 27% | 23% | 19% | 80% | 100% | 100% | 100% | |
31% | 28% | 24% | 20% | 81% | 100% | 100% | 100% | |
32% | 29% | 25% | 21% | 82% | 100% | 100% | 100% | |
33% | 30% | 26% | 22% | 83% | 100% | 100% | 100% | |
34% | 31% | 27% | 23% | 84% | 100% | 100% | 100% | |
35% | 32% | 28% | 24% | 85% | 100% | 100% | 100% | |
36% | 33% | 29% | 25% | 86% | 100% | 100% | 100% | |
37% | 34% | 30% | 26% | 87% | 100% | 100% | 100% | |
38% | 35% | 31% | 27% | 88% | 100% | 100% | 100% | |
39% | 36% | 32% | 28% | 89% | 100% | 100% | 100% | |
40% | 37% | 33% | 29% | 90% | 100% | 100% | 100% | |
41% | 38% | 34% | 30% | 91% | 100% | 100% | 100% | |
42% | 39% | 35% | 31% | 92% | 100% | 100% | 100% | |
43% | 40% | 36% | 32% | 93% | 100% | 100% | 100% | |
44% | 41% | 37% | 33% | 94% | 100% | 100% | 100% | |
45% | 42% | 38% | 34% | 95% | 100% | 100% | 100% | |
46% | 43% | 39% | 35% | 96% | 100% | 100% | 100% | |
47% | 44% | 40% | 36% | 97% | 100% | 100% | 100% | |
48% | 45% | 41% | 37% | 98% | 100% | 100% | 100% | |
49% | 46% | 42% | 38% | 99% | 100% | 100% | 100% | |
50% | 47% | 43% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Allegato 3 – TABELLA DI LIQUIDAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
La liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente da Malattia verrà effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:
% di IP ACCERTATA | % di IP DA LIQUIDARE | |
Da: | al: | |
1% | 24,99% | 0% |
25% | 25,99% | 3% |
26% | 26,99% | 4% |
27% | 27,99% | 6% |
28% | 28,99% | 8% |
29% | 29,99% | 10% |
30% | 30,99% | 12% |
31% | 31,99% | 14% |
32% | 32,99% | 16% |
33% | 33,99% | 18% |
34% | 34,99% | 20% |
35% | 35,99% | 22% |
36% | 36,99% | 24% |
37% | 37,99% | 26% |
38% | 38,99% | 28% |
39% | 39,99% | 29% |
40% | 40,99% | 30% |
41% | 41,99% | 32% |
42% | 42,99% | 34% |
43% | 43,99% | 36% |
44% | 44,99% | 38% |
45% | 45,99% | 40% |
46% | 46,99% | 42% |
47% | 47,99% | 44% |
48% | 48,99% | 46% |
49% | 49,99% | 48% |
50% | 50,99% | 50% |
51% | 51,99% | 53% |
52% | 52,99% | 56% |
53% | 53,99% | 59% |
54% | 54,99% | 62% |
55% | 55,99% | 65% |
56% | 56,99% | 68% |
57% | 57,99% | 71% |
58% | 58,99% | 74% |
59% | 59,99% | 77% |
60% | 60,99% | 80% |
61% | 61,99% | 83% |
62% | 62,99% | 86% |
63% | 63,99% | 89% |
64% | 64,99% | 92% |
65% | 65,99% | 95% |
66% | 100% | 100% |
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la
reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio,
si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese
Art. 1898 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario
per i casi di colpa grave (1).
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per
dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le
assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 – Avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti per la liquidazione del danno e l’indicazione di massimali entro cui la Società si presta a liquidare le garanzie delle singole Sezioni.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’applicazione di scoperti, franchigie e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:
Garanzia INVALIDITA’ PERMANEMTE DA INFORTUNIO - ESEMPIO DI APPLICAZIONE MASSIMALE e FRANCHIGIA:
Esempio 1) Franchigia 5% _Assoluta per scaglioni di capitale | Esempio 2) Franchigia 5%_Relativa assorbibile |
Massimale: € 150.000 | Massimale: € 150.000 |
Grado di IP accertato: 25% | Grado di IP accertato: 25% |
• Franchigia operante: fino al capitale 250.000€ franchigia applicata 5% | • Franchigia operante: per IP maggiore del 15% la franchigia non viene più dedotta |
Indennizzo liquidabile: (25% - 5%) * 150.000 = € 30.000 | Indennizzo liquidabile: 25%*150.000 = € 37.500 |
Importo da Liquidare: € 30.000 | Risarcimento: € 37.500 |
Garanzia RIMBORSO SPESE DI CURA - ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI MASSIMALE e SCOPERTO
Esempio 1) Spesa accertamento diagnostico in assenza di ricovero: € 1.000 | Esempio 2) Spesa accertamento diagnostico in assenza di ricovero: € 400 |
Massimale: € 2.500 | Massimale: € 2.500 |
Scoperto: 10%, con il minimo non indennizzabile di € 50 | Scoperto: 10%, con il minimo non indennizzabile di € 50 |
Importo di Scoperto: (1.000€*10%) = € 100 (superiore a scoperto minimo) | Importo di Scoperto: (400€*10%) = € 40 (inferiore a scoperto minimo) |
Rimborso: € 1.000 - € 100 (scoperto calcolato) = € 900 | Rimborso: € 400 - € 50 (Scoperto minimo) = € 350 |