CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
Articolo 1 Definizioni
Nell’ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:
Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio indicata dal Punto Ordinante;
Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico (o Bando): uno dei bandi per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al Mercato Elettronico;
Prodotto: il bene offerto dal Fornitore nel Mercato Elettronico;
Canone di noleggio: l’importo periodico corrisposto dal Punto Ordinante al Fornitore a fronte dell’esecuzione del Contratto;
Capitolato d’Oneri: documento contenente le disposizioni relative all’Abilitazione e alla permanenza al Bando di Abilitazione;
Capitolato Tecnico: il documento allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Prodotti offerti dai Fornitori nel Mercato Elettronico;
Catalogo elettronico: l’elenco dei Prodotti delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;
Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RdO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
Contratto: il contratto di fornitura concluso nell’ambito del Sistema di e- Procurement tra il Fornitore ed il Soggetto Aggiudicatore;
Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente
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accettazione della fornitura;
Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente a ciascun contratto di fornitura;
Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha ottenuto l’Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico;
Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al Fornitore per l’acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente;
Prezzo (o Corrispettivo): il corrispettivo versato dal Punto Ordinante al Fornitore a fronte dell’esecuzione del Contratto;
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all’acquisto di prodotti e servizi attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico;
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o Regole): il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;
Responsabile del Procedimento: il soggetto individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiesta di Offerta (o RdO): l’invito ad offrire, inviato dal Punto Ordinante ai Fornitori selezionati dallo stesso, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;
Servizi Connessi: i servizi di consegna, eventuale installazione, manutenzione, e in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;
Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto valgono le definizioni
contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Articolo 2
Oggetto e disciplina applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Ordine Diretto e mediante procedimento di RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Prodotti di cui al relativo Capitolato Tecnico.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati :
a) In caso di Ordine Diretto: dal modulo d’ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’Oneri relativo al Bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
b) in caso di RdO : dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’Oneri relativo al Bando in oggetto;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d’Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo
rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4. Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Articolo 3
Obbligazioni generali del Fornitore contraente
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Prodotti oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all’art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. I Prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli
relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante. Il Fornitore prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Punto Ordinante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
11. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
12. Nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
a) consegnare al Punto Ordinante il Prodotto oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
d) (nell’ipotesi di noleggio) garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento del Prodotto nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Prodotto in stato da servire all’uso convenuto nel Contratto;
f) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto del Contratto e – ove previsti - a erogare i Servizi Connessi presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.
Articolo 5
Consegna dei Prodotti e verbale di consegna
1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti oggetto di acquisto o noleggio si intende comprensiva (ove compatibili con la natura del Prodotto fornito) delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti stessi. Unitamente ai Prodotti, il Fornitore, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista.
2. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare (ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto) i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio all’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante. Nel caso di Prodotti oggetto di noleggio per consegna si intende l’atto del prelievo degli stessi nei luoghi indicati dal Fornitore e previsti nel Contratto.
3. I Prodotti oggetto di acquisto o noleggio dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla
conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
4. Ove compatibile con la natura del Prodotto offerto, all’atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti oggetto di acquisto/noleggio, nonché dopo l’eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con il Punto Ordinante. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data e il numero progressivo dell’Ordine o della RdO, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinante.
Articolo 6 Verifica di conformità
1. Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell’esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante. In ogni caso, il Punto Ordinante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l’esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali.
La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Soggetto Aggiudicatore stesso.
2. L’esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dal Punto ordinante avvengono a spese del Fornitore. Pertanto, tra l’altro, il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione di dette verifiche. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Prodotti
sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le pratiche di reso.
5. Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
7. L’esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all’atto dei controlli sopra citati.
Articolo 7 Assistenza e garanzia
0.Xx Fornitore contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Prodotto oggetto di acquisto o noleggio dalla “Data di accettazione” .
2. Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l’eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della
Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della citata Delibera.
0.Xx aggiunta all’ordinaria garanzia prevista dalla legge, il Fornitore e/o il Produttore si impegna/no a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinante e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
1. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dal Fornitore e/o dal produttore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno del Catalogo del Fornitore.
2. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Prodotto, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente previo accordo con il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.
3. Con riferimento all’esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, il Fornitore si obbliga ad attivare l’intervento e a ripristinare il Prodotto entro i termini fissati a tal fine nel Catalogo o nella RdO, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4. Restano ferme eventuali ulteriori forme di assistenza disciplinate dai Soggetti Aggiudicatori nelle Condizioni Particolari di Contratto.
Articolo 8
Disinstallazione (dei Prodotti oggetto di noleggio)
1. Al termine della durata del Contratto, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso, il Fornitore contraente è tenuto a ritirare i Prodotti oggetto di noleggio nel termine che verrà indicato dal Soggetto Aggiudicatore nella RdO o nel Contratto, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla rimozione e al trasporto.
2. Nell’ipotesi in cui i Prodotti oggetto di noleggio non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto al Fornitore alcun corrispettivo ulteriore.
Articolo 9 Corrispettivo
1. In caso di Ordine Diretto, il Prezzo o Canone di noleggio dei Prodotti è quello indicato nel Catalogo Fornitore. Nel caso di acquisto tramite RdO il Prezzo o Canone di noleggio sarà quello risultante dall’offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
2. Il Prezzo o Canone di noleggio comprende, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) gli eventuali servizi connessi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.
3. Il Prezzo o Canone di noleggio decorre dalla Data di accettazione dei Prodotti o, nel caso di noleggio, dal giorno di prelievo degli stessi.
4. Il Prezzo o Canone di noleggio è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo o Canone di noleggio include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o dell’Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.
L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel Prezzo o Canone di noleggio e restano, pertanto, a carico dell’Esecutore contraente.
Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l’onere per le prime quattro pagine (prime 100 righe) dell’Ordine stesso è da intendersi incluso nel Prezzo o Canone di noleggio. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe), salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell’eventuale rifiuto dell’Ordine Diretto, eccedente le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe) entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell’eventuale imposta di bollo per l’Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorità, sono compresi nel Prezzo o Canone di noleggio.
6. I Prezzi o il Canone di noleggio dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi o canoni di noleggio indicati nel Catalogo in caso di Ordine Diretto o concordati tra le parti in caso di RdO.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall’art.106 del D.lgs. 50/2016.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di noleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Per i Punti Ordinanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004
n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all’approvazione - da parte del Soggetto Aggiudicatore - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dal
Fornitore alla Data di Accettazione della fornitura.
6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all’Ordine ovvero alla RdO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
9. In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 11 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora l’intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nella RdO, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell’inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Aggiudicatori.
5. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dai Soggetti Aggiudicatori nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
Articolo 12
Responsabilità
1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest’ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o di noleggio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
Articolo 13 Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
f) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
f) violazione dell’art. 17, comma 4, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all’art. 19, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse)
del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
l) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.
Articolo 14 Recesso
1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.
Articolo 15
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. É ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
Articolo 17 Riservatezza
0.Xx Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2.L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
0.Xx Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
0.Xx caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
0.Xx Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6.Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.
7.Le Parti prendono atto e accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e ss. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall’art. 55.
Articolo 18
Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
3. Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
4. Il Punto Ordinante, acconsente espressamente al trattamento e all’invio a Consip e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte del Fornitore e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, e in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Articolo 19
Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora “Autorità Nazionale Anticorruzione”, di seguito “X.X.XX.”) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. In ogni caso, si conviene che il Punto Ordinante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
7. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RdO, all’indicazione sulla medesima RdO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
8. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Punto Ordinante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Punto Ordinante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
11. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’X.X.XX.
Articolo 20
Subappalto
1. Resta inteso che qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla RdO per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a quest’ultimo, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Aggiudicatore revocherà l’autorizzazione.
6. Il Fornitore, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla RdO.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Il Soggetto Aggiudicatore, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Soggetto Aggiudicatore, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Soggetto Aggiudicatore dei danni che dovessero derivare, al Soggetto Aggiudicatore o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Soggetto Aggiudicatore prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Soggetto Aggiudicatore acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
14. Il Soggetto Aggiudicatore corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso
inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Soggetto Aggiudicatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.
15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Soggetto Aggiudicatore può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare al Soggetto Aggiudicatore il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del Contratto, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della RdO e devono essere depositati al Soggetto Aggiudicatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
Articolo 21 Evoluzione Tecnologica
1. Per i soli Ordini Diretti, qualora il Prodotto ordinato non sia più disponibile, in quanto il produttore ne abbia dichiarato il “fuori produzione”, il Fornitore potrà proporre al Punto Ordinante un nuovo prodotto con
caratteristiche tecniche/funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso Prezzo o Canone.
2. In tal caso il Fornitore dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore attestante l’avvenuta indisponibilità del Prodotto.
3. Il Punto Ordinante, all’esito dell’analisi della documentazione inoltrata circa il Prodotto “evoluto” procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare il Fornitore a procedere all’evasione dell’ordine con il Prodotto “evoluto” oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambe le Parti.