Evoluzione tecnologica. Il Fornitore si impegna a comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o alle Amministrazioni l’evoluzione tecnologica dei dispositivi oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo dispositivo che presenti caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo dispositivo offerto, da effettuarsi secondo le modalità previste all’art. 8 del capitolato speciale, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
Evoluzione tecnologica. Il Fornitore si impegna ad informare la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e software e componenti opzionali oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione. Il Fornitore, inoltre, si impegna a garantire, previa verifica e autorizzazione da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni di riferimento, a titolo non oneroso e per l’intero periodo contrattuale, la propria disponibilità: • alla fornitura delle apparecchiature all’ultima release software e hardware disponibile, nel caso di nuove installazioni; • all’aggiornamento software delle apparecchiature all’ultima release disponibile, nel caso di tecnologie già installate presso il domicilio dei pazienti.
Evoluzione tecnologica. 1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Evoluzione tecnologica. Il Fornitore si impegna ad informare la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e software e componenti opzionali oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
Evoluzione tecnologica. 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai servizi stessi.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Evoluzione tecnologica. 1. Il Fornitore s’impegna a comunicare all’Amministrazione l’evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell’amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Evoluzione tecnologica. 1. Il Fornitore si impegna ad informare l’Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dal’Amministrazione solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto del presente Contratto a causa della messa fuori produzione degli stessi, l’Amministrazione si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Evoluzione tecnologica. 1. Per i soli Ordini Diretti, qualora il Prodotto ordinato non sia più disponibile, in quanto il produttore ne abbia dichiarato il “fuori produzione”, il Fornitore potrà proporre al Punto Ordinante un nuovo prodotto con caratteristiche tecniche/funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso Prezzo o Canone.
2. In tal caso il Fornitore dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore attestante l’avvenuta indisponibilità del Prodotto.
3. Il Punto Ordinante, all’esito dell’analisi della documentazione inoltrata circa il Prodotto “evoluto” procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare il Fornitore a procedere all’evasione dell’ordine con il Prodotto “evoluto” oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambe le Parti.
Evoluzione tecnologica. Qualora, durante il periodo contrattuale, il Fornitore metta in commercio apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà dell’Amministrazione accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali. L’Agenzia si riserva in caso di rinnovo della Convenzione, decorsi pertanto 12 mesi, di richiedere al Fornitore l’aggiornamento tecnologico sui prodotti offerti.