REGOLAMENTO INTERNO INERENTE IL CONFERIMENTO DEL MANDATO E LA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI
REGOLAMENTO INTERNO INERENTE IL CONFERIMENTO DEL MANDATO E LA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI
Art. 1 - Definizioni
AIE: s’intendono gli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari dei Fonogrammi come definiti dall’art. 82 LDA.
Base musicale: indica il supporto materiale di un Fonogramma (inedito o già pubblicato) di proprietà dei Mandanti, in qualunque formato (analogico e/o digitale), non disponibile sul mercato ma reperibile soltanto presso il mandante titolare dei relativi diritti, contenente la registrazione originale o rielaborata di tale Fonogramma (con soltanto la base strumentale o comprensiva anche dell’interpretazione vocale dell’artista), da utilizzare per accompagnare e migliorare l’interpretazione canora di un AIE all’interno di spettacoli televisivi in sostituzione, in tutto o in parte, dell’interpretazione dell’artista e/o dell’accompagnamento musicale;
Copia Privata: si intendono i compensi per copia privata ai sensi dell’art. 71 octies della LDA; Corrispettivo: il corrispettivo previsto a favore della Società dall’art. 4 del presente Regolamento; Fonogramma: indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale sonora dell’esecuzione di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio;
LDA: si intende la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni; Mandanti: indica i soggetti titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altri enti di gestione collettiva, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti;
Mandato: indica il contratto di mandato conferito ai sensi dell’art. 1705 del Codice Civile dal Mandante alla Società per la gestione di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società; Percentuale media dei Proventi dei Diritti: si intende il rapporto tra i Proventi dei Diritti maturati da ciascun Mandante ed i Proventi dei Diritti complessivamente maturati dalla generalità dei Mandanti;
Produttori Fonografici: si intendono i soggetti di cui all’art. 78 LDA nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo, titolari dei diritti originariamente o derivativamente.
Proventi dei Diritti: l’ammontare delle entrate riscosse dalla Società per conto dei suoi Mandanti per la gestione dei diritti di cui all’art 4.1 dello Statuto della Società;
Proventi Netti: indica i Proventi dei Diritti al netto del Corrispettivo;
Società: SCF S.r.l.;
Utilizzazioni Digitali: s’intende la comunicazione e/o la messa a disposizione dei Fonogrammi tramite la rete Internet in modalità simulcasting, webcasting o streaming non interattivo; Utilizzazioni Primarie: s’intende ogni forma di utilizzazione dei Fonogrammi in relazione alla quale maturino proventi da diritti connessi al diritto d’autore ai sensi dell’art. 72 LDA, in quanto gestite dalla Società ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della medesima;
Utilizzazioni Secondarie: s’intende ogni forma di utilizzazione dei Fonogrammi in relazione alla quale maturino proventi da diritti connessi al diritto d’autore ai sensi degli articoli 73 e 73 bis LDA, con esclusione della Copia Privata;
Videoclip: indica qualsiasi sequenza di immagini in movimento - considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto a qualsivoglia Fonogramma, anche quando quest’ultimo sia stato sincronizzato con le immagini del Videoclip – sincronizzata con una registrazione musicale, fissata in qualsivoglia supporto videografico pubblicato
dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio, con qualsiasi mezzo oggi conosciuto o inventato in futuro, intesa a raccontare visivamente un’opera musicale.
Art. 2 – Disposizioni generali
2.1 Il presente Regolamento (nel seguito “Regolamento”) è stato stilato con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
2.2 Il presente Regolamento disciplina il Mandato di amministrazione alla Società da parte degli aventi diritto e stabilisce tempi, modalità e condizioni per la ripartizione dei Proventi Netti ai Mandanti della Società.
2.3 Il Regolamento è redatto, approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 5.1 dello Statuto della stessa.
2.4 Il Regolamento è pubblicato sul sito della Società.
2.5 Le disposizioni del Regolamento relative alla ripartizione definitiva dei Proventi Netti producono effetti con riferimento ai Proventi Netti di competenza degli anni 2017 e seguenti.
Art. 3 - Conferimento del Mandato
3.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società adotta i modelli standard di Mandato e ne dispone la pubblicazione sul sito web della Società.
3.2 Il Mandato, oneroso, viene conferito alla Società senza rappresentanza e senza esclusiva.
3.3 Il Mandato viene conferito a tempo indeterminato.
3.4 Costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per il conferimento del Mandato:
- La titolarità, eventualmente anche in base ad un accordo per lo sfruttamento degli stessi, di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società;
- Non risultare, al momento del conferimento del Mandato, condannato in via definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi. Con riferimento alle persone giuridiche, tale requisito deve sussistere in capo ai relativi amministratori;
- L’accettazione incondizionata dello Statuto, del presente Regolamento e del Codice Etico della Società.
3.5 Alla domanda di conferimento del Mandato, che deve essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell’ente, devono essere allegati i documenti indicati all’Allegato A.
Qualora la Società rilevi la mancanza dei requisiti di cui all’art. 3.4 ovvero l’incompletezza della documentazione di cui all’art. 3.5, il Mandato non potrà essere sottoscritto da SCF che ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
3.6 Il Mandato si intende conferito all’intero Repertorio di ciascun Mandante, a tutti i diritti indicati all’art. 4 dello Statuto della Società e al territorio del Mondo intero, salvo che il Mandante non abbia limitato l’attività di SCF a parte del suo repertorio o a parte dei diritti o ad alcuni Paesi dandone comunicazione scritta anche non motivata alla Società mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contestualmente al conferimento del Mandato ovvero successivamente. Se la comunicazione della limitazione è successiva al conferimento del Mandato e risulti inviata entro il 31 agosto, essa ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore, la limitazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio.
Se, a seguito della dichiarazione di limitazione, non residuano repertorio o diritti da gestire per conto del Mandante limitante, la dichiarazione equivale a recesso.
Art. 4 - Corrispettivo
4.1 Il corrispettivo applicato dalla Società a tutti i Mandanti è pari al 3 % dei compensi incassati dalla Società per conto dei Mandanti per i diritti di copia privata e al 19% per gli altri diritti.
Con riferimento ai diritti di copia privata, oltre il detto corrispettivo sarà dovuto dal Mandante il rimborso integrale alla Società di eventuali riaddebiti di SIAE, tra cui quelli relativi al proprio aggio.
Art. 5 - Obblighi del Mandante
5.1 Il Mandante garantisce espressamente di essere pienamente titolare dei diritti rientranti nel Mandato conferito alla Società, obbligandosi a tenere la stessa manlevata ed indenne da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare in ragione della mancata titolarità del Repertorio in capo al Mandante o dalla non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite.
5.2 Il Mandante si obbliga inoltre a dotare tempestivamente la Società dei mezzi e delle informazioni necessari per l’esecuzione del Mandato quali, in via esemplificativa, l’elenco dei marchi con indicazione della data di inizio titolarità di ciascuno e l’inserimento in katalegale del proprio Repertorio completo di tutti i dati richiesti. Il Mandante si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi aggiornamento dei dati e delle informazioni precedentemente indicati.
Art. 6 - Esecuzione del Mandato
6.1 La Società stipulerà ed eseguirà il Mandato curando l’applicazione di criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
6.2 La Società negozierà e stipulerà i contratti con gli utilizzatori del Repertorio perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei compensi incassati dalla Società. A tale fine la Società avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di detti contratti che apparissero funzionali al perseguimento del detto obbiettivo.
Art. 7 – Accesso agli atti ed ai contratti
7.1 I Mandanti hanno facoltà di esaminare, presso la sede della Società, i contratti sottoscritti dalla stessa con gli utilizzatori del Repertorio gestito per loro conto, restando esclusa la facoltà di estrarne copie. È fatto inoltre divieto ai Mandanti di divulgare a terzi il contenuto di detti documenti.
Art. 8 – Revoca del Mandato
8.1 Il Mandante può revocare l’incarico mediante comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con espressa esclusione di revoca tacita.
La revoca si intende effettuata al momento del ricevimento della detta comunicazione da parte del destinatario.
8.2 La comunicazione di revoca inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art.8.3.
8.3 In presenza di grave inadempimento di SCF agli obblighi di riscossione e di ripartizione dei compensi oggetto dell’incarico, la revoca ha effetto immediato.
Art. 9 - Rinunzia della Società
9.1 La Società può rinunziare al Mandato con comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Mandante.
La rinunzia si intende effettuata al momento del ricevimento della comunicazione da parte del Mandante.
9.2 La comunicazione di rinunzia inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art. 9.3.
9.3 In presenza di una giusta causa, tra cui:
i) l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal Mandante, ivi inclusi il Corrispettivo di cui all’art. 4 del presente regolamento, nonché l’inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall’art. 5;
ii) la condanna del Xxxxxxxx (e/o dei suoi legali rappresentanti), con sentenza definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno o più dei reati di cui agli artt. 171 e ss. L.d.A., e comunque per un grave reato che sia connesso alla violazione delle norme di protezione del diritto d’autore;
la rinunzia ha effetto immediato.
Art. 10 - Cessazione di efficacia del Mandato e regime dei contratti stipulati con terzi utilizzatori. Liquidazione del saldo.
10.1 Sia nell’ipotesi di revoca del Mandato che in quella di rinunzia, i contratti di utilizzazione conclusi dalla Società con i terzi prima dell’estinzione del Mandato, cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui la revoca o la rinunzia avranno effetto.
10.2 I compensi maturati durante il periodo di efficacia del Mandato, ma incassati dalla Società successivamente alla revoca o alla rinunzia, verranno ripartiti al Mandante periodicamente secondo le regole generali. Il Mandante rimarrà pertanto obbligato alla corresponsione del corrispettivo sino alla liquidazione totale delle somme di sua pertinenza.
Art. 11 – Allocazione dei Proventi dei Diritti tra Produttori Fonografici e AIE
11.1 Ai fini del presente Regolamento, i Proventi dei Diritti sono allocati come segue tra Produttori Fonografici e AIE:
• Utilizzazioni Primarie di cui agli artt. 72 LDA: 100% a favore dei Produttori Fonografici
• Utilizzazioni Secondarie di cui agli artt. 73 e 73bis LDA: il 50% a favore dei Produttori Fonografici; il 50% a favore degli AIE
• Copia Privata: il 50% a favore dei Produttori Fonografici; il 50% a favore degli AIE
• Utilizzazioni Digitali: l’87,75% a favore dei Produttori Fonografici; il 12,25% a favore degli AIE
• Utilizzazioni Secondarie di Basi Musicali: il 75% a favore dei Produttori Fonografici; il 25% a favore degli AIE
• Utilizzazioni Secondarie di Videoclip: l’83,34% a favore dei Produttori Fonografici; il 16,66% a favore degli AIE
Art. 12 – Criteri di ripartizione
12.1, I Proventi dei Diritti sono attribuiti a ciascun Mandante sulla base della effettiva utilizzazione dei Fonogrammi di spettanza di ciascuno di essi realizzata nel periodo di riferimento, quale risultante dagli appositi prospetti analitici forniti da ciascun utilizzatore ovvero rilevati dalla Società direttamente o per il tramite di società terze, fatto salvo il rispetto dell’equilibrio tra la gestione analitica dei diritti e l’economicità della loro gestione.
12.2 In mancanza dei prospetti analitici di cui all’art. 12.1, si applicheranno i seguenti criteri di ripartizione dei Proventi dei Diritti derivanti dalle Utilizzazioni Primarie e Secondarie, distinti per le diverse categorie di utilizzatori così come riportate nei rendiconti che la Società invia agli aventi diritto, quali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società in base alle linee guida approvate dall’Assemblea:
• Broadcasting:
o TV Nazionali: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori TV Nazionali distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
o TV Locali: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori TV Nazionali distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
o TV Satellitari: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori TV Nazionali distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
o TV Musicali e Digitali: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori TV Musicali e Digitali distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
o Radio Nazionali: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori Broadcasting distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
o Radio Locali e satellitari: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori Radio distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
• New Media: 75% DRM e 25% valore analitico della categoria di utilizzatori Broadcasting per il medesimo tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
• Public Performance: 75% DRM e 25% valore analitico delle categorie di utilizzatori TV Musicali e Digitali e Radio distintamente per ciascun tipo di supporto (es. Fonogrammi, Videoclip, Basi musicali)
12.3 Fatta salva la facoltà della Società di stabilire un nuovo criterio di ripartizione, i Proventi dei Diritti derivanti dalla Copia Privata sono attribuiti a ciascun Mandante sulla base dei criteri applicati all’origine dalla SIAE per la ripartizione degli stessi tra gli enti di gestione collettiva degli aventi diritto.
Art. 13 – Accantonamenti
13.1 Con il presente Regolamento viene costituito un fondo di garanzia contro i rischi connessi all’erogazione dei compensi spettanti ai Produttori Fonografici, con accantonamento di un importo pari al 20% dell’ammontare della quota dei Proventi dei Diritti di spettanza dei Produttori Fonografici incassata e fino alla concorrenza del 20% complessivo della quota dei Proventi dei Diritti di spettanza dei Produttori Fonografici incassati nell’anno precedente.
Tale fondo di garanzia, ancorché alimentato con riferimento ai soli compensi spettanti ai Produttori Fonografici, è volto a copertura di ogni eventuale rischio connesso all’erogazione dei compensi per Utilizzazioni Primarie, Utilizzazioni Secondarie e Copia Privata spettanti a tutti gli aventi diritto, Mandanti e terzi.
In esso confluiranno tutti i fondi rischio connessi all’erogazione dei compensi spettanti agli aventi diritto, Mandanti e terzi, presenti alla data di recepimento del presente Regolamento.
13.2 Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i Proventi dei Diritti, e a condizione che la Società abbia adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti come indicato dalla Direttiva 2014/26/UE all’art. 13 paragrafo 3, tali importi sono considerati non distribuibili.
L’Assemblea dei Soci decide in merito all’utilizzo degli importi non distribuibili a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera b) della Direttiva 2014/26/UE, fatto salvo ogni eventuale diritto dei titolari dei diritti sugli importi medesimi in conformità alla normativa vigente.
13.3 I Proventi dei Diritti derivanti dall’utilizzazione di Fonogrammi per i quali più Mandanti abbiano rivendicato la titolarità (cosiddetti conflitti) saranno accantonati in un apposito fondo fino alla risoluzione della controversia.
Art. 14 – Rendiconti e Acconti
14.1 I compensi incassati dalla Società sono ripartiti agli aventi diritto a cura del Direttore Generale o dell’Amministratore Delegato secondo il Regolamento di ripartizione.
14.2 Salvo che con riferimento ai Diritti di Copia Privata, la Società provvede ad effettuare la ripartizione dei Proventi Netti ai Mandanti, per essi e loro danti causa, ed inviare il relativo rendiconto entro il termine di nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i Proventi dei Diritti, salvo ragioni ostative correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti, che impediscano alla Società di rispettare tale termine.
14.3 Relativamente ai Diritti di Copia Privata, la Società provvede ad effettuare la ripartizione dei Proventi dei Diritti ai Mandanti, per essi e loro danti causa, ed inviare il relativo rendiconto entro il termine di nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i Proventi dei Diritti, salvo ragioni ostative correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti, che impediscano alla Società di rispettare tale termine. Il corrispettivo applicato dalla Società ai sensi dell’art. 4 sarà fatturato e trattenuto dal pagamento dei Proventi dei Diritti di Copia Privata.
14.4 Con riferimento alle somme ricevute dalla Società ma non ancora ripartibili per mancanza delle necessarie informazioni, a fronte di espressa richiesta scritta del Mandante, il Consiglio di Amministrazione può deliberare ripartizioni in acconto su base trimestrale (Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre).
Gli acconti sono riconosciuti per un importo pari al 70% della Percentuale media dei Proventi dei Diritti definitivi ripartiti nel triennio più recente disponibile al Mandante che ha fatto richiesta dell’acconto e che abbia emesso compiutamente tutti i dovuti documenti contabili (fatture e note di credito). Tale percentuale sarà elevata al 100% per quei Mandanti che lo richiedano e che non siano risultati debitori della Società, per effetto di acconti ricevuti in misura superiore alla propria effettiva spettanza, per un periodo superiore a tre mesi, negli ultimi dodici mesi. Gli acconti riconosciuti, erogati o compensati a norma dell’art. 15.1, saranno recuperati sui proventi dei diritti maturati a titolo definitivo; qualora gli acconti riconosciuti siano superiori a proventi maturati a titolo definitivo, saranno trattenuti sui proventi ripartiti successivamente, sia in acconto sia a titolo definitivo.
14.5 Il Mandante ha facoltà di contestare le risultanze del rendiconto a sé relativo (indicando le motivazioni e fornendo l’eventuale documentazione di supporto) con raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Direttore Generale della Società, da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non può naturalmente sospendere la distribuzione delle ripartizioni a favore degli altri Mandanti.
Art. 15 - Pagamenti
15.1 La Società, inviato ai Mandanti il Rendiconto dei Proventi Netti e previo ricevimento della fattura, compensa tutte le partite di dare e di avere ed accredita i saldi non contestati su conti bancari individuali accesi dai Mandanti, i cui estremi e variazioni sono comunicati alla Società a cura e spese dei Mandanti.
Art. 16 – Procedura di reclamo
16.1 Eventuali reclami relativi, in particolare, all’autorizzazione a gestire diritti, alle condizioni di adesione, alla riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, alle detrazioni e alle distribuzioni sono comunicati alla Società (indicando le motivazioni e fornendo l’eventuale documentazione di
supporto) con raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Direttore Generale della Società, da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o dal verificarsi dell’atto o fatto oggetto di contestazione.
16.2 La Società risponderà per iscritto ai reclami nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo è ritenuto privo di fondamento, sarà fornita adeguata motivazione, a meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.
17 - Conciliazione e arbitrati
17.1 Di qualsiasi controversia tra la Società ed i Mandanti o tra i Mandanti, ivi inclusi i cosiddetti conflitti tra questi ultimi circa l’attribuzione dei compensi derivanti dall’utilizzazione di Fonogrammi per i quali più Mandanti abbiano rivendicato la spettanza, nel seguito “Conflitti”, sarà ricercata un’equa composizione da un Comitato di Conciliazione, formato da tre membri, che, su istanza scritta della parte più diligente, il Presidente della Società costituisce, dandone immediata comunicazione scritta ai Componenti ed alle parti e fissando la data della costituzione del Comitato e della comparizione delle parti che può avvenire anche mediante collegamento telefonico.
Tale Comitato è composto dal Direttore Generale o dall’Amministratore Delegato, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Presidente della Società, che lo presiede; oppure, in caso di impedimento di uno o più di tali soggetti, da un incaricato del soggetto impedito, su designazione scritta di volta in volta per ciascuna singola adunanza.
Il Comitato propizia una soluzione amichevole della controversia, senza altro vincolo di procedura che non sia il rispetto del contradditorio. Se il tentativo di conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri del Comitato, costituisce, ad ogni effetto di legge, manifestazione negoziale della comune volontà delle parti, anche in via di transazione.
17.2 Per ciascuna controversia sorta tra i Mandanti in caso di Xxxxxxxxx, è prodotta, a pena di improcedibilità della domanda e a cura del soggetto rivendicante, idonea documentazione attestante il fondamento di ogni rivendicazione; e la mancata comparizione di una delle parti convocate per due volte consecutive innanzi al Comitato di Conciliazione, in assenza di idonea giustificazione, è equiparata a rinunzia della propria rivendicazione e riconoscimento della rivendicazione avversa; in entrambi i casi con conseguente conforme presa d’atto da parte del Comitato.
17.3 Se il tentativo non riesce, la produzione in giudizio del verbale è condizione di procedibilità delle due soluzioni arbitrali della controversia nel seguito previste.
17.4 Le controversie sorte tra i Mandanti in caso di Xxxxxxxxx, una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 16.1, saranno definite, a cura del Mandante più diligente e nei soli confronti dell’altro/i Mandante/i controinteressato/i, con esonero della Società da ogni onere, mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e, in deroga all'art. 824 bis c.p.c., le controversie saranno definite dall’arbitro mediante determinazione contrattuale. La conseguente soluzione definitiva di ciascun arbitrato è comunicata, a cura del Mandante interessato, alla Società, che ne tiene conto ai fini della ripartizione.
17.5 Tutte le eventuali diverse controversie derivanti dal contratto di Xxxxxxx o in relazione allo stesso che dovessero insorgere tra la Società e i Mandanti - una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 16.1 - saranno decise mediante ricorso ad arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 ss. cod. proc. civ., con devoluzione a un collegio arbitrale. Il collegio, che avrà sede in Milano, sarà composto di tre membri: uno nominato dal Mandante, uno nominato dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c., ed il terzo, con funzioni di presidente, dalle parti in accordo tra loro o, in ipotesi di mancato accordo, entro 30 (trenta giorni) dalla seconda
nomina, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente. Al medesimo Presidente del Tribunale di Milano competerà altresì di nominare l’arbitro per conto della parte che non abbia proceduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall’altra parte a mezzo atto notificato contenente la designazione dell’arbitro della parte richiedente. Il lodo dovrà essere pronunciato dal collegio arbitrale entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del collegio, salvo le proroghe concesse dalle parti e quelle che - nel limite complessivo
- di 120 (centoventi) giorni - lo stesso Collegio potrà stabilire ove si renda necessaria l’assunzione di mezzi istruttori, tra di essi compresa anche la consulenza tecnica. Gli arbitri decideranno in via di diritto e la loro decisione sarà inoppugnabile nei limiti di legge.
Allegato A
Elenco documenti da allegare alla domanda di conferimento del Mandato
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attestante che il richiedente è titolare di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società con riferimento ad almeno un Fonogramma e la documentazione relativa ad almeno uno dei Fonogrammi dal medesimo realizzati o interpretati;
- Certificati casellario giudiziale e di carichi pendenti relativi alla persona fisica richiedente o agli amministratori dell’ente;
- Copia di un documento d’identità della persona fisica o del legale rappresentante dell’ente;
- Copia della visura camerale storica aggiornata e degli ultimi tre bilanci dell’ente;
- Dichiarazione di accettazione incondizionata dello Statuto, del Regolamento di conferimento del Mandato e di ripartizione e del Codice Etico della Società.