Revoca del mandato Clausole campione

Revoca del mandato. 5.1. Il presente mandato è valido sino a revoca dello stesso da parte del mandante.
Revoca del mandato. 8.1 Il Mandante può revocare l’incarico mediante comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con espressa esclusione di revoca tacita. 8.2 La comunicazione di revoca inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art.8.3. 8.3 In presenza di grave inadempimento di SCF agli obblighi di riscossione e di ripartizione dei compensi oggetto dell’incarico, la revoca ha effetto immediato.
Revoca del mandato. La revoca del mandato a seguito della rinuncia alla presentazione in Consiglio di Stato del messaggio o alla rinuncia parziale o totale dello stanziamento del credito di costruzione da parte del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio, non conferiscono al mandatario motivi per vantare diritti a titolo di risarcimento danni.
Revoca del mandato. 14.1 Il Mandante può, in ogni momento, revocare il presente mandato con comunicazione scritta da inviare al Mandatario a mezzo raccomandata A/R con un termine di preavviso obbligatoriamente non inferiore a <……> mesi. 14.1 Il presente mandato non può essere revocato dal Mandante se non decorsi mesi <……> dalla sottoscrizione del presente contratto. È sempre possibile la revoca del mandato in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, quando ricorre una giusta causa che non consenta il regolare svolgimento del mandato. Sono da ritenere giuste cause: • la procedura esecutiva o il procedimento penale a carico del Mandatario; • la decadenza del legale rappresentante ai sensi dell’art. 2382 c.c. (nel caso di attività di mandatario organizzata in forma societaria); • il fallimento, il concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale cui il Mandatario sia stato sottoposto; • il caso in cui il Mandatario non possa più eseguire l’incarico per malattia, infermità o incapacità sopravvenuta; • il comportamento colposo o doloso del Mandatario; • la violazione dei limiti e delle istruzioni di cui al presente contratto. 14.2 Le cause di cui ai precedenti punti dovranno essere immediatamente comunicate al Mandatario per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R. 14.3 Nel caso in cui la giusta causa sia da imputare al comportamento del Mandatario contrario alle previsioni di legge e/o contrattuali, il Mandante avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito ditale comportamento. ovvero: 14.3 Il Mandante e il Mandatario si danno reciprocamente atto che il presente mandato è conferito anche nell’interesse del Mandatario e/o di <……> e riconoscono pertanto l’irrevocabilità dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, secondo xxxxx, c.c.
Revoca del mandato. Art. 15 - Rinuncia al mandato Art. 16 - Forza maggiore
Revoca del mandato. (il mandato può prevedere o escludere la facoltà di revoca per il Mandante. Di seguito si riportano entrambi gli esempi) Facoltà di revoca: Le parti concordano che il Mandante ha facoltà di revoca del presente mandato, previa comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo PEC (se entrambi i contraenti possiedono un indirizzo PEC) o (The mandate may provide for or exclude the possibility of replacing the Agent. Below are examples of both cases) Exclusion of the right of replacement The Parties exclude the possibility for the Agent to be replaced fully or partially by a third party in the course of the relationship. Should the Agent breach this clause, then he/she/they shall be personally liable for the default of the replacement. In such an event, the replacement will be dismissed for just cause. Consent to the right of replacement The Principal agrees that the Agent may be replaced fully or partially by ................... (or, if the name of the replacement is not yet known: The Principal grants the Agent the right to be replaced by a third party. The Agent is however obliged to provide the Principal with the name of his/her/their replacement in advance). Article 14 - REVOCATION OF MANDATE (The mandate may provide for or exclude the right of revocation for the Principal. Both examples are given below) Right of revocation: The Parties agree that the Principal has the right to revoke this mandate by written notice to be sent by certified email (if both Parties have a certified email address) or by registered letter

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  • Revoca della proposta Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Telecom Italia SpA- Cod. fisc e Part. Iva: 00488410010 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 7.594,50 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 16-04 all’11-6-2012 Det. Resp. Sett. n. 72 del 2-04-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31.12.2012 € 7.189,35 Dato CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) ZAA049346B

  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Sfera di applicazione Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Durata della convenzione 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti. [massimo 30] 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11; b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI). 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.