Cauzione e garanzie Clausole campione

Cauzione e garanzie. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza si pro...
Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al ….% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, n. ……, rilasciata da ……., domiciliata in ……, via ……, codice fiscale ….., Agenzia … (…). Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004. La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all’articolo “Subappalti” del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Appaltante. L’Esecutore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento della polizza as...
Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10 dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di ribasso offerto superiore al 10 tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 ; ove il ribasso sia superiore al 20 vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 . Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D. Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto compatibile, con le seguenti prescrizioni: Sezione A “Danni alle opereSomme assicurate alla stipula Partita 1 - Opere Importo di contratto Partita 2 – opere preesistenti 100.000,00 Partita 3 - demolizione e sgombero 20.000,00
Cauzione e garanzie. La garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, denominata "Garanzia provvisoria" è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto da costituirsi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché, dall'impegno dio un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12-03-2004, n. 123. All'atto della stipula del contratto riguardante l'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva resterà vincolata a favore del Comune di Castelvetrano per tutta la durata dell'Accordo quadro e sarà svincolata successivamente all'avvenuto acclaramento dei lavori stabilito al successivo art. 22 . L'Impresa appaltatrice, in attuazione dell'art. 129, comma 1 e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 è obbligata a prestare in sede di stipula del contratto di accordo quadro polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi.
Cauzione e garanzie. L’Impresa ha presentato la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, cauzione costituita da fideiussione rilasciata da . n. del Il pagamento della rata di saldo è subordinato a presentazione di garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo art. 8. E’ inoltre a carico dell’Impresa esecutrice l’onere di contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione di lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in 3.000.000,00 di Euro.
Cauzione e garanzie. A garanzia delle obbligazioni previste, il gestore dei servizi oggetto di coprogettazione presterà una cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Detta garanzia deve essere presentata all’atto della sottoscrizione del contratto. La cauzione dovrà essere una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione sostituisce la cauzione dovuta ai sensi di legge, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal contratto di appalto.
Cauzione e garanzie. La Ditta Lottizzante ha costituito quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione fidejussioni bancarie: - fino all'ammontare di Euro 606.000,00 (seicentoseimila/00) pari al 100% (cento per cento) del presunto importo degli oneri di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, della banca Antonveneta spa con sede in Padova – segreteria fidi garanzie passive polo Padova LM/ef in data 17 aprile 2008 – fidejussione n. 2273875 (per Alì spa dell’importo di € 515.100,00 – cinquecentoquindicimilacento/00) e relativa appendice n. 2 rilasciata da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in Siena CENTRO PMI PD CENTRO/MB/mb in data 03 giugno2019 (per Alì s.p.a. di un ulteriore importo di 78.780,00 – settantottomilasettecentottanta/00) e della Cassa di Risparmio di Venezia spa – filiale di Jesolo Centro, in data 10 giugno 2008 – fidejussione n. 06082/8200/5180496 ( per Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx dell’importo di € 12.120,00 – docicimilacentoventi/00) in data 9 giugno 2008 – fidejussione n. 06082/8200/5180491 (per Xxxxxxxxx Xxxxx dell’importo di € 78.780,00 - settantottomilasettecentottanta/00) ; - e fino all'ammontare di Euro 100.000,00 (centomila/00) pari al 100% del presunto importo delle opere di allargamento di Via Leopardi della citata banca Antonveneta spa – segretria fidi garanzie passive polo Padova LM/ef in data 17 aprile 2008 – fidejussione n. 2273876 (per Alì spa dell’importo di € 85.000,00 – ottantacinquemila/00) e relativa appendice n. 2 rilasciata da Monte dei Paschi di Siena s.p.a con sede in Siena - CENTRO PMI PD CENTRO/MB/mb in data 03 giugno 2019 (per Alì spa di un ulteriore importo di € 13.000,00 – tredicimila/00) e della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., con sede in Vicenza, in data 24 giugno 2011 – fidejussione n. 64053 (per Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx dell’importo di € 2.000,00 - duemila/00) e in data 9 giugno 2008 – fidejussione n 06082/8200/5180490 (per Xxxxxxxxx Xxxxx dell’importo di 13.000,00 – tredicimila/00). Le polizze suddette dovranno essere aggiornate negli importi all’esito dell’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e comunque prima del rilascio del permesso a costruire delle stesse. Tali polizze potranno essere svincolate ad esito favorevole del collaudo, come megio previsato negli articoli 10 e 12 del presenta atto. Le stesse polizze verranno integrate nel caso in cui l'importo delle opere sia superiore ...
Cauzione e garanzie. A garanzia delle obbligazioni previste dall’appalto, la ditta aggiudicataria presterà una cauzione definitiva per un importo pari al 5% dell’importo base d’asta. Detta garanzia deve essere prestata entro il termine fissato per l’inizio del servizio oggetto d’appalto. A fronte dell’obbligo di prestare la cauzione iniziale definitiva, la ditta aggiudicataria stipula una fideiussione bancaria/assicurativa con primario istituto bancario/assicurativo, debitamente autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione sostituisce la cauzione dovuta ai sensi di legge, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto di appalto.
Cauzione e garanzie. L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel disciplinare da prestarsi con le forme e nei modi indicati dall’art.93, del Codice. L’importo della cauzione è ridotto nei casi previsti al comma 7 dell’art. 93 del predetto Codice. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice, nonché a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e secondo la vigente normativa.
Cauzione e garanzie. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto attuativo, e in applicazione di quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dell’Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva pari ad € , corrispondente al % del valore dell’Accordo Quadro, in base a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx, mediante , nonché polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o verso Prestatori di lavoro (RCO) n. rilasciata in data da , entrambi conservati agli atti del Comune di Castel San Xxxxxx Terme.