Condizioni generali di fornitura del servizio telecalore
Condizioni generali di fornitura del servizio telecalore
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
• Allacciamento: complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione dell’energia termica a uno o più utenti che ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete di telecalore e si estende fino al punto di fornitura;
• ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
• Circuito primario della sottostazione d’utenza: porzione della sottostazione percorsa dal fluido termovettore primario e che permette il trasferimento del calore dalla rete alla sottostazione;
• Circuito secondario della sottostazione d’utenza: porzione della sottostazione all’interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo e che permette il trasferimento dell’energia termica dalla sottostazione agli edifici che usufruiscono del servizio;
• Cliente: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del telecalore, di seguito indicato anche come Utente della rete di telecalore;
• Condizioni tecnico economiche (CTE): condizioni economiche di erogazione del servizio di telecalore che includono il prezzo di fornitura dell’energia termica o la formula per la determinazione, in modo univoco, della stessa e di ogni altro corrispettivo applicato all’utenza per l’erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
• Contratto: il presente contratto di fornitura;
• Disattivazione della fornitura: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
• Energia termica: indifferentemente energia di cessione del calore a mezzo acqua calda o di asporto di calore a mezzo acqua refrigerata. L'unità di misura è il chilowattora (kWh);
• Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente;
• Fornitore: Gelsia S.r.l. (di seguito anche: Gelsia) persona giuridica che fornisce il servizio telecalore attraverso l’esercizio e la gestione della rete di telecalore
e titolare del contratto di fornitura per il servizio;
• Gradi Giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera;
• Impianto del Cliente: impianto tecnologico che consente l’utilizzo dell’energia termica prelevata dalla rete che ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l’esecuzione di processi industriali;
• Interruzione: è l’evento che coinvolge uno o più utenti e che ha come conseguenza l’interruzione dell’erogazione dell’energia termica agli utenti stessi;
• Interruzione breve: è un’interruzione non superiore a 4 ore nel periodo invernale e non superiore a 8 ore nel periodo estivo;
• Interruzione lunga: è un’interruzione che non rientra nella definizione di interruzione breve;
• Interruzione con preavviso: è l’interruzione per la quale sia stato comunicato a tutti gli utenti coinvolti il preavviso;
• Interruzione senza preavviso: è l’interruzione che non ricade nella definizione di interruzione con preavviso;
• Lavori semplici: interventi che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, di specifiche componenti della sottostazione d’utenza, escluse le valvole di intercettazione che la collegano alla rete attraverso l’allacciamento ed eventuali componenti a monte delle stesse;
• Lavori complessi: realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’impianto di allacciamento, della sottostazione
d’utenza e/o di condotte stradali, in tutti i casi non riconducibili ai lavori semplici;
• Lettura: rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Lettura di cessazione: rilevazione del dato di consumo al momento della risoluzione del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente;
• Misura: valori di energia termica rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura
da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte del Cliente e successivamente comunicati all’esercente (autolettura)
• Misuratore o Contatore: parte dell’impianto di alimentazione dell’utente che serve per la misura dell’energia termica ad esso fornita, comprensivo di sonde
ed elaboratore dei dati misurati;
• Misura validata: misura sottoposta a processo di validazione;
• Modulo di ripensamento: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento;
• Parti: Fornitore e Cliente definiti congiuntamente;
• Periodo di fornitura: periodo dell’anno in cui è garantita l’erogazione del servizio;
• Potenza impegnata: parametro tecnico di fornitura che indica il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall’esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d’utenza;
• Punto di fornitura: parte terminale dell’allacciamento in cui il Gestore consegna l’energia termica al Cliente e che coincide con il disaccoppiamento idraulico
tra la rete e l’impianto del Cliente;
• Rete di telecalore: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
• Richiedente: è il Cliente del servizio. È altresì il soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di telecalore richiede al Fornitore il preventivo per l’esecuzione
di lavori semplici o complessi o la loro esecuzione;
• Scollegamento dalla rete o scollegamento: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende
la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
• Sottostazione d’utenza: apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la rete e l’impianto dell’Utente;
• Tipologia di fornitura: è la tipologia di fornitura definita sulla base della destinazione d’uso dell’energia termica. Comprende il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda igienico-sanitaria e gli usi di processo;
• Tipologia di utilizzo: utilizzo dell’energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza. Sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: residenziale, terziario, industriale;
• Utente di minori dimensioni: utente con una potenza contrattualizzata o convenzionale non superiore a 35 kW;
• Utente di medie dimensioni: utente con una potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 35 kW ma non superiore a 350 kW;
• Utente di maggiori dimensioni: utente con una potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 350 kW;
• Utente residenziale domestico:
i) utente che utilizza l’energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione, adibiti a studi, uffici,
laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
a. l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
b. il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica;
ii) condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto i), purché:
a. il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
b. l’energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
• Utente residenziale non domestico: utente con tipologia di utilizzo “residenziale” diverso da quello del “residenziale domestico”.
Riferimenti normativi
Ai fini del presente contratto si farà riferimento ai seguenti provvedimenti:
• DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
• Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Codice del Consumo);
• D.P.R. n. 592 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 10 giugno 2009 e s.m.i. (DPR 592/09);
• Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (GDPR 2016/679); oltre che a tutte le disposizioni vigenti di ARERA in materia di telecalore.
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Oggetto del Contratto è la fornitura al Cliente del servizio di telecalore per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o per gli usi igienico-sanitari e/o gli usi di processo alle condizioni indicate nel plico contrattuale composto dalle presenti Condizioni generali di fornitura unitamente a tutti gli allegati in esse richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, dalle CTE e dalla lettera di accettazione della richiesta di entrata in fornitura.
1.2 In caso di contrasto tra Condizioni Generali di Fornitura e CTE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
1.3 Il Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA
e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
1.4 Si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso. Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA.
Art. 2 – MODALITÁ DI FORNITURA E CONDIZIONI DI PRELIEVO
2.1 L’energia termica oggetto del servizio è fornita a mezzo dell’allacciamento alla rete di telecalore, alle condizioni tecniche specificate nell’Allegato CTE al presente Contratto.
2.2 La fornitura viene concessa per gli usi specificati dal Richiedente nella “Richiesta di attivazione della fornitura”. L’utilizzo del servizio per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
2.3 Qualora il Cliente intenda modificare la tipologia di utilizzo e/o di fornitura previsti dal Contratto deve presentare formale richiesta al Fornitore. Il Cliente può attuare la variazione richiesta solo a seguito di autorizzazione del Fornitore, anche previa integrazione del Contratto.
Art. 3 – VALIDITÁ, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
3.1 Il Contratto si conclude con l’accettazione scritta del Fornitore della Richiesta di entrata in fornitura presentata dal Cliente.
3.2 L’attivazione della fornitura ha luogo indicativamente entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di entrata in fornitura presentata dal Cliente al Fornitore tramite compilazione del Modulo “Richiesta Entrata in Fornitura” presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e presentato a scelta tra tramite mail xxxx@xxxxxx.xx o Pec: xxxx@xxx.xxxxxx.xx, consegna c/o gli Uffici commerciali siti in xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Invio cartaceo presso Gelsia s.r.l. Xxx Xxxxxxxx,00 – 20831 Seregno
Qualora tale termine non venga rispettato dal Fornitore, il Cliente avrà diritto di ricevere un indennizzo automatico alle condizioni specificate nel successivo art. 17.
3.3 L’efficacia del Contratto è comunque subordinata a:
• ottenimento da parte del Cliente, con riferimento all’immobile ove si effettuerà la fornitura, dei consensi all’esecuzione e al mantenimento degli impianti occorrenti che sono e resteranno di proprietà del Fornitore e potranno essere utilizzati anche per soggetti terzi;
• ottenimento e permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie, in tempo utile per consentire l‘effettuazione dei lavori di allacciamento;
• insussistenza di eventuali problemi di natura tecnica e/o legale che, ad insindacabile giudizio del Fornitore, impediscano l’effettuazione della fornitura.
3.4 Il Contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione di cui al precedente art. 3.2 e si rinnova tacitamente alla scadenza fatto salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 18.
Art. 4 – ALLACCIAMENTO
4.1 La Richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura può essere effettuata dal proprietario dell'immobile destinatario del servizio o dalla persona fisica o giuridica che detiene idoneo titolo o occupa legittimamente l'immobile stesso. Nel caso di edifici costituiti in condominio serviti da un unico Punto di fornitura, il Contratto è intestato ad uno dei fruitori del servizio su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali. Nel caso di Clienti non persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
4.2 In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la richiesta del Cliente in virtù delle caratteristiche tecniche della rete telecalore sulla quale dovrebbe essere realizzato l’allacciamento. Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale diniego alla richiesta di allacciamento indicando le motivazioni del rifiuto, specificando se si tratta di ragioni tecniche o economiche.
4.3 La realizzazione dell’allacciamento è subordinata all’ottenimento ed al mantenimento delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti. L’esecuzione dei lavori ha luogo dopo la sottoscrizione da parte del Richiedente della “Accettazione del preventivo di allacciamento” con tempistiche concordate in considerazione delle reciproche esigenze.
4.4 Fatto salvo ogni diverso accordo con il Cliente, gli allacciamenti, i contatori, gli scambiatori e le apparecchiature automatiche di regolazione – compreso l’eventuale nuovo regolatore per sequenza scambiatori – necessari alla somministrazione e misurazione del calore sono forniti ed eseguiti dal Fornitore che ne rimane proprietario. A posa ultimata il punto di consegna del calore è indicato nelle CTE.
4.5 Gelsia stabilisce il numero e il tipo degli apparecchi di scambio termico, di misura e controllo costituenti la sottocentrale di scambio termico. La sottocentrale viene installata in posizione concordata tra Fornitore e Cliente.
4.6 Il Misuratore viene installato nel luogo e nella posizione più idonea ad insindacabile giudizio del Fornitore e di facile accesso al personale aziendale. Il Misuratore
è di proprietà del Fornitore che ne cura l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica.
4.7 All’atto della messa in servizio della Sottostazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Cliente.
Art. 5 – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA PER MOTIVI TECNICI
5.1 Il Fornitore può sospendere o limitare la somministrazione del servizio per cause di forza maggiore oppure per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.
5.2 Sono considerati cause di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del calore. Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del contratto dovuta a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
5.3 Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e che quelle programmate siano comunicate al Cliente interessato con i seguenti preavvisi:
• di almeno 48 ore nel periodo invernale;
• di almeno 24 ore nel periodo estivo.
Il Fornitore invia la comunicazione di preavviso direttamente a ciascun Cliente coinvolto ovvero, dove il Cliente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto
preferita, anche mediante affissione di un avviso presso l’utenza.
5.4 Il Fornitore può sospendere il servizio al Cliente senza preavviso nei seguenti casi:
• cause oggettive di pericolo;
• utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto;
• non conformità delle apparecchiature alle norme tecniche vigenti;
• manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori;
• opposizione o ostacolo di accesso alle apparecchiature e ai sigilli. In tal caso la sospensione avrà luogo fino alla prova accertata di perfetta regolarità dell’esercizio dell’impianto senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o di indennizzi di sorta da parte del Cliente;
• appropriazione fraudolenta di energia termica, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità.
5.5 Le interruzioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata o la sospensione del
servizio di cui al precedente comma non comportano, a carico di Gelsia, obbligo alcuno di abbuoni, risarcimenti di danni di qualsiasi genere, riduzioni o indennizzi fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 24.05.1988 n. 224 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6 – IRREGOLARE O MANCATO FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE E VERIFICA
6.1 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica del Misuratore inviando al Fornitore una richiesta scritta a mezzo fax al numero 0362/237136.oppure per email di posta elettronica xxxx@xxxxxx.xx o pec xxxx@xxx.xxxxxx.xx
6.2 Nel caso di richiesta di verifica del Misuratore da parte del Cliente, il Fornitore invia una comunicazione scritta al Cliente nella quale indica il costo dell’intervento
addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risulti regolarmente funzionante ovvero l’errore di misura sia inferiore al limite di +/-5% del fondo scala.
6.3 Il Fornitore provvede a verificare il corretto funzionamento del Misuratore applicando le norme tecniche vigenti ed è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente
l’esito della verifica.
6.4 In caso di accertato o irregolare funzionamento del Misuratore, Gelsia procede alla ricostruzione dei prelievi e all’effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del Misuratore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. I consumi vengono ricostruiti in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione viene effettuata con metodo induttivo secondo quanto riportato al successivo art. 7.
6.5 In caso di accertato o irregolare funzionamento del Misuratore Gelsia provvede alla sua sostituzione senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente.
6.6 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e richiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata da Gelsia.
6.7 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Misuratore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
Art. 7 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI
7.1 La rilevazione dei dati di consumo avviene mediante telelettura con frequenza mensile.
7.2 Nel caso in cui non siano disponibili letture, Gelsia provvede a stimare i consumi del Cliente con la stessa periodicità minima delle letture rilevate e tenendo conto di:
• consumo storico degli ultimi 3 (tre) anni del Cliente ove disponibile;
• eventuali evidenze documentali fornite dal Cliente.
7.3 In caso di guasto o malfunzionamento del Misuratore attestato dall’esito di una verifica, Gelsia è autorizzata dal Cliente a ricostruire induttivamente i consumi
con riferimento al periodo che va dall’ultima misura validata e non contestata al momento della sostituzione del Misuratore.
7.4 Per la determinazione induttiva dei consumi Gelsia tiene conto dei seguenti elementi di riferimento:
• consumo storico degli ultimi 3 (tre) anni del Cliente (o, in caso di nuova fornitura, di utenza con analoghe caratteristiche);
• temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del Misuratore, espresse in Gradi Giorno.
7.5 La ricostruzione dei consumi viene comunicata dal Fornitore al Cliente.
7.6 Al Cliente è riconosciuta la facoltà di comprovare, sulla base di elementi oggettivi, il mancato o ridotto utilizzo del servizio, nel periodo oggetto di determinazione.
7.7 Una volta ricostruiti i consumi, gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del Misuratore guasto o malfunzionante.
Art. 8 – MODIFICA DELLA POTENZA TERMICA IMPEGNATA
8.1 Nei casi di richieste motivate sulla base di esigenze obiettive da parte del Cliente, è prevista la possibilità di modificare la potenza termica che è stata impegnata all'atto della sottoscrizione del Contratto.
8.2 Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dalla prima data utile, fatti salvi i tempi tecnici necessari all’adeguamento dei dispositivi limitatori della potenza, qualora presenti sul Punto di fornitura.
8.3 In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del Fornitore, può essere richiesto un contributo integrativo per la nuova potenza richiesta.
8.4 In entrambi i casi di richiesta di riduzione o aumento della potenza, può essere richiesto il rimborso dei costi sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche.
8.5 Il Fornitore si riserva di verificare la coerenza della potenza contrattuale con quella effettivamente utilizzata, eventualmente adeguandola.
Art. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
9.1 É di competenza del Cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature a valle del punto di consegna individuato nell’organo di
intercettazione posto a valle dello scambiatore termico.
9.2 È a carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dello scambiatore di calore salvo diversi accordi tra le Parti specificati nelle CTE allegate.
Art. 10 – PRONTO INTERVENTO
Il Fornitore mette a disposizione degli utenti un servizio gratuito di Pronto Intervento, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, contattabile sia da rete fissa che da
rete mobile, al seguente numero verde gratuito 800.995.987.
Art. 11 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
11.1 Le condizioni economiche relative alla fornitura del servizio, applicabili ai sensi del presente Contratto, sono consegnate al Cliente all’atto dell’emissione del preventivo di allacciamento e descritte nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche di fornitura”.
11.2 Le condizioni economiche sono applicate dal Fornitore nel caso in cui il Richiedente sottoscriva il contratto per l’erogazione del servizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di accettazione del preventivo di allacciamento, fatti salvi eventuali diversi accordi scritti tra le Parti.
11.3 Nel caso di realizzazione dell’allacciamento posticipata alla fine della stagione termica, le condizioni economiche consegnate dal Fornitore contestualmente al preventivo di allacciamento trovano comunque applicazione anche qualora siano decorsi più dei predetti 180 (centottanta) giorni ma comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di emissione del preventivo.
11.4 Le Condizioni Economiche sono applicate da Gelsia a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
11.5 Il corrispettivo per la fornitura è maggiorato con l’imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori vengono indicati in bolletta.
Art. 12 – ONERI E ADEMPIMENTI FISCALI
12.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al Contratto, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.
12.2 Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del Cliente secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
12.3 La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell’ambiente, secondo quanto definito dal D.Lgs. 52/04, non comporta nessun onere per il Cliente.
Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
13.1 La fatturazione dei consumi avviene con frequenza bimestrale salvo diversi accordi tra le Parti specificati nelle CTE.
13.2 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo rilevati. In caso di indisponibilità dei dati di misura, fra una lettura e quella successiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Gelsia sulla base dei consumi storici del Cliente.
13.3 Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture con le modalità ed entro la data di scadenza sulle stesse riportate.
13.4 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti e salvo che il Cliente abbia presentato un reclamo scritto.
Art. 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI E MOROSITÁ
14.1 In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è facoltà del Fornitore stesso, a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, e comunque tenendo conto delle tempistiche di rendicontazione dei pagamenti, attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente secondo quanto di seguito previsto.
14.2 In caso di ritardato pagamento delle fatture , il Fornitore ha diritto di esigere per ogni giorno di ritardo, a partire dall’undicesimo giorno di ritardo del pagamento,
a titolo di penale, gli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, maggiorato di tre virgola cinque punti percentuali.
14.3 Il Fornitore provvederà a costituire in mora il Cliente mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro il termine ultimo di 15 (quindici) giorni. In caso di costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l’avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l’invio di un fax al numero 0362/237136 o di una email all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx o pec xxxx@xxx.xxxxxx.xx contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento ai documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell’operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal Fornitore pagamenti diversi da bonifico bancario.
14.4 In caso di perdurante morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto di sospendere la fornitura nella titolarità del medesimo Cliente, qualora sia decorso un termine non inferiore a 30 giorni solari dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma e comunque nel rispetto del termine minimo fissato dalla regolazione a partire dalla notifica della costituzione in mora indicato nei successivi commi.
14.5 Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e delle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
14.6 In ogni caso la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il Cliente abbia comunicato al Fornitore l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CGF; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del Misuratore accertato o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a XX euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 20 (venti) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
14.7 Nel caso in cui a seguito di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell’insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c..
14.8 Il Fornitore può in ogni caso richiedere la sospensione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta dell’energia, di
manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
14.9 Il Fornitore si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito con ogni azione legale che riterrà opportuna.
14.10 Il Fornitore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio sospeso per morosità del Cliente a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute. Il Fornitore può in ogni caso richiedere al Cliente, alla riattivazione della fornitura, l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
Art. 15 – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
15.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione nei seguenti casi:
• l’importo fatturato è superiore a tre (3) volte all’importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all’emissione della fattura;
• ……………………..
In tal caso, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta, il Fornitore applicherà interessi per la rateizzazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
15.2 La richiesta di rateizzazione può essere trasmessa a mezzo 0362/237136 o di una email all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx o pec xxxx@xxx.xxxxxx.xx entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta.
15.3 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo viene maggiorato degli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, maggiorato di tre virgola cinque punti percentuali.
Art. 16 – GARANZIE DEL CLIENTE
16.1 Qualora contrattualmente previsto nelle CTE, il Cliente è tenuto a versare in un’unica soluzione una somma a garanzia sotto forma di deposito cauzionale infruttifero o, in alternativa, in forma di fidejussione.
16.2 L’importo del deposito cauzionale o della fidejussione è determinato pari all’importo dovuto dal Cliente per un trimestre di fornitura assumendo come volume di fornitura il quantitativo mensile massimo di calore consentito dall’impianto ed i prezzi di fornitura vigenti alla data di attivazione della fornitura.
16.3 Nel caso la somma a garanzia venga versata:
• sotto forma di deposito cauzionale, la stessa sarà trattenuta dal Fornitore nella prima bolletta utile;
• sotto forma di fidejussione, dovrà essere rilasciata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma del Contratto. La fidejussione dovrà essere rinnovata di anno in anno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto stesso
16.4 L’importo del deposito cauzionale o della fidejussione potrà essere adeguato durante il periodo di validità del Contratto qualora, per il variare dei consumi o per modifica del prezzo fatturato, diventasse inadeguato a garantire Gelsia.
16.5L’importo versato a titolo deposito cauzionale o in forma di fidejussione, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, viene restituito al Cliente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
16.6 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte di Gelsia per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare.
In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Gelsia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 17 – STANDARD DI QUALITÁ E INDENNIZZI AUTOMATICI
17.1 Fatta eccezione per gli Utenti di maggiori dimensioni, il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità fissati da ARERA, come descritti
nell’Allegato “Informativa sui livelli specifici e generali di qualità” al presente Contratto.
17.2 Fatti salvi gli altri casi previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dalla normativa ARERA, il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo
automatico in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità descritti nell’Allegato di cui al precedente comma.
17.3 Gli indennizzi di cui sopra sono corrisposti dal Fornitore in occasione del primo documento di fatturazione utile.
18 – RIPENSAMENTO, RECESSO E VOLTURA
18.1 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
• presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
• mediante invio del modulo di ripensamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx con le modalità indicate nello stesso modulo.
18.2 Qualora il Cliente non abbia presentato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cd. esecuzione del contratto in via anticipata), le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate da Gelsia solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
18.3 Il Cliente ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento.
18.4 Il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto senza oneri, a meno del corrispettivo di salvaguardia qualora previsto, con un preavviso di 1 (uno) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso.
18.5 Il Cliente esercita il diritto di recesso presentando al Fornitore, attraverso l’apposito modulo reso disponibile dal Fornitore sul proprio sito web www.gelsia.itiali, una “Richiesta di disattivazione della fornitura/scollegamento dalla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento”. La richiesta deve essere inoltrata al Fornitore con le modalità indicate nell’apposito modulo.
18.6 Nel caso di Cliente con potenza contrattualizzata superiore a 1.200 kW il recesso può essere esercitato secondo quanto concordato tra le Parti nelle CTE. …………
18.7 Nel caso di disattivazione della fornitura, Il Fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti attività:
a. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura e nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia possibile effettuare la piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, altri interventi atti a impedire all’utente di prelevare energia dalla rete;
b. lettura di cessazione;
c. emissione della fattura di chiusura sulla base della lettura di cessazione.
18.8 Nel caso di scollegamento dalla rete, il Fornitore è tenuto ad eseguire, oltre alle attività di cui all’art. 18.7, le seguenti attività:
a. rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
b. presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste
siano di proprietà dell’utente;
c. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento;
d. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
18.9 Nessun corrispettivo può essere applicato per la disattivazione e lo scollegamento ad eccezione dello svolgimento dell’attività di cui all’art.18.8.b.
18.10 Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (es.: locazione, subaffitto, ecc.) oggetto di fornitura o modifica nella destinazione d'uso degli stessi, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore per i consumi riferibili ai locali oggetto del Contratto e per qualsiasi eventuale danno agli apparecchi ed impianti.
18.11 In caso di decesso del Cliente, gli eredi che intendano mantenere attivo il servizio, sono tenuti a subentrare nel Contratto.
Art. 19 – CORRISPETTIVO DI SALVAGUARDIA
19.1 Il Fornitore prevede un corrispettivo di salvaguardia a carico del Cliente che receda dal Contratto entro:
a) 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con riferimento agli Utenti residenziali domestici e non domestici diversi dagli Utenti soci di Società cooperative che forniscono loro energia;
b) 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con riferimento ad Utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
19.2 Il corrispettivo applicabile al Cliente si riduce nel tempo in relazione al momento in cui avviene l’interruzione del servizio sulla base della seguente formula:
𝑃𝑅
𝐶𝑡 = 𝐶𝑖 ∙ 𝑃𝑇
dove PR è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia e PT il periodo complessivo, espresso in giorni, del periodo di applicazione di cui al comma 19.1.
19.3 Il corrispettivo di salvaguardia Ct applicabile all’utente è pari a:
a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di
realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni
altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all’utente; L’ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia 𝐶𝑖 è pari a euro …
19.4 Il Cliente ha la facoltà di richiedere al Fornitore il dettaglio dei costi che contribuiscono alla determinazione del corrispettivo di salvaguardia attraverso i seguenti
canali xxxx@xxx.xxxxxx.xx o xxxx@xxxxxx.xx
Art. 20 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
20.1 Il Cliente può formulare al Fornitore richieste di informazioni e reclami scritti utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito web del Fornitore ed inviandole a Gelsia con le modalità indicate negli stessi moduli.
20.2 Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo ma ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome dell’intestatario della fornitura;
b) indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico;
d) tipologia di fornitura.
20.3 Il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una risposta scritta motivata.
Art. 21 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÁ E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
21.1 Il Cliente si obbliga a mettere a disposizione di Gelsia, per tutto il periodo di durata del contratto e gratuitamente, idoneo locale nel quale il Fornitore installerà le apparecchiature necessarie alla fornitura e misurazione del calore. Il Cliente si obbliga altresì all’osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. Il locale resta di proprietà del Cliente con esonero del Fornitore da ogni e qualsiasi spesa.
21.2 Il Cliente si obbliga a concedere l’autorizzazione e la possibilità al Fornitore, ed anche a soggetti incaricati dallo stesso, di accedere in ogni momento e senza preavviso alcuno nei luoghi dove sono collocati gli allacciamenti, i contatori, gli scambiatori e le apparecchiature automatiche di regolazione necessarie alla fornitura e misurazione di energia termica per controlli e verifiche oltre che per la lettura del misuratore.
21.3 Il Cliente ha la responsabilità di conservare in buono stato tutte le apparecchiature messe a disposizione dal Fornitore e ne è responsabile in caso di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, sottrazioni o danneggiamenti, anche se dovute a fattori ambientali. In caso di danneggiamento, di furto o di manomissione delle apparecchiature di Gelsia, il Cliente, se dimostrerà la propria estraneità all’accaduto, non risponderà del danno.
21.4 Nel locale di installazione della sottostazione d’utenza deve essere garantita in forma gratuita, da parte del Cliente l’alimentazione elettrica per l’illuminazione oltre che per l’esercizio di tutte le apparecchiature ivi alloggiate di proprietà del Fornitore.
21.5 Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti dell'impianto a monte del Punto di prelievo nei luoghi di pertinenza del Cliente di cui viene a conoscenza.
21.6 Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente al Misuratore e la sua sigillatura e/o integrità.
21.7 Il Cliente è tenuto a mantenere accessibile, sgombro e pulito il vano di alloggiamento della sottostazione e risponde per eventuali danni arrecati a cose, persone o animali dovuti ad incuria.
21.8 Il Cliente deve dare preventiva comunicazione al Fornitore nel caso intenda apportare modifiche al locale ove è collocato la sottostazione. Il Fornitore provvede a spese del Cliente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze.
21.9 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente all’utilizzo del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.
21.10 Il Cliente manleva il Fornitore da ogni responsabilità derivante dalla non conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente.
21.11 È onere del Cliente il controllo della durezza dell’acqua di reintegro del proprio impianto di riscaldamento e/o dell’acqua da immettere nei preparatori di acqua calda di consumo. Il grado di durezza dell’acqua non deve superare i 20 °F.
21.12 È fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni indicate dal Fornitore al fine di garantire il funzionamento ottimale della sottostazione e di disporre delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
21.13 Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (es.: locazione, subaffitto, ecc.) oggetto di fornitura o modifica nella destinazione d'uso degli stessi, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore per i consumi riferibili ai locali oggetto del Contratto e per qualsiasi eventuale danno agli apparecchi ed impianti.
Art. 22 – VARIAZIONE UNILATERALE DELL CONDIZIONI CONTRATTUALI
22.1 Il Fornitore si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore. In tal caso ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte dell’Utente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
22.2 È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della variazione proposta, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di
variazione unilaterale e comunque nel rispetto delle tempistiche massime previste all’art. 1Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
22.3 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
Art. 23 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
23.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Xxxxxxxxx, Gelsia si riserva il diritto di risolvere immediatamente lo stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a. alterazione delle apparecchiature di misura del calore o sottrazione di calore fraudolento;
b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
c. mancata o invalida costituzione delle garanzie richieste di cui all’art. 16 del Contratto;
d. utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore la variazione d’uso come previsto
dall’art. 21 del presente Contratto;
e. condizioni di sicurezza mancanti;
f. impedimento all’accesso del contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di tipo tecnico;
g. mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
h. …
23.2 Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto senza dare luogo ad alcun indennizzo al Cliente nel caso in cui la titolarità della gestione del servizio venga trasferita da Gelsia ad altro Ente o impresa erogatrice.
Art. 24 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÁ DEL FORNITORE
23.1 Gelsia non risponde dei danni causati dall’energia termica a valle del punto di consegna.
Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO
25.1 Gelsia può cedere il Contratto ad altra Impresa che si impegni a mantenere le medesime condizioni.
25.2 É vietata la cessione del Contratto da parte del Cliente.
Art. 26 - RISERVATEZZA
26.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
26.2 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto.
26.3 Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata al Cliente stesso.
Art. 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
27.1 L’Utente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’utenza ove è erogata la fornitura di energia termica.
27.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
27.3 In relazione a circostanze peculiari del rapporto contrattuale () le Parti possono individuare di comune accordo altra sede del Foro competente.