Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1. Il concessionario deve provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, secondo il piano presentato in sede di gara e che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell’impianto, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
2. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. Il concessionario deve provvedere anche all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria relative alle opere di ristrutturazione e riqualificazione di carattere straordinario, che siano definibili come interventi rilevanti sulle componenti di tipo strutturale dell’impianto.
4. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
5. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva stipulata dal concessionario mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.
6. La mancata realizzazione delle manutenzioni, salve le ulteriori conseguenze previste dalla presente convenzione, comporta l’impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall’amministrazione comunale.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività: ▪ controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori; ▪ eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti; ▪ ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell’intervento di manutenzione. Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata in Allegato C. Inoltre, il DEC può concordare con il CS un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi. Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata. I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l’officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti. In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in Allegato C. La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l’esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell’efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi: ▪ su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato; ▪ su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti della distribuzione; ▪ su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni; ▪ a seguito di rilevazioni telemetriche sulla funzionalità delle macchine. Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionari...
Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1. Premesso che per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che su guasti, necessari a garantire l’ottimale conservazione del bene: il Concessionario di Gestione si assume la manutenzione come definita dall’art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.
2. Gli interventi di competenza, sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA che è parte del presente contratto.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Il concessionario deve provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, secondo il piano presentato in sede di gara e che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell’impianto, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Il concessionario deve provvedere anche all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria relative alle opere di ristrutturazione e riqualificazione di carattere straordinario, che siano definibili come interventi rilevanti sulle componenti di tipo strutturale dell’impianto. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva stipulata dal concessionario mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. La mancata realizzazione delle manutenzioni, salve le ulteriori conseguenze previste dalla presente convenzione, comporta l’impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall’amministrazione comunale.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ a carico dell'Università la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente a fini didattici e di ricerca. In caso di ricerche congiunte, potranno essere stabiliti tra le Parti appositi accordi per la manutenzione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. La ditta dovrà usare con diligenza i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione e curare la scrupolosa manutenzione ordinaria degli stessi, per tutta la durata dell'appalto, in modo da assicurare la migliore conservazione ed il più efficiente grado di funzionamento. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente o far eseguire, a sue spese, periodiche visite ai locali, impianti ed attrezzature da tecnici di sua fiducia. Il Comune provvederà, a sua cura e spese, alle manutenzioni straordinarie dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione. A tale scopo la ditta dovrà segnalare immediatamente ogni guasto o difetto di funzionamento che richieda interventi straordinari. Saranno tuttavia a carico della ditta gli interventi e le sostituzioni resi necessari per incuria o negligenza del personale della ditta stessa.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Il concessionario si impegna ad espletare l’attività nei modi e nelle condizioni previste nel presente capitolato, a tal fine saranno a carico dello stesso le spese di manutenzione ordinaria delle strutture, impianti e attrezzature, mentre restano a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria. ✓ demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti; ✓ demolizione e ricostruzione totale e parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; ✓ rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni, questi ultimi se con le stesse caratteristiche precedenti; ✓ impianti per servizi accessori ad esempio di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione che comunque non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra; ✓ intonaci, rivestimenti e coloritura prospetti esterni purché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; ✓ riparazioni di sporgenze, sostituzioni tegole e serramenti; ✓ installazione di impianti solari, pompe di calore. Per manutenzione straordinaria, si intende in genere un insieme di azioni straordinarie migliorative, preventive e correttive che aumentano il valore del bene e ne prolungano la longevità, ma non con lo scopo di mantenere nel tempo il livello di disponibilità del bene oggetto della manutenzione, compito assegnato alla manutenzione ordinaria. ✓ rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse rispetto alle precedenti; ✓ opere accessorie in strutture esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili (es: impianti di ascensori, scale di sicurezza, intercapedini, recinzioni ecc…); ✓ demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per realizzazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni, cucine ecc…); ✓ rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; ✓ interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell’energia; ✓ rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di nuove recinzioni. Resta inteso che qualsiasi eventuale intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere autorizzata dalle amministrazioni competenti considerata la specificità dei beni oggetto del presente capitolato.
Manutenzione ordinaria e straordinaria a) Manutenzione a carico del Concessionario Il Concessionario assume a proprio carico: la manutenzione ordinaria degli spazi in concessione, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature; la manutenzione ordinaria delle parti esterne dell’edificio che costituiscono il perimetro del locale in concessione. Deve intendersi per manutenzione ordinaria l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e sostituzione che servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità degli spazi senza modificarne le caratteristiche strutturali. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte in conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte e dovranno essere affidate a soggetti professionali e qualificati. Il concessionario si obbliga ad eseguire periodici interventi di pulizia straordinaria, oltre alla disinfezione e disinfestazione, con particolare attenzione per l’area destinata alla distribuzione di cibi e bevande
b) Manutenzione a carico dell’ente Sono a carico dell’Ente gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunchè nei confronti della Amministrazione regionale, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.