Manutenzione ordinaria e straordinaria Clausole campione

Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1. Premesso che per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che su guasti, necessari a garantire l’ottimale conservazione del bene: il Concessionario di Gestione si assume la manutenzione come definita dall’art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla gestione dell'attività di spettacolo, cinema e bar, le spese di organizzazione della notte bianca come sopra esplicitate, le spese di manutenzione ordinaria delle strutture,delle attrezzature e degli impianti, in modo tale da assicurarne l'efficienza, la funzionalità e sicurezza. Sono altresì a carico della ditta assegnataria la custodia e tutte le prestazioni necessarie ed idonee a garantire la pulizia delle strutture, degli arredi e degli spazi così come dettagliato nel precedente articolo. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per mantenimento della struttura sono a carico del concessionario e devono essere comunicati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla loro esecuzione. Spetta al Comune di Loano la pulizia straordinaria dell'impianto da eseguirsi una volta all'anno ad inizio stagione secondo i tempi ed i modi concordati fra il gestore ed il responsabile del servizio Gli oneri di manutenzione straordinaria riferiti ad eventuali modifiche strutturali restano a carico del Comune di Loano salvo quelli che l'affidatario si è impegnato a realizzare a proprie spese. Il gestore non può pretendere alcun indennizzo per mancato introito a causa della sospensione dell'attività derivante da interventi di manutenzione straordinaria o da interventi di messa in sicurezza della struttura determinati dall'adeguamento a sopravvenute norme di legge. Eventuali ulteriori interventi migliorativi sui fabbricati e manufatti presenti nell'area oltre a quelli proposti in sede di offerta tecnica potranno essere apportati dal concessionario previo accordo ed autorizzazione del Comune. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dall'ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della convenzione il concessionario non potrà vantare alcunchè.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ obbligo del Fornitore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impiantistica e delle attrezzature a corredo del servizio di safety e security fornito, al fine di assicurare l’efficienza delle prestazioni invariata per tutta la durata contrattuale. In particolare, il servizio dovrà includere la manutenzione e/o riparazione delle apparecchiature installate e la fornitura delle eventuali parti sostitutive necessarie per assicurare o ripristinare le regolari condizioni di funzionamento entro le tempistiche definite nel presente capitolato. In particolare, con riferimento alla manutenzione ordinaria, il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante efficienza le apparecchiature e dovrà, principalmente, prevedere il controllo trimestrale di ciascun impianto con verifica di: o presenza alimentazione di rete con evidenziazione dell’eventuale mancanza o carica delle batterie con evidenziazione dello stato di batteria scarica, del funzionamento delle periferiche di trasmissione con l’evidenziazione del suo mancato funzionamento o regolazioni dei rilevatori, delle tarature delle centrali di comando e di controllo o efficienza dei dispositivi antimanomissione o funzionalità degli apparecchi di segnalazione a distanza o funzionalità e tarature di ogni altro apparato. Con riferimento alle frequenze di intervento per la manutenzione ordinaria degli impianti anti-intrusione e di controllo accessi, si riportano nel seguito, per le singole unità fondamentali, un elenco di attività, a titolo esemplificativo e non limitativo delle attività che dovranno essere effettuate, con le relative frequenze. Il Fornitore si obbliga, altresì, all’espletamento degli ulteriori interventi che ha indicato nell’offerta tecnica. ● Centralina di comando Intervento Periodicità Verifica funzionamento 6 mesi o diverso termine inferiore indicato nell’offerta Verifica batterie tampone 6 mesi o diverso termine inferiore indicato nell’offerta Verifica linee alimentazione 6 mesi o diverso termine inferiore indicato nell’offerta ● Rilevatori Verifica funzionamento 6 mesi o diverso termine inferiore indicato nell’offerta ● Sirene Intervento Periodicità Verifica funzionamento 6 mesi o diverso termine inferiore indicato nell’offerta Intervento Periodicità Verifica funzionalità 6 mesi o diverso termine inferiore indicato nell’offerta ● Telecamere, Intervento Periodicità Verifica funzionalità, pulizia, 6 mesi o diverso termine infer...
Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1) E’ a carico dell'Università la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente a fini didattici e di ricerca. In caso di ricerche congiunte, potranno essere stabiliti tra le Parti appositi accordi per la manutenzione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. La ditta dovrà usare con diligenza i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione e curare la scrupolosa manutenzione ordinaria degli stessi, per tutta la durata dell'appalto, in modo da assicurare la migliore conservazione ed il più efficiente grado di funzionamento. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente o far eseguire, a sue spese, periodiche visite ai locali, impianti ed attrezzature da tecnici di sua fiducia. Il Comune provvederà, a sua cura e spese, alle manutenzioni straordinarie dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione. A tale scopo la ditta dovrà segnalare immediatamente ogni guasto o difetto di funzionamento che richieda interventi straordinari. Saranno tuttavia a carico della ditta gli interventi e le sostituzioni resi necessari per incuria o negligenza del personale della ditta stessa.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 10, comma 2, il Conduttore assume l’obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità e all’uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto di locazione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria relativa all’Unità Immobiliare e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti eventualmente realizzati dalla Conduttrice saranno a carico della Conduttrice. La manutenzione straordinaria dell’Unità Immobiliare sarà a carico della Locatrice. Ove nel corso della locazione si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, in deroga al disposto dell’art. 1584 c.c., al conduttore non spetterà alcuna riduzione del canone pattuito. Il conduttore non avrà inoltre il diritto a pretendere un risarcimento di danni o spese nel caso che per riparazioni necessarie, anche se differibili, per modifiche dell’intero stabile o parte di esso, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Il concessionario deve garantire in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà del concessionario è a suo totale carico. Il concessionario fornirà all’ASL TO3, con periodicità annuale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati nell’anno, con allegati tutti i documenti giustificativi in conformità al Piano di manutenzione di cui al progetto tecnico di gara. E’ in facoltà dell’ASL TO3, attraverso la S.C. Tecnico e Informatico, verificare l’esatta esecuzione degli interventi manutentivi e potrà provvedere, in via sostitutiva, ai necessari interventi manutentivi qualora gli stessi siano tali da recare pregiudizio agli operatori e agli utenti del servizio addebitando i relativi costi al concessionario inadempiente. Gli interventi di manutenzione straordinaria se causati da uso improprio o da mancata manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature saranno comunque a carico del concessionario. E’ altresì posta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e dei locali di proprietà dell’ASL TO3 intendendosi per tale manutenzione quella necessaria a mantenere gli impianti e i locali in perfetto stato d’uso. In particolare, nell’ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. A titolo esemplificativo: o pulizie ordinarie e straordinarie dei locali, arredi, attrezzature; o decorazione annuale ordinaria, con ripristino di parti danneggiate o sporche nel corso dell’annualità; o riparazione di serramenti esterni e porte interne danneggiate; o sostituzione di vetri e pannelli dei serramenti danneggiati; o sostituzione degli apparati di riscaldamento e raffrescamento danneggiati da uso improprio; o pannelli di controsoffittatura danneggiati o sporchi; o pavimenti e rivestimenti in ceramica danneggiati; o pulizia dei rivelatori di incendio. La fornitura dei prodotti occorrenti per la manutenzione e la pulizia è a carico del concessionario, il quale avrà la responsabilità dell’uso dei ...
Manutenzione ordinaria e straordinaria. L'affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili, nella quale rientrano le seguenti operazioni: • riparazione di parti di intonaci interni (dei centri cottura e dei refettori) ed esterni (del centro cottura di Setteville) e conseguente tinteggiatura, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni (dei centri cottura e dei refettori); • sostituzione di vetri e riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; riparazione o sostituzione di tutti gli arredi e macchinari dati in uso; • riparazione o sostituzione del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, compresa la sostituzione e/o integrazione in corso di appalto con nuove attrezzature; riparazione o sostituzione di sanitari e relative rubinetterie; • riparazione o sostituzione di tutti gli impianti e di tutte le apparecchiature elettriche installate; sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, apparecchi di illuminazione; • manutenzione aree esterne del centro cottura di Setteville, compreso il taglio del prato, verniciatura di parti in ferro scrostate, ripristinodella recinzione. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato delle strutture e delle attrezzature. Restano a carico del Comune tutti gli interventi di straordinaria manutenzione degli stabili e delle parti accessorie, sempre che tali interventi di straordinaria manutenzione non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria. Sarà, comunque, valutato come criterio premiante la realizzazione di manutenzione straordinaria dei centri cottura e dei refettori scolatici da parte dell’I.A.. Alla scadenza del contratto, l'affidatario si obbliga a riconsegnare al Comune i locali ed i macchinari perfettamente funzionanti, tenuto comunque conto dell'usura, dovuta al loro ordinario utilizzo durante la gestione. L'Affidatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture ed ai macchinari, dovuti ad imperizia, negligenza o incuria. Eventuali migliorie e/o aggiunte apportate dall'Affidatario rimarranno di proprietà del Comune, a meno che lo stesso non le ritenga non convenienti e/o inutilizzabili, in tal caso, l'Affidatario è tenuto, a proprie spese, ad asportarle al momento della cessazione del contratto. Gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente concordati con l’Ufficio tecnico comunale e preceduti, se dovuto, dalla presentazione di pratica edilizia ai sensi dell’ art. 6...