Rateizzazione dei pagamenti. 18.1 L’Utente ha la facoltà di richiedere al Fornitore la rateizzazione del pagamento del servizio qualora la fattura sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio fatturato nelle fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all’emissione della fattura oggetto del piano di pagamento.
Rateizzazione dei pagamenti. Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, per i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Rateizzazione dei pagamenti. 1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
Rateizzazione dei pagamenti. Il rimborso delle somme dovute, entro il limite di utilizzo stabilito, potrà avvenire in unica soluzione oppure, ove previsto sul modulo di adesione della specifica carta, ratealmente, anche variando la modalità di pagamento mediante comunicazione alla Banca. La modalità di calcolo della rata mensile varia in base alla tipologia della carta richiesta, e sarà comunque specificata sul presente contratto e sui Fogli Informativi a disposizione della clientela. La rateizzazione, ove accordata, comporta la corresponsione di una commissione nella misura indicata nel contratto sottoscritto e nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico, calcolata sul saldo risultante dall'ultimo estratto conto fino al giorno di pagamento della rata e, successivamente, sull'importo residuo. La commissione così calcolata viene addebitata nel relativo estratto conto mensile. La Banca esegue l'addebito in conto corrente della rata in data e con le modalità indicate al penultimo comma dell'art. 6. Il beneficio della rateizzazione cessa immediatamente in caso di recesso dal rapporto, come regolato dal successivo art. 12, sia da parte della Banca che da parte del Titolare; il Titolare è in tale ipotesi obbligato all'immediato rimborso dell'intero credito e in mancanza al pagamento delle commissioni, spese ed accessori indicati all'articolo 8.
Rateizzazione dei pagamenti. 16.1 Il Cliente è tenuto a pagare l’intero corrispettivo indicato in bolletta e non può provvedere a pagamenti parziali senza la preventiva autorizzazione di EEN, che considererà l’eventuale pagamento parziale non autorizzato un inadempimento del Cliente.
Rateizzazione dei pagamenti. Il gestore garantisce all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto definito al punto 2.3.7. Sempre in tal caso, l’utente finale ha la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia indicata ad inizio paragrafo sia superata a causa di:
Rateizzazione dei pagamenti. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta qualora l’importo della stessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualora sussista la precedente condizione, il Gestore riconosce all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. La richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente deve pervenire al Gestore entro il decimo giorno solare successivo alla data di scadenza della bolletta che intende rateizzare. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: ▪ degli interessi di dilazione non superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; ▪ degli interessi di mora calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%). Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la fattura superi dell’80% il valore dell’addebito medio delle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi a causa di prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore e di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista a punto 5.3.1 per cause imputabili al Gestore. Resta inteso che nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione valgono le previsioni di cui all’art. 42 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i. Il Gestore in ogni caso si riserva la facoltà di acconsentire alla rateizzazione dei pagamenti a favore degli Utenti che, versando in condizioni economiche disagiate, risultino meritevoli di un intervento di agevolazione.
Rateizzazione dei pagamenti. 15.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione nei seguenti casi: • l’importo fatturato è superiore a tre (3) volte all’importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all’emissione della fattura; • …………………….. In tal caso, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta, il Fornitore applicherà interessi per la rateizzazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
Rateizzazione dei pagamenti. 15.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato di seguito.
Rateizzazione dei pagamenti. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta qualora l’importo della bolletta stessa sia superiore del 100% (ovvero più del doppio) rispetto al valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualora sussista la precedente condizione, il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il Gestore in ogni caso si riserva la facoltà di acconsentire alla rateizzazione dei pagamenti, a favore degli Utenti che, versando in condizioni economiche disagiate, risultino meritevoli di un intervento di agevolazione. La richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale deve avvenire entro il decimo giorno solare successivo alla data di scadenza della bolletta che si intende rateizzare.