Rateizzazione dei pagamenti. 18.1 L’Utente ha la facoltà di richiedere al Fornitore la rateizzazione del pagamento del servizio qualora la fattura sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio fatturato nelle fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all’emissione della fattura oggetto del piano di pagamento.
18.2 La richiesta di rateizzazione può essere presentata attraverso l’invio di richiesta scritta al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità: - posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx o xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx - raccomandata A/R all’indirizzo: Xxxxx Xxxx Xxxxx n. 8, 12051 Alba (CN) - fax: 0173/441104
18.3 Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 18.1, il Fornitore è tenuto a riconoscere all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le Parti.
18.4 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
18.5 Le somme relative al piano di rateizzazione saranno maggiorate di interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE).
18.6 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di costituzione in mora:
a) il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora;
b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’Utente moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.
Rateizzazione dei pagamenti. 1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
2. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, con durata compatibile con la periodicità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
4. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.
5. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Gestore: − accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell’importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli; − ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.
Rateizzazione dei pagamenti. Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, per i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Rateizzazione dei pagamenti. Il gestore garantisce all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto definito al punto 2.3.7. Sempre in tal caso, l’utente finale ha la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia indicata ad inizio paragrafo sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore. Sulla bolletta sono indicate la data di emissione e quella di scadenza della bolletta stessa.
Rateizzazione dei pagamenti. Il rimborso delle somme dovute, entro il limite di utilizzo stabilito, potrà avvenire in unica soluzione oppure, ove previsto sul modulo di adesione della specifica carta, ratealmente, anche variando la modalità di pagamento mediante comunicazione alla Banca. La modalità di calcolo della rata mensile varia in base alla tipologia della carta richiesta, e sarà comunque specificata sul presente contratto e sui Fogli Informativi a disposizione della clientela. La rateizzazione, ove accordata, comporta la corresponsione di una commissione nella misura indicata nel contratto sottoscritto e nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico, calcolata sul saldo risultante dall'ultimo estratto conto fino al giorno di pagamento della rata e, successivamente, sull'importo residuo. La commissione così calcolata viene addebitata nel relativo estratto conto mensile. La Banca esegue l'addebito in conto corrente della rata in data e con le modalità indicate al penultimo comma dell'art. 6. Il beneficio della rateizzazione cessa immediatamente in caso di recesso dal rapporto, come regolato dal successivo art. 12, sia da parte della Banca che da parte del Titolare; il Titolare è in tale ipotesi obbligato all'immediato rimborso dell'intero credito e in mancanza al pagamento delle commissioni, spese ed accessori indicati all'articolo 8.
Rateizzazione dei pagamenti. 15.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato di seguito.
15.2 La richiesta di rateizzazione può essere trasmessa a mezzo fax al numero 0000.0000000 o email all’indirizzo Xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o Xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
15.3 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione il relativo importo viene maggiorato degli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, maggiorato di tre virgola cinque punti percentuali.
Rateizzazione dei pagamenti. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta qualora l’importo della bolletta stessa sia superiore del 100% (ovvero più del doppio) rispetto al valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualora sussista la precedente condizione, il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il Gestore in ogni caso si riserva la facoltà di acconsentire alla rateizzazione dei pagamenti, a favore degli Utenti che, versando in condizioni economiche disagiate, risultino meritevoli di un intervento di agevolazione. La richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale deve avvenire entro il decimo giorno solare successivo alla data di scadenza della bolletta che si intende rateizzare.
Rateizzazione dei pagamenti. 1. AI fine di agevoIare gIi Utenti neI pagamento deIIe boIIette iI Gestore riconosce Ia possibiIità di accedere aIIa rateizzazione dei pagamenti quaIora I'importo deIIa boIIetta da rateizzare sia superiore aI doppio deII'importo medio deIIe boIIette addebitate aII'Utente negIi uItimi 12 mesi.
2. In ogni caso, anche quaIora non sussista Ia condizione predetta, iI Gestore si riserva Ia facoItà di acconsentire aIIa rateizzazione dei pagamenti per gIi Utenti che versando in particoIari condizioni economiche e che siano comunque meritevoIi di un intervento di agevoIazione.
3. L'Utente che intende avvaIersi deIIa rateizzazione dei pagamenti dovrà darne comunicazione scritta aI Gestore entro dieci giorni successivi Ia data di scadenza deIIa boIIetta che intende rateizzare.
4. A seguito deIIa richiesta, iI Gestore, renderà noto aII'Utente iI piano di rateizzazione, che, saIvo diverso accordo tra Ie parti, dovrà compIetarsi neI periodo che intercorre tra Ia boIIetta da rateizzare e Ia boIIetta successiva. GIi importi dei pagamenti rateaIi matureranno gIi interessi IegaIi.
Rateizzazione dei pagamenti. 15.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione nei seguenti casi: • l’importo fatturato è superiore a tre (3) volte all’importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all’emissione della fattura; • …………………….. In tal caso, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta, il Fornitore applicherà interessi per la rateizzazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
15.2 La richiesta di rateizzazione può essere trasmessa a mezzo 0362/237136 o di una email all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx o pec xxxx@xxx.xxxxxx.xx entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta.
15.3 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo viene maggiorato degli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, maggiorato di tre virgola cinque punti percentuali.
Rateizzazione dei pagamenti. 16.1 Il Cliente è tenuto a pagare l’intero corrispettivo indicato in bolletta e non può provvedere a pagamenti parziali senza la preventiva autorizzazione di EEN, che considererà l’eventuale pagamento parziale non autorizzato un inadempimento del Cliente.
16.2 EEN informa il Cliente finale, all’interno della relativa bolletta, della possibilità di rateizzare i pagamenti. Nel caso di Cliente titolare di una fornitura di Gas Naturale e di bonus sociale EEN è tenuta ad offrire la rateizzazione nei casi specificati nell’allegato “Agevolazioni per Clienti domestici in stato di disagio fisico e/o economico”