RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI Clausole campione

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 16.1 Il Cliente può inoltrare a Etra Energia un reclamo o una richiesta di informazioni, in forma scritta, ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx oppure, tramite posta, all’indirizzo Xxx Xxxxxxx, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) o, tramite posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta di informazioni. Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del POD e/o PDR ove disponibile o, qualora non disponibile, il Codice Cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura. 16.2 Per i reclami in forma scritta la Società, in ottemperanza al TIQV, invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall’art. 20.2. 16.3 In caso di reclami, in forma scritta, relativi all’importo addebitato nella bolletta, la Società, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta ed a rettificare la bolletta nei tempi e secondo le modalità previste dall’ art. 20.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l’importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della bolletta ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati dalla Società come previsto dall’art.10 e comunicati al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso. 16.4 In caso di reclamo inerente alla fatturazione, di una richiesta di rettifica di fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, la Società provvede ad inviare gli Elementi di Dettaglio nei termini di cui all’articolo 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 16.5 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall’ARERA. In alternativa, il Cliente ha la facoltà ...
RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare motivato reclamo scritto all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, potendo allo scopo utilizzare anche il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, nonché recapitabile al Cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile nel Portale Internet del Fornitore. Il reclamo andrà inviato a Servizio Elettrico Nazionale attraverso il sito web xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure alla Casella Postale 1100 – 00000 Xxxxxxx. Nel sito web sono riportate anche le ulteriori modalità di inoltro del reclamo in forma scritta, gli elementi minimi per la presentazione del reclamo e le modalità di trattazione dello stesso. I recapiti sopra citati possono essere utilizzati anche per l'invio al fornitore di richieste scritte di informazioni. I reclami e le richieste di informazioni scritte che riguardano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prestato dal Distributore, possono essere inviati dal Cliente anche al Distributore. 8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà la riscossione della bolletta oggetto di contestazione, qualora presentato entro la scadenza indicata. 8.3 Per le modalità e i tempi di risposta al reclamo scritto il Fornitore si attiene a quanto prescritto dalla Delibera 413/2016/R/com dell'ARERA (e successive modifiche e integrazioni). 8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.16.
RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. Eventuali reclami e richieste di informazioni possono essere inoltrate agli indirizzi indicati in calce al contratto, utilizzando l’apposito modulo disponibile nell’Area Clienti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (Tutela SIMILE).
RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 20.1 Il Cliente può formulare al Fornitore richieste di informazioni e reclami scritti utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito web del Fornitore ed inviandole a Gelsia con le modalità indicate negli stessi moduli. 20.2 Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo ma ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome dell’intestatario della fornitura; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico; d) tipologia di fornitura. 20.3 Il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una risposta scritta motivata.
RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 16.1 Il Cliente può inoltrare ad HERA COMM un reclamo o una richiesta di infor- mazioni, in forma scritta, ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito www. xxxxxxxxxx.xx, oppure ad HERA COMM Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX), purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta di informazioni. Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del POD e/o PDR ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura. 16.2 Per i reclami in forma scritta HERA COMM, in ottemperanza al TIQV, invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall’art. 21.2. 16.3 In caso di reclami, in forma scritta, relativi all’importo addebitato nella bolletta,
RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare motivato reclamo scritto all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, potendo allo scopo utilizzare anche il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, nonché recapitabile al Cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile nel Portale Internet del Fornitore. Il reclamo andrà inviato a Servizio Elettrico Nazionale attraverso il sito web xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure alla Casella Postale 1100 – 00000 Xxxxxxx. Nel sito web sono riportate anche le ulteriori modalità 8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà la 8.3 Per le modalità e i tempi di risposta al reclamo scritto il Fornitore si attiene a quanto prescritto dalla Delibera 413/2016/R/com dell'ARERA (e successive modifiche e integrazioni). 8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.16.
RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI. 8.1. In ogni caso e in ogni momento, il cliente può inviare all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta) motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo predisposto dal fornitore stesso e consegnato o inviato al cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura nonché recapitabile al cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile sul Portale Internet del fornitore. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo medesimo. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel Portale Internet sopraindicato e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche attraverso il Servizio telefonico Clienti. In tale caso il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, eventualmente informatico, a cura dell'operatore che lo riceve. 8.2. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il fornitore, dandone tempestiva notizia al cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche, con fatturazione del nuovo importo e senza nessuna maggiorazione. Se il reclamo non risulta fondato il fornitore applicherà sulla somma già richiesta, sempre previa informativa all'interessato e a partire dalla data di scadenza della bolletta, gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati come precisato nell'art. 7. 8.3. Al momento della ricezione del reclamo, il fornitore comunica al cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il fornitore riferisce al cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al cliente dopo 15 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. La risposta deve sempre essere motivata e contenere, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal cliente. 8.4. Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per ma...

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  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.