Contratto di assicurazione
modello 4007 ed. 01/11/2011
Cristalli e Vetri
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
Nota informativa
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legislazione applicabile
11. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
13. Reclami
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
15. Perizia contrattuale
• Glossario
Condizioni di assicurazione
• Condizioni generali assicurazione
• Condizioni particolari
• Condizioni speciali
Informativa privacy
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
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NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
Nota informativa relativa al contratto di assicura- zione contro i danni “Xxxxxxxxx e Vetri” (Regolamen- to Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle Condi- zioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclu- sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- denziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci- colo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario as- sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURA- ZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA- TIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349
- sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
2 di 5 NOTA INFORMATIVA
d) La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicura- zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Nume- ro di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale del- l'Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bi- lancio approvato relativo all'esercizio 2010.
Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del mar- gine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera rac- comandata o telefax, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Artico- lo 7 delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni La copertura offerta dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazio- ne e in base alle scelta effettuata dal Contraente, è la seguente:
• CRISTALLI E VETRI: la Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle la- stre assicurate, dovute a rottura per qualsiasi causa, comprensive dei costi di trasporto ed installazione. Si rinvia all'Articolo 11 delle Condizioni generali di assi- curazione, per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pa- gamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Articolo 12 delle Condizioni generali di assicurazione.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen- te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifi- cazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 1.500,00 Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 200,00 Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferio- re alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferio- re al minimo).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale: € 50.000,00 Danno risarcibile: € 60.000,00 Indennizzo: € 50.000,00.
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
Indennizzo = ammontare del
danno indennizzabile x somma assicurata
Valore delle cose assicurate
Esempio
Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00
Danni: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00)
= € 60.000,00
Si rimanda all'articolo 21 “Assicurazione parziale” delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio. Tale disposto non trova applicazione se ope- rante la condizione speciale A) e B) “Primo rischio rela- tivo” e “Primo rischio assoluto”.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circo- stanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto po- trebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
NOTA INFORMATIVA 3 di 5
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazio- ne scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 “Aggrava- mento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipo- tesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi- cazione del rischio.
1° esempio per la garanzia cristalli e vetri
Al momento della stipulazione del contratto il Contra- ente ha dichiarato che l'attività svolta nel fabbricato in cui sono assicurate le lastre è' adibito ad ufficio, per cui la Società applica il relativo tasso di premio.
A seguito di una ristrutturazione del fabbricato viene installato un ponteggio lungo tutte le pareti esterne.
Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Socie- tà ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.
2° esempio per la garanzia cristalli e vetri
Al momento della stipulazione del contratto il Contra- ente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato in cui le pareti esterne sono costituite da lastre per cui la Società applica il relativo tasso di premio.
A seguito di una ristrutturazione del fabbricato le pareti esterne vengono sostituite in gran parte da laterizi e il Contraente lo comunica alla Società.
La Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comuni- cazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'in- tera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 “Pa- gamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni generali di assicurazione.
7. Rivalse
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile ver- so le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società control- late, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, pur- ché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eser- citi l'azione verso il responsabile. Si rinvia all'Articolo 14 delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la So- cietà può recedere dall'assicurazione dandone comu- nicazione scritta al Contraente. Si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni
ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccoman- data, spedita almeno trenta giorni prima della scaden- za (Articolo 7 delle Condizioni generali di assicurazio- ne). La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile).
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per cia- scuna delle quali il relativo premio è soggetto all'im- posta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Cristalli e Vetri: 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicu- rato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è as- segnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbli- go di conservare le tracce del sinistro, di fornire tutte le indicazioni sulle cause e le circostanze del sinistro, al- legando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni (Articolo 18 “Obblighi in caso di sinistro” delle Condizioni generali di assicurazione).
Si rinvia agli articoli 19 e 20 delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedu- re di valutazione del danno.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unio- ne Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
- Tel.: 00 00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esi- to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
4 di 5 NOTA INFORMATIVA
I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'even- tuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re- clami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controver- sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclaman- te e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competen- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or- ganismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione pre- scelta ed il Cliente stesso.
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibi- lità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'ap- posito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano av- valersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all'indiriz- zo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000 0000000.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga-
torio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazio-
ne della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
15. Perizia contrattuale
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
GLOSSARIO
Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia deman-
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribui- scono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni,o a 366 gior- ni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.
• Fascicolo Informativo: l'insieme della documenta- zione informativa da consegnare al potenziale clien- te, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione,Informativa Privacy.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Isvap: istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni pri- vate e di interesse collettivo.
• Lastre: le lastre di cristallo o vetro, piane o curve - fis- se nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - sta-
data a due Periti, nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente. I due periti possono nominarne un terzo per prendere le decisioni a maggioranza su eventua- li punti controversi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 19 “Controversie e procedura per la valutazione del danno” delle Condizioni Generali di assicurazione.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della So- cietà e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudi- ziaria.
bilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali la- vorazioni, decorazioni ed iscrizioni, esclusi i lucernari e le lastre aventi valore artistico o d'antiquariato.
• Periodo assicurativo - Annualità Assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della pri- ma ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: il documento che prova l'esistenza del con- tratto di assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla So- cietà.
• Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.
• Sinistro: il fatto dannoso previsto in polizza.
• Società: Unipol Assicurazioni S.p.A.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 11/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) – tel. x00 000 0000000 – fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 – R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Sedi Operative: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx – tel. x00 000 0000000 – fax x00 000 000000 – Casella Postale AD 1705
NOTA INFORMATIVA 5 di 5
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo non- ché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in- dicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della So- cietà. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e ri- prende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della ga- ranzia
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di as- sicurazione
salvo che l'assicurazione sia
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman- data o telefax spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,
stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Oneri fiscali
Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegna- ta la polizza.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme di legge.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 4 - Aggravamento del rischio
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI E VETRI
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione
escluse quelle previ-
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
La Società, nella “Forma di Garanzia” risultante dal frontespizio della scheda di polizza, indennizza le spe- se sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa,
dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di
qualsiasi altra spesa.
Se l'assicurazione è stipulata da un condominio, la garanzia è limitata alle sole lastre pertinenti agli in- gressi ed alle scale condominiali nonché ai vani di uso comune.
comprensive
ste dall'Art. 12, delle lastre assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche,
Art. 5 - Diminuzione del rischio
dell'art. 1897 del Codice Civile
municazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi
successivi alla co-
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
e rinuncia alla relativa
facoltà di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'as- sicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di effi- cacia del recesso, rimborsa la parte del premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
2 di 6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente.
Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
b) determinate da dolo o colpa, anche grave, del- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popo- lari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotag- gio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture
indennizzabili a termini di polizza.
somma assicurata con il limite massimo di inden-
nizzo per sinistro di € 5.000,00 (cinquemila).
fino alla concorrenza della
e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine,
Art. 12 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende le rotture:
a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di traslo- co, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinan- ze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurre- zione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatesi in occasione di esplosioni o di emana- zioni di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in oc- casione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) causate da terremoti, da maremoti, da eruzioni vul- caniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvio- ni, da incendio, da fulmine, da scoppi, da esplosio- ni, da gelo;
e) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
f) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
g) di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
h) di insegne collocate all'esterno dei locali.
Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 17 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio co- esistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dar- ne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispet- tivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal con- teggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente
- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dar- ne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.
Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire all'accer- tamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro
Sono altresì esclusi i danni indiretti quali i profitti spe- rati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 13 - Somma assicurata
La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo delle lastre assicurate, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione.
Art. 14 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile ver- so le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controlla- te, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché
il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tutta- via essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Art. 19 - Controversie e procedura per l'accerta- mento del danno
Le quantificazioni del danno e dell'eventuale indenniz- zo devono essere effettuate:
a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di ac- cordo,
b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa xxxxxx- sta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le co- municherà la nomina del proprio tramite raccoman- data A/R, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribu- nale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coa- diuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 di 6
I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presi- dente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulle quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo. Se i periti non si ac- cordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a mag- gioranza.
Ciascuna delle Parti sosterrà le spese del proprio peri- to; quelle del terzo faranno carico per metà al Contra- ente e per metà alla Società.
Art. 20 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sul- la natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adem- piuto agli obblighi di cui all'Articolo 18 “Obblighi in caso di sinistro” delle Norme che regolano l'assicu- razione in generale;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il va- lore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Ar- ticolo 13 “Somma assicurata” delle Norme che re- golano l'assicurazione in generale;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del dan- no e delle spese secondo i criteri di cui all'Articolo 13 “Somma assicurata” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
4 di 6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell'Articolo 13 “Somma assicurata” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti
in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrat- tuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni forma- lità.
Art. 21 - Assicurazione parziale
La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne il costo di rimpiazzo.
In questo ultimo caso, se la somma assicurata è infe- riore al costo di rimpiazzo al momento del sinistro di tutte le lastre assicurate, l'indennizzo verrà ridotto se- condo il rapporto esistente tra i predetti due importi.
Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo en- tro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizio- ne e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12-I, lettere c) e d).
CONDIZIONI PARTICOLARI
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
Operanti in quanto espressamente richiamate sul fron- tespizio della scheda di polizza
rate al fabbricato del quale fanno parte i locali in cui
l'Assicurato svolge la propria attività.
purché stabilmente anco-
Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante comunicazione scritta da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate alla stipulazione della polizza siano aumentate almeno del 50% a seguito della applicazione della presente clausola. In tal caso la clausola cessa di avere valore, restando somme assicurate e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.
1. Estensione delle garanzie alle insegne - codice 1 A deroga del punto h) dell'art. 12 - Esclusioni - le Parti convengono di estendere le garanzie di po- lizza alle lastre costituenti le insegne, anche se in materiale plastico rigido,
denza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Le somme assicurate ed il relativo premio sono collegati agli indici dei “prezzi al consumo delle fa- miglie di operai ed impiegati” pubblicati dall'Istitu- to Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
2. Adeguamento automatico - codice 77
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggior- namenti, l'indice del mese di Settembre dell'an- no precedente;
I limiti di indennizzo se espressi in cifra assoluta, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a “Primo Rischio Relativo” se- guono l'adeguamento come per la somma assicura- ta. Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice indicato nella scheda di polizza.
b) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma assicurata ed il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
CONDIZIONI PARTICOLARI 5 di 6
c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla sca-
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'ade- guamento tenendo conto delle variazioni notoria- mente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ulti- mo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l'adeguamento, la Società ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato, oppure di recedere dallo stesso con pre- avviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta.
CONDIZIONI SPECIALI
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
Operanti a seconda della “Forma di Garanzia” prestata sulla scheda di polizza
A) Primo rischio relativo
L'assicurazione è prestata a “Primo rischio relativo” e cioè senza applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 21 e con l'abrogazione dell'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli e Vetri, purché il valore complessivo delle lastre - ivi comprese le spese di trasporto ed installazione - non superi il quadruplo della somma assicurata al- trimenti, fermo il limite massimo di indennizzo rap-
6 di 6 CONDIZIONI SPECIALI
Ed. 11/2011
presentato dalla somma assicurata, l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'importo ottenuto divi- dendo per quattro il suddetto valore complessivo delle cose assicurate.
B) Primo rischio assoluto
L'assicurazione è prestata a “Primo rischio asso- luto” e cioè senza applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 21 e con l'abrogazione dell'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazio- ne Cristalli e Vetri.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri
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Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezio- ne dei dati personali
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La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità stret- tamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguar- dano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(5).
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1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo.
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Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011
Mod. 4007 - Ed. 01/11/2011 -
St. 10/2011 - 30.000
- CAL.