Contratto di appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Agenzia delle Entrate
Rep. n.
Contratto di appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ……………. in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, ,
Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:
- ……………….., dirigente pubblico, nato a ……. il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
-…........................................, nato a ……… il ,
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di …………..….
della Società…………………, con sede legale in ;
codice fiscale e numero di iscrizione Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: ………………, capitale sociale versato
………………….... (di seguito, per brevità, Società), aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Agenzia delle Entrate.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto
Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Agenzia delle Entrate.
In particolare il contraente si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Progetto e relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di offerta tecnica, le attività indicate nei seguenti articoli.
Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni entro i termini tassativamente stabiliti dal presente contratto.
Art. 2 - Durata e recesso
2.1 Il presente contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data di stipula e, comunque, fino all’integrale adempimento, da parte del contraente, di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente contratto. Tali termini sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ed improrogabili ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
Si precisa al riguardo che la durata del contratto sarà comunque pari al periodo di vigenza delle coperture assicurative, stipulate dall’Agenzia con la collaborazione del Broker.
In particolare il Broker assicura l’assistenza sino alla scadenza del presente contratto e si impegna comunque, in ogni ipotesi di cessazione del servizio, alla continuazione del rapporto contrattuale per un periodo massimo di 90 giorni per effettuare il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, al fine di consentire
a quest’ultimo di subentrare nella gestione delle polizze in essere, dei sinistri eventualmente pendenti o che si dovessero verificare e di tutte le attività correlate.
Il contraente non subentrerà al Broker cessante nella gestione delle polizze assicurative in essere al momento della stipula del contratto; il Broker cessante continuerà altresì la gestione di sinistri pendenti o che si dovessero verificare con riferimento alle polizze da lui stipulate, anche successivamente alla data di stipula del nuovo contratto di brokeraggio.
2.2. Il raggiungimento anticipato del massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
Qualora, in corso d’esecuzione del presente appalto, venisse stipulata una Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l’Agenzia, quest’ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Coerentemente con il comma 508 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), l’Agenzia si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore a quello di riferimento indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006.
Resta salvo il diritto dell’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un
preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
Art. 3 – Corrispettivo del Broker
3.1 . Il compenso che sarà corrisposto al Broke per il triennio, come indicato nell’offerta economica, integralmente recepita dal presente contratto, è pari ad € NON
COMPILARE _
Il servizio oggetto della presente gara non presenta rischi di natura interferenziale.
L’importo contrattuale deve ritenersi fisso, non modificabile in seguito ad eventuali regolazioni di premio e comprensivo della remunerazione di tutte le attività richieste dal Capitolato.
I contratti assicurativi che saranno successivamente stipulati non prevedranno, pertanto, il riconoscimento di una provvigione e/o importo a qualsiasi titolo a favore della società di Brokeraggio.
Qualora nel corso di esecuzione del servizio, l’ammontare dei premi oggetto delle stipulande polizze assicurative subisse variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel presente capitolato, il Broker non potrà pretendere adeguamenti del corrispettivo.
Nell’eventualità che emergessero altre esigenze assicurative, anche dovute a nuovi obblighi di legge, la remunerazione del servizio eventualmente reso dovrà considerarsi ricompresa nel corrispettivo offerto in gara.
Nessun corrispettivo aggiuntivo verrà corrisposto al Broker aggiudicatario in relazione ai premi delle polizze di assicurazione
attualmente vigenti che dovessero essere pagati nel periodo contrattuale.
Il Broker, nel caso in cui venga risolto anticipatamente il presente rapporto, dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui corrispettivi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
3.2 Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo sarà remunerato dall’Agenzia secondo le modalità specificate di seguito.
I pagamenti del servizio di brokeraggio saranno effettuati direttamente al broker in corrispondenza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati alle compagnie assicurative.
Si precisa, al riguardo, che le rate annuali dei servizi assicurativi saranno pagati dall’Agenzia direttamente alla Compagnie assicurative che saranno selezionate mediante pubblica gara d’appalto
3.3 Con particolare riguardo all’attività di cui al paragrafo 2, lett. e) ed al paragrafo 3, punto 4 del Capitolato Speciale, qualora le procedure di affidamento per la selezione dei nuovi servizi assicurativi andassero deserte, ovvero non si addivenisse alla sottoscrizione delle relative polizze, l’Agenzia procederà a verificare, in contraddittorio con il Broker, la non imputabilità di quanto sopra alla responsabilità di quest’ultimo.
Solo nell’ipotesi in cui sia inequivocabilmente comprovato che la responsabilità per i fatti di cui sopra non sia ascrivibile al contraente, a questi verrà riconosciuto un compenso pari al 5% dell’importo di aggiudicazione.
Tale compenso potrà essere corrisposto una sola volta; pertanto, nell’ipotesi in cui una medesima procedura di gara si concludesse per più di una volta senza un esito positivo, al Broker sarà dovuto solo il compenso del 5% come sopra esposto.
In ogni caso, al Broker non potrà essere riconosciuto un importo superiore rispetto all’importo di aggiudicazione, pertanto, in caso di gara deserta successivamente aggiudicata, al contraente verrà riconosciuto l’importo di pertinenza detratto il 5% eventualmente corrisposto.
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
4.1 Il contraente si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto entro i termini tassativamente indicati nel Capitolato descrittivo e prestazionale, così come integrati dalla dichiarazione di offerta tecnica.
Il contraente riconosce che tutte le modalità ed i termini previsti nel Progetto, così come richiamato nel presente articolo, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 1457 c.c.
Il contraente dovrà procedere alla revisione e all’aggiornamento della valutazione dei rischi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di redigere i capitolati tecnici di polizza inerenti le nuove coperture assicurative. I capitolati saranno successivamente oggetto della gara che l’Agenzia espleterà per l’affidamento delle proprie coperture assicurative.
Il contraente dovrà altresì attuare la gestione ed esecuzione delle suddette nuove polizze assicurative ed erogare, nell’ambito del servizio stesso e per l’intera durata dell’incarico, un servizio
specialistico di ausilio all’Agenzia nella gestione delle tematiche assicurative.
In particolare, il contraente si impegna a svolgere le attività indicate di seguito nel dettaglio.
A) Attività di supporto
1. Stima e valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Agenzia con determinazione dei valori assicurabili, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (ovvero entro il miglior termine indicato in sede di Offerta tecnica); tale stima deve essere verificata ed adeguata con cadenza annuale.
La redazione della stima asseverata della valutazione sopraindicata dovrà essere effettuata a cura e spese del Broker che potrà avvalersi di un esperto di sua fiducia, di cui si assume la piena responsabilità.
I valori economici di stima inerenti la valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Agenzia, contenuti nella perizia, costituiranno i massimali da assicurare che saranno inseriti nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali relativi alle nuove polizze assicurative a garanzia del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Agenzia.
2. Redazione di un Piano di Risk Assessment entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (ovvero entro il miglior termine indicato in sede di offerta tecnica) che riporti in maniera dettagliata e specifica:
- l’identificazione dei rischi aziendali;
- la redazione di una check-list che evidenzi gli accorgimenti tecnici che possono ridurre l’incidenza del rischio con indicazione delle necessarie coperture assicurative sulla base dei rischi rilevati.
3. Presentazione del Programma assicurativo triennale, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (ovvero entro il miglior termine indicato in sede di offerta tecnica), da predisporre previa verifica e confronto con le polizze in essere dell’Agenzia (evidenziandone le carenze e le integrazioni alla luce della nuova analisi dei rischi, della normativa di settore, dell’evoluzione giurisprudenziale, del mercato assicurativo e delle esigenze dell’Agenzia).
Il Programma dovrà contenere un prospetto sintetico dove siano riepilogate:
- le tipologie di polizze da stipulare ritenute necessarie;
- i massimali, i capitali da assicurare;
- la stima, conseguente anche all’analisi del mercato, dei premi presunti.
Per quanto attiene all’individuazione dei premi assicurativi presunti sarà cura del contraente specificare nel dettaglio i criteri utilizzati ai fini della loro determinazione, evidenziando la coerenza degli stessi ai parametri del mercato di riferimento.
4. In riferimento alla lettera e) del paragrafo 2 del Capitolato, il contraente dovrà garantire l’assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali descrittivi e prestazionali. Dovrà altresì essere garantita l’assistenza professionale per la predisposizione e stesura
degli atti necessari al perfezionamento della documentazione delle procedure di affidamento relative alla selezione delle nuove polizze assicurative.
I capitolati e la documentazione di gara dovranno essere predisposti entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del programma assicurativo. Dovrà altresì essere garantita l’assistenza professionale per la predisposizione e stesura degli atti necessari al perfezionamento della documentazione delle procedure di affidamento relative alla selezione delle nuove polizze assicurative.
Il contraente dovrà procedere alla redazione di una relazione tecnica da allegare ai capitolati, con evidenza dei criteri utilizzati per l’individuazione della base d’asta di ogni ramo di rischio oggetto dell’appalto.
5. Fornire assistenza in tutte le fasi di espletamento della procedura di affidamento dei servizi assicurativi e nella fase di stipula delle polizze assicurative, da svolgersi anche con redazioni di pareri da rendersi entro 1 giorno lavorativo decorrente dal momento della richiesta. Ove occorra, il Broker dovrà altresì garantire la presenza presso gli uffici centrali dell’Agenzia di proprio personale, che svolgerà attività di supporto tecnico nelle suddette fasi al fine di collaborare alla risoluzione di qualsivoglia problematica che dovesse emergere durante le citate attività. La presenza dovrà essere garantita entro 1 giorno dalla richiesta di assistenza.
6. Revisione annuale del programma assicurativo dell’Agenzia al termine della prima annualità dei nuovi contratti assicurativi, mediante
consegna – entro 30 giorni naturali e consecutivi – di una relazione sugli aggiornamenti e interventi da attuare, finalizzati al controllo e alla prevenzione dei danni materiali e patrimoniali e al fine di garantire l’efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi.
B) Attività di gestione delle Polizze assicurative
1. Supporto all’Agenzia nella gestione delle polizze assicurative che saranno stipulate nel periodo contrattuale, relativamente a tutte le attività inerenti ai rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l’Agenzia e le Compagnie assicuratrici, mediante il controllo sull’emissione delle polizze e delle appendici.
2. Segnalazione all’Agenzia delle scadenze dei pagamenti di premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo.
3. Segnalazione degli atti di liquidazione dei sinistri e di ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria.
4. Assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri occorsi durante il periodo di copertura assicurativa; la denuncia del sinistro da parte dell’Agenzia sarà presentata alla società di brokeraggio aggiudicataria, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT); la gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte delle compagnie (es. difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte, ecc.); sarà compito della società di brokeraggio assumere nei confronti delle società assicuratrici tutte le iniziative necessarie al conseguimento nel minor tempo possibile della soddisfacente liquidazione del danno e/o della chiusura
della pratica incluso l’analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica.
5. Redazione di report semestrali, da fornire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ogni semestre di vigenza delle polizze e/o ad ogni richiesta dell’Agenzia, aventi ad oggetto l’andamento dei sinistri (liquidati, riservati, rigettati, etc) e contenenti i seguenti dati:
- numero di sinistri denunciati, divisi per ramo;
- numero di sinistri senza seguito, divisi per ramo;
- numero di sinistri liquidati e relativo importo, divisi per ramo;
- numero di sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, divisi per ramo;
I report suddetti dovranno essere corredati da una valutazione tecnica contenente proposte migliorative che il Responsabile del servizio dovrà presentare alla struttura tecnica preposta dell’Agenzia.
6. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’Agenzia, invio di informazioni e valutazioni inerenti l’andamento delle polizze assicurative stipulate e il rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici, nonché informazioni relative all’andamento dei mercati assicurativi con particolare evidenza delle condizioni di solidità economica delle diverse Compagnie assicuratrici. C) Altre attività
1. Assistenza tecnica e di coordinamento da parte del Responsabile del servizio, da assicurarsi su richiesta dell’Agenzia, da svolgersi presso le sedi della stessa, con un preavviso di almeno 2 giorni. L’attività di
assistenza dovrà prevedere anche la redazione di pareri finalizzati alla analisi e risoluzione delle problematiche assicurative, inclusi eventuali dubbi interpretativi relativi all’operatività della condizioni di polizza, da fornire entro 3 giorni dalla richiesta.
2. Formazione, secondo il Piano predisposto dal contraente nell’Offerta Tecnica, del personale dell’Agenzia preposto alla gestione delle polizze assicurative, attraverso la programmazione di sessioni di aggiornamento finalizzate al monitoraggio dei rischi derivanti dall’espletamento dell’attività dell’Agenzia, all’analisi della materia assicurativa oggetto delle condizioni delle polizze assicurative che saranno stipulate dell’Agenzia.
4.2 Il Broker si impegna a predisporre e realizzare, entro 60 giorni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, un archivio di servizio in forma di database informatico residente su server dell’operatore economico, utilizzabile in ambiente Windows, accessibile tramite browser-web e procedura di autenticazione del personale designato dall’Agenzia.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, nell’archivio dovranno essere elencati i sinistri, secondo la strutturazione e la divisione prevista nel punto 5 della lettera B del Capitolato.
L’archivio dovrà essere realizzato sulla base del contenuto delle attività che saranno svolte in base a quanto prescritto dal presente capitolato e delle eventuali indicazioni correttive fornite dall’Agenzia. In qualsiasi momento, nel corso della durata dell’appalto l’Agenzia, se
necessario, potrà richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla struttura e alle funzionalità dell’archivio. Per tutta la durata dell’appalto il Broker dovrà garantire l’inserimento dei dati e l’aggiornamento in tempo reale dell’archivio.
Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l’archivio: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale all’addetto all’inserimento e alla verifica dei dati.
La tenuta e l’aggiornamento dell’archivio non esonerano in ogni caso il Broker dall’obbligo di fornire in forma cartacea, se ritenuto necessario dall’Agenzia, gli stessi dati sopra indicati.
Al termine dell’appalto o in caso di risoluzione del contratto, ovvero se richiesto dall’Agenzia nel corso di validità dell’appalto, il Broker dovrà fornire la copia completa dell’archivio su idoneo supporto digitale e/o cartaceo. L’Agenzia si riserva il diritto di utilizzare l’archivio (sia l’applicativo di gestione sia i dati) per propri fini, anche al di fuori del rapporto contrattuale con il Broker.
4.3 L’Agenzia si riserva la facoltà di proporre nel periodo di vigenza contrattuale tutte quelle modifiche e aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, in caso di variazioni delle attività istituzionali svolte dall’Agenzia o di modifiche organizzative e/o strutturali.
Le eventuali variazioni proposte e necessitate da quanto sopra, non comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite dal presente appalto.
4.4 L’elenco delle soprame | nzionate attività n | on ha carattere esaustivo |
e non esime il Broker dal | compiere ulteriori | adempimenti necessari a |
soddisfare, in ogni modo, ev | entuali esigenze | peculiari dell’Agenzia in |
relazione alla gestione dei co | ntratti assicurativ | i della medesima. |
Art. 5 - Documenti richies | ti e tempistica di | esecuzione del servizio |
In relazione alle attività | descritte nel pr | ecedente articolo 4, il |
contraente si impegna a co | nsegnare i seguen | ti documenti secondo le |
tempistiche indicate, ovvero | entro i migliori ter | mini offerti. |
SERVIZI | DOCUMENTI E ATTIVITÀ | TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ |
Stima e valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Agenzia | Perizia asseverata | Entro 60 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio di esecuzione del contratto (ovvero entro il miglior termine indicato in sede di Offerta tecnica) |
Redazione Risk Assessment | Piano Risk Assessment | Entro 45 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio di esecuzione del contratto (ovvero entro il miglior termine indicato in sede di offerta tecnica) |
Presentazione Programma assicurativo triennale comprensivo di tutte le tipologie di rischio. | Programma assicurativo | Entro 45 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio di esecuzione del contratto (ovvero entro il miglior termine indicato in sede di offerta tecnica) |
Assistenza nella predisposizione dei capitolati descrittivi e prestazionali e della documentazione relativa alla gara d’appalto per i servizi assicurativi | Capitolato descrittivo e prestazionale di gara, documenti di gara | I capitolati e la documentazione di gara dovranno essere predisposti entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del programma assicurativo di cui al paragrafo 3, lettera A) punto3) | |
Assistenza nella fase di espletamento della procedura di affidamento | Redazioni di pareri e incontri | Entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta dell’Agenzia | |
Revisione annuale del Programma assicurativo | Documento di presentazione | Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della prima annualità delle nuove polizze assicurative | |
Report semestrale andamento sinistri | Reportistica | Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ogni semestre di vigenza delle polizze | |
Assistenza tecnica del Responsabile del servizio in fase di gestione dei sinistri | Redazioni di pareri e incontri | Presenza presso le sedi dell’Agenzia da assicurare entro 2 giorni dalla richiesta; redazioni di pareri da fornire entro 3 giorni dalla richiesta | |
Formazione del personale dell’Agenzia | Sessioni di formazione e aggiornamento | Sulla base del piano presentato nell’Offerta Tecnica dal Broker. | |
Informazioni sulle polizze e sul mercato assicurativo | Relazione | Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’Agenzia | |
Le attività sopra descritte verranno richieste dall’Agenzia mediante comunicazioni scritte, anche via e-mail, nelle quali si indicheranno le modalità dell’intervento stesso.
Tutti i documenti sopra elencati redatti e presentati saranno formalmente sottoposti all’approvazione dell’Agenzia; l’approvazione del contenuto dei documenti dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione scritta, che potrà essere inviata anche tramite e-mail. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso.
Con specifico riferimento ai pareri richiesti al contraente, si sottolinea che gli stessi dovranno essere resi in maniera strutturata ed esaustiva, e l’Agenzia si riserva la facoltà di chiederne l’integrazione qualora li ritenesse non adeguati alla risoluzione della problematica.
Nel caso l’Agenzia avanzi, per iscritto, osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai documenti elaborati, questi dovranno essere consegnati entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse. L’approvazione dei documenti rappresenta l’accettazione della relativa attività.
I documenti citati dovranno essere altresì aggiornati a cura del contraente senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia.
Ogni documento dovrà essere consegnato:
• su supporto cartaceo;
• in formato elettronico corrispondente al cartaceo (direttamente stampabile);
e dovrà essere accompagnato dalla lettera di consegna.
La consegna potrà anche avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati dall’Agenzia.
L’Agenzia si riserva di definire diverse modalità di consegna della documentazione in formato elettronico, che potrà avvenire ed essere riscontrata in sola via telematica.
Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD o in via telematica dovranno essere trattati con prodotti antivirus. L’Agenzia si riserva di verificare l’assenza di virus secondo le modalità e gli strumenti che riterrà più opportuni.
Nell’eventualità in cui nell’ambito dell’esecuzione della fornitura vengano sviluppati prodotti software, le modalità di collaudo (approvazione/accettazione) verranno definite nell’ambito del piano della qualità.
Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà dell’Agenzia, che potrà disporne liberamente.
Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di comprensibilità, accuratezza, adeguatezza, aderenza, modificabilità. La documentazione prodotta in esecuzione del servizio dovrà essere compatibile con i seguenti strumenti: MS Project, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Business Object, Acrobat (Reader, Creator, etc.) e con eventuali altri strumenti che l’Agenzia riterrà opportuno utilizzare.
L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato con l’Agenzia, che si riserva di variare o di introdurre nuovi strumenti di documentazione.
Art. 6 – Fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative.
L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.
La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia.
Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per
consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;
-Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica.
La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in
forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.
In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome cognome codice fiscale
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 8 – Garanzia di esecuzione
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il contraente ha costituito con polizza n. del
………. emessa da …………. una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.
La cauzione prestata dal contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta del contraente, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.
Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 9, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, al contraente, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Art. 9 - Penali ed esecuzione in danno
Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato.
In caso di ritardo rispetto ai termini previsti, sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta.
L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 8.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno, ovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo massimale del presente contratto, l’Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via pec, con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno della Società presso altri Operatori Economici e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno.
Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
Art. 10 – Struttura organizzativa
Il contraente si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali mediante il personale indicato ai paragrafi 9 e 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica, che dovrà essere di elevata professionalità e capacità tecnica.
Il contraente risponderà di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale impiegato. Il contraente si
impegna a non divulgare notizie relative all’Agenzia di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, il contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell'incarico e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al Progetto, su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate.
Il Broker dovrà istituire una struttura organizzativa, coordinata da un Responsabile del servizio per tutte le attività connesse ai servizi inerenti alle Coperture Assicurative dell’Agenzia precedentemente descritti. Tale soggetto dovrà svolgere la direzione e il coordinamento delle attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra il Broker, l’Agenzia e le compagnie assicurative.
Il Responsabile del servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nella gestione di progetti di Risk Assessment.
Dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti tra il Broker e l’Agenzia, e riferirà periodicamente in merito all’esecuzione delle attività contrattuali al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Dovrà essere garantita la continua reperibilità del Responsabile del Servizio.
Nella struttura organizzativa messa a disposizione dal Broker dovrà essere altresì presente la figura di un Esperto specializzato nella gestione delle questioni oggetto del presente appalto che affiancherà il Responsabile del Servizio, collaborando nella redazione dei pareri richiesti dall’Agenzia ed assicurando la sua presenza presso le sedi centrali dell’Agenzia.
L’Esperto è un dipendente/collaboratore del Broker, con almeno 5 anni di esperienza nel settore assicurativo.
Dovrà essere istituita la figura di un Referente Operativo, che dovrà essere un collaboratore o dipendente del Broker, con almeno 2 anni di esperienza, reperibile nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (dalle 9.00 alle 18.00).
Il contraente dovrà garantire la presenza di un team composto da un numero adeguato di figure competenti a consentire la efficace ed efficiente gestione dei sinistri.
La composizione delle figure del gruppo di lavoro indicata in sede di offerta deve restare inalterata per tutta la durata del servizio.
L’Agenzia avrà comunque la facoltà di richiedere la sostituzione o l’integrazione delle risorse con specifiche competenze.
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con l’Agenzia, previa presentazione ed approvazione dei curricula, ferma restando la
necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell’Aggiudicatario.
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dall’Agenzia.
I servizi richiesti dovranno essere erogati da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione, facilità di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane.
Art. 11 – Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro
Il contraente si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale proprio, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti di lavoro e gli atti amministrativi.
Il contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, ad ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui il contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il contraente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
L’Agenzia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi il contraente non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
Il contraente si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti del contraente.
Il contraente si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Il contraente si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
Art. 12 – Responsabilità civile
Il contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Agenzia e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.
Il contraente si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal contraente, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Il Broker dichiara di possedere una copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio presso le sedi dell’Agenzia per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, come da polizza allegata al presente contratto
Art. 13 – Disposizioni antimafia
Il contraente prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.
Il contraente garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove il contraente non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 14 – Obbligo di riservatezza
La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del contraente siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. Pertanto il contraente si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di
qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico ad essa affidato con il presente contratto.
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa
L’Agenzia ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni;
b) stato di inosservanza del contraente riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione delle prestazioni da parte del contraente senza giustificato motivo;
f) rallentamento dell’esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell’art.38 co.1, D.Lgs.n.163/2006 e smi;
i) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e smi, da ultimo modificata dal D.L. 187/2010.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del contraente.
L’affidamento a terzi verrà comunicato al contraente inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Al contraente inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del contraente, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni del contraente.
Nel caso di minore spesa, nulla compete al contraente inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto al contraente di cedere il contratto.
In caso di inosservanza, da parte del contraente, degli obblighi di cui al precedente comma, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del contraente.
Art. 17 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal contraente nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il contraente risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al contraente.
Art. 18 – Cessione dell’azienda e/o mutamento del tipo sociale
Il contraente, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo all’Ufficio Gare e Contenzioso tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa. L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 19 – Subappalto
Non essendo stato dichiarato in sede di offerta, non è consentito il subappalto.
Oppure
E' consentito il subappalto nella misura del 30% dell’importo contrattuale per le seguenti attività:
Art. 20 – Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, così come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
Resta inteso che competono al contraente i diritti di cui all’art. 13 della summenzionata Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il contraente:
…………………………………………………………………...
- l’Agenzia: Xxx Xxxxxxxxx x.000 – 00000 – Roma.
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del contraente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine, il contraente dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell’esercizio dell’impresa e che trattasi di operazioni imponibili all’imposta sul valore aggiunto, che il contraente è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.