SOMMARIO
CONSORZIO INTERCOMUNALE
AUTORITA’ DI BACINO TV 2
Regolamento Consortile
per la gestione dei rifiuti urbani
Approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 27/03/2003
SOMMARIO
CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 - Oggetto del regolamento 4
Art. 2 - Principi generali 5
Art. 3 - Definizioni 6
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 7
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio 9
Art. 6 – Competenze del Comune 9
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 11
TITOLO I – Principi generali 11
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali 11
Art. 8 - La raccolta differenziata 11
Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione 12
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani 12
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari 15
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali 16
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA 17
Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani 17
Art. 14 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori 18
Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta 19
Art. 16 - Esposizione dei contenitori 19
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori 20
Art. 18 - Raccolta della frazione secca non recuperabile 20
Art. 19 - Raccolta della frazione organica 21
Art. 20 - Raccolta dei rifiuti vegetali 22
Art. 21 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA) 22
Art. 22 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone 23
Art. 23 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati 23
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie 24
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 25
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico 25
Art. 27 - Raccolta rifiuti ingombranti 26
Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali 26
Art. 29 - Gestione dei rifiuti sanitari 27
Art. 30 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali 27
Art. 31 - Servizio ordinario utenze domestiche 28
Art. 32 - Servizio dedicato utenze domestiche 31
Art. 33 - Servizio ordinario utenze non domestiche 31
Art. 34 - Servizio dedicato utenze non domestiche 33
TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 34
Art. 35 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi 34
Art. 36 - Pulizia del territorio 35
Art. 37 - Spazzamento 35
Art. 38 - Cestini stradali 36
Art. 39 - Pulizia dei mercati 36
Art. 40 - Imbrattamento di aree pubbliche 36
Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici 37
Art. 42 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti. 37
Art. 43 - Aree di sosta per nomadi 38
Art. 44 - Pulizia delle aree private 38
Art. 45 – Volantinaggio 39
Art. 46 - Altri servizi di pulizia 39
Art. 47 - Associazioni di volontariato 39
Art. 48 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio 39
CAPO III – CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA 41
Art. 49 - Centro Raccolta Differenziata (Ce.R.D.) 41
Art. 50 - Compiti del concessionario per la guardiania dei Centri Raccolta Differenziata 42
Art. 51 - Addetto al controllo 43
Art. 52 - Accesso ai Centri Raccolta Differenziata 43
Art. 53 - Apertura dei Centri Raccolta Differenziata 44
Art. 54 - Modalità di conferimento 45
Art. 55 - Rimostranze 45
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 46
Art. 56 - Oneri dei produttori e dei detentori 46
Art. 57 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali 46
Art. 58 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili 46
Art. 59 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli 46
Art. 60 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali 47
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI 48
Art. 61 - Divieti 48
Art. 62 - Controlli 49
Art. 63 - Sanzioni 49
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 52
Art. 64 - Modalità di funzionamento dei sevizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta 52
Art. 65 - Osservanza di altre disposizioni 52
Art. 66 - Danni e risarcimenti 52
Art. 67 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti 52
Art. 68 - Entrata in vigore del regolamento 52
CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 21.01.2000, n. 3 e in conformità alle vigenti norme in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno ed all’esterno dei perimetri suddetti:
d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22/97;
h) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
j) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 22/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttame nto delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l’assimilazione;
e) ai materiali esplosivi in disuso.
Art. 2 - Principi generali
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i sogge tti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) l’utilizzo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all’art 4 del D.Lgs 22/97 , sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
7. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla D.Lgs. 22/97 e dai piani si settore approvati dalle autorità competenti.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
e) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
f) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell’art. 23 del D.Lgs. 22/97 e con riferimento della L.R. 3/00; ai sensi del presente regolamento gestore del servizio è il Consorzio Intercomunale Priula;
g) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
j) spazzamento: l’operazione di pulizia con l’asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
k) smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. 22/97;
l) recupero : le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
m) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all’art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/97;
q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
r) messa in sicurezza : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
s) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
u) frazione organica: i rifiuti a componente organica fermentescibile;
v) frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
w) frazione secca non recuperabile: i rifiuti non fermentescibili a basso o nullo tasso di umidità dai quali non sia possibile recuperare materia;
x) utenze domestiche : luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
y) utenze non domestiche : luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera x);
z) utenze singole : utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
aa) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
bb) ambito territoriale ottimale : l’unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
cc) concessionari dei servizi : soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
dd) ecosportello: ufficio predisposto presso ciascun Comune del Consorzio Intercomunale Priula ove l’utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
1) frazione organica: i rifiuti composti da: scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
2) frazione secca non recuperabile: i rifiuti non recuperabili;
3) frazione secca recuperabile : gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
4) rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati “T”e “F”, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
5) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
b) i rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
d) i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
e) i rifiuti sanitari : i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 .12.992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento;
f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b),
c) e d) e meglio specificati all’art. 12 del presente regolamento.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro- industriali;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera f) del precedente comma 2 del presente articolo;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’allegato D al D.Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e/o contaminati dalle sostanze di cui agli allegati stessi;
5. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio
1. Al gestore del servizio competono obbligatoriame nte, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
b) la gestione dei assimilati ai rifiuti urbani avviati allo smaltimento in tutte le singole fasi;
c) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani;
d) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
e) l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
f) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. 22/97.
2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
3. Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:
a) lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 60 del presente regolamento;
b) l’emissione di atti finalizzati a definire quanto segue:
- l’individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
- l’individuazione delle aree di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
c) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. Il gestore del servizio, in accordo con i Comuni, può svolgere le seguenti attività:
a) l’individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
b) l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall’età scolare;
c) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall’Art. 47 del presente regola mento.
Art. 6 – Competenze del Comune
1. Al Comune competono le seguenti attività:
a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
- depurazione di acque di scarico urbane;
- impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
- attività propria dell’amministrazione;
c) l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 22/97;
d) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471;
e) l’emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell’art. 44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
f) l’emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall’art 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
TITOLO I – Principi generali
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali
1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all’art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell’osservanza dei seguenti principi generali:
a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
c) evitare ogni degrado dell’ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all’art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell’intero territorio consortile, comprese le zone sparse; il gestore del servizio per l’organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
7. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E’ facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritienuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.
Art. 8 - La raccolta differenziata
1. L’istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Consorzio Intercomunale Priula mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il gestore del servizio stabilisce:
a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche; solo per la frazione secca recuperabile, nei casi di utenze promiscue (domestiche e non domestiche) ove non vi siano le condizioni e gli spazi per dotare le due diverse tipologie di utenze di contenitori separati, sarà possibile utilizzare i medesimi contenitori.
6. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all’interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
7. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione
1. Il gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Ogni anno il gestore del servizio distribuisce ad ogni singola utenza l’Ecocalendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.
4. Periodicamente viene distribuito un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l’uso e la collocazione dei contenitori. L’opuscolo darà ampia divulgazione dei servizi resi agli Ecosportelli e sugli orari dei Centri Raccolta Differenziata attivi nel territorio consortile.
5. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all’elenco di seguito indicato:
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili | |
Codice CER | Descrizione |
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,carta e cartone | |
Codice CER | Descrizione |
03 03 01 | Scarti di corteccia e legno |
Rifiuti della lavorazione dei pelle e pellicce | |
Codice CER | Descrizione |
04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
Rifiuti dell’industria tessile | |
04 02 09 | Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04 02 15 | Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14 |
04 02 21 | Rifiuti da fibre tessili grezze |
04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate |
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa | |
Codice CER | Descrizione |
08 03 18 | Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
Rifiuti dell’industria fotografica | |
Codice CER | Descrizione |
09 01 07 | Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell’argento |
09 01 08 | Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell’argento |
09 01 10 | Macchine fotografiche monouso senza batterie |
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro | |
Codice CER | Descrizione |
10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro |
10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
Imballaggi | |
Codice CER | Descrizione |
15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone |
15 01 02 | Imballaggi in plastica |
15 01 03 | Imballaggi in legno |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi |
15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
15 01 07 | Imballaggi in vetro |
15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi | |
Codice CER | Descrizione |
15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
Batterie ed accumulatori | |
Codice CER | Descrizione |
16 06 04 | Pile alcaline (tranne 16 06 03) |
Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi | |
Codice CER | Descrizione |
19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
Raccolta differenziata | |
Codice CER | Descrizione |
20 01 01 | Carta e cartone |
20 01 02 | Vetro |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 10 | Abbigliamento |
20 01 11 | Prodotti tessili |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili |
20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 | Plastica |
20 01 40 | Metallo |
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | |
Codice CER | Descrizione |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
20 02 02 | Terra e roccia |
20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
Altri rifiuti urbani | |
Codice CER | Descrizione |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati |
3. L’elenco di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato dall’Assemblea Consortile che approva altresì l’allegato C) come parte integrante nel quale sono individuati casi specifici e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani, per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 2 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità e frequenze massime annue:
Frazione omogenea di rifiuto | quantità (Kg./anno) | Frequenza vuotamento contenitori/anno |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx | 00.000 | xxxxxxx scarrabile da 25 mc.: 12 |
benna da 5 mc.: 52 | ||
cassonetti carrellati: 156 | ||
Carta e cartone | 40.000 | cassone scarrabile da 25 mc.: 24 |
benna da 5 mc.: 52 | ||
cassonetti carrellati: 104 | ||
a mano: 2 mc./settimana fino ad un massimo di 3 mc. | ||
Metalli non contaminati | 100.000 | cassone scarrabile da 25 mc.: 24 |
Rifiuti ingombranti non pericolosi | N° 2 pezzi | |
Vetro | 100.000 | cassone scarrabile da 25 mc.: 24 |
cassonetti carrellati (max 360 lt.): 260 | ||
Vetro plastica lattine | 100.000 | cassone scarrabile da 25 mc.: 24 |
cassonetto carrellato: 156 | ||
Rifiuti organici | 50.000 | cassone scarrabile da 25 mc.: 12 |
xxxxx da 5 mc.: 52 | ||
cassonetti carrellati: 1050 | ||
Rifiuti vegetali | 50.000 | cassone scarrabile da 25 mc.: 24 |
benna da 5 mc.: 52 | ||
cassonetti carrellati: 1050 | ||
Altre frazioni omogenee | Nei limiti della frazione secca residua e della possibilità di avviarle a recupero |
5. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
6. Per le nuove attività la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento dell’attivazione dell’utenza con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la quantità dichiarata, i rifiuti raccolti sono ugualmente considerati assimilati ai rifiuti urbani; il servizio all’utenza interessata non potrà però più essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo con le quali l’utente dimostri il rispetto dei criteri quantitativi di assimilazione.
7. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l’obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze no n domestiche, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all’art. 5 comma 1.
8. Le attività esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal gestore del servizio, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000; successivamente il gestore del servizio valuterà la dichiarazione presentata per l’emissione dell’eventuale provvedimento di assimilazione. Nel medesimo provvedimento saranno fissate le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel periodo transitorio, compreso fra l’entrata in vigore del presente regolamento e il rilascio dell’eventuale provvedimento di assimilazione, l’esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso
9. Le attività esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal gestore del servizio, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000; successivamente il gestore del servizio valuterà la dichiarazione presentata per l’emissione dell’eventuale provvedimento di assimilazione. Nel medesimo provvedimento saranno fissate le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel periodo transitorio, compreso fra l’entrata in vigore del presente regolamento e il rilascio dell’eventuale provvedimento di assimilazione, l’esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso.
10. Le utenze non domestiche, non possono accedere ai Centri Raccolta Differenziata di cui al Capo III del presente regolamento per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili fermi restando i criteri di assimilazione di cui al presente articolo. Le frazioni recuperabili non potranno essere conferite presso i Centri di Raccolta Differenziata dalle utenze di cui al comma 1 qualora, presso l’utenza, sia attivato un servizio di raccolta con commisurazione della quantità.
11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 22/97 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
12. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell’attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento;
d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di disinfezione di durata non inferiore a 72 ore o se sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, debitamente certificata da tecnico abilitato, e a condizione che sia in esercizio nell’ambito territoriale ottimale di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 22/97, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto all’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 22/97.
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
- fiori secchi;
- corone;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA
Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 25.000. L’utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all’utenza in comodato d’uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”. In particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all’utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
8. I contenitori di capacità inferiore a 240 litri, al momento della chiusura del singolo servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell’utente, al gestore del servizio vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati ad cura del gestore del servizio su richiesta dell’utente.
9. I contenitori, a richiesta delle utenze, possono essere dotati di chiave fornita dal gestore del servizio, che alla cessazione dell’utenza deve essere riconsegnata.
10. Le sostituzioni di cassonetti per modifica delle volumetrie sono soggetti al pagamento di un diritto fisso a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di pulizia dei contenitori resi.
Art. 14 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori
1. Per le raccolte istituite mediante contenitori gli stand ard minimi per singola utenza da osservare sono i seguenti:
MATERIALE RACCOLTO | VOLUME MINIMO UTENZA litri | CADENZA RACCOLTA |
Vetro, plastica e alluminio (VPA) | 120 | quindicinale |
Carta e cartone | 50 | quindicinale |
Frazione secca non recuperabile | 120 | 1 volta alla settimana |
Frazione organica | 22 (+ secchiello da lt. 6,5) | 2 volte alla settimana |
Frazione vegetale | Max 3 sacchi da 70 litri | 1 volte alla settimana nel periodo compreso dal 1 Marzo al 31 Dicembre |
2. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze.
3. Il peso minimo per ogni tipologia di rifiuto conferito nei diversi contenitori e utilizzato ai fini dell’applicazione della tariffa è quello di seguito indicato in proporzione al volume dei contenitori:
Tipologia rifiuto | Peso specifico minimo (Kg/lt) | Peso specifico massimo (Kg/lt) | Peso specifico medio (Kg/lt) |
Frazione secca non recuperabile | 0,06 | 0,10 | 0,08 |
Frazione organica | 0,25 | 0,75 | 0,50 |
Vetro Plastica lattine | 0,06 | 0,08 | 0,07 |
Carta e cartone | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
Vetro | 0,17 | 0,23 | 0,20 |
Cartone | 0,05 | 0,1 | 0.07 |
Rifiuti vegetali | 0,20 | 0,32 | 0,26 |
Vetro alluminio | 0,07 | 0,23 | 0,15 |
4. In caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l’utenza potrà richiedere che il contenitore sia munito di chiave.
5. Per utenze condominali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
6. Le utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 1 del presente articolo purchè venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
7. I condomini fino a cinque utenze saranno serviti con dotazione singola di contenitori, mentre i condomini con un numero di utenze superiore a cinque saranno forniti di contenitori condominiali.
8. In deroga alle disposizione di cui al comma 7 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte, solo previa richiesta sottoscritta dall’amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta
1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizione previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L’utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. La raccolta differenziata porta a porta viene effettuata con servizio ordinario o con servizio dedicato.
5. Xxxxx espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
Art. 16 - Esposizione dei contenitori
1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell’apposito Ecocalendario che ogni anno dovrà essere predisposto dal gestore del servizio e recapitato all’utenza.
2. I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell’Ecocalendario di cui al comma 1 del presente articolo, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
3. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell’utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l’utente colloca il contenitore.
4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall’utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all’art. 13 comma 7 del presente regolamento.
6. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest’ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
7. La responsabilità inerente all’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico del concessionario del servizio.
8. Qualora il concessionario del servizio non abbia eseguito lo svuotamento del contenitori, l’utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione al gestore del servizio, il quale provvederà a segnalare il disservizio che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta entro le ore 15,00 nei giorni compresi tra dal lunedì al venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve, interruzione completa della viabilità ecc.
9. Il gestore del servizio in collaborazione con il Comune può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte la fasi della raccolta.
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori
1. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell’utenza.
2. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominali; il lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all’utenza e fatturato all’utenza stessa.
3. Il lavaggio dei contenitori potrà avvenire con le frequenze di seguito specificate:
MATERIALE RACCOLTO | VOLUME Litri | CADENZA LAVAGGIO |
Vetro, plastica e alluminio (VPA) | 120 – 360 – 660 – 1000 | annuale |
Rifiuto urbano secco | 120 – 240 – 360 – 660 – 1000 – 1700 | trimestrale |
Frazione organica | 120 – 240 – 360 – 660 – 1000 | trimestrale |
4. Il lavaggio verrà eseguito sui contenitori che gli utenti esporranno con le medesime modalità contenute all’art. 16 del presente regolamento a carico del richiedente previa vuotatura e relativa fatturazione.
Art. 18 - Raccolta della frazione secca non recuperabile
1. La frazione secca non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti elencati nell’art. 8 del D.Lgs. 22/97, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e la altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante cassonetti idonei di colore verde;
b) il cassonetto sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al concessionario del servizio di trasmettere al gestore del servizio i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
c) il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l’eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l’operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).
d) la raccolta viene effettuato con periodicità settimanale;
e) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
f) l’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
g) i contenitori vengono lavati a cura dell’utenza; il servizio potrà essere garantito previa apposita richiesta al gestore del servizio, e successiva fatturazione.
3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.
4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
Art. 19 - Raccolta della frazione organica
1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).
2. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone;
b) la raccolta viene effettuata con periodicità bisettimanale;
c) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).
Art. 20 - Raccolta dei rifiuti vegetali
1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all’art. 4 comma 2 lettera d).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
a) nel periodo compreso tra l’1 Marzo e il 31 Dicembre di ciascun anno mediante la raccolta porta a porta:
- con periodicità settimanale;
- con sacchi di colore bianco del volume di litri 70 forniti dal gestore del servizio;
- nei sacchi sopra citata possono essere conferiti erba, foglie, piccoli rami sminuzzati;
- i sacchi saranno vuotati all’atto della raccolta e lasciati presso l’utenza per il riutilizzo;
- resti di potatura in fascine (con volume massimo equivalente a quello di un sacchetto utilizzato per l’ordinario servizio di raccolta dell’erba), legate senza uso di plastica e metalli, potranno essere raccolti nelle medesime modalità sopra indicate;
b) su richiesta dell’utente potrà essere richiesta la fornitura di cassonetti da 240 litri che potranno essere utilizzati in alternativa ai sacchi in colore bianco di cui al precedente punto a) e con le stesse modalità. I contenitori per la raccolta del rifiuto vegetale verranno fatturati con un costo aggiuntivo rispetto al servizio con sacchi;
c) Durante tutto l’anno l’intera frazione organica vegetale (erba, foglie e resti di potatura) potranno essere conferiti ai Centri Raccolta Differenziata con le modalità determinate al Capo III del presente regolamento.
3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell’utente in modo tale da ridurne la volumetria.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o per contenitori o sacchi diversi da quelli di cui al punto 2).
Art. 21 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA)
1. La frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica e lattame di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 3). In particolare tali materiali sono:
- vetro di qualsiasi natura purchè pulito;
- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica e lattame, viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore blu;
b) la raccolta viene effettuato con periodicità quindicinale;
c) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
e) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borsette.
3. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).
Art. 22 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone
1. La frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 3).
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
a) con contenitore;
b) con servizio di raccolta a mano.
3. Il servizio di raccolta con contenitore della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore giallo;
b) la raccolta viene effettuata con periodicità quindicinale;
c) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso, qualora il contenitore ne sia provvisto;
d) solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni, in cui tale operazione non è consentita;
e) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borsette.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore(che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.
5. Il servizio di raccolta a mano della frazione secca recuperabile costituita da cartone viene svolto con le segue nti modalità:
a) la raccolta viene effettuata preso l’utenza dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;
c) l’utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all’attivazione del servizio;
d) l’utente deve assicurasi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
e) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
f) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.
6. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l’ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro Raccolta Differenziata con le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.
Art. 23 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati
1. La frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 3). In particolare tale frazione è costituita da:
- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l’abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, con le seguenti modalità:
- l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- l’utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
b) la raccolta viene effettuata porta a porta con le modalità definite dal gestore del servizio secondo un calendario comunicato alle utenze.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui alla lettera a) comma 2. del presente articolo, deve:
- tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
- garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all’utenza di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi contenitori;
- assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
- pile a bottone;
- pile stilo rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri Raccolta Differenziata;
b) l’utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all’interno dell’apposito contenitore trasparente della capacità di litri 20;
c) Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro Raccolta Differenziata con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da consentire all’utenza di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi contenitori.
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri Raccolta Differenziata;
b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l’imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
c) l’utente deve riporre il rifiuto pericoloso all’interno dell’apposito contenitore di colore bianco della capacità di 110 litri.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da consentire all’utenza di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi contenitori.
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da materiali di impiego domestico di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;
- contenitori per vernici;
- lampade a scarica;
- olii esausti minerali;
- olii esausti vegetali;
- accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, viene svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
Art. 27 - Raccolta rifiuti ingombranti
1. I rifiuti ingombranti di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
- rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere poste nei contenitori forniti alle utenze;
- beni durevoli;
- mobilio;
- sanitari;
- elettrodomestici in genere.
2. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
a) mediante raccolta presso l’utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio previo pagamento diretto delle spese di solo trasporto;
b) mediante conferimento da parte dell’utenza presso i Centri Raccolta Differenziata.
4. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
b) il servizio è pagato dall’utente direttamente al soggetto che svolge il trasporto;
c) ciascun utente può conferire al massimo n. 2 pezzi a chiamata, per un massimo n. 2 chiamate annue;
d) l’utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al concessionario del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute.
e) Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all’esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali di cui all’all’art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all’interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all’all’art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni.
3. Le operazioni preliminari all’invio ad impianti di discarica autorizzati sono quelle di seguito riportate:
a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal concessionario del servizio. Tale contenitore deve essere a perfetta tenuta stagna;
b) al termine della disinfezione, personale dell’A.S.L. di competenza, certifica la corretta operazione;
c) tale rifiuto, con appositi formulari di trasporto, viene avviato ad impianto di smaltimento (discarica di prima categoria).
4. Le operazioni preliminari all’invio ad impianti di termodistruzione autorizzati sono quelle di seguito riportate:
a) dopo la fase di riesumazione il rifiuto deve essere ridotto in parti le cui dimensioni non superino i 50 cm.;
b) il rifiuto viene riposto in scatoloni delle dimensioni di 50 x 50 x 50 cm. riportanti al dicitura “Rifiuto Cimiteriale”;
c) tale rifiuto, con appositi formulari di trasporto, viene avviato ad impianto di termodistruzione;
d) il materiale ferroso deve essere igenizzato, con idoneo prodotto (a base di formaldeide), e posto su contenitore dedicato da inviare a recupero. L’operazione anzidetta deve essere eseguita su apposito contenitore a perfetta tenuta stagna fornito dal concessionario del servizio.
e) al termine della disinfezione, personale dell’A.S.L. di competenza, certifica la corretta operazione.
5. I rifiuti cimiteriali di cui all’art. 12 comma 4, possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Art. 29 - Gestione dei rifiuti sanitari
1. I rifiuti di cui all’art. 11 del presente regolamento, devono essere collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II, Titolo II.
2. I rifiuti sanitari di cui all’art. 11 comma 2, qualora sussistano le condizione indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo” dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che dovrà essere pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti presso impianti autorizzati.
Art. 30 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali
1. Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attigue.
3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
b) con processo controllato;
c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze domestiche potrà avvenire solo se le medesime saranno in grado di garantire anche l’utilizzo del prodotto risultante.
5. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per frazione secca recuperabile e/o per frazione organica la riduzione per la pratica del compostaggio domestico non potrà essere concessa.
6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Il compostaggio della frazione organica e dei rifiuti vegetali dovrà avvenire secondo le norme approvate dall’Osservatorio Regionale sul compostaggio dell’A.R.PA.V. come recepite nell’allegato A) del presente regolamento.
10. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzatura assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la rid uzione.
Art. 31 - Servizio ordinario utenze domestiche
1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari singole o aggregate fino ad un massimo di cinque unità.
2. Gli aggregati immobiliari superiore alle cinque unità sono gestiti per i diversi rifiuti urbani come utenze condominiali.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1) e 2) del presente articolo le utenze potranno usufruire per le diverse frazioni di rifiuto urbano di gestione condominiale o singola solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il gestore del servizio si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento.
4. Lo standard dei contenitori per le diverse frazioni del rifiuto urbano fornito alle utenze singole domestiche è quello indicato all’art. 14 del presente regolamento. Per motivate esigenze potranno essere forniti volumi multipli delle singole tipologie fino ad un massimo indicato alla seguente tabella:
MATERIALE RACCOLTO | VOLUME MASSIMO AD UTENZA DOMESTICA SINGOLA litri |
Vetro, plastica e alluminio (VePLA) | 360 |
Carta | 120 |
Rifiuto urbano secco | 240 |
Frazione organica | 50 |
Frazio ne vegetale | Max 3 sacchi da 70 litri |
volumi superiori ai massimi suindicati saranno fatturati all’utenza.
5. Gli standard per la definizione delle dotazioni di contenitori per le utenze condominiali sono quelli riportati nella seguente tabella:
MATERIALE RACCOLTO | Condomini fino a 3 utenze | Condomini da 4 fino a 6 utenze | Condomini da 7 fino a 12 utenze |
Vetro, plastica e alluminio (VePLA) | 360 litri | 660 litri | 1000 litri |
Carta | 660 litri | 660 litri | 1000 litri |
Rifiuto urbano secco | 240 litri | 660 litri | 1000 litri |
Frazione organica | 120 litri | 120 litri | 240 litri |
Frazione vegetale | Max 3 sacchi da 70 litri ad utenza | Max 3 sacchi da 70 litri ad utenza | Max 3 sacchi da 70 litri ad utenza |
6. I volumi massimi dei contenitori, per ciascuna tipologia di rifiuto, sono quelli indicati al comma 4 del presente articolo moltiplicati per il numero di utenze afferenti sul contenitore condominale. Volumi superiori ai massimi così calcolati saranno fatturati alle utenze.
7. La frazione secca non recuperabile proveniente dalle utenze domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi trasparenti idonei all’uso (della capacità di 30, 50 o 110 litri), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
8. Il gestore del servizio fornirà ad ogni singola utenza che ne farà richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione secca non recuperabile:
FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI PER LA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE | ||||
Quantità sacchetti | ||||
30 litri | 50 litri | 110 litri | ||
Quantità massima fornita per volta all’Ecosportello | 100 | 50 | 25 | |
Utenza Singolo | Contenitore da 120 litri | 300 | 150 | 75 |
Contenitore da 240 litri | 400 | 200 | 100 | |
Contenitore da 360 litri | 500 | 250 | 125 | |
Utenza Condomi nio | Fino 4 abitanti/utenza | 300 | 150 | 75 |
Fino a 7 abitanti/utenza | 400 | 200 | 100 | |
Più di 8 abitanti/utenza | 500 | 250 | 150 |
9. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l’utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 30.
10. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.
11. La frazione organica proveniente dalle utenze domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi in materiale biodegradabile idonei all’uso (della capacità di 10 litri), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
12. Il gestore del servizio fornirà ad ogni singola utenza che ne farà richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione organica.
FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI PER LA FRAZIONE ORGANICA | ||
Quantità sacchetti | ||
6,5 litri | 50 litri | |
Quantità massima fornita per volta all’ Ecosportello | 100 | 50 |
Per ogni utenza | 300 | 110 |
Per ogni abitante oltre i 4 | 50 | 35 |
13. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l’utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 6,5.
14. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata sanno fatturate alle singole utenze.
Art. 32 - Servizio dedicato utenze domestiche
1. Il servizio dedicato per le utenze domestiche è quel servizio per il quale viene svolto una quantificazione mediante pesatura della frazione di rifiuto raccolto.
2. Il servizio per tutte le altre frazioni di rifiuto che rimane ordinario, viene svolto con le modalità indicate all’art. 31 del presente regolamento.
3. Il gestore del servizio si riserva comunque la facoltà di attivare il servizio indicato al comma 1 del presente articolo in funzione della conformazione urbanistica in cui si trova collocata l’utenza, della possibilità di istituire il servizio e della composizione merceologica del rifiuto.
4. Il servizio di raccolta dedicato per contenitori della capacità fino a litri 1700 viene svolto in un giorno della settimana definito dal gestore del servizio comunicato all’utenza all’attivazione del medesimo servizio.
5. Il servizio di raccolta dedicato per contenitori della capacità superiore a litri 1700 viene svolto su richiesta inviata al gestore del servizio; lo svuotamento del contenitore viene effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta pervenuta entro le ore 12,00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi.
6. La raccolta del rifiuto mediante il servizio oggetto del presente articolo viene volto dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
7. Per lo svolgimento del servizio dedicato alle utenze domestiche l’utente, qualora risulti necessario, deve autorizzare il gestore del servizio all’accesso nella proprietà privata.
8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui al presente CAPO II TITOLO II.
Art. 33 - Servizio ordinario utenze non domestiche
1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze condominiali tutte le unità immobiliari che ne facciano espressa richiesta congiuntamente o mediante soggetto delegato allo scopo. Il gestore del servizio si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento.
2. Il servizio ordinario è svolto con le modalità indicate per le utenze domestiche.
3. Lo standard dei contenitori per le diverse frazioni del rifiuto urbano fornito alle utenze singole non domestiche è quello indicato all’art. 14 del presente regolamento. I volumi effettivi dovranno essere dimensionati in funzione della tipologia di attività e qualora superiori agli standard minimi saranno fatturati all’utenza.
4. La frazione secca non recuperabile proveniente dalle utenze non domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi trasparenti idonei all’uso (della capacità di 30, 50 o 110 litri), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori oppure, nel caso di rifiuto non imbrattante e/o di grandi dimensioni, l’utente potrà conferire il rifiuto sfuso all’interno del contenitore.
5. Il gestore del servizio fornirà ad ogni singola utenza che ne farà richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione secca non recuperabile:
FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI PER LA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE | |||
Quantità sacchetti | |||
30 litri | 50 litri | 110 litri | |
Quantità massima fornita per volta all’Ecosportello | 200 | 200 | 200 |
Contenitore da 120 litri | 200 | 150 | 75 |
Contenitore da 240 litri | 300 | 200 | 100 |
Contenitore da 360 litri | 450 | 300 | 150 |
Contenitore da 660 | 750 | 500 | 250 |
Contenitore da 1000 litri | 900 | 600 | 300 |
Volume oltre i 1000 litri | In proporzione al contenitore da litri 1000 con un massimo di 1500 | In proporzione al contenitore da litri 1000 con un massimo di 1000 | In proporzione al contenitore da litri 1000 con un massimo di 500 |
6. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l’utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 30.
7. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.
8. La fornitura in unica soluzione di sacchetti allo sportello per una quantità maggiore di quella da dare in unica soluzione deve essere preventivamente concordata. La fornitura superiore delle quantità sopra indicate sarà fatturata all’utenza.
9. La frazione organica proveniente dalle utenze non domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi biodegradabili idonei all’uso (della capacità di 6,5, 50, 120, 240, 360 litri), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori oppure, nel caso di frazioni organiche non imbrattanti (es.ortaggi, fiori, verdura) e/o di grandi dimensioni, l’utente potrà conferire il rifiuto sfuso all’interno del contenitore.
10. Il gestore del servizio fornirà ad ogni singola utenza che ne farà richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per ogni contenitore a disposizione:
FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI PER LA FRAZIONE ORGANICA | |||
Quantità sacchetti | |||
6,5 litri | 50 litri | fodere | |
Quantità massima fornita per volta all’ Ecosportello | 300 | 250 | 110 |
Contenitore 25 litri | 300 | 110 | 0 |
Contenitore da 120 litri | 500 | 250 | Fodere da 120 litri n. 110 |
Contenitore da 240 litri | 700 | 500 | Fodere da 240 litri n. 110 |
Contenitore da 360 litri | 900 | 750 | Fodere da 360 litri n. 110 |
Fornitura massima | 3500 | 2500 | 500 |
11. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l’utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 6,5.
12. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.
13. La fornitura in unica soluzione di sacchetti allo sportello per una quantità maggiore di quella da dare in unica soluzione deve essere preventivamente concordata. La fornitura superiore delle quantità sopra indicate sarà fatturata all’utenza.
14. I sacchetti non vengono forniti nei casi in cui il contenitore per la frazione organica sia utilizzato per frazioni organiche non imbrattanti (es.ortaggi, fiori, verdura).
15. Le utenze che conferiscono la frazione secca recuperabile costituita prevalentemente da vetro, avranno un servizio con contenitori di colore blu della capacità massima di litri 360 in numero sufficiente al fine di garant ire il servizio.
Art. 34 - Servizio dedicato utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono servite con servizio dedicato qualora il servizio preveda la quantificazione con pesata del rifiuto raccolto.
2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui al presente CAPO II TITOLO II.
3. Il gestore del servizio si riserva comunque la facoltà di attivare il servizio dedicato in funzione della conformazione urbanistica in cui si trova collocata l’utenza, della possibilità di istituire il servizio e della composizione merceologica del rifiuto.
4. Il servizio di raccolta dedicato per contenitori della capacità fino a litri 1700 viene svolto in un giorno della settimana definito dal gestore del servizio e comunicato all’utenza all’attivazione del medesimo servizio.
5. Il servizio di raccolta dedicato per contenitori della capacità superiore a litri 1700 viene svolto su richiesta inviata al gestore del servizio; lo svuotamento del contenitore viene effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta pervenuta entro le ore 12,00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi.
6. La raccolta del rifiuto mediante il servizio oggetto del presente articolo viene volto dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
7. Per lo svolgimento del servizio dedicato alle utenze non domestiche l’utente, qualora risulti necessario, deve autorizzare il gestore del servizio all’accesso nella proprietà privata.
TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 35 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione deve consegnarlo ad un centro di raccolta e rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione.
2. I centri di raccolta e rottamazione o i concessionari o succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare le seguenti informazioni:
a) Data di consegna
b) Estremi dell’autorizzazione del centro
c) Generalità del proprietario
d) Identificazione del veicolo
e) Assunzione da parte del gestore del centro della responsabilità a provvedere alle pratiche di radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
3. Qualora le Amministrazione Comunali ritrovino veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati o non reclamati dai proprietari, potranno richiedere al gestore del servizio la loro rimozione e conferimento nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, previo adempimento delle procedure previste dalla normativa specifica di settore.
4. La richiesta di rimozione dovrà essere accompagnata da:
a) un verbale redatto dai competenti organi comunali nel quale viene dato atto:
- dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti;
- che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di xxxxx;
b) dichiarazione di avvio di procedura di notificazione del proprietario del veicolo (con relativa data), se identificabile e ordine di conferimento provvisorio ad un centro di raccolta e rottamazione
5. Decorsi i termini di norma, si procederà alla demolizione del veicolo o del rimorchio nei modi previsti dalla normativa e si comunicherà l’avvenuta chiusura della procedura all’Ente richiedente.
Art. 36 - Pulizia del territorio
1. I rifiuti di cui all’art. 4 comma 2 lettera c) provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio.
2. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti indicati al comma 1 del presente articolo è a cura del Comune, previa richiesta scritta al gestore del servizio, individuazione del responsabile ed emissione di ordinanza di rimozione con l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 22/97 provvedendo, eventualmente, in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.
3. Modeste ent ità di rifiuto urbano, fino a 0,5 metri cubi, con esclusione di beni durevoli, rifiuti ingombranti e rifiuti pericolosi, depositati su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, sono raccolti ed avviati allo smaltimento a carico del gestore del servizio.
4. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico viene svolta in danno dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione que i contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata dal Comune e comunicata al gestore del servizio.
5. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d’acqua medesimi.
Art. 37 - Spazzamento
1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune competente per territorio previo accordo con il gestore del servizio che garantisce uno standard di 20,5 metri/abitante anno (abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente).
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
4. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. I singoli Comuni, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell’anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, ai singoli Comuni, ai costi che saranno concordati. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l’uso di mezzi e personale propri.
Art. 38 - Cestini stradali
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura dei Comuni, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con i Comuni competenti per territorio garantendo una uniformità all’interno del territorio cosortile.
3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinchè provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali vengono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità necessaria.
5. Il gestore del servizio, su richiesta del Comuni, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.
6. Il gestore del servizio, in accordo con i Comuni, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.
Art. 39 - Pulizia dei mercati
1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all’incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.
2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune competente per territorio e realizzato a spese dello stesso.
Art. 40 - Imbrattamento di aree pubbliche
1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l’imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore dell’area nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l’imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.
Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del concessionario del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare pulita.
Art. 42 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.
1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Capo II TITOLO II del presente regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti viene garantito con la dotazione standard minima composta dalle seguenti tipologie di contenitori:
DOTAZIONE STANDARD | |
MATERIALE RACCOLTO | Tipologia contenitore (litri) |
Vetro, plastica e alluminio (VePLA) | 1 contenitore da 1000 |
Vetro | 1 contenitore da 360 |
Carta | 1 contenitore da 1000 |
Rifiuto urbano secco | 2 contenitori da 1700 |
Frazione organica | 2 contenitori da 240 |
4. La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
5. Al momento dell’attivazione del servizio presso l’Ecosportello, saranno forniti i seguenti sacchetti:
FORNITURA MASSIMA DI SACCHETTI PER OGNI DOTAZIONE STANDARD | |
Sacchetti per la frazione secca non recuperabile | 40 sacchetti da 110 lt. |
Sacchetti per la xxxxxxxx xxxxxxxx | 00 xxxxxx xx xxxxx - xx |
6. Nel caso di produzioni eccedenti lo standard minimo di cui ai commi precedenti, dovranno essere forniti dei multipli dello standard minimo sopra citato.
Art. 43 - Aree di sosta per nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.
Art. 44 - Pulizia delle aree private
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere manutentate le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l’uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell’erba dai terreni incolti e l’asporto dei rifiuti lasciati anche da terzi.
Art. 45 – Volantinaggio
1. E’ consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E’ fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.
Art. 46 - Altri servizi di pulizia
1. Il gestore del servizio su richiesta dei comuni interessati può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:
a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell’autore dell’illecito;
e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
f) pulizia delle aree cimiteriali;
g) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
h) altri servizi determinati dal gestore del servizio medesimo.
Art. 47 - Associazioni di volontariato
1. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio come da allegato B) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa na zionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all’attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo. E’ fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
Art. 48 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio
1. 1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge
CAPO III – CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 49 - Centro Raccolta Differenziata (Ce.R.D.)
1. Il Centro Raccolta Differenziata è costituito da un’area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è munito di almeno due addetti alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
4. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del Centro Raccolta Differenziata saranno stabiliti con atto del gestore del servizio e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. I Centri Raccolta Differenziata hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
6. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso i Centri Raccolta Differenziata sono indicate su apposita segnaletica esposta all’ingresso dei medesimi, quali:
RIFIUTO | PROVENENIENZA | CODICE CER |
Vetro | 15 01 07 imballaggi in vetro | |
20 01 02 vetro | ||
Imballaggi in plastica | 15 01 02 imballaggi in plastica | |
Metallo | 15 01 04 imballaggi in metallici | |
20 01 40 metallo | ||
Sfalci | 20 02 01 rifiuti biodegradabili | |
Ramaglie | 20 02 01 rifiuti biodegradabili | |
Inerti | di provenienza domestica | 17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
20 02 02 terra e roccia | ||
Cartone | 15 01 01 imballaggi in carta e cartone | |
20 01 01 carta e cartone | ||
Rifiuti ingombranti | 20 03 07 | |
Legno | 15 01 03 imballaggi in legno | |
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 | ||
Beni durevoli | di provenienza domestica | 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi | ||
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135 | ||
Pneumatici | di provenienza domestica | 16 01 03 pneumatici fuori uso |
Batterie ed accumulatori | di provenienza domestica | 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
Oli minerali esausti | di provenienza domestica | 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 |
Oli e grassi commestibili | 20 01 25 oli e grassi commestibili | |
Lampade a scarica | di provenienza domestica | 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | di provenienza domestica | 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze |
20 01 13* solventi | ||
20 01 14* acidi | ||
20 01 15*sostanze alcaline | ||
20 01 17*prodotti fotochimici | ||
20 01 19*pesticidi | ||
20 01 27*vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | ||
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | ||
20 01 29*detergenti contenenti sostanze pericolose | ||
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 | ||
Pile | di provenienza domestica | 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 | ||
Medicinali | di provenienza domestica | 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici |
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 | ||
Indumenti usati | 20 01 10 abbigliamento |
7. Il gestore del servizio ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate ai Centri Raccolta Differenziata.
Art. 50 - Compiti del concessionario per la guardiania dei Centri Raccolta Differenziata
1. Competono al concessionario della guardiania dei Centri Raccolta Differenziata i seguenti compiti:
a) il controllo del Centro Raccolta Differenziata;
b) controllo dell’osservanza del presente regolamento;
c) la comunicazione delle necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore del servizio;
d) la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti e dei decreti provinciali di autorizzazione dei centri;
e) la comunicazione al gestore del servizio degli eve ntuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari;
f) la segnalazione al gestore del servizio di ogni e qualsiasi abuso;
g) la manutenzione e il mantenimento della pulizia dei Centri Raccolta Differenziata;
h) la fornitura di tutti mezzi e gli accorgimenti necessari per lo svolgimento del servizio atti a facilitare la fruizione da parte dell’utenza.
2. Il concessionario del servizio nomina per ogni Centro Raccolta Differenziata, fra gli addetti al controllo, un responsabile operativo; tale nomina viene trasmessa al gestore del servizio allo scopo di attivare un sistema di qualità del servizio svolto.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte in collaborazione con il tecnico responsabile dei Centri Raccolta Differenziata, come indicato nell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Ente competente.
Art. 51 - Addetto al controllo
1. L’addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contestabile a motivo dell’applicazione delle presenti norme. L’addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
- controllo dell’osservanza del presente regolamento;
- effettua le richieste di svuotamento dei contenitori al concessionario dei servizi ed al gestore dei servizi;
- segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
- manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dei Centri Raccolta Differenziata;
- verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; qualora i Centri Raccolta Differenziata siano provvisti di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuare tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
- compilazione del registro di scarico e annotazioni delle operazioni di ingresso degli utenti presso il Centro Raccolta Differenziata;
- compilazione dei registri di carico e scarico dove vengono annotate la manutenzioni del centro e la pulizia degli eventuali impianti di depurazione della acque di prima pioggia attivati presso i Centri Raccolta Differenziata.
2. In caso di emergenza l’addetto al controllo avviserà il gestore del servizio e potrà procedere alla chiusura dello Centro Raccolta Differenziata dopo l’apposizione all’ingresso di idoneo avviso.
Art. 52 - Accesso ai Centri Raccolta Differenziata
1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso i Centri Raccolta Differenziata è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore per le utenze domestiche o previa apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio in tutti gli altri casi.
2. Possono accedere ai Centri Raccolta Differenziata esclusivamente gli utenti con sede o residenza nel territorio consortile. Gli utenti medesimi potranno essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate all’art. 49 del presente regolamento. La quantità massima per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso il centro è pari a 36 mc all’anno conferibili con i seguenti limiti:
1 mc. per giorno di apertura; 2 mc. alla settimana
3 mc. al mese;
6 mc. occasionali (1 volta all’anno; compreso nei 36 mc. totali annui) .
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli facenti parte del Consorzio Intercomunale Priula, a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione e a condizione che il centro sia tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.
5. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso i Centri Raccolta Differenziata, i produttori degli stessi potranno conferirli ai centri previa stipula dell’apposita convenzione di cui all’articolo 60.
6. Le utenze non domestiche potranno conferire il loro rifiuto presso il Centro Raccolta Differenziata solo previa autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio, a seguito di richiesta scritta dell’utenza. Il gestore del servizio ha la facoltà di determinare con proprio provvedimento le modalità con le quali le utenze non domestiche dovranno partecipare alla spesa del centro in funzione della tipologia, della quantità di rifiuto conferita e del periodo di durata dell’autorizzazione al conferimento.
7. Le utenze non domestiche non potranno conferire al Centro Raccolta Differenziata i rifiuti per i quali hanno attivato un servizio con pesatura e tariffazione della medesima tipologia di rifiuto.
8. Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro Raccolta Differenziata esclusivamente le tipologie e le quantità di rifiuti riportate nell’apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio su richiesta dell’utente, nel rispetto dei criteri di assimilazio ne di cui all’art. 10 del presente regolamento ed alle norme del presente CAPO III e solo qualora abbiano attivato il servizio per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile.
9. Non potranno essere conferiti al Centro Raccolta Differenziata la frazione secca non recuperabile e la frazione umida come tutti i rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il centro.Potranno essere conferiti al Centro Raccolta Differenziata solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all’ordinaria produzione di rifiuti dell’utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione.
10. Non potranno essere conferiti al Centro Raccolta Differenziata rifiuti pressati meccanicamente.
11. Non potranno essere conferiti al Centro Raccolta Differenziata i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio eseguite per conto terzi.
Art. 53 - Apertura dei Centri Raccolta Differenziata
1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio ed esposti all’ingresso dei Centri Raccolta Differenziata.
2. E’ fatta salva la facoltà del concessionario a cui è affidato il servizio di guardiania dei centri di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previa comunicazione preventiva al gestore del servizio e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso dei centri stessi; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.
3. I Centri Raccolta Differenziata rimangono chiusi nei giorni festivi.
Art. 54 - Modalità di conferimento
1. L’utente che intende conferire rifiuti ai Centri Raccolta Differenziata deve qualificarsi, qualora richiesto dall’addetto al controllo, tramite l’esibizione di idonea documentazione di identificazione o apposita tessere fornita dal gestore del servizio per le utenze domestiche e tramite l’esibizione dell’autorizzazione in corso di validità per i rifiuti che intende scaricare per le utenze non domestiche e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L’addetto al controllo, qualora venga richiesto dal gestore del servizio registrerà su apposito quaderno i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente; qualora l’utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o con materiali policompositi, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; l’utente deve evitare l’imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo.
5. L’addetto al controllo, qualora il centro sia dotato di apposito sistema di pesatura dovrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze comunicando i risultati al gestore del servizio.
6. L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all’articolo 49 o in difformità alle norme del presente regolamento.
7. E’ consentito l’accesso contemporaneo al Centro Raccolta Differenziata di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell’addetto al controllo.
Art. 55 - Rimostranze
1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al gestore del servizio.
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 56 - Oneri dei produttori e dei detentori
2. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’allegato B al D.Lgs. n. 22/97.
3. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 16 D.Lgs. n. 22/97.
Art. 57 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico- fisiche, tossicologiche e merceologiche.
Art. 58 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili
1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell’esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall’attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofo ndi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il gestore del servizio, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il gestore del servizio promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 5.2.1998.
5. Il gestore del servizio può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l’attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti che recuperano tale tipologia di rifiuto.
Art. 59 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli
1. I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all’art. 27 comma 2 del presente regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze no n domestiche composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori e il servizio può essere svolto dal gestore del servizio solo con le modalità indicate nel Capo IV del presente regolamento.
Art. 60 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali
1. Qualora vengono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il gestore del servizio stipulano una apposita convenzione secondo lo schema approvato dall’Assemblea Consortile.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al gestore del servizio, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
a) per il soggetto produttore di rifiuti: l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico- fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 57;
la quantità di rifiuti prodotti;
la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
b) per il soggetto gestore del servizio: l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del concessionario del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
c) le modalità di esecuzione del servizio;
d) il richiamo all’obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il concessionario del servizio, ognuno nell’ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L’importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal gestore del servizio e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 61 - Divieti
1. Sono vietati:
a) l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
d) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
e) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per l raccolta dei rifiuti;
g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
i) il conferimento al servizio di raccolta di ma teriali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca sciolta o in sacchetti non trasparenti qualora previsto;
l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non biodegradabile qualora previsto;
m) il conferimento della frazione secca recuperabile mediante l’uso di sacchetti;
n) la comb ustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali;
o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
p) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
q) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
u) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile.
v) la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme o da regolamenti locali o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse.
2. Presso i Centri Raccolta Differenziata sono vietati:
a) l’abbandono di rifiuti all’esterno dei centri stessi;
b) il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio consortile;
f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
g) il danneggiamento delle strutture dei centri stessi;
h) il mancato rispetto delle disposizione impartite dell’addetto al contro del Centro Raccolta Differenziata.
Art. 62 - Controlli
1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal successivo articolo 63.
2. I controlli sono effettuati da personale del gestore del servizio anche con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l’accertamento redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune competente per territorio per l’irrogazione della sanzione.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 63 - Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/97, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell’art. 16 della L. 16.01.2003 n.3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267 sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, con le seguenti sanzioni:
a) L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
b) L’inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all’ irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:
Violazione | Importo (Euro) | |
Minimo | Massimo | |
l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti | 25,00 | 500,00 |
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti | 25,00 | 500,00 |
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento | 25,00 | 500,00 |
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati | 25,00 | 500,00 |
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi | 25,00 | 500,00 |
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo | 25,00 | 500,00 |
la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali | 25,00 | 500,00 |
l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori | 25,00 | 500,00 |
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti | 25,00 | 500,00 |
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione | 25,00 | 500,00 |
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti | 25,00 | 500,00 |
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile | 25,00 | 500,00 |
la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme o da regolamenti locali o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. l’abbandono di rifiuti all’esterno dei centri | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio consortile | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. il danneggiamento delle strutture dei centri | 25,00 | 500,00 |
Presso i Ce.R.D. il mancato rispetto delle disposizione impartite dell’addetto al contro del Centro Raccolta Differenziata | 25,00 | 500,00 |
2. Nel caso di erogazione delle sanzioni ad utenze condominali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
3. E’ fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal Consorzio causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 64 - Modalità di funzionamento dei sevizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta
1. Fino a quando non saranno attivati i servizi di raccolta porta a porta, così come individuati nel presente regolamento, sono efficaci le disposizione regolamentari o gli apposti provvedimenti emanati dalle singole Amministrazioni Comunali.
2. I servizi di raccolta rifiuti solidi urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.
3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle aziende saranno effettuati con le modalità tecniche previste nel presente regolamento; durante il periodo di cui al comma 1 verranno va lutati, ai fini dell’assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 10 del presente regolamento.
Art. 65 - Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.
Art. 66 - Danni e risarcimenti
1. In caso di manovre errate da parte dell’utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all’addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
Art. 67 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti
1. Sono abrogate tutte le disposizioni consortili vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento; in particolare è abrogato il precedente regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. del .
Art. 68 - Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2003 e avrà efficacia secondo quanto previsto al precedente articolo 64.
Allegato A)
CONSORZIO INTERCOMUNALE
AUTORITA’ DI BACINO TV 2
DIRETTIVE TECNICHE
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI
Costruisci una struttura di compostaggio, usala e trasformerai i rifiuti in humus!
E’ il modo migliore per ridurre i rifiuti urbani.
PREMESSA
Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, ecc.), nei cicli naturali vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus.
Il compostaggio ricrea le condizioni per tale processo, accelerandolo, e consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale. Queste sostanze organiche rappresentano infatti circa un terzo dei rifiuti urbani, e quindi recuperandole in proprio otteniamo i seguenti vantaggi:
1) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
2) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
3) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell’orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.
Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'è la necessita di una costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.
Per ottenere un buon compost anche in ambiti molto ristretti, quali l'orto ed il giardino familiare, devono essere seguite alcune semplici regole di tipo pratico per avere il massimo risultato con il minimo sforzo.
LE SETTE REGOLE D’ORO DEL COMPOSTAGGIO
1) scegliere il luogo adatto;
2) fare una giusta miscelazione degli scarti;
3) dare una forma ed una dimensione appropriata al cumulo;
4) garantire il giusto contenuto di umidità;
5) assicurare l’apporto di ossigeno;
6) verificare l’andamento della temperatura;
7) tutte riferite ad una unica fondamentale regola: seguire e controllare l’evoluzione del materiale in compostaggio.
POSIZIONE
Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo. La posizione ideale è un punto del giardino o dell’orto praticabile tutto l’anno, della superficie di 2-3 mq, senza ristagni d’acqua e fango in inverno; è consigliabile mettere del legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell’acqua.
Deve essere realizzato vicino ad una presa d’acqua (o avere la possibilità di portarla con una canna), ed agli attrezzi da giardino.
Il compostaggio deve essere fatto in un luogo in penombra: l’ideale è al riparo di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo tale che d’estate il sole non asciughi eccessivamente il materiale, mentre d’inverno i bassi raggi solari accelerino la trasformazione biologica.
Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), anche se un compostaggio corretto non crea problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini come previsto dal Codice Civile o dai regolamenti locali. Qualora non esistano previsioni diverse è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni.
COSTRUZIONE STRUTTURE DI COMPOSTAGGIO
Il processi di compostaggio avviene in presenza di ossigeno, quindi al fine di garantire il costante contatto con l’aria ed evitare i cattivi odori è necessario:
1) non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
2) rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.
CUMULO DI COMPOSTAGGIO
E' il sistema più diffuso e immediatamente applicabile, le cui regole di gestione possono essere estese (con alcuni adattamenti) agli altri sistemi (silo, buca, composter).
Il cumulo dovrebbe avere una forma “a trapezio” durante l’estate (per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l’acqua evaporata), ed una forma “a triangolo” durante l’inverno per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione.
La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi: deve avere un’altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm per evitare di compattare troppo il materiale (più alta d’inverno per trattenere il calore e più bassa d’estate, misura ideale cm 100 x 100). Se si dispone di molto materiale è molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro.
Il cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell’aria con l’esterno.
SILO O CASSA DI COMPOSTAGGIO
Il silo può essere “a rete”, utilizzando 2-3 metri lineari di rete metallica con maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta 1 metro, da mettere in cerchio fissandone le estremità con del filo di ferro (con un diametro finale di 80-100 cm). In questo caso, se si dispone di molto materiale, piuttosto di fare un silo più largo o più alto è molto meglio costruirne un altro. Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, può essere avvolto esternamente con un telo tipo tessuto- non tessuto e chiuso con un coperchio superiore secondo necessità (soprattutto d’inverno), e bagnato di tanto in tanto d’estate per evitare l’eccessiva disidratazione. Al centro del silo va collocato un palo, molto meglio se forato (es. in plastica), in modo da facilitare il passaggio dell’aria e dell’acqua al centro del cumulo.
Oppure può essere costruito con un cassone in legno, ottenuto assemblando dei bancali o autocostruito con tavole o paletti in legno fissati tra loro, con fessure strette o coperto esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il silo, e avvolto con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con coperchio superiore se necessario. Per favorire l’apertura, il rivoltamento e l’estrazione del materiale, il cassone dovrebbe essere apribile su un lato.
Il silo, oltre che essere usato come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per gestire gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E’ bene, per evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione nel silo degli scarti organici e fermentescibili insieme a materiali più secchi e porosi.
Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presenza di animali in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; quindi il silo deve avere maglie e fessure strette che ne nascondano il contenuto.
BUCA DI COMPOSTAGGIO
E’ un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni, può risultare ancora valido consentendo buoni risultati senza alcun problema.
Si tratta di predisporre una buca ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame.
Ha il vantaggio di essere nascosta, ma, se non ben gestita, può avere gli inconvenienti di accumulare acqua (soprattutto se impermeabilizzata sul fondo) e di un insufficiente passaggio di ossigeno visto che solo la parte superiore è a contatto con l’aria.
Chi già possiede una concimaia e vuole continuare ad impiegarla, rispettando comunque le distanze e le approvazioni di legge, deve garantire il drenaggio dell’acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi che allontanino l’acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale depositare il materiale), e la circolazione dell’aria sulle pareti della buca (tenendo distaccato il materiale dalle pareti stesse, magari “foderandole” con dei bancali).
COMPOSTER
Il “composter” è un contenitore di forma (cilindrica, esagonale, troncoconica, ecc.) e volume variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri), normalmente in commercio.
Ha il vantaggio di “nascondere” il materiale, non risente delle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona igienizzazione (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde).
Il composter ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte, e difficoltà per il rivoltamento del materiale (soprattutto se non è apribile sul lato).
Deve essere gestito in modo che il materiale sia sempre sufficientemente poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli.
Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d’aria verso l’interno del contenitore. Esistono tuttavia anche composter forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento.
Il composter è più a rischio rispetto al cumulo per la presenza di insetti o mosche (è buona regola pertanto usare meno scarti di cucina rispetto al resto, soprattutto per quelli di origine animale), mentre è positivo per situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile).
COSA COMPOSTARE
Possono essere usati tutti gli scarti e residui biodegradabili, ovvero aggredibili dai microbi; devono invece essere evitati tutti i materiali sintetici, o comunque non biodegradabili, e quelli contaminati da sostanze tossiche.
SI | avanzi di cucina, quali residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di caffè e filtri di the, pane raffermo (ridotto in pezzi) |
scarti dell’orto | |
legno di potatura (più o meno sminuzzato: se spezzato a mano in pezzi lunghi come un dito si degrada meno ma garantisce una giusta porosità per trasformare meglio gli altri scarti) | |
sfalci d’erba (mescolare con altro materiale, evitando di inserire grosse quantità di sola erba appena sfalciata), foglie secche, fiori recisi appassiti | |
carta non patinata, tovaglioli e fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli non trattati | |
avanzi di cibo di origine animale e cibi cotti |
POCO | foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere): da usare in piccole quantità miscelando bene con materiali più facilmente degradabili |
cenere: da usare in minima quantità | |
sfalci d’erba vicino a strade molto trafficate: contengono alte percentuali di inquinanti | |
lettiere per cani e gatti: si può usare solo se si è sicuri di effettuare un compostaggio corretto che consenta una buona igienizzazione del materiale |
NO | vetro |
plastica | |
pile scariche | |
vernici ed altri prodotti chimici | |
ferro | |
legno verniciato | |
farmaci scaduti | |
carta patinata (riviste) | |
tessuti | |
olio |
FORMAZIONE E GESTIONE DEL CUMULO
FORMAZIONE DEL CUMULO
L’accumulo iniziale, che ha lo scopo di raccogliere, stratificandolo, il materiale da compostare, è in funzione della quantità di materiale disponibile, e può essere organizzato come segue:
• molti rifiuti contemporaneamente: si raccoglie materiale sufficiente (circa 1 metro cubo), lo si mescola e stratifica come spiegato nelle righe successive in una sola fase di lavoro o, in alternativa, si riempie un silo;
• pochi rifiuti in molto tempo: si accumulano lentamente i materiali sul cumulo o nel silo a seconda della quantità disponibile e si coprono i materiali freschi con terra o terriccio per evitare visite di animali.
Il modo più semplice per fare un buon compost senza avere problemi di odori è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d’erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione è necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell’eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali.
Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo
strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15-cm (“drenaggio al piede”). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi). E’ bene aggiungere sempre un sottile strato di terriccio quando si aggiungono avanzi di cucina per evitare di attirare insetti e mosche.
MISCELA IDEALE
La miscela ideale deve garantire una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio.
In particolare, il rapporto carbonio-azoto è fondamentale per avere un buon compostaggio ed un buon compost finale (il rapporto ideale è pari a 20-30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto); se c’è troppo carbonio i batteri smetteranno di riprodursi ed il compostaggio sarà molto lento, viceversa, se c’è troppo azoto questo verrà sprecato e liberato in forma gassosa.
Carta e cartone, paglia, foglie secche e legno contengono molto carbonio, mentre scarti di cucina e sfalci del prato contengono più azoto.
Per poter sempre fare una miscela ideale è importante tenere a disposizione e seguire quanto segue:
a) farsi regalare (in periodi senza scarti di potatura) dei trucioli o (durante l’estate) della paglia;
b) impiegare, in alternativa, delle foglie secche: queste infatti, soprattutto di piante coriacee e grossolane (magnolia, lauroceraso) garantiscono una certa porosità anche in assenza di legno; può andare bene anche del cartone spezzato;
c) recuperare gli scarti più grossi e non compostati derivanti dalla vagliatura finale (in genere i materiali legnosi) dei precedenti cicli di compostaggio;
d) utilizzare le potature di siepi, abbondanti durante la bella stagione (in mancanza di materiali legnosi possono essere usate per dare porosità al cumulo); se vi è già abbondanza di materiali legnosi, le potature di siepi possono essere triturate finemente per favorirne la decomposizione.
LEGNO E RAMAGLIE
I materiali più grossolani (soprattutto quelli legnosi) vanno sminuzzati con un trituratore oppure con coltello adeguato o manualmente, in modo da ottenere pezzi di 10-30 cm. Rispetto all triturazione meccanica, quella manuale non riesce a “sfibrare” il legno in modo da velocizzare l’azione dei microbi, tuttavia il legno, pur non degradandosi molto velocemente, consentirà di avere un cumulo poroso velocizzando la trasformazione degli altri scarti, e potrà successivamente essere separato con la vagliatura finale e rimesso nel cumulo insieme con altri scarti freschi nel nuovo ciclo di compostaggio.
IGIENIZZAZIONE DEI MATERIALI PROBLEMATICI
Ci sono degli scarti che necessitano di una “igienizzazione” particolare per la presenza di microrganismi dannosi (es. parti di piante ammalate, lettiere di animali domestici).
Per raggiungere la temperatura sufficiente (55 °C - 65 °C) è necessario che la dimensione del cumulo sia sufficiente a trattenere il calore prodotto dall’attività dei microbi: in tal caso, la sezione minima deve essere di circa 1 mt di altezza x 1 mt di larghezza, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.
Tale condizione si ottiene con grandi quantità di materiale “fresco” in grado di sviluppare velocemente calore (di solito con erba di sfalcio); rilevata la difficoltà di avere costantemente il materiale necessario, il problema può essere risolto “consorziandosi” con amici e parenti, utilizzando i “composter” o altri sistemi di isolamento (tessuto-non tessuto), oppure escludendo dal compostaggio gli scarti da igienizzare sopracitati.
TEMPERATURA
La temperatura va misurata ad una profondità di almeno 30-40 cm; a tale scopo vanno bene i termometri “industriali” in vetro o metallo (con quadrante di lettura tondo) del costo di circa 40.000-50.000 lire, graduati normalmente da 0°C a 100 °C.
Per evitare la rottura di quelli in vetro (che lascerebbe vetro e mercurio inquinante nella massa del materiale) è meglio preparare la strada al termometro servendosi di un bastone per praticare i foro necessario.
Una prova tradizionale, semplice ed efficace, consente di fare un rilievo grossolano con la mano (“prova del pugno”) per verificare se l’interno del cumulo è caldo o freddo, confrontandolo con le temperature rilevate nelle diverse fasi di compostaggio.
Cumulo freddo: significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l’evaporazione e miscelare con scarti più secchi; se ciò risulta dalla “prova del pugno” aggiungere scarti con molto azoto, oppure urea x xxxxxxx (la scarsità di azoto impedisce ai batteri di moltiplicarsi ed accelerare la trasformazione).
Cumulo che produce odori: significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (se c’è odore “di marcio”) o eccesso di azoto (se c’è odore di urina); questi problemi possono essere prevenuti con una corretta miscelazione degli scarti.
UMIDITA’
Bisogna garantire la giusta umidità al materiale (il contenuto iniziale di acqua è tra il 45 ed il 65%), ottenuta tramite una buona miscelazione degli scarti, lo sgrondo delle acque nei periodi umidi e freddi e l’annaffiamento nei periodi caldi e asciutti. La “prova del pugno” indica bene il giusto grado di umidità:
1) se il materiale stretto nella mano lascia fuoriuscire qualche goccia d’acqua tra le nocchie delle dita l’umidità è ottimale;
2) se l’acqua che fuoriesce è troppa il cumulo va rivoltato per arieggiarlo e far evaporare l’acqua in eccesso oppure vanno aggiunti scarti asciutti ;
3) se invece l’acqua è poca il cumulo va annaffiato.
ODORI
Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli: se ciò accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si “inceppa” per due possibili ragioni:
4) eccesso di azoto e liberazione dello stesso come ammoniaca;
5) mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità, con putrefazioni e odori. Le misure di prevenzione sono le seguenti:
• miscelare correttamente gli scarti, sin dalla fase di accumulo iniziale, evitando eccessi di azoto e umidità;
• assicurare la necessaria porosità del materiale, aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano;
• assicurare il “drenaggio al piede” del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm;
• rivoltare quando necessario (soprattutto in cumulo poco poroso) per rifornire di ossigeno l’interno del cumulo stesso;
• coprire il cumulo con materiali “filtranti”, quali terra (argillosa in particolare) e soprattutto compost maturo.
RIVOLTAMENTI E DURATA DEL CICLO
Dopo circa 25-30 giorni dall’avvio del compostaggio si può procedere ad un primo rivoltamento tra materiale interno e quello esterno, a cui ne farà seguito un altro dopo 2-4 mesi a seconda se il processo è stato avviato in inverno (rivoltare più spesso) o in estate o se il materiale è più o meno poroso. In un cumulo poco poroso, infatti, il numero di rivoltamenti deve aumentare (uno ogni 2-3 mesi) per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense che tendono a compattare il materiale diminuendone la porosità.
Il tempo necessario per avere il materiale disponibile all’uso è indicativamente il seguente:
• in INVERNO: da 3 a 4 mesi per avere compost “fresco” e 6-8 mesi per avere compost “pronto”;
• in ESTATE 2-3 mesi per avere compost “fresco” e 5-6 mesi per avere compost “pronto”.
Quando il ma teriale viene estratto dalla struttura di compostaggio può essere vagliato (es. con un pezzo di rete a maglie fini), riutilizzando i pezzi più grossi non ancora decomposti (legno, foglie resistenti, ecc.) nel successivo ciclo di compostaggio.
Una famiglia di 3 persone con circa 1.000 mq di giardino produce circa 1.000 Kg all’anno di materiali organici: il compostaggio di questi consente di ottenere circa 300 Kg (circa 600 litri) di compost.
UTILIZZO DEL COMPOST (CONSIGLI PER L’IMPIEGO)
In funzione dei tempi di compostaggio si possono distinguere tre tipi di compost:
1) compost “fresco” (dopo 2-4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in trasformazione. E’ un prodotto ancora ricco di elementi nutritivi per la fertilità del suolo e la nutrizione della piante. Da impiegare nell’orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto, evitando l’applicazione a diretto contatto con le radici perché non è ancora sufficientemente “stabile”;
2) compost “pronto” (dopo 5-8 mesi): compost già stabile che non produce più calore, ha un effetto concimante meno intenso, può essere impiegato nell’orto e nel giardino subito prima della semina o del trapianto;
3) compost “maturo” (dopo 12-18-24 mesi): compost che ha subito una maturazione prolungata, possiede un minor effetto concimante ma presenta caratteristiche fisiche e di stabilità che lo rendono idoneo al contatto diretto con le radici ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); è indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemine e rinfittimenti del prato.
Tratto dal “Manuale pratico di compostaggio domestico” della Scuola Agraria del parco di Monza
Allegato B)
CONSORZIO INTERCOMUNALE
AUTORITA’ DI BACINO TV 2
C O N V E N Z I O N E
Premesso che :
- l'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, dispone che :
" I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa (..). I Comuni disciplinano in particolare (..) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".
- nel territorio consortile operano, prevalentemente con finalità benefica, numerose associazioni e gruppi organizzati, nonché enti privati, che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata di diverse frazioni di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al disposto dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;
- che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione sociale, contribuisce allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con benefici per l'intera collettività comunale;
considerato che :
- rientra fra gli obblighi del Consorzio assicurare la raccolta differenziata almeno nelle percentuali minime previste dall'art.24 del D.Lgs 22/97;
- che, secondo il disposto dell'art.21 comma 4, del D.Lgs 22/97, "nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni";
visti :
- la circolare della Regione Veneto del 6.7.1998 che fornisce chiarimenti in ordine allo svolgimento dell'attività di raccolta di frazioni di rifiuti urbani recuperabili;
- la richiesta del Signor ……………… nato a ………… il ……….. residente a …………………….., in rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo) C.F./P.IVA
…………………………….. con la quale richiede l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani : ……… nel periodo dal ………… al ;
- la legge 142/1990 ed il D.Lgs 22/1997;
tutto ciò premesso,
tra il Consorzio Intercomunale Priula con sede in Xxxxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, x. 0 – codice fiscale 94009290266 e partita IVA 02044990261 rappresentato nato a ( ) il , il quale agisce nel presente atto ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Consortile in qualità di
e l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) con sede in Via
n° a ( ) – C.F./P.IVA , rappresentata da nato a
il , in qualità di
si conviene e stipula quanto segue :
ART.1 - Il Consorzio Intercomunale Priula autorizza l'associazione
……………...…………………… con sede a ……………………. Via ………………………
rappresentata da a svolgere l'attività di raccolta e trasporto nel territorio comunale
delle seguenti frazioni di rifiuti urbani :
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. con le seguenti modalità e tempi :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non destinate ad un riutilizzo sicuro e diretto.
ART.2 - La presente convenzione ha validità dal …………………… al … .-
ART.3 - L'attività oggetto della presente convenzione rientra nel servizio consortile di gestione dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in particolare circa gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del D.Lgs 22/97.
L'Associazione ………………………….. è soggetta pertanto, esclusivamente all'obbligo di comunicare al Comune la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del Comune ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs 22/97.
ART.4 - Lo svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui all'art.3 del D.Lgs 22/97.
ART.5 - I rifiuti raccolti possono essere temporaneamente stoccati esclusivamente presso l'area sita a ……………………....................................................................................................
Lo stoccaggio non dovrà comunque superare il periodo di giorni ……...............................……
ART.6 - Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività è a carico dell'Ente affidatario.
ART.7 - Lo svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue fina lità lucrative. Nessun onere grava pertanto, a carico del Consorzio né alcun corrispettivo può essere richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Consorzio in proprietà all'Associazione che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.
ART.8 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno comportare inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.
ART.9 - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali, sono a carico di …………………………..
Xxxxx, approvata e sottoscritta a ………....................................…………. il …………......…………..
Il responsabile del Consorzio Il Rappresentante dell'Associazione
………....……..…....................…………….. ……………..……........................…………………
Allegato C)
CONSORZIO INTERCOMUNALE
AUTORITA’ DI BACINO TV 2
ELENCO DI CASI SPECIFICI PER I QUALI È PREVISTA L’ASSIMILAZIONE QUALITATIVA AI RIFIUTI URBANI
(ART. 10 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Attività | Tipologia Rifiuto | Cautele |
Estetista, parrucchiera/e | Contenitori contenenti prodotti tossici ed infiammabili per la cura della persona | I contenitori deve esser completamente vuotati del prodotto |
Estetista, parrucchiera/e | Oggetti da taglio e abrasivi per la cura della persona | Non deve trattarsi di rifiuto a rischio infettivo |
Laboratori odontotecnici | Rivestimenti fosfatici e gessi | Il rifiuto non deve essere contaminato da altre sostanze |
Impianti pubblici depurazione | Vaglio | - |
Studio medici e dentistici | Lenzuola , indumenti monouso, assorbenti igienici, bende | Non deve trattarsi di rifiuto a rischio infettivo |
Spazzamento delle strade e dei piazzali | Materiali di risulta dallo spazzamento di strade e piazzali anche privati | Le aree non devono essere soggette a depositi o ricadute di sostanze pericolose |