Associazioni di volontariato Clausole campione

Associazioni di volontariato. 1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L’attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
Associazioni di volontariato. ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA L'assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati subiscono mentre per ordine e per conto del Contraente svolgono le attività di volontariato (compreso il rischio in itinere) descritte sul simplo di polizza mod. PA.025.342, secondo quanto previsto dalla legge 11/8/1991 n. 266 e dal successivo decreto del 14/2/1992 nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'assicurazione si intende operante in base alla dichiarazione del Contraente, risultante sul predetto simplo, alla presente polizza, relativa al numero di iscritti nei registri del Contraente, previsto o reale al momento della stipulazione. Le garanzie e le relative somme assicurate per ogni persona, così come il premio annuo imponibile per ogni Assicurato, sono indicati sul simplo di polizza mod. PA.025.342. di 44 C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I A parziale deroga dell'art. 2.14 - Variazioni delle persone assicurate, l'assicurazione vale per le persone che alla data di effetto della presente polizza sono regolarmente iscritte nei registri tenuti dal Contraente nei modi e nei termini previsti dalla Legge 11/8/1991 n°266 e dal successivo decreto del 14/2/1992. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate; per l'identificazione delle stesse si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, alle persone incaricate dall’Impresa di effettuare accertamenti e controlli, i registri avanti indicati. Per le persone che vengono iscritte, o cessano, successivamente alla data di effetto della presente polizza, l’assicurazione avrà efficacia, o cesserà, senza che di ciò si debba dare atto con emissione di appendice, dalle ore 24 del giorno di iscrizione o di cessazione risultante dal registro. Alla fine di ogni anno assicurativo si effettuerà la regolazione consuntiva del premio, in relazione al numero totale degli iscritti nei registri del Contraente, compresi i ratei di anno, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 2.16 - Regolazione del premio, tenendo conto che il premio anticipato è considerato premio minimo comunque dovuto all'Impresa per ciascun anno assicurativo o periodo minore.
Associazioni di volontariato. 1. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Soggetto gestore si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
Associazioni di volontariato. Le associazioni di volontariato operanti nell'area socio/sanitaria che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili possono ottenere il rilascio di n. 1 permesso per un solo veicolo. Il permesso sarà rilasciato a condizione che il veicolo sia intestato alla stessa associazione richiedente, ovvero venga utilizzato dalla medesima in virtù di contratto di leasing o di comodato d'uso gratuito registrato.
Associazioni di volontariato. La Struttura garantisce la messa a disposizione di spazi adeguati (sala polivalente) per le attività svolte da associazioni di Volontariato con specifica competenza nel campo delle persone anziane.
Associazioni di volontariato. La seguente condizione speciale si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220339). L’assicurazione è prestata esclusivamente nei confronti delle persone che risultino iscritte nei registri dell'Associazione di volontariato indicata in Polizza (mod. 220339), ed è valida sia che esse prestino la loro opera direttamente per il raggiungimento dei fini istituzionali, sia che svolgano attività di tipo amministrativo o organizzativo a supporto dell’attività istituzionale. L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione indicata in Polizza (mod. 220339). Inoltre, sono compresi in garanzia gli infortuni che l’Assicurato, per conto dell’Associazione di cui sopra, subisca: - durante la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, riunioni e assemblee associative e/o di rappresentanza. - non sarà corrisposto alcun indennizzo in caso di Invalidità Permanente accertata di grado pari o inferiore la liquidazione dell’indennizzo In deroga a quanto previsto dall’art. 58 – Criteri di liquidazione dell‘ Invalidità permanente e relative xxxxxxxxxx, verrà effettuata nel seguente modo: al 5% della totale; corrisposto solo per la parte eccedente il 5%; - se l’invalidità permanente accertata è di grado superiore al 5% e non superiore al 30%, l'indennizzo verrà - se l’invalidità permanente accertata è di grado superiore al 30% e non superiore al 65% della totale, l’indennizzo viene liquidato senza deduzione di alcuna franchigia; - qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 65% della totale, l’indennizzo viene liquidato al 100%. Qualora operante la garanzia richiamata all’Art. 33 – Rimborso spese di cura, si conviene che la stessa è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%. Qualora operante la garanzia richiamata all’Art. 34 - Indennità giornaliera da ricovero, si conviene che l’importo giornaliero assicurato verrà riconosciuto per un periodo massimo di 60 giorni per ciascun ricovero. la garanzia decorre dalle ore 24 dell’11° giorno successivo a quello in cui ha effetto Qualora operante la garanzia richiamata all’Art. 37 – Indennità giornaliera da ricovero per malattia, l’indennità giornaliera da ricovero deve intendersi operante esclusivamente per le malattie infettive contratte per contagio durante lo svolgimento delle attività di volontariato e delle attività amministrative o organizzative di supporto all’att...
Associazioni di volontariato. La SRP già collabora con associazioni di volontariato per l’accesso in struttura in funzione degli specifici bisogni degli pazienti e si sta attivando per la predisposizione di specifici accordi.
Associazioni di volontariato. La seguente condizione speciale si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220339).

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.