REGIONE MOLISE
Modello B
(Atto d’iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 09-03-2022 DELIBERAZIONE N. 60
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.
N. 241/1990, PER L'ESPLETAMENTO DI INIZIATIVE DI GARA IN FORMA AGGREGATA CON LA XX.XX.XX SPA.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno nove del mese di marzo dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
N. | Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
1 | XXXX XXXXXX | PRESIDENTE | Presente |
2 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXX PRESIDENTE | Presente |
3 | XXXXXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
4 | XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | Presente |
5 | XXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
6 | XXXXXXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale XXXXXXX XX XXXXXX SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 79 inoltrata dal SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ALBERTA DE LISIO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di prendere atto dei seguenti documenti (rif. endoprocedimento prot. n. 36339, del 28.02.2022), relativi all’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.n. 241/1990, per l’espletamento di iniziative di gara in forma aggregata con la XX.XX.XX Spa;
2) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise per la sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1);
3) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza per l’adozione di ogni atto amministrativo e contabile indispensabile e consequenziale per l’esecuzione dell’accordo di collaborazione in parola.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della l. n. 241/1990, per l’espletamento di iniziative di gara in forma aggregata con la XX.XX.XX Spa.
PREMESSO CHE:
- l’art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 giugno 2014, n.89, prevede, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche “ANAC”), l’istituzione dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip ed una Centrale di Committenza per ciascuna regione;
- che con Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise;
- in base a quanto previsto dall'art. 22 della suddetta Legge, alla Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise è demandata la gestione di procedure contrattuali e di appalto e la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, in favore: dell'Amministrazione regionale e degli Enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2; degli Enti Locali della Regione; degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- in attuazione all’art. 9, comma 5 del sopra citato Decreto-Legge, la Regione Molise ha designato quale Soggetto Aggregatore regionale la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise, di cui ha preso atto l’ANAC con Delibera n. 784 del 20 luglio 2016;
- la Giunta regionale, con DGR n. 390 del 27 luglio 2015, ha istituito il Servizio Centrale unica di Committenza regionale e, con DGR n. 408 del 31 luglio 2015, successivamente modificata ed integrata dalla DGR n. 480 del 17 settembre 2015, ha adottato i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Centrale unica di committenza;
- con Legge Regionale n.28/2003 del 24 dicembre 2003 è stata istituita la XX.XX.XX Spa;
- con successiva Legge Regionale n. 4/2011 poi modificata dalle Leggi Regionali n. 41/2012 e n. 5/2021, è stato assegnato a XX.XX.XX Spa il ruolo di Centrale Unica di Committenza di Regione Campania e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del sopra citato Decreto-Legge n.66/2014 e in virtù della Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;
- con la Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 recante “Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66”, l’ANAC ha confermato la presenza della C.U.C. di Regione Molise e di XX.XX.XX Spa di Regione Campania nell’Elenco dei Soggetto Aggregatori;
- la C.U.C. della Regione Molise e la XX.XX.XX Spa Regione Campania, in virtù del proprio mandato istituzionale, svolgono funzioni analoghe perseguendo obiettivi comuni volti alla aggregazione della domanda di acquisto regionale, alla razionalizzazione della spesa e alla condivisione delle reciproche esperienze in materia;
CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 30 del D.Lgs. n° 267/2000 consente agli organismi di diritto pubblico di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le Amministrazioni pubbliche possono addivenire alla stipula di Accordi di collaborazione, ex art. 15 Legge n. 241/90, per disciplinare lo svolgimento di attività d’interesse comune;
- l’articolo 41, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che “L’individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l’attività di CONSIP e dei Soggetti Aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all’esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici,
anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra Soggetti Aggregatori […]”;
PRECISATO che è interesse della C.U.C. di Regione Molise e di XX.XX.XX Spa Regione Campania, di realizzare i seguenti obiettivi in un’ottica di reciproca collaborazione per:
a) ampliare il proprio perimetro di azione rispetto alle categorie merceologiche individuate con DPCM 11 luglio 2018, n. 189, avvalendosi delle procedure programmate, degli strumenti di negoziazione a disposizione oltre che delle esperienze già maturate dalle Parti;
b) utilizzare le best practices sviluppate da ciascuna delle Parti per la ricerca congiunta di soluzioni e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, anche con la finalità di rendere più celere l’espletamento delle procedure di affidamento e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle Amministrazioni territoriali;
c) massimizzare la quota di premialità del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, destinata alle forme di collaborazione tra Soggetti Aggregatori, mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori e/o l’ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una categoria merceologica da DPCM;
d) estendere la copertura delle categorie merceologiche non DPCM aggredite, offrendo la possibilità, su base esclusivamente volontaria, di fare sinergia anche al di là delle funzioni attribuite dal Decreto-Legge n. 66/2014;
DATO ATTO che con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 36339, del 28.02.2022, la XX.XX.XX Spa ha rappresentato la disponibilità alla stipula di un accordo con la Centrale unica di committenza della Regione Molise per agevolare l’acquisizione di prodotti e servizi “… che si intendono porre a gara tramite trasmissione di relativo elenco dei fabbisogni e dei lotti specifici”;
VISTA l’allegata bozza del “Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.n. 241/1990, per l’espletamento di iniziative di gara in forma aggregata” a valere con la XX.XX.XX Spa;
EVIDENZIATO che l’accordo di collaborazione in parola avrà la durata di 12 mesi affinché la XX.XX.XX Spa svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l’affidamento delle procedure di gara aventi ad oggetto l’acquisizione di: “Mezzi di contrasto, Protesi ortopediche, Medicazioni specialistiche, Sistema integrato di lava-nolo, Sistema di monitoraggio flash del glucosio, Sistemi per terapia a pressione negativa” mediante l’attivazione di altrettante procedure di gara di rilievo comunitario;
CONSIDERATO che la XX.XX.XX Spa si impegna a sostenere le spese necessarie per l’espletamento delle procedure di gara in oggetto sino alla fase di verifica della sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione in capo agli Operatori aggiudicatari, come indicati nella documentazione di gara mentre le spese di gestione e di esecuzione delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché dei singoli contratti che saranno sottoscritti dalla C.U.C. di Regione Molise e dai propri Enti territoriali, saranno sostenute da queste ultimi;
RITENUTO pertanto di dover sottoporre all’Esecutivo regionale la documentazione così come pervenuta ( rif. prot. n. 36339, del 28.02.2022) al fine di autorizzare il Direttore della Centrale Unica di Committenza alla sottoscrizione dell’allegato accordo per ragioni di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, per massimizzare le economie scaturenti da forme di collaborazione tra Soggetti Aggregatori, anche mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori e/o l’ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una determinata categoria merceologica;
VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014;
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è sottoposto:
- agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise;
OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) di prendere atto dei seguenti documenti (rif. endoprocedimento prot. n. 36339, del 28.02.2022), relativi all’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.n. 241/1990, per l’espletamento di iniziative di gara in forma aggregata con la XX.XX.XX Spa;
2) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise per la sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1);
3) di dare mandato al Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza per l’adozione di ogni atto amministrativo e contabile indispensabile e consequenziale per l’esecuzione dell’accordo di collaborazione in parola.
L’Istruttore/Responsabile d’Xxxxxxx XXXXX XXXXXXX
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Direttore XXXXXXX XX XXXXX
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI XXXXX XXXXXX XXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
SRA-0002963-2022 del 22/02/2022 17:00:49
Spett.le Direttore della Centrale Unica di Committenza
della Regione Molise
Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxx
E p.c. Al presidente della Regione Molise
Commissario ad Acta
Al Direttore Generale per la Salute Pec: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
Oggetto: riscontro nota 32500/2022 del 21/02/2022.
A riscontro della nota in oggetto, Xx.Xx.Xx. S.p.A. conferma la propria diponibilità ad attuare un Accordo di collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Regione Molise.
A tale proposito si informa che è stata predisposta una bozza dell’accordo di collaborazione che si allega alla presente per le opportune valutazioni.
Avete dichiarato il vostro interesse per le seguenti procedure inserite nella nostra programmazione:
1. Mezzi di contrasto;
2. Protesi ortopediche;
3. Medicazioni specialistiche;
4. Sistema integrato di lava-nolo;
5. Sistema di monitoraggio flash del glucosio;
6. Sistemi per terapia a pressione negativa.
Per le succitate procedure codesto Ente sarà tempestivamente notiziato dei prodotti/servizi che si intendono porre a gara tramite la trasmissione del relativo elenco prodotti. Laddove le vostre esigenze dovessero trovarne riscontro, ci potrete trasmettere i vostri fabbisogni al fine di consentirci la predisposizione di lotti specifici.
Pertanto, relativamente alla procedura “Sistemi per terapia a pressione negativa”, ad oggi non è possibile valutare la vostra comunicazione dei fabbisogni specifici poiché la procedura di che trattasi è ancora in fase di istruttoria.
Infine, per la procedura “Sistema di monitoraggio flash del glucosio” è stata predisposta e trasmessa apposita comunicazione per la raccolta dei vostri fabbisogni.
Si rimane in attesa delle Vs. valutazioni in ordine alla bozza di accordo al fine di addivenire quanto prima alla sottoscrizione.
Cordiali saluti.
Dott. Pasq2ua2l.eON2a.2zzOa2ro2
f1oOrm:4a5ti:cOo6firmato
MT+OO:OO
ai sensi del T.U.
000 e del D.Lgs. n.
L’estNenAsoZrZeARO XXXXXXXX
Xxxxx
Il Direttore Acquisti
Documento in
digitalmente
D.P.R. n. 445/2
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
82/2005
RuffiniDott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
22.02.2022
1D2oc:4um2:e0n7to informatico firmato
dMigTit+al0m1e:n0t0e ai sensi del T.U.
D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005
Allegati: 1
Nome file: bozza accordo di collaborazione
Il Direttore Generale Ing. Xxxxxxxxxx xx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005
Firmato digitalmente da: DI XXXXX XXXXXXXXXX Data: 22/02/2022 16:52:02
2 / 2
ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA L. N. 241/1990, PER L’ESPLETAMENTO DI INIZIATIVE DI GARA IN FORMA AGGREGATA,
Tra
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
Il Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise – (C.U.C.) con sede legale in Xxx XXXX Xxxxxx, 000 – 86100 Campobasso, C.F. , in persona del legale rappresentante dell’Amministrazione , nato a il , in qualità di , autorizzato alla stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli con , di seguito anche “C.U.C. Molise”;
e
La XX.XX.XX Spa, con sede legale in Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X/0, C.F. 04786681215
, in persona del Direttore Generale ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx nato a , in virtù dei poteri conferitigli con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021;
PREMESSO
- che la Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1 comma 455, ha statuito che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire Centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali Centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, prevede, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche “ANAC”), l’istituzione dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip ed una Centrale di Committenza per ciascuna regione;
- che con Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise;
- che in base a quanto previsto dall'art. 22 della suddetta Legge, alla Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise è demandata la gestione di procedure contrattuali e di appalto e la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, in favore:
a) dell'Amministrazione regionale e degli Enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2;
b) degli Enti Locali della Regione;
c) degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- che, in attuazione all’art. 9, comma 5 del sopra citato Decreto-Legge, la Regione Molise ha designato quale Soggetto Aggregatore regionale la Centrale Unica di Committenza Regionale per il Molise, di cui ha preso atto l’ANAC con Delibera n. 784 del 20 luglio 2016;
- che la Giunta regionale, con DGR n. 390 del 27 luglio 2015, ha istituito il Servizio Centrale unica di Committenza regionale e, con DGR n. 408 del 31 luglio 2015, successivamente modificata ed integrata dalla DGR n. 480 del 17 settembre 2015, ha adottato i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Centrale unica di committenza;
- che con Legge Regionale n.28/2003 del 24 dicembre 2003 è stata istituita la XX.XX.XX Spa;
- che con successiva Legge Regionale n.4/2011 poi modificata dalle Leggi Regionali n.41/2012 e
n. 5/2021, è stato assegnato a XX.XX.XX Spa il ruolo di Centrale Unica di Committenza di Regione Campania e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del sopra citato Decreto-Legge n.66/2014 e in virtù della Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
- che con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 recante “Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66”, l’ANAC ha confermato la presenza della C.U.C. di Regione Molise e di XX.XX.XX Spa di Regione Campania nell’Elenco dei Soggetto Aggregatori;
- che la C.U.C. di Regione Molise e la XX.XX.XX Spa Regione Campania, in virtù del proprio mandato istituzionale, svolgono funzioni analoghe perseguendo obiettivi comuni volti alla aggregazione della domanda di acquisto regionale, alla razionalizzazione della spesa e alla condivisione delle reciproche esperienze in materia;
- -che l’articolo 30 del D.Lgs. n°267/2000 consente agli organismi di diritto pubblico di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- - che le Amministrazioni pubbliche possono addivenire alla stipula di Accordi di collaborazione, ex art. 15 Legge n. 241/90, per disciplinare lo svolgimento di attività d’interesse comune;
- che l’articolo 41, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che “L’individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l’attività di CONSIP e dei Soggetti Aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all’esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra Soggetti Aggregatori […]”;
- che è interesse comune della C.U.C. di Regione Molise e di XX.XX.XX Spa Regione Campania, di seguito le “Parti”, realizzare i seguenti obiettivi in un’ottica di reciproca collaborazione:
a) ampliare il proprio perimetro di azione rispetto alle categorie merceologiche individuate con DPCM 11 luglio 2018, n. 189, avvalendosi delle procedure programmate, degli strumenti di negoziazione a disposizione oltre che delle esperienze già maturate dalle Parti;
b) utilizzare le best practices sviluppate da ciascuna delle Parti per la ricerca congiunta di soluzioni e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, anche con la finalità di rendere più celere l’espletamento delle procedure di affidamento e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle Amministrazioni territoriali;
c) massimizzare la quota di premialità del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, destinata alle forme di collaborazione tra Soggetti Aggregatori, mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori e/o l’ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una categoria merceologica da DPCM;
d) estendere la copertura delle categorie merceologiche non DPCM aggredite, offrendo la possibilità, su base esclusivamente volontaria, di fare sinergia anche al di là delle funzioni attribuite dal Decreto-Legge n. 66/2014.
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
- che, con Determinazioni n. 144 e 147 rispettivamente del 10 e del 16 dicembre 2021, la XX.XX.XX Spa ha adottato il Piano degli acquisti centralizzati di beni e servizi per l’annualità 2022 (Allegato 1);
- che, la C.U.C. di Regione Molise ha la necessità di portare a termine diverse procedura di gara per l’ASREM attualmente in fase di programmazione;
- che, alla luce delle predette pianificazioni biennali, risulta di interesse comune l’espletamento delle iniziative di gara riguardanti l’acquisizione delle seguenti categorie merceologiche:
1. Mezzi di contrasto
2. Protesi ortopediche
3. Medicazioni specialistiche
4. Sistema integrato di lava-nolo
5. Sistema di monitoraggio flash del glucosio
6. Sistemi per terapia a pressione negativa
- che, in particolare, la C.U.C. Molise, con la sottoscrizione del presente Accordo, esprime a XX.XX.XX Spa la propria richiesta di supporto per l’espletamento da parte di quest’ultima, in forma aggregata, delle iniziative riguardanti l’acquisizione delle seguenti categorie merceologiche:
1. Mezzi di contrasto
2. Protesi ortopediche
3. Medicazioni specialistiche
4. Sistema integrato di lava-nolo
5. Sistema di monitoraggio flash del glucosio
6. Sistemi per terapia a pressione negativa
- che, con la sottoscrizione del presente Accordo, XX.XX.XX Spa manifesta, parimenti, la disponibilità ad esperire, anche in nome e per conto della C.U.C. di Regione Molise, le suddette procedure di gara mediante l’attività di integrazione;
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2 – >Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina le modalità per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, finalizzate all’aggregazione della spesa tra le Parti mediante adesione della
C.U.C. di Regione Molise ad iniziative centralizzate programmate per l’anno 2022 da parte di XX.XX.XX Spa Regione Campania.
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
2. XX.XX.XX Spa costituisce unico referente responsabile nei confronti della C.U.C. di Regione Molise in ordine alle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare, in merito alle attività di rilevazione dei fabbisogni di acquisto e di organizzazione delle attività istruttorie finalizzate all’indizione delle procedure di gara aggregate.
Articolo 3 - Ambito di operatività della Centrale di Committenza Regionale
Con il presente Accordo, la C.U.C. di Regione Molise, come sopra rappresentata, conferisce delega a XX.XX.XX Spa Regione Campania affinché, in suo nome e per suo conto, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l’affidamento delle procedure di gara aventi ad oggetto le seguenti categorie merceologiche ed impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato di XX.XX.XX Spa nei limiti del presente Atto:
1. Mezzi di contrasto
2. Protesi ortopediche
3. Medicazioni specialistiche
4. Sistema integrato di lava-nolo
5. Sistema di monitoraggio flash del glucosio
6. Sistemi per terapia a pressione negativa
Con il presente Accordo, XX.XX.XX Spa Regione Campania si impegna all’affidamento delle forniture di beni e servizi riguardanti le categorie merceologiche sopra indicate, mediante l’attivazione di altrettante procedure di gara di rilievo comunitario.
Articolo 4 – Durata
1. Il presente Accordo ha durata di 12 mesi, dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere integrato e/o modificato, su espressa richiesta di una delle Parti in occasione degli aggiornamenti annuali delle pianificazioni degli acquisti adottati.
2. Per tutte le procedure indette in vigenza del presente Accordo sino al loro completamento con l’aggiudicazione valgono le prescrizioni di cui sopra.
Articolo 5 – Attività delegate
XX.XX.XX Spa, con il presente Xxxx, è autorizzata a compiere, in nome e per conto della C.U.C. di Regione Molise tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all’art.3.
XX.XX.XX Spa dichiara di accettare l’incarico conferitole con il presente atto e si impegna ad adempiere gratuitamente allo stesso.
XX.XX.XX Spa assumerà, pertanto, le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ed in tale veste svolgerà tutte le attività affidate.
Articolo 6 - Spese
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
XX.XX.XX Spa si impegna a sostenere le spese necessarie per l’espletamento delle procedure di gara in oggetto sino alla fase di verifica della sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione in capo agli Operatori aggiudicatari, come indicati nella documentazione di gara.
Le spese di gestione e di esecuzione delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché dei singoli contratti che saranno sottoscritti dalla C.U.C. di Regione Molise e dai propri Enti territoriali, saranno sostenute da queste ultimi.
Le spese derivanti da eventuali contenziosi relativi all’espletamento delle procedure di gara sino alla fase di efficacia dell’aggiudicazione competono a XX.XX.XX Spa. salvo afferiscano a lotti dedicati alla Regione Molise in ordine ai quali la Regione Molise sarà tenuta al rimborso delle spese sostenute da XX.XX.XX .Spa, per il patrocinio, opportunamente rendicontate.
La Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli Atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.
Le spese di eventuali contenziosi derivanti dalla gestione dei singoli Contratti di fornitura sottoscritti dalla C.U.C. di Regione Molise e dai propri Enti territoriali saranno sostenute da quest’ultimi.
Articolo 7 – Obblighi delle Parti
1. La C.U.C. della Regione Molise si impegna a:
a) validare e trasmettere a XX.XX.XX Spa, nelle modalità e nei tempi di seguito concordati, i fabbisogni quali-quantitativi richiesti per la valorizzazione tecnico-economica delle iniziative di interesse comune espletate dalla predetta società;
b) validare e trasmettere a XX.XX.XX Spa, nelle modalità e nei tempi di seguito concordati, gli schemi di Convenzione e/o di Accordo Quadro predisposti di volta in volta da XX.XX.XX Spa in conformità alle previsioni degli atti di gara e da utilizzare per ciascuna delle iniziative aggregate oggetto del presente Accordo collaborativo;
c) fornire eventuale supporto tecnico a XX.XX.XX Spa nella predisposizione degli atti di gara;
d) fornire, se disponibili, nominativi di esperti nei diversi settori merceologici oggetto di gara per la composizione delle Commissioni giudicatrici;
e) prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte di XX.XX.XX Spa;
f) procedere alla stipulazione dei propri contratti e/o Convenzioni, nonché al monitoraggio ed esecuzione;
g) nominare di un proprio Responsabile del Procedimento nella fase dell’esecuzione e il Direttore dell’esecuzione quando previsto;
h) adempiere alle attività connesse alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento della fornitura.
2. XX.XX.XX Spa Regione Campania curerà l’intera gestione delle fasi procedimentali demandate, dalle fasi della progettazione della gara e affidamento in appalto e si impegna a:
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
a) espletare le preliminari attività di avvio della procedura previste ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di progettazione, di cui all’art. 23 del medesimo Decreto Legislativo, nonché alla conseguente elaborazione del Capitolato Tecnico- Prestazionale e di tutti gli eventuali allegati necessari all’indizione della procedura di gara;
b) curare tutte le fasi del processo di acquisto, dall’indizione della procedura fino all’aggiudicazione con la precisazione che gli Enti territoriali di Regione Molise e Regione Campania destinatari delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché competenti per la fruizione della fornitura o del servizio in oggetto dovranno gestire la relativa esecuzione, espletando le relative attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali;
3. Ogni onere e responsabilità relativa alla gestione delle procedure di gare, alla stipula ed all’esecuzione delle Convenzioni/Accordi Quadro e dei contratti riferiti alla Regione Campania sono a carico esclusivamente di XX.XX.XX Spa e dei propri Enti regionali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
4. Sono a carico di XX.XX.XX Spa anche gli oneri relativi ad eventuali contenziosi connessi all’utilizzo della piattaforma di e-procurement utilizzata per l’espletamento delle procedure di gara in forma aggregata.
Articolo 8 – Referenti per l’attuazione dell’accordo
1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo è affidato a un referente per ciascuna delle Parti, come di seguito individuati:
• per C.U.C. di Regione Molise:
• per XX.XX.XX Spa:
2. I referenti si occupano in particolare del coordinamento a livello tecnico della corretta esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie.
3. Il referente di XX.XX.XX Spa funge da collettore di richieste e indicazioni provenienti dagli utenti delle Aziende Sanitarie regionali afferenti territorialmente a ciascuna delle Parti.
Art. 9 - Recesso
Le Parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di almeno 15 giorni tramite mezzo che renda certa la data di ricezione; in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione del recesso.
Art.10 - Controversie relative all’attivazione della convenzione
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. Il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Napoli.
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
ART.10 - Manleva
C.U.C. di Regione Molise manleva, con il presente atto, Xx.Xx.Xx. S.p.A. per i casi di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nelle fattispecie determinate da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o delle Regioni e/o singoli Enti interessati.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. è, in generale, responsabile dell’esatto e completo adempimento delle prestazioni commissionatele ai sensi del presente Atto, inclusi gli eventuali addenda che saranno concordati tra le Parti.
Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le parti durante il periodo di vigenza dell’Atto.
C.U.C. di Regione Molise resta in generale responsabile – in qualità di unico interlocutore e unico responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. delle attività oggetto del presente Atto anche quanto queste investono Enti delegati dalla propria Regione di riferimento.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e la C.U.C. di Regione Molise si impegnano a manlevare e tenere indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Atto.
Resta inteso che C.U.C. di Regione Molise potrà autonomamente gestire il contenzioso o utilizzare i legali di Xx.Xx.Xx. S.p.A. su specifico incarico e riconosce che Xx.Xx.Xx. S.p.A. è esonerata da responsabilità per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause di forza maggiore o comunque per cause ad essa non imputabili, ivi incluso
il caso di sospensione, interruzione, annullamento e/o revoca delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente poste in essere da Xx.Xx.Xx. S.p.A.
C.U.C. di Regione Molise riconosce che l’incarico, come descritto nei precedenti punti, deve intendersi conferito nella più ampia e generale forma, in modo che nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. non possa mai essere eccepito difetto alcuno di facoltà o di rappresentanza, senza necessità di ulteriore ratifica da parte della C.U.C. di Regione Molise.
Art. 11 - Esenzione per bollo e registrazione
Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 12 – Trattamento dati
Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022
Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno altresì improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo è XX.XX.XX Spa.
ART.13 - Disposizioni finali
Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate in premessa e/o in ogni caso attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.
per la C.U.C.
Centrale Unica di Committenza Regione Molise Il Direttore
per XX.XX.XX Spa Il Direttore