Contract
Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento della “Riqualificazione dell’infrastruttura ICT nei Laboratori di informatica”
DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA
“Riqualificazione dell’infrastruttura ICT nei Laboratori di informatica” 6
1. PREMESSE 6
1.1 Il Sistema 6
1.2 Gestore del sistema 10
1.3 Registrazione 10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 12
2.1 Documenti di gara 12
2.2 Chiarimenti 13
2.3 Comunicazioni 13
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 14
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 15
4.1 Durata 15
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 15
6. REQUISITI GENERALI 18
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 19
7.1 Requisiti di idoneità 19
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 19
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 21
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 23
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 24
8. AVVALIMENTO 25
9. SUBAPPALTO 26
10. GARANZIA PROVVISORIA 27
11. SOPRALLUOGO 32
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 33
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 34
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 42
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 44
15.1 Domanda di partecipazione 44
15.2 Documento di gara unico europeo 47
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 50
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 57
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 58
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 59
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 60
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 64
18.2.1 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Risorse di Xxxxxxx (PRC) 64
18.2.2 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Risorse di Storage (PRS) 67
18.2.3 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Risorse di Rete (PRR) 71
18.2.4 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Software (PSW) 73
18.2.5 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio “Altre Caratteristiche della Soluzione Proposta” (PCS) 77
18.2.6 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Supporto e Assistenza (PSA) 79
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 81
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE 82
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 82
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 84
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 85
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 87
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 88
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 91
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 91
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 95
DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA
“Riqualificazione dell’infrastruttura ICT nei Laboratori di informatica”
1. PREMESSE
Con decreto del Direttore Generale n. 1219 del 17.08.2019, l’Università della Calabria ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto la fornitura di materiale informatico e posa in opera per la “Riqualificazione dell’infrastruttura ICT nei laboratori di informatica - Nodi iperconvergenti per l’erogazione dei servizi nelle sale CED”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di consegna della fornitura è Rende(CS) codice NUTS ITF61 CIG 7997298B13 CUI F80003950781201900015 CUP H26G18000070008.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx.
1.1 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005,
dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
Università della Calabria (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+
o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta,
ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n.
591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative
operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 Gestore del sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l’Università della Calabria, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 Registrazione
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di
presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato al presente Disciplinare), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
2) Allegato tecnico-Progettazione esecutiva;
3) Capitolato speciale di appalto;
4) Bando di gara;
5) Disciplinare di gara;
6) DUVRI;
7) Patto di integrità;
8) DGUE;
9) Fac-simile Domanda di partecipazione;
10) Fac-simile Dichiarazioni DPCM 187/1991;
11) Fac-simile Dichiarazione di avvalimento;
12) Fac-simile dichiarazione familiari conviventi;
13) Fac-simile Dichiarazioni integrative;
14) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
15) Fac-simile Offerta Economica;
16) Fac-simile Offerta Tecnica.
***
La documentazione di gara è disponibile. in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito xxx.xxxxxx.xx sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area
comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI È previsto un unico lotto poiché: la restante parte della fornitura verrà acquistata tramite convenzione CONSIP. L’importo del lotto è corposo ma si è scelto di non
suddividerlo per l’omogeneità dei prodotti da acquisire.
Tabella n. 1 – Oggetto del Contratto
n. | Descrizione beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | 8 Nodi Iperconvergente Cloud | 30230000-0 | P | € 462.774,70 |
2 | 10 Nodi Iperconvergente VDI | 30230000-0 | P | € 723.085,46 |
Importo totale a base d’asta | € 1.185.860,16 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati in € 23.717,20.
L’importo a base di gara è stato calcolato basandosi su una analisi di mercato, vista la complessità della soluzione relativa alle apparecchiature iperconvergenti ed alle licenze software necessarie, a partire dalle esigenze dimensionali dell’attuale infrastruttura ed alle necessità dell’infrastruttura e dei servizi a cui si vuole tendere.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
La fornitura è effettuata entro 180 giorni, decorrenti dalla data di stipula, compreso servizio di installazione e configurazione.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett.
f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di € 2.400.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che tale informazione dimostri, con maggiore precisione, la forza economica, l’affidabilità e la serietà professionale dell’operatore economico concorrente.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per la presentazione delle offerte, di € 1.300.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è la riqualificazione di un’infrastruttura ICT con nodi iperconvergenti configurati in continuità operativa.
Tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che tale informazione dimostri, con maggiore precisione, la specializzazione dell’operatore economico concorrente, informazione fondamentale per l’Amministrazione allo scopo di selezionare l’operatore maggiormente affidabile in un settore particolarmente strategico per i propri servizi ICT.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
c) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- una fornitura analoga a “realizzazione di infrastruttura cloud per l’erogazione di servizi VDI in continuità operativa” di importo minimo pari a € 600.000,00.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma UNI-EN-ISO 27001 nel settore IAF 33, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: “realizzazione infrastrutture CED”.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI-EN-ISO 27001.
Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 33, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: realizzazione infrastrutture CED
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
N.B. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione
di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. d) ed e) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria [nonché tecnica e professionale], ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
10.GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo a base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 24.191,55, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11.SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sulle aree interessate alle forniture è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente;
recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona
incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’X.X.XX., il partecipante deve
inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema:
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno
essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
DGUE del subappaltatore | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria- – contratto di avvalimento - Dichiarazione integrativa del subappaltatore | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Procure | Eventuali procure |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Documentazione amministrativa aggiuntiva | Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Modello offerta tecnica | Sezione Offerta Tecnica |
Offerta tecnica (generata dal sistema) Relazione tecnica | Scheda – Componente tecnica Documentazione tecnica |
Modello Offerta economica | Sezione Offerta Economica |
Offerta economica ( generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Attestato Sopralluogo | Attestato avvenuto sopralluogo |
Dichiarazione familiari conviventi | Dichiarazione familiari conviventi |
Dichiarazioni integrative | Dichiarazioni integrative |
Dichiarazione di avvalimento | Dichiarazione di avvalimento |
Dichiarazione DPCM 187/1991 | Dichiarazione DPCM 187/1991 |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA
potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
***
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15.CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, attestato di avvenuto sopralluogo, attestato di avvenuto pagamento all’Anac, Patto di integrità, PASSOE.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dall’Amministrazione (allegata al presente disciplinare) essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.
In tal caso il bollo è però dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del
modello F23, con specifica indicazione:
- dati identificativi della stazione appaltante (Università della Calabria, Via Xxxxxx Xxxxx, C.F. 80003950781)
- Codice tributo (456T)
- Descrizione del pagamento (Imposta di bollo gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazione per l’affidamento della “Riqualificazione dell’infrastruttura ICT nei Laboratori di informatica” CIG 7997298B13)
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione (comprova imposta di bollo) copia informatica dell’F23.
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxx.xx secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato Dichiarazione di avvalimento);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato dichiarazione di avvalimento);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5) dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto
Regolamento.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di , nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione”, una “dichiarazione di avvalimento” ed una “dichiarazione integrativa subappaltatore”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati al presente disciplinare) che il concorrente ed eventuali subappaltatori e ausiliarie sono tenuti a utilizzare”.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione” che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 14.3.3 che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta come precisato al precedente paragrafo.
16.CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:
‐ invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa che descriva la soluzione offerta ed illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di
cui al successivo punto 18.1, gli elementi oggetto di valutazione sulla base di quanto stabilito nel presente Disciplinare.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e deve rispettare le caratteristiche ed i formati di seguito richiesti.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17.CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
● inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
● deve essere prodotto il documento “Modello offerta economica” che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il
Sistema nell’apposita sezione Offerta Economica dopo averlo sottoscritto digitalmente.
Ciascun prezzo offerto unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) prezzo complessivo e prezzi unitari, al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. Kg 190,3456 viene troncato in 190,35).
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna punti D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna punti Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna punti T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | CODICE PUNTEGGIO | PUNTI MAX | COD. SUB CRIT. | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
1 | Risorse di | PRC | 12 | 1.1 | Prestazioni delle CPU per | 5 |
Calcolo | Nodo Iperconvergente | |||||||
1.2 | RAM per Nodo Iperconvergente | 5 | ||||||
1.3 | Prestazioni della singola GPU Accelerator Card | 2 | ||||||
2 | Risorse di Storage | PRS | 20 | 2.1 | Capacità RAW aggiuntiva per Nodo Iperconvergente | 5 | ||
2.2 | Capacità usabile aggiuntiva per Nodo Iperconvergente | 5 | ||||||
2.3 | Deduplica e Compressione in Hardware | 1 | ||||||
2.4 | Tolleranza ai guasti dei dischi | 4 | ||||||
2.5 | Prestazioni dello Storage | 5 | ||||||
3 | Risorse di Rete | PRR | 4 | 3.1 | Numero di porte 10GB SFP+ aggiuntive | 1 | ||
3.2 | Numero di GBIC (o cavi Twinax equivalenti) aggiuntivi | 2 | ||||||
4 | Software | PSW | 15 | 4.1 | Integrazione dell’interfaccia di management HW | 3 | ||
4.2 | Integrazione dell’interfaccia di management SW | 3 | ||||||
4.3 | N° di licenze aggiuntive | 5 |
4.4 | Implementazione della continuità operativa | 5 | ||||||
5 | Altre Caratteristiche della Soluzione proposta | PCS | 6 | 5.1 | Scalabilità della Soluzione | 3 | ||
5.2 | Certificazione 80Plus degli alimentatori | 1 | ||||||
5.3 | Tolleranza ai guasti per Nodo | 2 | ||||||
6 | Supporto e Assistenza | PSA | 13 | 6.1 | Anni di Supporto HW aggiuntivi | 5 | ||
6.2 | Anni di Supporto SW aggiuntivi | 5 | ||||||
6.3 | Singolo punto di contatto per problematiche HW e SW | 2 | ||||||
6.4 | Formazione on site del personale | 1 | ||||||
Totale | 70 | 13 | 46 | 11 |
A ciascuno degli elementi qualitativi (colonna punti D) della Tabella di cui sopra è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale dei coefficienti variabili da zero a uno da parte di ciascun commissario.
I coefficienti, variabili tra zero e uno, come sotto specificato, da assegnare a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:
A. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali sopra specificati da parte di ogni commissario;
B. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle
proposte dei concorrenti su ciascun criterio;
C. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
In particolare a ciascun criterio (o sub-criterio) avente natura qualitativa verrà attribuito da ciascun commissario un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante.
VALUTAZIONE | COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE |
Non Valutabile | 0,00 |
Parzialmente Adeguato | 0,30 |
Sufficiente | 0,60 |
Discreto | 0,70 |
Buono | 0,80 |
Molto Buono | 0,90 |
Ottimo | 1,00 |
Per ciascun criterio (o sub-criterio) di tipo qualitativo, il Coefficiente di Valutazione finale (Cv), ottenuto secondo le modalità descritte nei punti A, B e C, sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile allo stesso al fine di ottenere il relativo punteggio assegnato.
I criteri (o sub-criteri) di tipo quantitativo, il cui punteggio massimo è indicato nella
colonna punti “Q”, quantificano le “risorse aggiuntive” (nell’eccezione più ampia e generale del termine) rispetto al minimo richiesto per determinati elementi dell’offerta tecnica. In questo caso, i punteggi sono attribuiti moltiplicando il punteggio massimo ottenibile per un coefficiente ottenuto mediante applicazione di una formula matematica specifica per ciascun criterio (o sub-criterio) e descritta in dettaglio di nei successivi paragrafi.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna punti “T” della tabella dei criteri, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica PT relativo al concorrente in valutazione sarà calcolato applicando la seguente formula:
𝑷𝑻 = 𝑷𝑹𝑪 + 𝑷𝑹𝑺 + 𝑷𝑹𝑹 + 𝑷𝑺𝑾 + 𝑷𝑪𝑺 + 𝑷𝑺𝑨
Le modalità di attribuzioni dei vari punteggi che concorrono alla composizione del punteggio complessivo dell’offerta tecnica saranno descritte dettagliatamente nei paragrafi che seguono.
18.2.1 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Risorse di Xxxxxxx (PRC)
Il punteggio relativo al criterio “Risorse di Calcolo” si ottiene sommando algebricamente i punteggi relativi ai tre sub-criteri che lo compongono.
Nello specifico il punteggio PRC è dato dalla seguente formula:
𝑷𝑹𝑪 = 𝑷𝟏.𝟏 + 𝑷𝟏.𝟐 + 𝑷𝟏.𝟑
Il sub-criterio P1.1 misura la prestazione delle 2 (due) CPU fornite per ogni Nodo Iperconvergente CLOUD e delle 2 (due) CPU fornite per ogni Nodo Iperconvergente VDI. In particolare, per l’assegnazione del punteggio, si prende come riferimento la prestazione delle due CPU fornite in termini di benchmark come da SPEC CPU2017 Integer Speed Rate (valore base). Al fine dell’attribuzione del punteggio, le due CPU offerte devono raggiungere un valore di benchmark minimo superiore a 8,56 per i Nodi Iperconvergente CLOUD e superiore a 7,60 per i Nodi Iperconvergente VDI. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero. I valori dichiarati relativi al modello offerto devono essere disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx/ al momento della presentazione dell'Offerta Tecnica. L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟖, 𝟓𝟔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟕, 𝟔𝟎
[(
𝑷𝟏.𝟏 = 𝟓×
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿 — 𝟖, 𝟓𝟔 )+ (
𝟐
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟕, 𝟔𝟎 )]
dove "𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è la prestazione complessiva delle due CPU per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerto dal concorrente in valutazione, "𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è la prestazione complessiva delle due CPU per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerto dal concorrente in valutazione, "𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿" è la prestazione complessiva delle due CPU per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD migliore offerta tra tutte quelle
proposte dai concorrenti, mentre "𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è la prestazione complessiva delle due CPU per singolo Nodo Iperconvergente VDI migliore offerta tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P1.2, ogni Nodo Iperconvergente CLOUD offerto e Nodo Iperconvergente VDI offerto deve essere equipaggiato con RAM di capacità superiore al minimo richiesto. La capacità di RAM minima richiesta è 256 GB (DRAM tecnologia DDR4 SDRAM velocità minima 2666 MHz, ECC, Load- Reduced) per il Nodo Iperconvergente CLOUD e 512 GB (DRAM tecnologia DDR4 SDRAM velocità minima 2666 MHz, ECC, Load-Reduced) per il Nodo Iperconvergente VDI. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑷 = 𝟓× [(𝟎, 𝟒 × 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 — 𝟐𝟓𝟔)+ (𝟎, 𝟔 × 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 — 𝟓𝟏𝟐
𝟏.𝟐
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐𝟓𝟔
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟓𝟏𝟐 )]
dove "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫" è la memoria RAM complessiva per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerta dal concorrente in valutazione, "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰" è la memoria RAM complessiva per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerta dal concorrente in valutazione, "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿" è la massima capacità di RAM offerta per il Nodo iperconvergente CLOUD tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑴 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è la massima capacità di RAM offerta per il Nodo iperconvergente VDI tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P1.3 misura la prestazione della GPU fornita per ogni Nodo Iperconvergente VDI. In particolare, per l’assegnazione del punteggio, si prende come riferimento la prestazione della GPU fornita in termini di benchmark PassMark G3D Mark (Average G3D Mark index). Al fine dell’attribuzione del punteggio, la GPU offerta deve raggiungere un valore di benchmark minimo superiore a 3248. I valori dichiarati relativi al modello offerto devono essere disponibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx al momento della presentazione dell'Offerta Tecnica. In caso di offerta pari al minimo richiesto, il sub-criterio assumerà punteggio pari a zero. L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑷𝟏.𝟑 = 𝟐× (
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟑𝟐𝟒𝟖
)
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟑𝟐𝟒𝟖
dove "𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è la prestazione complessiva della GPU per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerto dal concorrente in valutazione, mentre "𝑷𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è la prestazione complessiva della GPU per singolo Nodo Iperconvergente VDI migliore offerta tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
18.2.2 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Risorse di Storage (PRS)
Il punteggio relativo al criterio “Risorse di Storage” si ottiene sommando algebricamente i punteggi relativi ai 5 sub-criteri che lo compongono.
Nello specifico il punteggio PRC è dato dalla seguente formula:
𝑷𝑹𝑪 = 𝑷𝟐.𝟏 + 𝑷𝟐.𝟐 + 𝑷𝟐.𝟑 + 𝑷𝟐.𝟒 + 𝑷𝟐.𝟓
Il sub-criterio P2.1 misura la Capacità RAW delle risorse storage per ogni singolo Nodo Iperconvergente CLOUD e per ogni singolo Nodo Iperconvergente VDI. Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P2.1, ogni Nodo Iperconvergente CLOUD offerto e Nodo Iperconvergente VDI offerto deve essere equipaggiato con una quantità di risorse storage RAW superiore al minimo richiesto che è pari per entrambe le tipologie di nodi a 28 TB. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
[(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟐𝟖)+ (𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟐𝟖)]
𝑷𝟐.𝟏 = 𝟓×
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐𝟖 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐𝟖
𝟐
dove "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è lo spazio storage RAW per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerto dal concorrente in valutazione, "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è lo spazio storage RAW per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerto dal concorrente in valutazione, "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿" è lo spazio storage RAW maggiore per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è lo spazio storage RAW maggiore per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P2.2 misura la Capacità Usabile (intesa come spazio storage effettivamente utilizzabile) delle risorse storage per ogni singolo Nodo Iperconvergente CLOUD e per ogni singolo Nodo Iperconvergente VDI. Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P2.2, ogni Nodo Iperconvergente CLOUD offerto e Nodo Iperconvergente VDI offerto deve essere equipaggiato con una quantità di risorse storage Usabile superiore al minimo richiesto che è pari rispettivamente a 12,5 TB e a 15 TB. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟏𝟐, 𝟓 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 — 𝟏𝟓
[(
𝑷𝟐.𝟐 = 𝟓×
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿 — 𝟏𝟐, 𝟓 )+(
𝟐
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟏𝟓 )]
dove "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è lo spazio storage utile per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerto dal concorrente in valutazione, "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐" è lo spazio storage utile per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerto dal concorrente in valutazione, "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿" è lo spazio storage usabile maggiore per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕à 𝑹𝑨𝑾 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è lo spazio storage usabile maggiore per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P2.3 è di tipo tabellare ovvero il punteggio sarà attribuito o meno in ragione dell’implementazione in Hardware della deduplica/compressione o meno sia
per la SAN della piattaforma CLOUD (0,5 se presente 0 altrimenti) che della piattaforma VDI (0,5 se presente 0 altrimenti).
Nello specifico l’attribuzione del punteggio è data dalla seguente tabella:
PIATTAFORMA SAN | Deduplica e Compressione in Hardware presente | Deduplica e Compressione in Hardware NON presente |
CLOUD | 0,5 | 0 |
VDI | 0,5 | 0 |
Il sub-criterio P2.4 misura la capacità di tolleranza ai guasti (intesa come numeri di dischi in fault su nodi diversi tollerati) della SAN della piattaforma CLOUD e della SAN della piattaforma VDI. Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P2.4, la SAN della piattaforma CLOUD offerta e la SAN della piattaforma VDI devono essere in grado di sopportare la rottura di un numero di dischi su nodi diversi superiore al minimo richiesto che è pari a 2 per entrambe. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 — 𝟐 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 — 𝟐
[(
𝑷𝟐.𝟒 = 𝟒×
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐 )+ (
𝟐
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐 )]
dove "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂" è il numero di dischi in fault su nodi diversi tollerati per la SAN CLOUD come da offerta dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂" è il numero di dischi in fault su nodi diversi
tollerati per la SAN VDI come da offerta dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑴𝑨𝑿" è il numero maggiore di dischi in fault su nodi diversi tollerati per la SAN CLOUD offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑺𝑨𝑵 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è il numero maggiore di dischi in fault su nodi diversi tollerati per la SAN VDI offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P2.5 è di tipo qualitativo e misura la bontà complessiva della soluzione SAN proposta sia per la piattaforma CLOUD che VDI. La commissione giudicatrice per l’assegnazione del punteggio del presente sub-criterio valuterà in prima istanza le performance in termini di IOPS e latenza dello storage: deve essere garantito un adeguato numero di IOPS tale da offrire prestazioni elevate ed una bassa latenza di scrittura/lettura su disco (a titolo esemplificativo, lo storage complessivamente deve almeno garantire un Response Time < 2ms in presenza di un numero totale di IOPS pari a 200.000 a prescindere dalle tipologie di applicazioni). Sono anche oggetto di valutazione i protocolli supportati (iSCSI, NFS, FCP, FCoE, ecc.), la possibilità di clonazione dei volumi, la possibilità di creazione di snapshot dei volumi, possibilità di assegnazione automatica di un disco hot spare a seguito di un failure di un disco, possibilità di implementare la funzionalità di thin provisioning anche sui volumi e l’affidabilità della soluzione proposta.
Per l’assegnazione del punteggio si determina il coefficiente CV secondo le modalità descritte nella sezione 17.1 e si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile:
𝑷𝟐.𝟓 = 𝟓× 𝑪𝒗
18.2.3 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio Risorse di Rete (PRR)
Il punteggio relativo al criterio “Risorse di Rete” si ottiene sommando algebricamente i punteggi relativi ai 2 sub-criteri che lo compongono.
Nello specifico il punteggio PRR è dato dalla seguente formula:
𝑷𝑹𝑹 = 𝑷𝟑.𝟏 + 𝑷𝟑.𝟐
Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P3.1, ogni Nodo Iperconvergente CLOUD offerto e Nodo Iperconvergente VDI offerto deve essere equipaggiato con un numero di porte 10GB SFP+ superiore al minimo richiesto. Il numero minimo di porte richieste è pari 8 per entrambe le tipologie di nodo. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆 — 𝟖 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆 — 𝟖
[(
𝑷𝟑.𝟏 = 𝟏×
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑴𝑨𝑿 — 𝟖 )+(
𝟐
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟖 )]
dove "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di porte 10GB SFP+ per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di porte 10GB SFP+ per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di porte 10GB SFP+ per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti,
mentre "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆 𝟏𝟎𝑮𝑩 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di porte 10GB SFP+ per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P3.2, ogni Nodo Iperconvergente CLOUD offerto e Nodo Iperconvergente VDI offerto deve essere equipaggiato con un numero di GBIC 10GB-SR (o cavo twinax equivalente) superiore al minimo richiesto. Il numero minimo di GBIC richiesti è pari 6 per entrambe le tipologie di nodo. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊 — 𝟔 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊 — 𝟔
[(
𝑷𝟑.𝟐 = 𝟐×
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑴𝑨𝑿 — 𝟔 )+ (
𝟐
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿 — 𝟔 )]
dove "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di GBIC 10GB-SR (o cavo twinax equivalente) per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di GBIC 10GB-SR (o cavo twinax equivalente) per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di GBIC 10GB-SR (o cavo twinax equivalente) per singolo Nodo Iperconvergente CLOUD offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑮𝑩𝑰𝑪 𝑵𝒐𝒅𝒐 𝑽𝑫𝑰 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di GBIC 10GB-SR (o cavo twinax equivalente) per singolo Nodo Iperconvergente VDI offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
18.2.4 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio
Software (PSW)
Il punteggio relativo al criterio “Software” si ottiene sommando algebricamente i punteggi relativi ai 4 sub-criteri che lo compongono.
Nello specifico il punteggio PSW è dato dalla seguente formula:
𝑷𝑺𝑾 = 𝑷𝟒.𝟏 + 𝑷𝟒.𝟐 + 𝑷𝟒.𝟑 + 𝑷𝟒.𝟒
Il sub-criterio P4.1 è di tipo tabellare ovvero il punteggio sarà attribuito o meno in ragione della possibilità, per ciascuna piattaforma (CLOUD o VDI), di gestire tutte le componenti Hardware attraverso una sola interfaccia di management:
𝑷𝟒.𝟏 = 𝑷𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 + 𝑷𝑽𝑫𝑰
𝟒.𝟏 𝟒.𝟏
Nello specifico l’attribuzione del punteggio è data dalla seguente tabella:
PIATTAFORMA | Gestione Hardware da unica interfaccia possibile | Gestione Hardware da unica interfaccia NON possibile |
CLOUD (𝑃CLOUD) 4.1 | 1,5 | 0 |
VDI (𝑃VDI) 4.1 | 1,5 | 0 |
Il sub-criterio P4.2 è di tipo tabellare ovvero il punteggio sarà attribuito o meno in ragione della possibilità, per ciascuna piattaforma (CLOUD o VDI), di gestire tutte le componenti Software attraverso una sola interfaccia di management:
𝑷𝟒.𝟐 = 𝑷𝑪𝑳𝑶𝑼𝑫 + 𝑷𝑽𝑫𝑰
𝟒.𝟐 𝟒.𝟐
Nello specifico l’attribuzione del punteggio è data dalla seguente tabella:
PIATTAFORMA | Gestione Software da unica interfaccia possibile | Gestione Software da unica interfaccia NON possibile |
CLOUD (𝑃CLOUD) 4.2 | 1,5 | 0 |
VDI (𝑃VDI) 4.2 | 1,5 | 0 |
Per una valutazione positiva del sub-criterio quantitativo premiante P4.3 la piattaforma VDI dovrà essere fornita con un numero di licenze VDI superiore al minimo richiesto. I requisiti minimi delle licenze VDI sono i seguenti:
● N. 200 postazioni VDI dovranno consentire utilizzo di GPU;
● N. 250 postazioni VDI dovranno consentire l’esecuzione di S.O. Linux;
● N. 650 postazioni VDI dovranno consentire l’esecuzione di S.O. Windows.
Si precisa che eventuali licenze aggiuntive relative al software di gestione e/o all’Hypervisor saranno valutate dal sub-criterio 5.1 “Scalabilità della Soluzione”. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Licenze, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑷𝟒.𝟑
= 𝟓× [(𝟎, 𝟑 × 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆 — 𝟐𝟎𝟎
)+ (𝟎, 𝟑
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐𝟎𝟎
×
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒖𝒙 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆 — 𝟐𝟓𝟎
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒖𝒙 𝑴𝑨𝑿 — 𝟐𝟓𝟎 )+ (𝟎, 𝟒
×
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑴𝑺 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆 — 𝟔𝟓𝟎
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑴𝑺 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑴𝑨𝑿 — 𝟔𝟓𝟎 )]
dove "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di postazioni VDI che consentiranno l’utilizzo simultaneo di GPU offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒖𝒙 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di postazioni VDI che consentiranno l'esecuzione simultanea del S.O. Linux offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆" è il numero di postazioni VDI che consentiranno l'esecuzione simultanea del S.O. Windows offerte dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑮𝑷𝑼 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di postazioni VDI che consentono l’utilizzo simultaneo di GPU offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒖𝒙 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di postazioni VDI che consentono l’esecuzione simultanea del S.O. Linux offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒛𝒆 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑴𝑨𝑿" è il maggior numero di postazioni VDI che consentono l’esecuzione simultanea del S.O. Windows offerte tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P4.4 è di tipo qualitativo e valuta, nel suo complesso, le modalità di implementazione dell’alta affidabilità (continuità operativa) dell’architettura proposta sia per la piattaforma CLOUD che VDI. Si ricorda, a tal fine, che l’architettura dovrà essere installata e configurata in ridondanza su due distinte sale server (CED Primario e CED Business Continuity). Si precisa che la soluzione proposta dovrà prevedere anche meccanismi automatizzati di controllo della continuità operativa tali da
massimizzare il Service Level Agreement (SLA) e dovrà garantire la crittografia dei dati.
Per l’assegnazione del punteggio si determina il coefficiente CV secondo le modalità descritte nella sezione 17.1 e si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile:
𝑷𝟒.𝟒 = 𝟓× 𝑪𝒗
18.2.5 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio “Altre Caratteristiche della Soluzione Proposta” (PCS)
Il punteggio relativo al criterio “Altre Caratteristiche della Soluzione proposta” si ottiene sommando algebricamente i punteggi relativi ai 3 sub-criteri che lo compongono.
Nello specifico il punteggio PCS è dato dalla seguente formula:
𝑷𝑪𝑺 = 𝑷𝟓.𝟏 + 𝑷𝟓.𝟐 + 𝑷𝟓.𝟑
Il sub-criterio P5.1 è di tipo qualitativo e valuta la scalabilità della soluzione proposta nel suo complesso. Per l’assegnazione del punteggio del presente sub-criterio si valuterà sia la scalabilità di tipo verticale - scale-up (crescita capacitiva in termini di spazio storage e risorse di calcolo senza dover aggiungere ulteriori Nodi Iperconvergenti) sia di tipo orizzontale - scale-out (possibilità di aggiungere sia ulteriore capacità destinata ai dati sia ulteriore capacità computazionale aumentando il numero di Nodi Iperconvergenti ma mantenendo sempre un’unica piattaforma per il CLOUD ed un’unica piattaforma per i VDI). Saranno valutate anche eventuali licenze
aggiuntive fornite (licenze hypervisor, SAN, nodi iperconvergenti se previste, ecc.). Non saranno esaminate licenze aggiuntive per le postazioni VDI già valutate dal sub- criterio P4.3.
Per l’assegnazione del punteggio si determina il coefficiente CV secondo le modalità descritte nella sezione 17.1 e si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile:
𝑷𝟓.𝟏 = 𝟑× 𝑪𝒗
Il sub-criterio P5.2 è di tipo tabellare ovvero il punteggio sarà assegnato se ogni Nodo Iperconvergente sarà equipaggiato con alimentatori certificati secondo lo standard 80Plus con un livello assegnato pari a Platinum o superiore, verificabile sul sito dell’organismo certificatore (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) al momento della presentazione dell'Offerta Tecnica.
Nello specifico l’attribuzione del punteggio è data dalla seguente tabella:
Certificazione 80Plus Platinum o superiore presente | Certificazione 80Plus Platinum o superiore NON presente | |
Punteggio | 1 | 0 |
Il sub-criterio P5.3 misura la capacità di tolleranza ai guasti (intesa come numeri di Nodi Iperconvergenti in fault tollerati) della piattaforma CLOUD e della piattaforma VDI. Per una valutazione positiva del sub-criterio premiante P5.3, la piattaforma CLOUD e la piattaforma VDI offerte devono essere in grado di sopportare la rottura di un numero di nodi superiore al minimo richiesto che è pari a 1 per entrambe. In caso di offerta pari al minimo richiesto per una delle tipologie di Nodo, alla relativa sezione della formula sarà assegnato valore zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 — 𝟏 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑽𝑫𝑰 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 — 𝟏
[(
𝑷𝟓.𝟑 = 𝟐×
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑴𝑨𝑿 — 𝟏 )+ (
𝟐
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑽𝑫𝑰 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑴𝑨𝑿 — 𝟏 )]
dove "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂" è il numero di Nodi in fault tollerati per la piattaforma CLOUD come da offerta dal concorrente in valutazione, dove "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑽𝑫𝑰 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂" è il numero di Nodi in fault tollerati per la piattaforma VDI come da offerta dal concorrente in valutazione, "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑴𝑨𝑿" è il numero maggiore di Nodi in fault tollerati per la piattaforma CLOUD offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti, mentre "𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒅𝒊 𝑽𝑫𝑰 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕 𝑴𝑨𝑿" è il numero maggiore di Nodi in fault tollerati per la piattaforma VDI offerto tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
18.2.6 Metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio
Supporto e Assistenza (PSA)
Il punteggio relativo al criterio “Supporto e Assistenza” si ottiene sommando algebricamente i punteggi relativi ai 4 sub-criteri che lo compongono.
Nello specifico il punteggio PSA è dato dalla seguente formula:
𝑷𝑺𝑨 = 𝑷𝟔.𝟏 + 𝑷𝟔.𝟐 + 𝑷𝟔.𝟑 + 𝑷𝟔.𝟒
Il sub-criterio P6.1 valuta la durata (in anni) del servizio di assistenza e manutenzione (next business day con sostituzione componenti) relativamente alle componenti hardware (durata minima ammessa 3 anni). In caso di offerta pari al minimo richiesto, al sub-criterio verrà assegnato punteggio zero. L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑷𝟔.𝟏 = 𝟓× (
𝑨𝒏𝒏𝒊 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊 — 𝟑
)
𝑨𝒏𝒏𝒊 𝑴𝑨𝑿 — 𝟑
dove “Anni Offerti” è la durata in anni del servizio offerto dal concorrente in valutazione mentre “Anni MAX” è la durata del servizio più lunga (in anni) offerta tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P6.2 valuta la durata (in anni) del servizio di assistenza e manutenzione (next business day con sostituzione componenti) relativamente alle componenti software (durata minima ammessa 3 anni). In caso di offerta pari al minimo richiesto, al sub-criterio verrà assegnato punteggio zero.
L‘attribuzione del punteggio è determinata dalla seguente formula:
𝑷𝟔.𝟐 = 𝟓× (
𝑨𝒏𝒏𝒊 𝑶𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊 — 𝟑
)
𝑨𝒏𝒏𝒊 𝑴𝑨𝑿 — 𝟑
dove “Anni Offerti” è la durata in anni del servizio offerto dal concorrente in valutazione mentre “Anni MAX” è la durata del servizio più lunga (in anni) offerta tra tutte quelle proposte dai concorrenti.
Il sub-criterio P6.3 è di tipo tabellare ovvero il punteggio sarà assegnato o meno se nell’offerta tecnica presentata dal concorrente in valutazione il servizio tecnico fornito agisce da singolo punto di contatto per l’Ateneo in merito a problematiche sia Hardware che Software
Nello specifico l’attribuzione del punteggio è data dalla seguente tabella:
Singolo punto di contatto presente | Singolo Punto di Contatto NON presente | |
Punteggio | 2 | 0 |
Il sub-criterio P6.4 è di tipo tabellare ovvero il punteggio sarà assegnato o meno se nell’offerta tecnica presentata dal concorrente in valutazione verrà offerta la formazione ed il training on-site del personale preposto all’utilizzo e alla gestione delle piattaforme CLOUD e VDI fornite, con rilascio di attestato, per una durata di almeno 5 giorni da parte di docenti/tecnici certificati.
Nello specifico l’attribuzione del punteggio è data dalla seguente tabella:
Formazione e Training offerti | Formazione e Training NON offerti | |
Punteggio | 1 | 0 |
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE
Il punteggio complessivo dell’offerta in valutazione PCOMPL sarà calcolato applicando la seguente formula:
𝑃COMPL = 𝑃E + 𝑃T
dove PE è il punteggio ottenuto dal concorrente per l’offerta economica calcolato secondo le modalità descritte nella sezione 17.3, mentre PT è il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica calcolato come definito nelle sezioni 17.1 e 17.2.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo
PCOMPL più alto tra tutti i proponenti.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 11/12/2019, con inizio alle ore 10,00, dalla commissione di gara che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi , le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal
Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) successivamente la commissione di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’”Ufficio”, né alla Commissione di gara, né all’Università della Calabria né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21.APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all’ufficio competente dell’Università della Calabria - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione
“Trasparenza”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza
non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’Università della Calabria che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato all’indirizzo email xxx@xxxxxx.xx
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
26.REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere
tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema,
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
RG/
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXX XXXXXX 03.10.2019
10:45:22
UTC
XXXXXXX XXXXXXX 03.10
.2019
12:05:51
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