SCHEMA
SCHEMA
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI CARATTERIZZATI DA CODICE CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02
– 17.02.03 PROVENIENTI DALLE PIATTAFORME ECOLOGICHE GESTITE DA AEMME LINEA AMBIENTE SRL
L’anno duemila……………., addì …………… del mese di ……………… nella sede della AEMME Linea Ambiente Srl, sita a Legnano, in Via Per Busto Arsizio, al n. 53, sono presenti:
Il sig. ………………………, nato a …………… il ……………., nella sua qualità di
……………… che, domiciliato per la carica presso la sede della Società, dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse della AEMME Linea Ambiente Srl, sita a Legnano, in Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, xx x. 00, X. XXX , (xxx seguito per brevità anche “Stazione appaltante”);
E
- il Sig. …………………………… nato a ……………… il …………….., nella sua qualità di
…………………… della ditta …………..……………..……………………….…., con sede legale in ……………., Via …………, iscritta al Registro delle Imprese di ………. al n. , P.
IVA ……….., domiciliata ai fini del presente atto in ………., Via , [in caso di RTI, nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ………….., sede legale in ………., Via , iscritta al Registro delle Imprese di
……………… al n. ……….., P. IVA …………………, domiciliata ai fini del presente atto in
………….., via ………, e la mandante ………….., sede legale in ………., Via , iscritta al
Registro delle Imprese di ……………… al n. ……….., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ………….., via ………,, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ……….., dott. ………., repertorio n. …………] (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “impresa”)
PREMESSO CHE:
• con provvedimento n. ........ del ................., sono stati approvati i documenti di gara (bando/disciplinare, capitolato descrittivo e prestazionale dell’accordo, schema di accordo quadro) per l’istituzione di un Accordo Quadro con più operatori economici, per il servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati agli urbani caratterizzati da codice CER 20.03.07 – 15. 01.06 – 15.01.02 –
17.02.03 provenienti dalle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente srl – DURATA 4 ANNI per l’importo complessivo presunto di Euro ;
• con provvedimento n. ........ del ................., è stata indetta la relativa gara per l’istituzione dell’accordo quadro;
• con provvedimento n. ........ del ................., sono stati approvati i verbali di gara, dai quali è risultata aggiudicataria dell’accordo l’Impresa .................., che ha presentato un’offerta con un ribasso del % sul listino prezzi a base di gara.
Le parti come sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione appaltante dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti per il servizio di di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell’azienda.
Il presente Accordo Quadro è concluso con la ditta aggiudicataria della procedura aperta di cui in premessa, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a eseguire le prestazioni che saranno richieste alle condizioni indicate nel presente accordo e relativi allegati e nei singoli contratti di appalto o ordini di servizio derivanti dal presente accordo.
Le modalità ed i termini sono contenuti nel Capitolato descrittivo e prestazionale (allegato A), nell’offerta economica (allegato B) nonché eventualmente negli atti tecnico amministrativi relativi ai singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 3 – Condizioni particolari per l’esecuzione dei servizi
L’Impresa, preso atto della natura dell’appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo nonché alle condizioni indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato e delle singole offerte che verranno presentate alle gare di appalto specifiche derivanti dal presente accordo.
L’Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.
Art. 4 – Referente dell’Accordo
L’Impresa comunica al Committente le generalità del Referente (cfr art. 10 Capitolato descrittivo e prestazionale) e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali nelle seguenti persone: ………………………..
Tale Referente garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Referente rivestirà l’incarico di rappresentante dell’Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dell’esecuzione della stazione appaltante le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei servizi derivanti del presente contratto di accordo quadro.
Art. 5 – Corrispettivo
Il valore stimato del presente accordo quadro ammonta a complessivi Euro , il tutto
al netto dell’IVA. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo complessivo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell’accordo.
Le prestazioni affidate in forza del presente accordo quadro saranno remunerate con applicazione dei prezzi cui si fa riferimento nel Capitolato descrittivo e prestazionale e scontati della percentuale offerta dalla ditta in sede di gara per l’affidamento del singolo appalto specifico derivante dal presente accordo.
L’accordo si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni complessivamente per l’importo massimo sopra previsto. Alla scadenza l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 6 – Modalità di esecuzione
L’esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici contratti di appalto o ordini di servizio che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro e che riporteranno eventualmente modalità di svolgimento e tempi per l’esecuzione delle singole prestazioni.
L’esecuzione delle prestazioni deve avvenire in base a quanto stabilito nel capitolato dell’accordo quadro ed agli eventuali documenti integrativi di cui ai singoli contratti d’appalto derivanti dall’accordo e nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 7 - Durata
Il presente accordo ha la durata di anni quattro a decorrere dalla firma dell’accordo, fatta salva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale.
In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l’importo di cui all’art. 5, ferme restando tutte le altre pattuizioni previste dal presente atto e dal capitolato descrittivo e prestazionale dell’accordo.
Art. 8 - Compensi e modalità di pagamento
Il compenso delle prestazioni richieste sarà determinato con applicazione dei prezzi cui fa riferimento l’art. 13 del Capitolato descrittivo con applicazione dello sconto praticato dalla ditta aggiudicataria del singolo appalto specifico in sede di offerta per l’appalto specifico di cui si tratta. Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato descrittivo con particolare riferimento all’art. 23.
Art. 9 – Oneri a carico dell’Impresa
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, xxx comprese quelle di bollo, copia ed eventuale registrazione.
Tutti gli oneri a carico dell’impresa sono dettagliati nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato a cui si demanda integralmente.
Art. 10 - Penalità e grave errore contrattuale
Per quanto attiene i casi di applicazione delle penali, il relativo importo nonché il procedimento per l’incameramento delle penali si demanda all’art. 42 del Capitolato descrittivo.
In merito ai casi di risoluzione dell’accordo quadro e dei singoli appalti specifici si demanda agli articoli 43 e 44 del Capitolato descrittivo.
Sono fatti salvi eventuali casi specifici di penale e grave errore definiti nei singoli appalti specifici.
Art. 11 - Cauzione
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente previsto nell’art. 36 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
La ditta dimostra a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato descrittivo, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro ……………….(………../00) mediante fidejussone bancaria/assicurativa rilasciata da
…………………. in data ………….. con il n. ………………….
Art. 12 - Assicurazione
L’Impresa, ai sensi dell’art. 38 del Capitolato descrittivo, dovrà presentare polizze assicurative, a corredo di ogni singolo appalto specifico derivante dal presente accordo quadro, a copertura di tutti i rischi comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa o motivo ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede del proprio personale, esonerando la stazione appaltante ed i suoi collaboratori ed obbligandosi a sollevarli da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essi.
La polizza assicurativa dovrà avere massimali e durata indicati nel Capitolato descrittivo.
Art. 13 - Domicilio Legale
L’Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente accordo, presso …………. sita in
………………… Via ........................
Art. 14 – Accreditamenti – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore richiede che i pagamenti relativi agli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro vengano accreditati presso la Banca ………………. sede di ...................., c/c n. ,
codice IBAN ………………. – intestato a ……………..
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia sede della Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 15 - Controlli e accertamenti
Fatto salvo quanto indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale, la stazione appaltante e il Direttore dell’esecuzione potranno procedere in qualunque momento all’accertamento della qualità delle prestazioni espletate ed alla qualità dei materiali utilizzati.
E’ facoltà della stazione appaltante e della Direzione dell’esecuzione controllare periodicamente la qualità delle prestazioni espletate, per accertare che l’esecuzione delle stesse siano conformi alle disposizioni del Capitolato descrittivo e prestazionale nonché delle norme vigenti in materia.
L’impresa si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli specifici appalti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che la stazione appaltante ha diritto di risolvere il presente Accordo nei casi previsti dall’art. 44 del Capitolato descrittivo.
Art. 17 - Norme di riferimento
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Accordo, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 18 – Incedibilità del contratto
È fatto espresso divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto di accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti appalti specifici derivanti dall’accordo quadro.
Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’Impresa sarà obbligata a risarcire alla stazione appaltante tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente contratto.
Art. 19 - Confidenzialità e pubblicazioni
La Xxxxx s’impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante l’Azienda di cui fosse a conoscenza in forza del presente Accordo.
Art. 20 -Privacy
L’Azienda appaltante utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente contratto. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i.; al contraente aggiudicatario vengono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
Art. 21 – Foro competente
Per le controversie afferenti il presente accordo quadro ed i contratti di appalto specifici da esso derivanti è competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 22 - Clausola finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti di appalto specifici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’accordo quadro o dei singoli appalti specifici (o di parte di essi) da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai singoli contratti di appalto specifici attuativi o integrativi dell’accordo quadro che sopravvivrà agli stessi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei
singoli contratto di appalto specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto
PER AEMME Linea Ambiente Srl PER L’IMPRESA ………….
All.ti: A) Capitolato descrittivo e prestazionale
B) Offerta economica