Determina del Dirigente n. 377 del 02-11-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Determina del Dirigente n. 377 del 02-11-2023
Proposta n. 981 del 2023
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA DENOMINATA “STUDIO RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, CONTROLLATO CON PLACEBO PER VALUTARE L’EFFICACIA E LA SICUREZZA DI CARISBAMATO (YKP509) COME TRATTAMENTO AGGIUNTIVO PER LE CRISI CONVULSIVE ASSOCIATE ALLA SINDROME DI XXXXXX-XXXXXXX IN ADULTI E BAMBINI, CON ESTENSIONE IN APERTO FACOLTATIVA”, CODICE PROT. YKP509C003 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO
Dirigente: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Struttura Dirigente: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Determina del Dirigente n. 377 firmata digitalmente il 02-11-2023
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA XXXXX I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto | Sperimentazione clinica |
Contenuto | AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA DENOMINATA “STUDIO RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, CONTROLLATO CON PLACEBO PER VALUTARE L’EFFICACIA E LA SICUREZZA DI CARISBAMATO (YKP509) COME TRATTAMENTO AGGIUNTIVO PER LE CRISI CONVULSIVE ASSOCIATE ALLA SINDROME DI XXXXXX-XXXXXXX IN ADULTI E BAMBINI, CON ESTENSIONE IN APERTO FACOLTATIVA”, CODICE PROT. YKP509C003 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Conti Economici | |||
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 68 | Schema contratto |
“documento firmato digitalmente”
IL RESPONSABILE S.O.C AFFARI GENERALI E SVILUPPO
(Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Visto il D. Lgs.vo n. 502 del 30.12.1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i. e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
Richiamata la L. R. Toscana n. 12 del 16.03.2023 “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx ad Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS…”;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 470 dell’8.11.2017, successivamente integrata con la deliberazione n. 211 del 30.04.2020, con la quale si è provveduto, a seguito delle azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale, alla declaratoria delle attività attribuite e/o delegate dal Direttore Generale ai singoli Responsabili delle Strutture Organizzative dello Staff della Direzione Generale, dello Staff della Direzione Amministrativa e dell’Area Tecnico Amministrativa, anche ai fini dell’adozione degli atti gestionali;
Dato atto che il Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Considerata la richiesta da parte della CRO PPD Global Ltd., che agisce in nome e per conto del promotore SK Life Science, Inc., per la conduzione della sperimentazione clinica profit denominata “Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza di
Carisbamato (YKP509) come trattamento aggiuntivo per le crisi convulsive associate alla sindrome di Xxxxxx-Xxxxxxx in adulti e bambini, con estensione in aperto facoltativa”, codice prot. YKP509C003, presso il Centro di Eccellenza di Neuroscienze, sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
Visti il parere favorevole del Comitato Etico competente, nella seduta del 08.03.2023, e l’autorizzazione dell’AIFA del 07.04.2023 alla conduzione della sperimentazione clinica in oggetto;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale allo svolgimento della sperimentazione di cui sopra;
Verificato che dalla conduzione dello studio non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx IRCCS;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la sperimentazione clinica di cui trattasi e di stipulare con PPD Global Ltd. apposito contratto per la disciplina delle condizioni normative, economiche ed operative della sperimentazione medesima, secondo lo schema che, quale allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di prendere atto del parere favorevole all’esecuzione dello studio in oggetto espresso dal Comitato Etico competente in data 08.03.2023 e dell’autorizzazione dell’AIFA del 07.04.2023.
2. Di autorizzare lo svolgimento dello studio di cui al punto precedente presso il Centro di Eccellenza di Neuroscienze.
3. Di approvare lo schema di contratto da stipulare con PPD Global Ltd. che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx risulta essere il Responsabile dello studio di cui trattasi.
5. Di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx IRCCS.
6. Di dare atto che per un ammontare del 25% i ricavi derivanti dallo studio in oggetto saranno imputati sul fondo di accantonamento “Clinical Trial Office” n. 26.03.401060 dei bilanci di competenza.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S.
IL RESPONSABILE S.O.C AFFARI GENERALI E SVILUPPO
(Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU MEDICINALI | AGREEMENT FOR THE CONDUCT OF THE CLINICAL TRIAL ON MEDICINAL PRODUCTS |
“Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza di Carisbamato (YKP509) come trattamento aggiuntivo per le crisi convulsive associate alla sindrome di Xxxxxx-Xxxxxxx in adulti e bambini, con estensione in aperto facoltativa" | “A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO- CONTROLLED STUDY TO INVESTIGATE THE EFFICACY AND SAFETY OF CARISBAMATE (YKP509) AS ADJUNCTIVE TREATMENT FOR SEIZURES ASSOCIATED WITH XXXXXX- XXXXXXX SYNDROME IN CHILDREN AND ADULTS, WITH OPTIONALOPEN-LABEL EXTENSION” |
TRA | BETWEEN |
Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx 00000 C.F./P.I 02175680483 (d'ora innanzi denominato/a “Ente"), nella persona del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, delegato alla firma del presente atto dal Direttore Generale con deliberazione n. 470 del 08 novembre 2017 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa | Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx 00000, tax code/VAT number 02175680483, (hereinafter the “Entity"), represented by the General Affairs and Development Department Manager Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, delegated to sign the present deed by General Manager with resolution n. 470 of 8th November 2017 and domiciled for the purposes of the office at the same Hospital offices |
E | AND |
PPD Global Ltd, con sede legale in Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX00 0XX, XX, P.IVA n. GB 443 0878 47, in persona del suo Procuratore, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (d'ora innanzi denominato/a "CRO"), che agisce in nome e per conto di SK Life Science, Inc. (d'ora innanzi denominato/a "Promotore"), con sede 000 Xxxx Xxxx, 0xx xxxxx Xxxxxxx XX 00000 XXX, in forza di idonea procura conferita in data 13 ottobre 2022. | PPD Global Ltd, headquartered in Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX00 0XX, XX, Value Added Tax No. GB 443 0878 47, Required, represented by its Attorney, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, (hereinafter the "CRO"), acting in the name and on behalf of SK Life Science, Inc. (hereinafter the "Sponsor"), with registered office in 000 Xxxx Xxxx, 0xx xxxxx Xxxxxxx XX 00000 XXX, by virtue of the power of attorney granted on 13 October 2022. |
di seguito per brevità denominati collettivamente "le Parti". | hereinafter collectively “the Parties”. |
Premesso che: | Whereas: |
A. è interesse del Promotore effettuare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 536/2014 (di seguito “Regolamento”), la sperimentazione clinica dal titolo: "Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per | A. pursuant to (EU) Regulation no. 536/2014 (hereinafter “Regulation”), the Sponsor is interested in conducting the clinical trial entitled: “A randomized, double-blind, placebo-controlled study to investigate the |
valutare l'efficacia e la sicurezza di Carisbamato (YKP509) come trattamento aggiuntivo per le crisi convulsive associate alla sindrome di Xxxxxx-Xxxxxxx in adulti e bambini, con estensione in aperto facoltativa" (di seguito "Sperimentazione"), avente ad oggetto il Protocollo, codice protocollo YKP509C003, versione n. 4 del 31 agosto 2022 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito "Protocollo"), codice EudraCT n. 2022- 001256-42 presso l'Ente, sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile scientifico della sperimentazione oggetto del presente Contratto (di seguito “Sperimentatore principale”), nel Centro di Eccellenza di Neuroscienze (di seguito “Centro di sperimentazione”); | efficacy and safety of Carisbamate (YKP509) as adjunctive treatment for seizures associated with Xxxxxx-Xxxxxxx syndrome in children and adults, with optionalopen- label extension” (hereinafter the “Trial”), relating to the Protocol, Protocol code YKP509C003, version no. 4 of 31 August 2022 and the duly approved subsequent amendments thereto (hereinafter the “Protocol”), EudraCT code no. 2022- 001256-42 at the Entity, under the responsibility of Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx as the Scientific Director of the trial covered by this Agreement (hereinafter the “Principal Investigator”), at Neuroscience Department (hereinafter the “Trial Site”); |
B. il Promotore ha individuato quale referente scientifico per la parte di propria competenza il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx. Il Promotore può modificare il referente scientifico per la parte di propria competenza con notifica scritta all’Ente; | B. the Sponsor has appointed Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx as the scientific contact for the part under its responsibility. The Sponsor may change the scientific contact for the part under its responsibility by giving written notice to the Entity; |
C. il Centro di sperimentazione possiede le competenze tecniche e scientifiche per la Sperimentazione ed è struttura adeguata alla conduzione della sperimentazione nel rispetto della normativa vigente; | C. the Trial Site has the technical and scientific know-how to carry out the Trial and is a suitable facility for the trial to be conducted in accordance with the applicable regulations; |
D. lo Sperimentatore principale ed i suoi diretti collaboratori, qualificati in base al Protocollo ad intervenire nell’esecuzione di esso (di seguito “Co-sperimentatori”), così come tutti gli altri soggetti che svolgano qualsiasi parte della Sperimentazione sotto la supervisione dello Sperimentatore principale, sono idonei alla conduzione della Sperimentazione in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari, compreso il | D. the Principal Investigator and their direct collaborators who are qualified based on the Protocol to participate in the conduct of the Protocol (hereinafter the “Co- investigators”), just as all other parties who perform any part of the Trial under the supervision of the Principal Investigator, are qualified to conduct the Trial in accordance with the applicable regulations, are familiar with the Protocol and the standards of good clinical practice and possess the necessary regulatory and legal requirements including compliance with current legislation regarding the conflict of interest; |
rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi; | |
E. salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l’Ente dovrà condurre la Sperimentazione esclusivamente presso le proprie strutture; | E. except where subsequently agreed otherwise in writing by the Parties, the Entity shall only conduct the Trial at its own facilities; |
F. l’Ente è dotato di apparecchiature idonee, necessarie all'esecuzione della Sperimentazione secondo quanto indicato nel Protocollo; | F. the Entity has the suitable equipment necessary to execute the Trial in accordance with the Protocol; |
G. il Promotore ha presentato ad AIFA (di seguito “Autorità Competente”), in virtù del D. L. n. 158 del 13 settembre 2012 (“Decreto Balduzzi”), convertito con L. n. 189 del 8 novembre 2012, nei termini previsti dalla normativa, la domanda di autorizzazione allo svolgimento della Sperimentazione; | G. the Sponsor filed, by the legal deadline, an application for authorization of the Trial with AIFA (hereinafter “the Competent Authority”) by virtue of Italian Legislative Decree no. 158 of 13 September 2012 (“Balduzzi Decree”), converted by Law no. 189 of 8 November 2012; |
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003, in data 8 marzo 2023, il Promotore ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'effettuazione della Sperimentazione da parte del Comitato Etico Regione Lombardia Sezione Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, cui afferisce il Centro Coordinatore della Sperimentazione per l'Italia; in data 27 settembre 2023, il Promotore ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'emendamento 1 con cui sono stati aggiunti i centri aggiuntivi da parte del Comitato Etico Territoriale Lombardia 4. | Pursuant to Article 7 of Legislative Decree no. 211 of 24 June 2003, on 8th March 2023, the Sponsor obtained the Single Opinion in favor of the execution of the Trial from the Ethics Committee Regione Lombardia Sezione Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, Ethics Committee of the Coordinating Centre for the Trial in Italy, on 27 September 2023, the Sponsor obtained the Single Opinion in favor of the Amendment to add additional sites from the Ethics Committee Territoriale Lombardia 4. |
H. ai sensi dell’art. 76 del Regolamento e delle disposizioni nazionali applicabili, il Promotore ha stipulato la polizza assicurativa come meglio precisato all’art.8 del presente Contratto; | H. pursuant to art. 76 of the Regulation and the applicable national provisions, the Sponsor has taken out the insurance policy as outlined in more detail under art. 8 of this Agreement; |
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: | it is hereby agreed and stipulated between the Parties as follows: |
Art. 1 – Interezza del Contratto | Art. 1 – Entirety of the Agreement |
1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il budget (Allegato A) e il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato B), fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto. | 1.1 The recitals, the Protocol – even if not physically attached – and all the annexes including the budget (Annex A) and the data protection glossary (Annex B) form an integral and substantial part of this Agreement. |
Art. 2 – Oggetto | Art. 2 – Subject |
2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti. | 2.1 The Sponsor hereby entrusts the Entity with the execution of the Trial under the terms of this Agreement, in accordance with the Protocol and any subsequent amendments, and with the amendments to this Agreement/budget resulting from such amendments and formalized by the necessary deeds of amendment, duly signed. |
2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti. | 2.2 The Trial is to be conducted in strict compliance with the Protocol, in the version in force as accepted by the Principal Investigator and approved by the Ethics Committee and the Competent Authority in conformity with the laws applicable to clinical drug trials and the principles of ethics and medical practice that inspire the medical activities of the professionals involved under various roles. |
2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente. | 2.3 The Trial shall also be conducted in accordance with the principles of the Convention on Human Rights and Biomedicine, the updated version of the Declaration of Helsinki, the current rules of Good Clinical Practice, and in accordance with the applicable laws on transparency, anti-corruption and the protection of personal data according to current regulations. |
2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato. | 2.4 By signing this Agreement, the Parties declare that they know and accept the contents of the above rules and regulations. |
2.5 Il Promotore e lo Sperimentatore principale, avendo l’obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, | 2.5 The Sponsor and the Principal Investigator have an obligation to protect patients’ health and, where required in the circumstances, may |
possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell’inclusione di nuovi soggetti), con le modalità previste dall’art. 38 del Regolamento (UE) n. 536/2014, fermo restando l’obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico, l’Autorità Competente ed i Centri di sperimentazione, oltre che i partecipanti allo studio in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. Il Promotore, avuta comunicazione dallo sperimentatore di un evento avverso grave, comunica tempestivamente alla banca dati elettronica tutte le reazioni sospette avverse gravi e inattese nei termini di cui al comma 2 dell’art. 42 del Regolamento (UE) n. 536/2014, anche ai sensi del comma 3 mediante segnalazione. | take urgent, appropriate measures to protect patients’ safety such as temporarily suspending the study (interruption of treatment for patients already enrolled in the trial or interruption of the enrolment of new subjects), using the means provided for under art. 38 of (EU) Regulation no. 536/2014, notwithstanding the Sponsor's obligation to inform the Ethics Committee, the Competent Authority and the Trial Sites immediately, as well as the study participants, of any new events, the measures taken, and the program of measures to be taken, by duly completing the procedures required by the applicable laws. The Sponsor, having been informed by the investigator of a serious adverse event, shall promptly transmit to the electronic database all suspected unexpected serious adverse reactions within the terms under paragraph 2 of art. 42 of (EU) Regulation no. 536/2014, also pursuant to paragraph 3 via reporting. |
2.6 Poiché la Sperimentazione prevede l’inclusione competitiva dei pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del numero massimo di 252 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore. | 2.6 As the Trial involves the competitive enrolment of patients, the Entity expects to include approximately 3 subjects, with a global maximum number of <252 patients eligible for the Trial and limited to the terms provided for by the Sponsor. |
Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento anche a livello internazionale. Al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l’intera Sperimentazione, l’inclusione di ulteriori pazienti verrà automaticamente chiusa, indipendentemente dal numero di pazienti inclusi presso l’Ente, a eccezione dei pazienti che hanno già fornito il loro consenso a partecipare alla Sperimentazione, a meno che essi stessi non ritirino il consenso. Il Promotore provvederà a inviare all’Ente adeguata e tempestiva comunicazione. | The enrolment period may be changed depending on the national or international trend in enrolment. When the total number of patients permitted for the entire Trial has been reached, the inclusion of further patients will be closed automatically, regardless of the number of patients enrolled at the Entity, apart from patients who have already provided their consent to take part in the Trial, unless the patients themselves withdraw their consent. The Sponsor will notify the Entity accordingly and in good time. |
2.7 L’Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente la Sperimentazione | 2.7 The Entity and the Sponsor will keep the Trial documentation (the “Trial Master File”) |
(fascicolo permanente “trial master file”) per il periodo di tempo e secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione (o per un periodo più lungo, qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo economico tra Ente e Promotore). Il Promotore ha l’obbligo di comunicare al Centro Sperimentale l’avvenuta scadenza del termine dell’obbligo di conservazione. A richiesta del Promotore, dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione, rendendo previamente anonimi i dati. | for the period of time and according to the specifications given in the applicable laws (or for a longer period if required by other applicable laws or by a financial agreement between Entity and the Sponsor). The Sponsor is obligated to inform the Trial Site of the expiry of the mandatory conservation period. At the request of the Sponsor, after expiry of the mandatory conservation period, the Parties may agree the terms of a further conservation period, making the data anonymous beforehand. |
2.8 L’Ente e il Promotore, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale ove applicabile. Indipendentemente dal fatto che l’archiviazione della documentazione inerente la Sperimentazione riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), l’Ente e il Promotore dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all’art. 32 del GDPR ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l’integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall’obbligo di conservazione. Per l’espletamento di tale obbligazione, sia il Promotore che l’Ente potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione. | 2.8 The Entity and the Sponsor, each within their own sphere of responsibility, also undertake to use forms of digital document (s) (or dematerialization of such forms) to archive the documentation, where applicable. Regardless of whether or not the archived Trial documentation contains personal data (of a special nature or otherwise), according to the definitions in (EU) Regulation No. 679/2016 (hereinafter the “GDPR”), the Entity and the Sponsor shall take all the physical and technical measures referred to in Article 32 of the GDPR and shall carry out any security checks as required by current regulations to protect the data, information and documents (both paper and electronic). The archiving system used shall guarantee not only the integrity of the data, information and paper/electronic documents but also their future legibility throughout the mandatory conservation period. To fulfil such obligation both the Sponsor and the Entity may rely on external service providers to manage the archiving obligation. |
2.9 Il Promotore, l’Ente e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall’Autorità competente. | 2.9 The Sponsor, the Entity and the Principal Investigator shall comply with the directives, indications, instructions and recommendations given by the Ethics Committee and by the Competent Authority. |
Art. 3 – Sperimentatore principale e Co- sperimentatori | Art. 3 - Principal Investigator and Co- investigators |
3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire nell’esecuzione di esso (di seguito “Co- sperimentatori”), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall’Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi alla Sperimentazione; essi dovranno essere qualificati per la conduzione della Sperimentazione ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. | 3.1 The Principal Investigator shall be supported in the execution of the Trial by direct collaborators who are qualified based on the Protocol to participate in the conduct thereof (hereinafter “Co-investigators”), and by the healthcare and non-healthcare personnel engaged by the Entity. The Co-investigators and other personnel shall operate under the responsibility of the Principal Investigator for the aspects pertaining to this Trial, they shall be qualified to conduct the Trial, and shall have previously received adequate training as provided for in the applicable laws, by the Sponsor; each of them shall have declared their willingness to take part in the Trial. |
3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. | 3.2 The Parties acknowledge that the Principal Investigator is bound by all the responsibilities and obligations imposed on their role by the applicable regulations on clinical drug trials. |
3.3 Il presente rapporto intercorre tra il Promotore e l’Ente. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l’Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l’altro personale partecipante alla Sperimentazione, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione alla Sperimentazione. | 3.3 This existing collaboration is made between the Sponsor and the Entity. The Sponsor is extraneous to any existing relationships between the Entity, the Principal Investigator and the Co-investigators, and all other personnel participating in the Trial and is thus indemnified in respect of any claim that said individuals may make in relation to the Trial. |
3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento, nonché dall’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall’art. 11-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”). | 3.4 In relation to the Trial under this Agreement, the Parties acknowledge that they have fulfilled the requirements of art. 7 of the Regulation, as well as art. 6, paragraph 4 of Legislative Decree no. 52 of 14 May 2019, as amended by art. 11-bis of Law no. 77 of 17 July 2020, converting Law Decree no. 34 of 19 May 2020 “Relaunch Decree”). |
3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l’Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea. L’indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L’Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l’impegno di rispettare il Protocollo nell’esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo Sperimentatore indicato dall’Ente ed approvato dal Promotore garantirà la necessaria continuità dell’attività sperimentale. | 3.5 If the collaboration between the Principal Investigator and the Entity ends for any reason, the Entity must promptly inform the Sponsor in writing, indicating the name of a replacement and also report it in the European electronic database. The named replacement must be approved by the Sponsor and by the competent Ethics Committee. The Entity guarantees that the new Principal Investigator is qualified to continue the Trial, that he/she accept the terms and conditions of this Agreement and that he/she agree to respect the Protocol when executing the Trial. Pending approval of the substantial amendment for the change of Principal Investigator, the investigator indicated by the Entity and approved by Sponsor shall carry out the necessary trial activities. |
Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall’Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall’art. 7. | If the Sponsor does not intend to accept the name of the replacement proposed by the Entity, or if the Entity does not propose a substitute, the Sponsor may terminate this Agreement in accordance with the provisions of Article 7. |
3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all’art. 11. | 3.6 Before starting the Trial, the Principal Investigator must obtain the informed consent of the patient or his/her legal representative in accordance with the current laws on clinical trials as well as the consent for the processing of personal data pursuant to and for the effects of current national and EU legislation on personal data protection, as subsequently stated in art. 11. |
3.7 Lo Sperimentatore principale ha l’obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo | 3.7 The Principal Investigator is obliged to record and document in detail all adverse events and serious adverse events and shall inform the Sponsor thereof within the deadlines specified in the current regulations. Moreover, the Principal Investigator must provide any other clinical information that is |
indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all’esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali. | relevant to the study and indicated in the Protocol (e.g., pregnancy) that can be directly or indirectly related to the execution of the Trial, in accordance with the provisions of the Protocol, the rules of Good Clinical Practice and the laws applicable to pharmacovigilance and clinical drug trials. |
3.8 L’Ente garantisce il corretto svolgimento della Sperimentazione da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare: | 3.8 The Entity guarantees that the Principal Investigator and the staff under their responsibility shall execute the Trial correctly in accordance with the highest standards of diligence. In particular: |
3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. | 3.8.1 The Principal Investigator shall deliver all of the Case Report Forms (CRF), duly compiled, in accordance with the terms and conditions of the Protocol for the trial and with the applicable regulations, in paper or electronic form and in any case, they shall be delivered promptly in accordance with the GCP, by the dates indicated in the trial Protocol. |
3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Promotore entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. | 3.8.2 The Principal Investigator also undertakes to resolve any queries raised by the Sponsor by the dates indicated in the trial Protocol. |
3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l’Ente e lo Sperimentatore principale consentono l’accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Promotore e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti. | 3.8.3 To verify the correspondence between the data recorded on the CRFs and the data contained in the original documents (e.g., medical records), the Entity and the Principal Investigator shall allow direct access to the source data during the monitoring visits and any audits supported by the Sponsor and inspections by the Competent Authorities, including remote methods, provided that the laws on confidentiality and patient privacy are respected. |
3.8.4 L’Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell’attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso l’Ente ed il Centro di Sperimentazione da parte del personale del Promotore e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione. Tali attività potranno essere eseguite in collaborazione ed in presenza di almeno un operatore del Clinical Trial Office dell’Ente. | 3.8.4 The Entity and the Principal Investigator, having been informed sufficiently in advance, must allow the correct execution of the monitoring, auditing and inspection activities at the Entity and Trial Site by the Sponsor personnel and by the Competent Authority, such activities to be carried out to guarantee the proper execution of the Trial. Such activities may be performed in cooperation with and in the presence of at least an employee of the Clinical Trial Office (CTO) of the Institution. |
3.9 L’Ente avviserà tempestivamente il Promotore qualora un’Autorità Competente comunichi all’Ente un avviso di ispezione/audit relativo alla Sperimentazione e, se non negato espressamente dall’Autorità Competente, l’Ente autorizzerà il Promotore a parteciparvi, inviando nel contempo al Promotore ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell’ispezione/audit. | 3.9 The Entity shall promptly inform the Sponsor if a Competent Authority informs the Entity of an inspection or audit in relation to the Trial and, unless expressly refused by the Competent Authority, the Entity will authorize the Sponsor to take part, while sending the Sponsor all the written communications received and/or sent for the purposes of or as a result of the audit or inspection. |
3.10 Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale dell’Ente. | 3.10 These activities must, however, in no way prejudice the ordinary institutional activities of the Entity. |
3.11 L’Ente ed il Promotore garantiscono che i campioni biologici (sangue, urine, saliva ecc.) dei pazienti coinvolti nella Sperimentazione di cui al presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per la Sperimentazione oggetto del presente Contratto, secondo le previsioni del Protocollo e della vigente normativa. L’eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati all’acquisizione di uno specifico consenso informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dalle linee di indirizzo di cui all’art. 1 del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 52. | 3.11 The Entity and the Sponsor guarantee that the biological samples (blood, urine, saliva etc.) from patients involved in the Trial under this Agreement shall only be used for the Trial under this Agreement in accordance with the provisions of the Protocol and of the current regulations. Any conservation and subsequent use are subject to the acquisition of specific informed consent from the patient (or the parent/legal guardian), to the favorable opinion of the Ethics Committee in accordance with the limits and guarantees provided for in the current regulations and guidelines referred to in Article 1 of legislative decree 52 of 14 May 2019. |
Art. 4 – Medicinali Sperimentali – Materiali e Servizi | Art. 4 - Trial Drugs – Materials and Services |
4.1 Il Promotore si impegna a fornire gratuitamente all’Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all’esecuzione della Sperimentazione, il/i prodotto/i farmaceutico/i oggetto della Sperimentazione (CARISBAMATE) e gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra loro, ogniqualvolta oggetto dello studio sia appunto l’associazione o combinazione (in seguito “Medicinali Sperimentali”), ed a provvedere con oneri a proprio carico alla fornitura dei medicinali ausiliari e della terapia di background, cioè lo standard terapeutico per la patologia oggetto di sperimentazione, qualora inclusa, secondo il protocollo sperimentale, nel confronto fra le diverse strategie terapeutiche oggetto di sperimentazione. Le quantità dei Medicinali Sperimentali, dei medicinali ausiliari e della terapia di background a carico del Promotore devono essere adeguate alla numerosità della casistica trattata. La ricezione e il tracciamento dei farmaci dovranno avvenire con la registrazione dei lotti. Restano a carico dell’Ente le terapie di background non incluse nelle strategie terapeutiche di confronto. Il Promotore si impegna altresì a fornire con oneri a proprio carico ogni altro materiale necessario all’esecuzione della Sperimentazione (di seguito “Materiali”), nonché gli esami di laboratorio, diagnostici o di monitoraggio, inerenti l’utilizzo dei Medicinali Sperimentali o gli obiettivi primari e secondari della Sperimentazione (di seguito, “Servizi”). | 4.1 The Sponsor undertakes to provide the Entity, free of charge and for the duration of the Trial, with the necessary and sufficient quantities of the pharmaceutical product(s) relating to the Trial (CARISBAMATE) and the other drugs provided for in the Protocol, in accordance with Ministerial Decree of 21 December 2007, Annex 1, para. 3 Table I, including the drugs to be used in association or combination with each other, whenever the object of the study relates to such an association or combination (hereinafter the “Trial Drugs”) and shall, at their own expense, see to the provision of the auxiliary drugs and background therapies, which is the therapeutic standard for the disease under trial, if included, according to the trial protocol, in the comparison between the different therapeutic strategies under trial. The quantities of Trial Drugs, auxiliary drugs, and background therapy to be paid for by the Sponsor need to be adequate for the number of cases being treated. The drugs must be received and traced by recording the batches. The Entity remains responsible for the background therapies that are not included in the comparison therapeutic strategies. The Sponsor also undertakes to provide any other materials necessary for the conduct of the Trial (hereinafter “Materials”) at their own expense as well as the laboratory, diagnostic or monitoring tests, relating to the use of the Trial Drugs or the primary and secondary objectives of the Trial (hereinafter “Services”). |
4.2 Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, con particolare riguardo alla Dichiarazione di Helsinki e alle buone prassi in materia di continuità terapeutica, il Promotore si impegna, laddove applicabile e salvo motivi in contrario da precisarsi per iscritto, a rendere | 4.2 Having recourse to the conditions set out in current regulations on the therapeutic use of medicinal products subject to clinical trial, with particular reference to the Declaration of Helsinki and the good practice in relation to continuity of care, the Sponsor undertakes, where necessary, and unless there are reasons to the contrary to be specified in writing, to |
disponibile il farmaco oggetto della sperimentazione clinica al termine della sperimentazione, oltre il periodo di osservazione, per i pazienti che abbiano ottenuto un beneficio clinico dal farmaco sperimentale, valutato in base al giudizio dello Sperimentatore principale (indipendentemente dall’applicabilità o meno del D. M. 7 settembre 2017 “Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”). Nei pazienti con beneficio clinico la fornitura del farmaco sarà proseguita fino a quando esso non sarà reso disponibile tramite gli ordinari canali di dispensazione, in modo da garantire la continuità terapeutica. In accordo con la Dichiarazione di Helsinki, l’informazione circa la disponibilità o meno all’accesso post- trial da parte del Promotore dovrà essere resa palese ai partecipanti alla Sperimentazione nei documenti di consenso informato. | make available the drug for the clinical Trial after conclusion of the Trial, beyond the observation period, for any patients who have obtained a clinical benefit from the trial drug based on the assessment of the Principal Investigator (regardless of whether Ministerial Decree of 7 September 2017 applies or not “Regulation on the therapeutic use of medicinal products under clinical trial.”). For patients with clinical benefit, the supply of the drug will continue until it is available through the ordinary dispensing channels, in order to ensure continuity of treatment. In accordance with the Declaration of Helsinki, the information about whether not the post-trial access is available from the Sponsor must be made clear to the Trial participants in the informed consent documents. |
4.3 I Medicinali Sperimentali devono essere inviati dal Promotore alla Farmacia dell’Ente che provvederà alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna allo Sperimentatore principale, così come previsto dal Protocollo e dalla normativa vigente. | 4.3 The Trial Drugs shall be sent by the Sponsor to the Pharmacy of the Entity, which will record them, store them appropriately and deliver them to the Principal Investigator in accordance with the provisions of the Protocol and the current regulations. |
4.4 I Medicinali Sperimentali dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia, con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione (codice di protocollo, Sperimentatore principale e Centro di Sperimentazione interessato). | 4.4 The Trial Drugs shall be accompanied by an adequate transport note addressed to the Pharmacy, describing the type of drug, the quantity, batch, storage requirements, expiry date and references to the Trial (Protocol code, Principal Investigator, and Trial Site involved). |
4.5 L’Ente e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti dal Promotore esclusivamente nell’ambito e per l’esecuzione della Sperimentazione. L’Ente non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e/o i Materiali/Servizi forniti dal Promotore ai sensi del presente Contratto. | 4.5 The Entity and the Principal Investigator shall use the Trial Drugs and Materials supplied by the Sponsor exclusively in the context of, and to conduct the Trial. The Entity shall not transfer or assign to a third party the Trial Drugs and/or Materials/Services supplied by the Sponsor under the terms of this Agreement. |
4.6I Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine della Sperimentazione, saranno integralmente ritirati dal Promotore (o suo incaricato) e successivamente smaltiti a sue spese. | 4.6Drugs or those that have not been used at the end of the Trial will be collected by the Sponsor (or its representative) in their entirety and will subsequently be disposed of at the Sponsor’s expense. |
Art. 5 – Corrispettivo | Art. 5 – Remuneration |
5.1 Il corrispettivo pattuito, preventivamente valutato dall’Ente, per paziente eleggibile, valutabile e che abbia completato il trattamento sperimentale secondo il Protocollo e per il quale sia stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della Sperimentazione e dei costi di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 10.145,36 + IVA (se applicabile) per paziente pediatrico, pari ad € 10.133,76 + IVA (se applicabile) per paziente adulto e (complessivi € 30.436,08+ IVA (se applicabile) per n. 3 pazienti pediatrici, complessivi €30.401,28 + IVA (se applicabile) per n. 3 pazienti adulti), come meglio dettagliato nel Budget qui allegato sub A. | 5.1 The remuneration agreed, assessed in advanced by the Entity, for each eligible, assessable patient whose trial treatment has been completed according to the Protocol and for whom the related CRF/eCRF has been duly compiled, including all the costs incurred by the Entity in execution of this Trial and the costs to cover all the related activities, is €10.145,36 + VAT (if applicable) per pedi atr i c patient, €10.133,76 + VAT (if applicable) per adu l t patient and (a total of € 30.436,08 +VAT (if applicable) for 3 pediatric patients, a total of €30.401,28 +VAT (if applicable) for 3 adult patients) as specified in more detail in the Budget attached hereto sub A. |
5.2 Il Promotore si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti. | 5.2 The Sponsor undertakes to pay the amount due under the terms of this article based on a valid statement of account/supporting expense sheet agreed between the Parties. |
Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A, paragrafo “Liquidazione e Fatture”) sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF/eCRF debitamente compilate e ritenute valide dal Promotore in base alle attività svolte. | The above amount will be paid at the intervals indicated in the Budget (Annex A, paragraph “Liquidation and Invoices”), on the basis of the number of patients involved during the relevant period, the treatments they undergo according to the Protocol, and in the presence of the duly completed CRFs/eCRFs, deemed valid by the Sponsor based on the activities carried out. |
5.3 Gli esami di laboratorio/strumentali, indicati in Allegato A (paragrafo “Oneri e Compensi” parte 1), richiesti dal Protocollo, così come approvato dal Comitato Etico, non | 5.3 The laboratory/diagnostic tests indicated in Annex A (paragraph “Costs and Payments” part 1), required by the Protocol and approved by the Ethics Committee, will not burden the Entity in any way as they will be carried out centrally. |
graveranno in alcun modo sull’Ente in quanto effettuati centralmente. | |
5.4 L’Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L’Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione da parte del Promotore od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con il Promotore. | 5.4 The Entity will not receive any remuneration for patients who cannot be assessed due to failure to observe the Protocol, violation of the rules of Good Clinical Practice or failure to comply with the laws applicable to clinical drug trials. The Entity will have no right to receive any remuneration also for any patients enrolled after notification of interruption and/or at the end of the Trial by the Sponsor, or any number beyond the maximum number of subjects to be included pursuant to this Agreement, if not agreed with the Sponsor. |
5.5 Il Promotore provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previste nel Protocollo o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore e approvati per iscritto dallo stesso, ferma restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente. | 5.5 The Sponsor shall also reimburse the Entity for all the additional costs of medical/diagnostic activities, including hospital admissions, which are not provided for in the Protocol or subsequent amendments to the Protocol, and which are not already covered by the above payments, if these activities are essential for the proper clinical treatment of a patient undergoing the trial. The reimbursement will only be paid on condition that such activities and costs have been properly communicated, with justification, and have been documented in writing to the Sponsor and approved in writing by the Sponsor, and provided that the patient’s personal data is communicated in encoded form. |
5.6 Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell’Ente, il Promotore potrà integrare, con un addendum/emendamento, il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del Budget qui allegato. | 5.6 If, during the Trial, it is necessary to increase the financial support to the Entity, the Sponsor may supplement this Agreement with an addendum/amendment, by providing for the appropriate increase to the attached Budget. |
5.7 In ottemperanza alla normativa sull’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l’Ente emetterà fatture in formato XML | 5.7 In accordance with the regulations on the mandatory e-invoicing for sales of goods and services also among private individuals, the Entity shall issue invoices in XML (Extensible |
(Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). | Markup Language) format. Invoices are to be sent through the interchange system (SDI). |
Il Promotore comunica i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica: | The Sponsor, shall provide the data necessary for the issuance of the e-invoice: |
RAGIONE SOCIALE/COMPANY NAME PPD Global Limited | |
CODICE DESTINATARIO/PEC/RECIPIENT CODE/CERTIFIED EMAIL: | |
X.XXX/VAT no. GB 443 0878 47 | |
5.8 I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall’Ente (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, poiché adeguati rispetto al tariffario applicabile presso l’Ente, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni o altre attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute includendo i Pazienti in Sperimentazione, al cui pagamento il Promotore sia tenuto, né l’Ente né lo Sperimentatore principale chiederanno altri rimborsi o corrispettivi ad altri soggetti. | 5.8 The payments made for the Entity's services (i) represent the fair market value for those services, as they reflect the tariff scale applied by the Entity, (ii) were negotiated under normal market conditions, and (iii) were not agreed based on the volume or value of prescriptions or however in reference to those prescriptions or other financial activities between the Parties. Neither the Entity nor the Principal Investigator shall request any other compensation or reimbursement from any other party in return for the activities performed or costs incurred by including the Patients in the Trial, which the Sponsor is obligated to pay for. |
Tutti i costi relativi a voci non specificate nell’Allegato A non verranno rimborsati. | All the costs relating to items not listed in Annex A will not be reimbursed. |
Le Parti concordano che le eventuali spese e commissioni bancarie dovute per i bonifici esteri dovranno essere addebitate interamente all’ordinante e in nessun caso potranno essere dedotte dall’importo che viene accreditato al beneficiario. | The Parties agree that any expenses and bank commissions owed for foreign transfers must be charged in full to the remitter and in no case may they be deducted from the amount that is accredited to the payee. |
Art. 6 – Durata, Recesso e Risoluzione | Art. 6 - Duration, termination and cancellation |
6.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti. | 6.1 This Agreement shall take effect from the date of the last signature (“Effective Date”) and shall remain in force until the actual end of the Trial at the Entity, as provided for in the study Protocol, subject to any amendments agreed by the Parties. |
Fermo restando quanto sopra, il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente. | Without affecting the foregoing provision this Agreement shall remain in full force and effect following the issue of formal authorization by the Competent Authority. |
6.2 L’Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. o PEC nei casi di: | 6.2 The Entity reserves the right to terminate this Agreement in writing with notice of 30 days to be sent to the Sponsor by registered post or certified email, in the following cases: |
- insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore. Qualora la situazione sopra indicata riguardi la CRO, il Promotore sarà tenuto a subentrarle e proseguire l’attività, qualora non procuri l’intervento di un’altra CRO, approvata dall’Ente, in sostituzione di quella divenuta insolvente; | - insolvency of the Sponsor, proposal of arrangements, also extrajudicially, with the creditors of the Sponsor or the commencement of enforcement action against the Sponsor. If the situation indicated above relates to the CRO, the Sponsor is obligated to take over from the CRO and to continue the activities, unless the intervention of another CRO – approved by the Entity – is obtained to replace the insolvent CRO; |
- cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti. | - the assignment of all or part of the assets of the Sponsor to the creditors or the definition with the creditors of an agreement for the moratorium of the debts. |
Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione di cui sopra. | The notice will take effect from the time when the Sponsor receives the above communication. |
6.3 Il Promotore, ai sensi dell’art. 1373, comma 2, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell’Ente di detta comunicazione. | 6.3 The Sponsor, in accordance with Article 1373, paragraph 2 of the Italian Civil Code, reserves the right to terminate this Agreement at any time for justifiable reasons by sending 30-day notice in writing by registered post or certified email. The notice will take effect from the time when the Entity receives such communication. |
In caso di recesso del Promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall’Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore corrisponderà all’Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed | The termination by the Sponsor will not affect the obligations assumed and costs paid by the Entity as of the date of notification of termination. In particular, the Sponsor will pay the Entity all the documented, non-revocable expenses it has incurred in order to ensure the correct, efficient execution of the Trial (where |
efficace esecuzione della Sperimentazione (ove applicabile, incluse le spese sostenute dall’Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati. | applicable, including the costs incurred by the Entity towards the patients/participants) and all the payments accrued up until that time. |
In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa. | In the case of early termination, the Sponsor has the right, as the original owner, to receive all the complete and partial data and results obtained by the Entity during the Trial and also thereafter, if deriving from or related to the Trial. |
6.4 In caso di interruzione della Sperimentazione, ai sensi della normativa applicabile, il Promotore corrisponderà all'Ente i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento. | 6.4 If the Trial is discontinued, pursuant to applicable regulations, the Sponsor shall pay the Entity the reimbursement of expenses and the fees actually incurred and documented up to that time. |
6.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare, nei confronti dell’altra, pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. | 6.5 It is also agreed that the early termination of this Agreement shall not give either Party any right to claim from the other Party any compensation or requests for payment other than those already agreed. |
6.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra parte. | 6.6 This Agreement shall cease to have effect automatically pursuant to Article 1454 of the Italian Civil Code in the event that either Party has not fulfilled one of its principal obligations as provided for herein, within 30 days from a written notice to perform sent by the other Party. |
Resta in ogni caso salva l’applicabilità degli artt. 1218 e seguenti del Codice Civile. | The provisions of Article 1218 et seq. of the Italian Civil Code shall apply in any event. |
6.7 In caso di risoluzione del presente Contratto non derivante da inadempimento dell’Ente, quest’ultimo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e a un compenso per i servizi proporzionale all'attività svolta sino al momento della risoluzione. L'Ente si impegna a restituire al Promotore eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte. | 6.7 If this Agreement is terminated for reasons not due to breach of contract by the Entity, the Entity shall have the right to reimbursement of the expenses incurred in relation to the Trial prior to receipt of the notice of termination, and to payment for the services in proportion to the activities completed up until the time of termination. The Entity undertakes to repay the Sponsor any amounts already paid in relation to activities that were not completed. |
6.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 4.2, la continuità terapeutica. | 6.8 In all cases of interruption or termination of this Agreement, full precautions will be taken to protect the patients already involved, in accordance with the Protocol approved by the Ethics Committee, guaranteeing, within the limits and using the means set out in art. 4.2, continuity of treatment. |
Art. 7 - Copertura assicurativa | Art. 7 - Insurance cover |
7.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla sperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti. | 7.1 According to current regulations, the Sponsor must guarantee the compensation for damages suffered by the patients and that can be attributed to the participation in the clinical trial according to the Protocol, in line with the nature and scope of the consequent risks. |
7.2 Fatte salve le previsioni dell’art 76 del Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente. | 7.2 Notwithstanding the provisions of art. 76 of the Regulation and Law no. 24 of 8 March 2017, and the respective implementing provisions, the insurance coverage provided by the Sponsor guarantees compliance with the hypothesis of civil liability of the Sponsor, the health institution that is the site of the Trial, of the Principal Investigator and the other Investigators involved at the Entity’s site. |
7.3 Il Promotore dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. BOWLT2201098, con la Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A.) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica. | 7.3 The Sponsor confirms by signing this agreement that it has taken out an appropriate third-party liability insurance policy (no. BOWLT2201098, with the insurer Lloyd’s Insurance Company S.A.) to cover the risk of injury to patients from taking part in the Trial, in accordance with the provisions of the Ministerial Decree of 14 July 2009. The Ethics Committee considers that the insurance policy complies with the provisions of the law and adequately protects the subjects taking part in the clinical trial. |
7.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1. | 7.4 By signing this agreement, the Sponsor declares that it is liable for any consequences resulting from any present or future deficiencies in the insurance cover mentioned above integrating it where necessary consistent with the provisions of art. 8.1 |
7.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/09. | 7.5 In particular, in the event that the Sponsor intends to withdraw from the Agreement, the Sponsor warrants that the insurer shall in all cases guarantee coverage of the subjects already included in the clinical trial also during the continuation of the Trial, in accordance with Article 2 para. III of the Ministerial Decree of 17/07/09. |
7.6 L’Ente dichiara di operare secondo il regime di gestione diretta del rischio per responsabilità civile, ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1203 del 21.12.2009 | 7.6 The Institution declares that self-insurance for civil liability applies on its side, in accordance with Tuscany Regional Law No. 1203 of 21.12.2009. |
Art. 8 - Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati | Art. 8 - Final report, ownership and use of results |
8.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. | 8.1 The Sponsor undertakes to publish all the results of the study even if the results are negative. |
8.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. Indipendentemente dall’esito di una sperimentazione clinica, entro un anno (e sei mesi nel caso di studi pediatrici) dalla sua conclusione, il Promotore trasmette una sintesi dei risultati della sperimentazione alla banca dati EU secondo le modalità previste dall’Art 37.4 del Regolamento (UE) n. 536/2014. | 8.2 The Sponsor is liable for preparing the final clinical report and for sending a summary of the results of the Trial to the Principal Investigator and Ethics Committee by the legal deadline. Independently from the outcome of a clinical trial, the Sponsor shall submit a summary of the results of the trial to the EU database according to the methods set out in Art. 37.4 of (EU) Regulation no. 536/2014 within one year (and six months for pediatric studies) from its conclusion. |
8.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori. | 8.3 All the data, results, information, materials, discoveries and inventions deriving from the execution of the Trial and in pursuit of its objectives, are the exclusive property of the Sponsor notwithstanding the right of the Investigators, having met the conditions, to be recognized as authors. |
A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a | If the Sponsor takes action to file an application for a patent relating to inventions obtained during the course of the Trial, the Entity and the Principal Investigator shall provide the Sponsor with all the assistance and documentary support necessary for that purpose. |
fornire al Promotore tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. | |
8.4 L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. | 8.4 The Entity may use the data and results of the Trial, for which it is the autonomous controller in terms of the processing pursuant to law, solely for their own institutional purposes relating to science and research. This use must not, in any way, jeopardize the secrecy of the data and results and the patent protection of the respective intellectual property rights due to the Sponsor. |
Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). | The Parties acknowledge that each will remain the owners of the industrial and intellectual property rights to their background knowledge and to the knowledge developed or obtained during the Trial, regardless and independently of the conduct of the Trial and its objectives (sideground knowledge). |
8.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto. | 8.5 The provisions of this article will remain valid and in effect even after termination or cancellation of this Agreement. |
Art. 9 Segretezza di informazioni tecnico- commerciali e diffusione dei risultati | Art. 9 – Secrecy of technical-commercial information and dissemination of the results |
9.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate per l’intera durata del presente Contratto (termine estensibile in sede negoziale fino alla loro caduta in pubblico dominio, qualora necessario in base ad eventuali accordi con licenzianti), tutte le informazioni di natura tecnica e/o commerciale messe a sua disposizione dall’altra Parte e/o sviluppate nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, che siano classificabili come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE | 9.1 By signing this Agreement, each Party undertakes to treat as private and confidential all the technical and/or commercial information provided to them by the other Party and/or developed during the course of the Trial and in pursuit of its objectives, which may be classified as “Commercial Secrets” within the meaning of articles 98 and 99 of the Industrial Property Code (legislative decree 30/2005 as amended by legislative decree 63/2018 enacting Directive 2016/943) for the entire duration of this Agreement (deadline that can be extended through negotiation until it enters the public domain, when necessary based on any agreements with licensors), and shall take all the contractual, technological or physical |
2016/943), adottando ogni misura di carattere contrattuale, tecnologico o fisico idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa. | measures necessary to protect this information, also with regard to their own employees, contractors, subcontractors, successors or assigns. |
Ciascuna delle Parti inoltre dichiara e garantisce quanto segue: | Each Party also represents and warrants as follows: |
(i) i propri Segreti Commerciali sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono – per quanto ad essa noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti. | (i) their Commercial Secrets have been acquired, used and disclosed legally and there are not – as far as is known to them– any legal actions, disputes, claims for compensation or indemnity, whether judicial or extrajudicial, brought by any third party claiming ownership of such secrets. |
(ii) essa, pertanto, terrà indenne e manleverà l’altra Parte da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti. | (ii) Therefore, it shall indemnify and hold harmless the other Party in respect of any legal actions, disputes, claims for compensation or indemnity, whether judicial or extrajudicial, brought by any third-party claiming ownership to such secrets. |
9.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione nonché alla loro adeguata comunicazione ai pazienti partecipanti ed ai rappresentanti dei pazienti. Il Promotore, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente i risultati, anche se negativi, ottenuti a conclusione della Sperimentazione, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre i termini a tal fine stabiliti dalle disposizioni applicabili dell’Unione Europea. | 9.2 The Parties are obligated to adequately and accurately disclose and publish the results of the Trial and to adequately disclose the results of the Trial to the patients taking part and to the patients’ representatives. Under the terms of the applicable regulations, the Sponsor is required to promptly publish the results of the Trial even if negative, obtained at the end of the Trial, as soon as they become available from all the participating Sites and in any case not beyond the terms set out for that purpose by the applicable regulations of the European Union. |
9.3 Ai sensi dell'art. 5, xxxxx secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l’Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà | 9.3 Pursuant to Article 5, second paragraph letter c) of Ministerial Decree of 8 February 2013, the Principal Investigator has the right to disseminate and publish, without limitation, the results of the Trial obtained at the Entity, in accordance with the current laws on the confidentiality of sensitive data, data protection and the protection of intellectual |
intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto. | property, and in accordance with the terms and conditions of this Agreement. |
Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati e dei risultati della Sperimentazione ottenuti presso l’Ente, in vista della loro presentazione o pubblicazione, almeno 60 giorni prima di esse lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere al Promotore il testo del documento destinato ad essere presentato o pubblicato. Ove dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, le Parti e lo Sperimentatore Principale procederanno nei 60 giorni successivi al riesame del documento. Lo Sperimentatore principale accetterà di tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella presentazione o pubblicazione, solo se necessari ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti. | To ensure the accuracy of the collection and the veracity of the processing of the data and the results of the Trial obtained at the Entity, the Principal Investigator must send the Sponsor the text of the document to be presented or published, at least 60 days before it is presented or published. If issues arise in relation to the scientific integrity of the document and/or issues regarding regulatory aspects, patents or the protection of intellectual property, the Parties and the Principal Investigator will proceed in the next 60 days with the review of the document. The Principal Investigator shall agree to take into account the Sponsor’s suggestions in the publication or presentation, but only if necessary to protect the confidentiality of the personal data and information and to protect intellectual property, provided that the amendments do not conflict with the reliability of the data, or the rights, safety and well-being of the patients. |
9.4 Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale. | 9.4 The Sponsor acknowledges that it does not have the right to request the deletion of the information contained in the document, except where such requests and amendments are necessary for the purposes of data confidentiality, data protection and the protection of intellectual property. |
9.5 Il Promotore, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento. | 9.5 The Sponsor may, for the purposes of presenting a patent application and if necessary, ask the Principal Investigator to delay the publication or presentation of the document by a further 90 days. |
In caso di sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati o risultati del proprio Centro sino a che tutti i dati e risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della | For multi-center trials, the Principal Investigator may not publish the data or results of his or her own Centre Site until such time as all the data and results of the Trial have been published in full or for at least 12 months from the end of the Trial, its interruption or early termination. |
Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata. | |
Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 12 mesi (secondo la normativa vigente almeno dodici mesi) dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore principale potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l’Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo. | If a publication containing the results of a multi- center trial, published by the Sponsor or by the third party designated by the Sponsor is not completed within 12 months (at least twelve months under the current regulations) from the end of the multi-center Trial, the Principal Investigator may publish the results obtained at the Entity, in accordance with the contents of this Article. |
Art. 10 - Protezione dei dati personali | Art. 10 – Personal data protection |
10.1 Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”) nonché degli eventuali regolamenti degli Enti. | 10.1 In executing the contractual activities the Parties undertake to treat all the personal data they receive for any reason during the clinical trial in accordance with the objectives of the foregoing articles and in conformity with the provisions of (EU) Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“GDPR”), and with the related applicable national legislative and administrative provisions, including any subsequent amendments and/or integrations thereto (hereinafter collectively the “Data Protection Laws”) as well as any Entity regulations. |
10.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità della sperimentazione clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell’Allegato B. | 10.2 The terms used in this article, in this Agreement, in the informed consent documents and in any other documents used for the purposes of the clinical trial shall be construed and utilized in accordance with the meanings given in Annex B. |
1.0.3 L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 17) del GDPR. Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro | 10.3 The Entity and Sponsor are independent data controllers for the purposes of article 4 paragraph 17 of the GDPR. Each Party shall, at its own effort and expense, within the scope of their own organizational structure see to any appointments of Data processors and the attribution of roles and tasks to delegated subjects who operate under their authority, pursuant to the GDPR and current regulations. |
autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente. | |
10.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del GDPR. | 10.4 For the purposes of the Trial, personal data relating to the following categories of data subject will be processed: persons taking part in the trial; persons operating on the Parties’ behalf. These data subjects will be appropriately informed of the processing of their data. For the purposes of the Trial, the following types of personal data will be processed: the data referred to in article 4 paragraph 1 of the GDPR; data classified as “sensitive” – and in particular, data relating to health, sex life and genetic data – referred to in Article 9 of the GDPR. This data shall be processed in accordance with the principles of legality, fairness, transparency, adequacy, relevance and necessity as per Article 5 paragraph 1 of the GDPR. |
10.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea soltanto nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR. In questo caso il Promotore garantirà un adeguato livello di protezione dei dati personali anche mediante l’utilizzo delle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea. Ove il Promotore abbia sede in uno Stato che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione Europea e che la Commissione Europea abbia deciso che tale Paese non garantisce un livello di protezione adeguato ex artt. 44 e 45 del GDPR UE 2016/679, il Promotore e l’Ente dovranno compilare e sottoscrivere il documento Standard Contractual Clauses (quest’ultimo viene allegato al presente Contratto come all. C). | 10.5 The Sponsor may send the data to affiliates of the Sponsor’s group and to third parties operating on its behalf, including those abroad, in countries outside of the European Union only in respect of the conditions under article 44 et seq. of the GDPR. In this case the Sponsor shall guarantee an adequate level of personal data protection also by using the Standard Contractual Clauses approved by the European Commission. If the Sponsor is located in a State that does not fall within the scope of application of European Union Law and the European Commission has decided that said country does not guarantee an adequate level of protection pursuant to articles 44 and 45 of the EU GDPR 2016/679, the Sponsor and the Entity must compile and sign the Standard Contractual Clauses document (the latter is attached to this Agreement as Annex C). |
10.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, | 10.6 The Parties warrant that the persons authorized by them to process personal data for the purposes of the Trial will comply with the principles in place to safeguard the right to personal data protection and the right to |
e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. | confidentiality and that any persons having access to the personal data will be obligated to process the data in accordance with the instructions given, in accordance with this article, by the data controller referenced. |
10.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy. | 10.7 The Principal Investigator has been identified by the Entity as a person authorized for the data processing for the purposes of Article 29 GDPR and as a designated party for the purposes of Article 2 quaterdecies of the Privacy Code. |
10.8 Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. | 10.8 The Principal Investigator shall provide clear, complete information to all patients before the Trial starts (also before the preliminary phases and screening), regarding the nature, purpose, results, consequences, risks and methods of the processing of personal data; in particular, the patients must also be informed that the national and international authorities and the Ethics Committee may, in connection with the activities of monitoring, auditing and control of the trial, have access to the trial related documentation and also to the original healthcare records of the patient, and that the data may also be accessed by the monitors and auditors in connection with their respective duties. |
10.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. | 10.9 After the patient has been duly informed the Principal Investigator must obtain the consent form for participation in the Trial and also the consent to the processing of personal data. The Entity is responsible for keeping said document. |
10.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR. | 10.10 If either Party discovers a data protection breach, they undertake to inform the other Party within 48 hours from the breach having been verified, without affecting the Party’s independent assessment of the existence of the conditions and fulfilment of the obligations contained in Articles 33 and 34 GDPR. |
Art. 11 - Modifiche | Art. 11- Amendments |
11.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo tra le Parti. | 11.1 This Agreement and its annexes/addendums together with the Protocol, which form an integral part hereof, constitute the entire agreement between the Parties. |
11.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti. | 11.2 The Agreement may only be amended/supplemented with the written consent of both Parties. Any amendments will be contained in an addendum to this Agreement and will take effect from the date of signature, unless agreed otherwise by the Parties. |
Art. 12 - Disciplina anti-corruzione e per la prevenzione di reati | Art. 12 - Anti-corruption and anti-crime provisions |
12.1 L’Ente e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia. | 12.1 The Entity and the Sponsor undertake to comply with the anticorruption laws applicable in Italy. |
12.2 Il Promotore dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, dei principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L’Ente e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il management del Promotore al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l’attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dal Promotore. | 12.2 The Sponsor confirms that it has taken supervisory and control measures to ensure compliance with, and implementation of, the provisions of Italian legislative decree no. 231 of 8 June 2001 and, where applicable and not conflicting with laws in Italy, the principles of the US Foreign Corrupt Practices Act and its amendments. The Entity and its clinical and administrative facilities undertake to collaborate in good faith in accordance with the provisions of Italian law as mentioned above, with the Sponsor’s personnel and management to facilitate full, accurate implementation of the resulting obligations and the implementation of the operational procedures developed by the Sponsor for that purpose. |
12.3 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, l’Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. | 12.3 For the purposes of Law 190 of 6 November 2012 (“Anticorruption Act”) as amended, the Entity confirms that it has adopted the Three- Year Anti-corruption Plan. |
12.4 L’Ente e il Promotore s’impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica. | 12.4 The Entity and the Sponsor undertake to immediately inform each other of any violation of this article, of which they become aware, and will provide full information and documents, for all the appropriate investigations. |
12.5 Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento. | 12.5 The Sponsor may disclose the terms of this Agreement or any amendments to this Agreement for any legitimate purpose, within the limits of the data protection laws. |
12.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti. | 12.6 The violation of any provisions of this article will constitute serious breach of this Agreement pursuant to Article 1456 of the Italian Civil Code, with the relationship of trust between the Parties being affected. |
Art. 13 - Trasferimento diritti, cessione del Contratto | Art. 13 - Transfer of rights, assignment of the Agreement |
13.1 Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. | 13.1 This Agreement is fiduciary in nature and therefore the Parties may not assign or transfer this Agreement to any third party without the prior written consent of the other Party. |
Ogni Parte acconsente a che l’altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a lui pervenuti direttamente o indirettamente dalla firma del presente Contratto a un suo successore o ad una società od entità ad essa collegata, previa accettazione da parte del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto. | Each Party will allow the other Party to assign and/or transfer all or part of the rights and obligations received directly or indirectly from the signing of this Agreement to a successor or to an affiliated company or entity, on condition that the transferee accepts all the terms and conditions herein. Any transfer of rights taking place in the absence of such conditions shall be considered null and void and shall be disregarded. |
13.2 In caso di cambio di denominazione dell’Ente non si renderà necessario l’emendamento alla presente convenzione. L’Ente sarà comunque tenuto a notificare tempestivamente al Promotore tale cambio di denominazione. | 13.2 In the event of a change of name of the Entity, no amendment to this Agreement shall be necessary. However, the Entity is required to duly inform the Sponsor of its change of name. |
Art. 14 - Oneri fiscali | Art. 14 - Fiscal obligations |
14.1 Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l’imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile. | 14.1 This Agreement is signed digitally in accordance with current regulations. The taxes and duties relating to or resulting from the stipulation of this Agreement, including the revenue stamp on the digital original as referred to in Article 2 of the table in Annex A – tariff part I of Presidential Decree 642/1972, and the registration tax, must be paid in accordance with the applicable regulations. |
Art. 15 - Legge regolatrice e Foro competente | Art. 15 – Governing law and forum |
15.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. | 15.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. |
15.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, fermo restando l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro della sede del Promotore. | 15.2 The court of the Sponsor’s headquarters shall have sole jurisdiction in respect of any disputes that may arise in relation to the interpretation, application and execution of this Agreement, subject to the Parties’ undertaking to attempt an extrajudicial conciliation before referring the matter to the court. |
Art. 16 – Lingua | Art. 16 – Language |
16.1 In caso di difformità tra la versione in lingua inglese e quella in lingua italiana del presente Contratto, la versione in italiano prevarrà. | 16.1 In the event of a discrepancy between the English and Italian version of this Agreement, the Italian version shall take precedence. |
Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che il presente Contratto, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n.3, è da considerarsi conosciuto ed accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. | The Parties mutually acknowledge, for reciprocal clarity, that this Agreement, drawn up on the basis of the minimum contents identified, pursuant to art. 2, paragraph 6 of Law no. 3 of 11 January 2018, is to be considered as acknowledged and accepted in all of its parts and therefore the provisions of Article 1341 and 1342 of the Italian Civil Code will not apply. |
*** *** *** | *** *** *** |
Signature / Firma
Per presa visione e accettazione / For acceptance and acknowledgement
Lo Sperimentatore principale / Principal Investigator
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firma/ Signature
Per I’Ente/For the Entity
Responsabile S.O.C. Affari Generali e Sviluppo
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firma/Signature
Per il Promotore, la CRO/For the Sponsor, the CRO
Il Procuratore
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO A – BUDGET | ANNEX A – BUDGET |
ONERI E COMPENSI | COSTS AND PAYMENTS |
Parte 1 - Oneri fissi e Compenso per paziente coinvolto nello studio | Part 1 - Fixed costs and payment per patient included in the study |
Includere, a titolo di esempio le seguenti voci: | Include, by way of example, the following items: |
- Fornitura del/i Medicinale/i Sperimentale/i e/o di ogni altro materiale in sperimentazione o necessario allo svolgimento della stessa affinché non vi sia aggravio di costi a carico del S.S.N. (kit diagnostici, dispositivi medici, ecc.). | ‐ Supply of the Trial Drug(s) and/or of any other materials under trial or required for the trial provided that there are no extra costs for the Italian National Health Service (diagnostics kits, medical devices, etc.). |
- Compenso lordo a paziente coinvolto nello studio: è pari ad € 10.145,36 + IVA (se applicabile) per paziente pediatrico, pari ad € 10.133,76 + IVA (se applicabile) per paziente adulto | - Gross payment per patient included in the study: €10.145,36 + VAT (if applicable) per ped i at r i c patient, €10.133,76 + VAT (if applicable) per adult patient |
- Compenso per screening failure e unscheduled visit, nonché per la eventuale distruzione del farmaco sperimentale come previsto dall’art. 4.6 del Contratto. | - Payment for screening failures and unscheduled visits, as well as for any destruction of the trial drug as provided for under art. 4.6 of the Agreement. |
- Fasi economiche intermedie (nel caso in cui i pazienti non completino l’iter sperimentale): | ‐ Interim financial phases (if the patients do not complete the trial procedure): |
Pediatric Patient | |
Screening Visit 1 | € 934,96 |
Visit 2 | € 593,92 |
Visit 3 | € 692,52 |
Visit 4 | € 532,44 |
Visit 5 | € 532,44 |
Visit 6 | € 887,40 |
Visit 7 Follow Up period | € 486,04 |
Visit 8 | € 561,44 |
Visit 9 | € 532,44 |
Visit 10 | € 532,44 |
Visit 11 | € 486,04 |
Visit 12 and beyond (to occur every 84 days) | € 567,24 |
Visit 13 | € 567,24 |
Visit 14 | € 567,24 |
Visit 15 | € 567,24 |
Visit 16 | € 648,44 |
Visit 14 Follow Up | € 455,88 |
Total | € 10.145,36 |
Adult Patient | |
Screening Visit 1 | € 904,80 |
Visit 2 | € 591,60 |
Visit 3 | € 690,20 |
Visit 4 | € 530,12 |
Visit 5 | € 530,12 |
Visit 6 | € 912,92 |
Visit 7 Follow Up period | € 483,72 |
Visit 8 | € 559,12 |
Visit 9 | € 530,12 |
Visit 10 | € 530,12 |
Visit 11 | € 483,72 |
Visit 12 and beyond (to occur every 84 days) | € 564,92 |
Visit 13 | € 564,92 |
Visit 14 | € 564,92 |
Visit 15 | € 564,92 |
Visit 16 | € 673,96 |
Visit 14 Follow Up € 453,56 Total € 10.133,76 | |
- (paragrafo da inserire solo se non vi sono costi aggiuntivi di cui alla parte 2). Tutti i costi rimborsabili relativi alla Sperimentazione, inclusi quelli coperti dal contributo per paziente coinvolto nello studio, non comporteranno aggravio di costi a carico del SSN (ad es. non vi sono prestazioni aggiuntive, gli esami strumentali e di laboratorio sono di tipo routinario per i pazienti in Sperimentazione, oppure gli esami strumentali sono di tipo routinario per i pazienti in Sperimentazione e quelli di laboratorio verranno effettuati con kit diagnostici forniti, oppure gli esami di laboratorio verranno effettuati presso un unico laboratorio centralizzato esterno, a carico del Promotore). | ‐ (only include this paragraph if there are no extra costs referred to in part 2). All the reimbursable costs of the Trial, including those covered by the contribution per patient involved, shall not lead to any extra costs payable by the Italian National Health Service (for example, there are no additional services, the diagnostic and laboratory tests are routine for the patients in the Trial, or the diagnostic tests are routine for the patients in the Trial and the lab tests will be carried out with diagnostic kits supplied, or the lab tests will be done at a centralized external laboratory, at the expense of the Sponsor). |
Pediatric Population
Trial Information
Trial Name: YKP509C003
Arm: Adults
Project: SK LifeSciences
Phase: PhaseIII
Indication: 345.9, [See 345.90 - 345.91] Epilepsy, Unspecified, Epileptic Convulsions, Fits or Seizures, Xxxxxx-Xxxxxxx Syndrome
Title: YKP509 A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Investigate the Efficacy and Safety of Carisbamate (YKP509) as Adjunctive Treatment for Seizures Associated with Xxxxxx-Xxxxxxx Syndrome in Children and Adults, with Optional Open-Label Extension
Budget Information
Total Cost per Patient:
Standard
10.133,76
Location: Italy
Overhead Percent: 16,00%
Currency: EUR - Euro
PI: Xxxxxxxx
Institution: Meyer
Standardard Items per Patient
Name | OH? | Total Quantity | Selected Cost | Selected Cost including OH (if applicable) | Baseline Period | Double-blind Treament Period | Early Dismissal | Open-label Extension | EOS/ET | Follow-up | Total | |||||||||||
Screening Visit 1 | Visit 2 | Visit 3 | Visit 4 | Visit 5 | Visit 6 | Visit 7 Follow- up Period (Double-blind period) | Visit 8 | Visit 9 | Visit 10 | Visit 11 | Visit 12 and Beyond (to occur every 84 Days) | Visit 13 | Visit 14 | Visit 15 | Visit 16 | |||||||
Informed Consent Process (adults) | Y | 1,00 | 75,00 | 87,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||
Inclusion/Exclusion | Y | 1,00 | 44,00 | 51,04 | 44,00 | 44,00 | ||||||||||||||||
Randomization | Y | 1,00 | 30,00 | 34,80 | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||||
Initial Physical Exam to include: demographics, vital signs, height and weight, and medical, seizure and ASM history (Adults) | Y | 1,00 | 103,00 | 119,48 | 103,00 | 103,00 | ||||||||||||||||
Follow Up Exam to include: full physical exam, vital signs, and height and weight (Adults) | Y | 2,00 | 81,00 | 93,96 | 81,00 | 81,00 | 162,00 | |||||||||||||||
Collection of Vital Signs and Height and Weight (Adults) | Y | 14,00 | 22,00 | 25,52 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 308,00 | |||
Diagnostic Review Form (Adults) | Y | 1,00 | 26,00 | 30,16 | 26,00 | 26,00 | ||||||||||||||||
Full neurologic exam | Y | 3,00 | 86,00 | 99,76 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 258,00 | ||||||||||||||
S/CGIC | Y | 6,00 | 30,00 | 34,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 | |||||||||||
Vineland Behavior Scale | Y | 3,00 | 52,00 | 60,32 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 156,00 | ||||||||||||||
BRIEF Scale | Y | 3,00 | 21,00 | 24,36 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 63,00 | ||||||||||||||
12-lead ECG | Y | 4,00 | 65,00 | 75,40 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 260,00 | |||||||||||||
Urinalysis | Y | 2,00 | 14,00 | 16,24 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | |||||||||||||||
Central Labs to include: ASM Sampling and Clinical Lab Tests | Y | 13,00 | 30,00 | 34,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 390,00 | ||||
Central Lab Shipping and Handling | Y | 13,00 | 10,00 | 11,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 130,00 | ||||
Dispense Patient Seizure Diary | Y | 2,00 | 29,00 | 33,64 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | |||||||||||||||
Review Patient Seizure Diary | Y | 14,00 | 26,00 | 30,16 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 364,00 | |||
Collect Patient Seizure Diary | Y | 1,00 | 18,00 | 20,88 | 18,00 | 18,00 | ||||||||||||||||
Collection of Unused Study Drug and Study Drug Accountability | Y | 16,00 | 10,00 | 11,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 160,00 | |
Record Concomitant medications including ASMs | Y | 17,00 | 16,00 | 18,56 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 272,00 |
Adverse events | Y | 17,00 | 18,00 | 20,88 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 306,00 |
Telehealth call | Y | 15,00 | 21,00 | 24,36 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 315,00 | ||
Per Patient Activity Totals: | 545,00 | 206,00 | 291,00 | 153,00 | 153,00 | 483,00 | 113,00 | 178,00 | 153,00 | 153,00 | 113,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 346,00 | 87,00 | 3.706,00 |
Standard Items per Patient
Name | OH? | Total Quantity | Selected Cost | Selected Cost including OH (if applicable) | Baseline Period | Double-blind Treament Period | Early Dismissal | Open-label Extension | EOS/ET | 14 Follow-up | Total | |||||||||||
Screening Visit 1 | Visit 2 | Visit 3 | Visit 4 | Visit 5 | Visit 6 | Visit 7 Follow- up Period (Double-blind period) | Visit 8 | Visit 9 | Visit 10 | Visit 11 | Visit 12 and Beyond (to occur every 84 Days) | Visit 13 | Visit 14 | Visit 15 | Visit 16 | |||||||
Physician's Fees without Exam Costs | Y | 17,00 | 156,00 | 180,96 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 2.652,00 |
Study Coordinator Fee Per Visit | Y | 17,00 | 79,00 | 91,64 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 1.343,00 |
Pharm Dispense per visit (simple) | Y | 15,00 | 69,00 | 80,04 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 1.035,00 | ||
Per Patient | Other Direct | Cost Totals: | 235,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 235,00 | 304,00 | 5.030,00 |
Invoiceables | ||||||||||||||||||||||
Name | OH? | Total Quantity | Selected Cost | Selected Cost including OH (if applicable) | Baseline Period | Double-blind Treament Period | Early Dismissal | Open-label Extension | EOS/ET | Follow-up | Total | |||||||||||
Screening Visit 1 | Visit 2 | Visit 3 | Visit 4 | Visit 5 | Visit 6 | Visit 7 Follow- up Period (Double-blind period) | Visit 8 | Visit 9 | Visit 10 | Visit 11 | Visit 12 and Beyond (to occur every 84 Days) | Visit 13 | Visit 14 | Visit 15 | Visit 16 | |||||||
Brief Neurological Exam | Y | 83,00 | 96,28 | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | ||||||||
C-SSRS | Y | 52,00 | 60,32 | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | ||
Urine Pregnancy Test (central lab) | Y | 12,00 | 13,92 | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | INV | |||
Serum Pregnancy Test (central lab) | Y | 34,00 | 39,44 | INV | INV | INV | ||||||||||||||||
12-lead ECG | Y | 65,00 | 75,40 | INV | INV | INV | INV | INV | ||||||||||||||
Urinalysis | Y | 14,00 | 16,24 | INV | INV | INV | INV | INV | ||||||||||||||
Central Lab Shipping and Handling | Y | 10,00 | 11,60 | INV | INV | INV | INV | |||||||||||||||
Serious Adverse Events | Y | 19,00 | 22,04 | |||||||||||||||||||
Per Patient Conditional Totals: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Patient Cost For Standard Items | |||||||||||||||||||
Baseline Period | Double-blind Treament Period | Early Dismissal | Open-label Extension | EOS/ET | Follow-up | Total | |||||||||||||
Screening Visit 1 | Visit 2 | Visit 3 | Visit 4 | Visit 5 | Visit 6 | Visit 7 Follow- up Period (Double-blind period) | Visit 8 | Visit 9 | Visit 10 | Visit 11 | Visit 12 and Beyond (to occur every 84 Days) | Visit 13 | Visit 14 | Visit 15 | Visit 16 | ||||
Costs Not Charged with Overhead | |||||||||||||||||||
Costs Charged with Overhead | 780,00 | 510,00 | 595,00 | 457,00 | 457,00 | 787,00 | 417,00 | 482,00 | 457,00 | 457,00 | 417,00 | 487,00 | 487,00 | 487,00 | 487,00 | 581,00 | 391,00 | 8.736,00 | |
Overhead at 16% | 124,80 | 81,60 | 95,20 | 73,12 | 73,12 | 125,92 | 66,72 | 77,12 | 73,12 | 73,12 | 66,72 | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 92,96 | 62,56 | 1.397,76 | |
Selected Cost Per Visit | 904,80 | 591,60 | 690,20 | 530,12 | 530,12 | 912,92 | 483,72 | 559,12 | 530,12 | 530,12 | 483,72 | 564,92 | 564,92 | 564,92 | 564,92 | 673,96 | 453,56 | 10.133,76 |
Screen Failures - Paid for procedure performed up to 904.80
**Visits 6 and 7 only for patients who do not continue to the OLE
Parte 3 - Indennità per i pazienti/accompagnatori coinvolti nello studio clinico: (se applicabile) | Part 3 - Allowance for patients/carers involved in the clinical trial: (if applicable) |
Si fa rinvio al modello “Indennità per i partecipanti alla sperimentazione”, incluso nel dossier della domanda ai sensi del Regolamento (UE) n. 536/2014, da intendersi richiamato nel presente Contratto come sua parte integrante e sostanziale. | Reference is made to the model “Allowance for trial participants”, included in the application dossier pursuant to (EU) Regulation no. 536/2014, to be understood as cited in this Agreement as an integral and substantial part thereof. |
LIQUIDAZIONE E FATTURE | LIQUIDATION AND INVOICES |
- Il compenso deve essere liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. | ‐ The payment must be made within 30 days from receipt of the invoice. |
- La fattura deve essere emessa con cadenza prevista trimestrale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore. | ‐ The invoice must be issued at the required intervals quarterly based on the amounts accruing during the reference period and the specific request for invoice by the Sponsor. |
DATI DEL BENEFICIARIO / PAYEE DETAILS Bank name: Banco BPM IBAN code: XX00X0000000000000000000000 SWIFT/BIC code: XXXXXX00X00 | |
Le fatture devono essere inviate per il pagamento a: PPD Investigator Services LLC per email a: XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx@xxx.xxx, oppure perposta a : 000 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, XX 00000, XXX | Invoices should be sent for payment to: PPD Investigator Services LLC by email at XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx@xxx.xxx, or via mail at 000 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, XX 00000, XXX |
Costo per soggetto: L’Ente sarà rimborsato in conformità con il budget sottostante, meno il dieci per cento (10%) di ritenuta. La ritenuta si applicherà solo al Costo per Xxxxxxxx se non diversamente specificato. I pagamenti saranno effettuati su base trimestrale in euro e si baseranno sui dati inseriti nei moduli elettronici di segnalazione dei casi (eCRF) dei soggetti. | Cost per Subject: Institution will be reimbursed in accordance of the budget below, less ten percent (10%) Withholding will apply only to the Cost per Subject unless otherwise specified. Payments will be made on a quarterly basis in Euro and will be based on data entered and verified in subject electronic case report forms (eCRF’s). |
Fallimenti dello screening: L’Ente sarà pagato fino a tre (3) fallimenti dello screening (come definito di seguito) per ogni (1) soggetto | Screen Failures: The Institution will be paid up to three (3) Screen Failures (as defined below) for every one (1) subject who is/are |
randomizzato. L’Ente sarà rimborsato su una base per procedura in conformità con le tariffe stabilite nel budget per un massimo di sei (6) fallimenti dello screening. Ai fini del presente accordo, per fallimento dello screening si intende qualsiasi soggetto che inizialmente sembra soddisfare i criteri per il pre-screening e firma il modulo di consenso informato. Il pagamento per gli Screen Failures sarà pagabile all’Ente al ricevimento di fatture corrette e dettagliate. | randomized. Institution will be reimbursed a per procedure basis in accordance with the rates set forth in the Budget for a maximum of six (6) screen failures. For purposes of this Agreement, a Screen Failure shall mean any subject, who initially appears to meet the criteria for pre-screening, signs the informed consent form. Payment for Screen Failures will be payable to Institution based upon the receipt of correct and itemized invoices. |
Start-up fee: Un pagamento una tantum non rimborsabile dell'importo stabilito nel budget per le attività di avvio dello studio sarà pagabile all'istituto dopo la conferma dell'approvazione del CE, la piena esecuzione dell'accordo e il completamento di qualsiasi requisito pre- studio come specificato dallo Sponsor o da PPD. | Study Start-up Fee: A one-time non-refundable payment at the amount set forth in the budget for Study start-up activities will be payable to the Institution upon confirmation of EC approval, full execution of the Agreement, and completion of any pre-Study requirements as specified by Sponsor or PPD. |
Conservazione e archiviazione dei documenti: Un pagamento una tantum per la conservazione e l'archiviazione della documentazione secondo la tariffa stabilita nel budget dello studio sarà pagata all'istituto ai fini della conformità a questo accordo. L’Ente sarà pagato dopo l'esecuzione di questo accordo, la conferma della riunione e dell'approvazione dell'IRB e il completamento dei requisiti pre- studio come specificato dallo Sponsor o da PPD/il suo designato | Record Storage and Archiving: A one-time record storage and archiving fee of the amount stated in the budget will be paid to the Institution for purposes of compliance with this Agreement. Institution will be paid this fee upon execution of this Agreement, confirmation of EC meeting and approval, and completion of pre-Study requirements as specified by Sponsor or PPD/its designee. |
Set-up fee della farmacia: Un pagamento una tantum per la farmacia secondo la tariffa stabilita nel budget dello studio sarà pagata all’Ente a seguito di conferma dell’approvazione etica, firma del contratto, e completamento di qualunque requisito di pre- studio specificato dal Promotore o da PPD | Pharmacy Start-up Fee: A one-time non- refundable payment of the amount stated in the budget for pharmacy start-up activities will be payable to the Institution upon confirmation of EC approval, full execution of the Agreement, and completion of any pre-Study requirements as specified by Sponsor or PPD. |
Visite non programmate: Per visita non programmata si intende una visita del soggetto che non è espressamente prevista dal protocollo, ma che è comunque necessaria per lo studio. Le visite non programmate saranno rimborsate sulla base di una procedura in conformità con le tariffe stabilite nel Budget. | Unscheduled Visits: An Unscheduled Visit means a subject visit which is not expressly set forth in the Protocol, but is otherwise required for the Study. Unscheduled Visits will be reimbursed on a per procedure basis in accordance with the rates set forth in Budget. In the event a medically necessary procedure is |
Nel caso in cui una procedura medicalmente necessaria non sia inclusa nel Budget, l’Ente deve ricevere un'approvazione scritta prima che la procedura venga eseguita. L'importo del risarcimento per una procedura non inclusa nel Budget sarà approvato nel momento in cui viene fornita l'approvazione scritta. | not included in the Budget, Institution must receive prior written approval before procedure is performed. Amount of compensation for a procedure not included in Budget will be approved at the time written approval is provided. Payment shall be made upon PPD’s receipt of the correct and itemized invoices. |
Standard of Care: Standard of Care (SOC) includono tutti i trattamenti medicalmente necessari, procedure o test che ci si aspetta di eseguire, anche se il soggetto non ha partecipato allo studio. I trattamenti, le procedure o i test identificati nel bilancio come SOC devono essere pagati da un beneficiario terzo, a meno che tale beneficiario non lo neghi. L'Ente/investigatore assicurerà che tutti i rifiuti SOC siano accettabili prima di presentare una fattura per il rimborso da PPD. | Standard of Care: Standard of Care (SOC) assumptions include any medically necessary treatments, procedures or tests that would be expected to be performed even if the subject were not participating in the Study. Treatments, procedures or tests identified within the budget as SOC are to be paid by third party payee unless denied by such payee. Institution/Investigator will ensure all SOC denials are acceptable prior to submitting an invoice for reimbursement from PPD. |
Pagamento Finale: Il pagamento finale incluso il dieci per cento (10%) sarà erogabile al completamento della visita conclusiva e al ricevimento di quanto segue: (i) tutta la documentazione dello Studio, (ii) la contabilizzazione di tutti i Farmaci dello studio inutilizzati, (iii) tutte le eCRFs/query completate e corrette, (iv) il completamento del database lock e (v) qualsiasi richiesta di chiarimento da parte di PPD o dal Promotore riguardo ai dati o ai record dello Studio. Tutte le fatture definitive devono essere presentate al PPD entro 60 giorni dalla visita conclusiva dello Studio da parte dell’Ente. Le fatture ricevute dopo tale periodo non potranno essere rimborsate. Il pagamento finale sarà elaborato dopo l’esecuzione della riconciliazione finale e includerà la ritenuta e/o eventuali pagamenti in sospeso all’Ente. Se il centro non ha alcun pagamento in sospeso, non saranno effettuati pagamenti aggiuntivi. | Final Payment: The final payment to include the ten percent (10%) will be payable upon completion of the close-out visit and upon receipt of the following: (i) all Study documentation, (ii) the accountability of all unused Study Drug, (iii) all completed and correct eCRFs/queries, (iv) completion of database lock and (v) any clarification requests made by PPD or Sponsor regarding Study data or records. Final invoices must be submitted to PPD within 60 days of Institution’s Study close- out visit. Invoices received after this time may not be reimbursed. Final payment will be processed after final reconciliation is performed and will include withholding and/or any outstanding payment to Institution. If site has no outstanding payment no additional payments shall be made. |
Nessun’altra richiesta di finanziamento aggiuntivo sarà considerata senza previo consenso scritto da parte del Promotore o di PPD. | No other additional funding requests will be considered without the prior written consent of Sponsor or PPD. |
ALLEGATO B – GLOSSARIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | ANNEX B – PERSONAL DATA PROTECTION GLOSSARY |
(terminologia riferita al GDPR – Reg. UE n. 2016/679 – ed alle norme attuative italiane) | (terminology referred to in the GDPR – EU Reg. no. 2016/679 – and the implementing Italian regulations) |
• Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; | • Personal Data - any information relating to an identified, or identifiable, natural person (the “Data Subject”). An identifiable natural person is a person who can be identified directly or indirectly using an identifier such as: a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the individual; |
• Trattamento – qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; | • Processing - any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction; |
• Pseudonimizzazione – il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; | • Pseudonymization - the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organizational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable individual; |
• Interessato – la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4 n.1 GDPR); | • Data subject – the natural person to whom the personal data refers (art. 4 no. 1 GDPR); |
• Titolare del trattamento – la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (art.4 n. 7 GDPR); | • Data Controller - the natural or legal person, public authority, agency or any other entity which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law (art. 4 no. 7 GDPR); |
• Responsabile del trattamento – la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4 n.8 GDPR); | • Data Processor - the natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the Data Controller (art. 4 no. 8 GDPR); |
• Altri soggetti che trattano dati personali – le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile (artt. 28, n. 3, lettera b, 29 e 32, n. 4 GDPR), ivi incluse quindi le persone fisiche alle quali il Titolare o il Responsabile abbiano attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, che operano sotto l’autorità del Titolare e nell’ambito dell’assetto organizzativo, ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018; | • Other subjects who process the personal data – the persons authorized to process the personal data under the direct authority of the Controller or the Processor (art. 28, no. 3, letter b, 29 and 32, no. 4 GDPR), to include therefore the natural persons to whom the Controller or the Processor have attributed specific tasks and roles related to the processing, who operate under the authority of the Controller and within the scope of the organizational structure, pursuant to art. 2 quaterdecies of Italian legislative decree 196/2003 as modified by legislative decree 101/2018; |
• Consenso dell'interessato ‐ qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; | • Consent of the Data Subject - any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her; |
• Violazione dei dati personali ‐ la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o | • Personal Data Breach - any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure, or access to, |
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; | personal data transmitted, stored or otherwise processed; |
• Dati relativi alla salute ‐ i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; | • Medical Data - personal data pertaining to the physical or mental health of an individual including the provision of medical services, which may reveal information about his or her state of health; |
• Dati genetici ‐ i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; | • Genetic data - personal data relating to the hereditary genetic or acquired characteristics of an individual which provides unequivocal information about the physiology or health of that individual and which results, in particular, from the testing of a biological sample from the individual in question; |
• Campione biologico ‐ ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo; | • Biological sample - any sample of biological material from which the characteristic genetic data of an individual can be extracted; |
• Sponsor/Promotore ‐ la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica; | • Sponsor/Promoter - the person, company, institution or body that is responsible for starting, managing and/or funding a clinical trial; |
• CRO – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica; | • CRO – the Contract Research Organization to which the sponsor may entrust all or part of its competencies relating to clinical trials; |
• Monitor – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dallo sponsor/CRO; | • Monitor – the party responsible for monitoring the Trial, appointed by the Sponsor/CRO; |
• Auditor – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante | • Auditor – the party responsible for auditing the conduct of the Trial as an integral part of |
della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor/CRO. | quality assurance, appointed by the Sponsor/CRO. |
Allegato C / Annex C
STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES
SK Life Science, Inc. | |
CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO | |
Da titolare del trattamento a titolare del trattamento | |
SEZIONE I | |
Clausola 1 | |
Scopo e ambito di applicazione | |
(a) | (a) Lo scopo delle presenti Clausole contrattuali tipo è di garantire la conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati)2 in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo per le finalità della sperimentazione clinica ““Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza di Carisbamato (YKP509) come trattamento aggiuntivo per le crisi convulsive associate alla sindrome di Xxxxxx- Xxxxxxx in adulti e bambini, con estensione in aperto facoltativa”. |
(b) | (b) Le Parti: |
(i) | (i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, la o le agenzie o altro/i organo/i (di seguito la o le “entità”) che trasferisce/ono i dati personali, elencati nell’Allegato I.A. (di seguito, ciascuno/a, “esportatore dei dati”), e |
(ii) | (ii) la o le entità di un Paese terzo che riceve/ono i dati personali dall’esportatore dei dati, direttamente o indirettamente tramite un’altra entità anch’essa Parte delle presenti Clausole, |
elencate nell’Allegato I.A. (di seguito, ciascuna, “importatore dei dati”) | |
hanno accettato le presenti Clausole contrattuali tipo (di seguito: “Clausole”). | |
(c) | (c) Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali come specificato nell’Allegato I.B. |
(d) | (d) L’Appendice alle presenti Clausole contenente gli Allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti Clausole. |
Clausola 2 | |
Efficacia e invariabilità delle Clausole | |
(a) | (a) Le presenti Clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi efficaci di ricorso legale, in conformità all’Articolo 46, comma 1, e all’Articolo 46, comma 2(c), del Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, Clausole contrattuali tipo ai sensi dell’Articolo 28, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il Modulo o i Moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell’Appendice. Ciò non impedisce alle Parti di includere le Clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti Clausole in un contratto più ampio e/o di aggiungere altre Clausole o garanzie supplementari, purché queste non siano in contrasto, direttamente o indirettamente, con le presenti Clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. |
(b) | (b) Le presenti Clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l’esportatore dei dati in virtù del Regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 3 | |
Terzi beneficiari | |
(a) | (a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti Clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti |
dell’esportatore e/o dell’importatore dei dati, con le seguenti eccezioni: | |
(i) | (i) Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx 0; |
(ii) | (ii) Clausola 8 - Modulo Uno: Clausola 8.5(e) e Clausola 8.9(b); Xxxxxx Due: Clausola 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) ed (e); Modulo Tre: Xxxxxxxx 0.0(x), (x) x (x) x Xxxxxxxx 0.0(x), (x), (x), (x), (x) e (g); Modulo Quattro: Clausola 8.1(b) e Clausola 8.3(b); |
(iii) | (iii) Clausola 9 - Modulo Due: Clausola 9(a), (c), (d) ed (e); Modulo Tre: Clausola 9(a), (c), (d) ed (e); |
(iv) | (iv) Clausola 12 - Modulo Uno: Xxxxxxxx 00(x) e (d); Moduli Due e Tre: Clausola 12(a), (d) e (f); |
(v) | (v) Clausola 13; |
(vi) | (vi) Clausola 15.1(c), (d) ed (e); |
(vii) | (vii) Clausola 16(e); |
(viii) | (viii) Clausola 18 - Moduli Uno, Due e Tre: Xxxxxxxx 00(x) e (b); Modulo Quattro: Clausola 18. |
(b) | (b) Il comma (a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 4 | |
Interpretazione | |
(a) | (a) Laddove le presenti Clausole utilizzino termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini avranno lo stesso significato di cui al suddetto Regolamento. |
(b) | (b) Le presenti Xxxxxxxx xxxxxxxx lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. |
(c) | (c) Le presenti Xxxxxxxx non dovranno essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 5 | |
Gerarchia | |
In caso di contraddizione tra le presenti Xxxxxxxx e le disposizioni dei relativi accordi tra le Parti, vigenti al momento dell’accettazione delle |
presenti Clausole, o stipulati successivamente, prevarranno le presenti Clausole. | |
Clausola 6 | |
Descrizione del/i trasferimento/i | |
I dettagli del/i trasferimento/i, e in particolare le categorie di dati personali che vengono trasferiti e le finalità per cui vengono trasferiti, sono specificati nell’Allegato I.B. | |
Clausola 7 - Facoltativa | |
Clausola di adesione successiva | |
(a) | (a) Un’entità che non sia Parte delle presenti Clausole può, con l’accordo delle Parti, aderire alle presenti Clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore dei dati, compilando l’Appendice e firmando l’Allegato I.A. |
(b) | (b) Una volta compilata l’Appendice e firmato l’Allegato I.A, l’entità aderente diventerà Parte delle presenti Clausole e avrà i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore dei dati, conformemente alla sua designazione nell’Allegato I.A. |
(c) | (c) L’entità aderente non avrà alcun diritto o obbligo derivante ai sensi delle presenti Clausole per il periodo precedente all’adesione. |
SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI | |
Clausola 8 | |
Garanzie in materia di protezione dei dati | |
L’esportatore dei dati garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l’importatore dei dati, grazie all’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, sia in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono ai sensi delle presenti Clausole. | |
8.1 Limitazione delle finalità | |
L’importatore dei dati tratterà i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento, come indicato nell’Allegato I.B. Può trattare i dati personali per un’altra finalità soltanto: | |
(i) | (i) se ha ottenuto il previo consenso dell’interessato; |
(ii) | (ii) se il trattamento è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell’ambito di |
specifici procedimenti amministrativi, regolatori o giudiziari; o | |
(iii) | (iii) se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. |
8.2 Trasparenza | |
(a) | (a) Per consentire agli interessati di esercitare effettivamente i propri diritti in conformità alla Clausola 10, l’importatore dai dati li informerà, direttamente o tramite l’esportatore dei dati, circa: |
(i) | (i) la sua identità e i suoi recapiti; |
(ii) | (ii) le categorie di dati personali trattati; |
(iii) | (iii) il diritto di ottenere una copia delle presenti Clausole; |
(iv) | (iv) qualora intenda trasferire successivamente i dati personali a terzi, del destinatario o delle categorie di destinatari (ove opportuno al fine di fornire informazioni significative), la finalità del trasferimento successivo e il motivo dello stesso ai sensi della Clausola 8.7. |
(b) | (b) Il comma (a) non si applicherà se l’interessato dispone già delle informazioni, anche quando queste siano già state fornite dall’esportatore dei dati, o se la comunicazione delle informazioni risultasse impossibile o implicasse uno sforzo sproporzionato per l’importatore dei dati. In quest’ultimo caso l’importatore dei dati dovrà, per quanto possibile, rendere pubbliche le informazioni. |
(c) | (c) Su richiesta, le Parti metteranno gratuitamente a disposizione dell’interessato una copia delle presenti Clausole, compresa l’Appendice da loro compilata. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le Parti possono espungere informazioni dall’Appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo |
tuttavia una sintesi significativa qualora l’interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le Parti comunicheranno all’interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. | |
(d) | (d) I commi da (a) a (c) lasciano impregiudicati gli obblighi incombenti all’esportatore dei dati a norma degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. |
8.3 Esattezza e minimizzazione dei dati | |
(a) | (a) Ciascuna Parte provvederà affinché i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati. L’importatore dei dati adotterà tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati siano cancellati o rettificati tempestivamente. |
(b) | (b) Se una Parte venisse a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito o ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informerà senza indebito ritardo l’altra Parte. |
(c) | (c) L’importatore dei dati provvederà affinché i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. |
8.4 Limitazione della conservazione | |
L’importatore dei dati conserverà i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Attuerà misure tecniche o organizzative adeguate per garantire la conformità a tale obbligo, compresa la cancellazione o l’anonimizzazione4 dei dati e di tutti i backup alla fine del periodo di conservazione. | |
8.5 Sicurezza del trattamento | |
(a) | (a) L’importatore dei dati, e durante la trasmissione anche l’esportatore dei dati, metteranno in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire |
la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzati a tali dati (di seguito “violazione dei dati personali”). Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, essi terranno debitamente conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per l’interessato. Le Parti prenderanno in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere soddisfatta in tal modo. | |
(b) | (b) Le Parti concordano le misure tecniche e organizzative di cui all’Allegato II. L’importatore dei dati effettuerà controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza. |
(c) | (c) L’importatore dei dati garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a rispettare la riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo giuridico di riservatezza. |
(d) | (d) In caso di una violazione dei dati personali trattati da parte dell’importatore dei dati a norma delle presenti Clausole, l’importatore adotterà misure adeguate per porre rimedio alla violazione dei dati personali, incluse misure per attenuarne i possibili effetti negativi. |
(e) | (e) In caso di violazione dei dati personali che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’importatore dei dati informerà senza indebito ritardo l’esportatore dei dati e l’autorità di controllo competente in conformità alla Clausola 13. Tale |
notifica dovrà contenere i) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di dati personali registrati in questione), ii) le sue probabili conseguenze, iii) le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione e iv) i recapiti di un referente da cui è possibile ottenere maggiori informazioni. Nella misura in cui non è possibile per l’importatore dei dati fornire tutte le informazioni contemporaneamente, può farlo in fasi successive senza indebito ritardo. | |
(f) | (f) In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’importatore dei dati informerà senza ingiustificato ritardo gli interessati della violazione dei dati personali e della sua natura, se necessario in cooperazione con l’esportatore dei dati, unitamente alle informazioni di cui ai commi e), punti da ii) a iv), a meno che l’importatore dei dati non abbia attuato misure volte a ridurre in modo significativo il rischio per i diritti o le libertà delle persone fisiche o che la notifica implichi uno sforzo sproporzionato. In quest’ultimo caso, l’importatore dei dati emetterà un comunicato pubblico o adotterà misure analoghe per informare il pubblico della violazione dei dati personali. |
(g) | (g) L’importatore dei dati documenterà tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione dei dati personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e ne terrà un registro. |
8.6 Dati sensibili | |
Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le credenze religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in |
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (di seguito “dati sensibili”), l’importatore dei dati applicherà limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari adeguate alla natura specifica dei dati e ai rischi connessi. Ciò può includere la limitazione del personale autorizzato ad accedere ai dati personali, misure di sicurezza supplementari (quali la pseudonimizzazione) e/o limitazioni aggiuntive rispetto all’ulteriore divulgazione. | |
8.7 Trasferimenti successivi | |
L’importatore dei dati non divulgherà i dati personali a terzi situati al di fuori dell’Unione europea6 (nello stesso Paese dell’importatore dei dati o in un altro Paese terzo - di seguito: “trasferimento successivo”), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti Clausole, secondo il Modulo appropriato. In alternativa, il trasferimento successivo da parte dell’importatore dei dati potrà avvenire solo se: | |
(i) | (i) è diretto verso un Paese che beneficia di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’Articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo; |
(ii) | (ii) le terze parti forniscono in altro modo garanzie adeguate in conformità agli Articoli 46 o 47 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione; |
(iii) | (iii) le terze parti stipulano con l’importatore dei dati un atto giuridico vincolante che garantisce lo stesso livello di protezione dei dati previsto dalle presenti Clausole e l’importatore dei dati fornisce una copia di tali garanzie all’esportatore dei dati; |
(iv) | (iv) è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell’ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolatori o giudiziari; |
(v) | (v) è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, o |
(vi) | (vi) qualora non ricorra nessuna delle altre condizioni, l’importatore dei dati ha ottenuto il consenso esplicito dell’interessato al trasferimento successivo in una situazione specifica, dopo averlo informato delle sue finalità, dell’identità del destinatario e dei possibili rischi di tale trasferimento per l’interessato dovuti alla mancanza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. In tal caso, l’importatore dei dati informerà l’esportatore dei dati e, su richiesta di quest’ultimo, gli trasmetterà copia delle informazioni fornite all’interessato. |
Qualunque trasferimento successivo è soggetto alla conformità da parte dell’importatore dei dati a tutte le altre garanzie previste dalle presenti Clausole, in particolare la limitazione delle finalità. | |
8.8 Trattamento sotto l’autorità dell’importatore dei dati | |
L’importatore dei dati dovrà garantire che qualsiasi persona che agisca sotto la sua autorità, compreso l’incaricato del trattamento, tratti i dati solo dietro sue istruzioni. | |
8.9 Documentazione e conformità | |
(a) | (a) Ciascuna Parte dovrà essere in grado di dimostrare l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Clausole. In particolare, l’importatore dei dati dovrà conservare la documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. |
(b) | (b) L’importatore dei dati metterà tale documentazione a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta. |
Clausola 9 | |
Ricorso a sub-responsabili del trattamento | |
Lasciato intenzionalmente bianco | |
Clausola 10 | |
Diritti dell’interessato | |
(a) | (a) L’importatore dei dati, se del caso con l’assistenza dell’esportatore dei dati, tratterà qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti ai sensi delle presenti Clausole senza indebito ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell’istanza o della richiesta.8 L’importatore dei dati adotterà misure adeguate per agevolare tali istanze, richieste e l’esercizio dei diritti dell’interessato. Tutte le informazioni fornite all’interessato saranno in forma comprensibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. |
(b) | (b) In particolare, su richiesta dell’interessato, l’importatore dei dati dovrà, gratuitamente: |
(i) | (i) confermare all’interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornire una copia di tali dati e le informazioni di cui all’Allegato I; se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornire informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità alla Clausola 8.7; e fornire |
informazioni sul diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo conformemente alla Clausola 12(c)(i); | |
(ii) | (ii) rettificare i dati inesatti o incompleti dell’interessato; |
(iii) | (iii) cancellare i dati personali dell’interessato se sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti Clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario o se l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento. |
(c) | (c) Qualora l’importatore dei dati tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, tale trattamento cesserà se l’interessato vi si oppone. |
(d) | (d) L’importatore dei dati non prenderà alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito “decisione automatizzata”), che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incida in modo significativamente analogo sulla sua persona, salvo con il consenso esplicito dell’interessato o se autorizzato in tal senso dalla normativa del Paese di destinazione, a condizione che tale normativa preveda misure adeguate a tutela dei diritti e dei legittimi interessi dell’interessato. In questo caso, se necessario, l’importatore dei dati in collaborazione con l’esportatore dei dati: |
(i) | (i) informerà l’interessato della prevista decisione automatizzata, delle conseguenze previste e della logica utilizzata; e |
(ii) | (ii) attuerà garanzie adeguate, consentendo almeno all’interessato di contestare la decisione, esprimere la propria opinione e ottenere il riesame da parte di un essere umano. |
(e) | (e) Qualora le richieste dell’interessato siano eccessive, in particolare per il |
loro carattere ripetitivo, l’importatore dei dati può addebitare un corrispettivo ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi dell’accoglimento della richiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. | |
(f) | (f) L’importatore dei dati può rifiutare la richiesta dell’interessato se tale rifiuto è consentito dalla normativa del Paese di destinazione ed è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all’Articolo 23, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679. |
(g) | (g) Se l’importatore dei dati intende rifiutare la richiesta dell’interessato, informerà quest’ultimo dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e/o rivolgersi all’autorità giudiziaria. |
Clausola 11 | |
Ricorso | |
(a) | (a) L’importatore dei dati informerà gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul proprio sito web, di un referente autorizzato a trattare i reclami che tratterà prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato. |
(b) | (b) In caso di controversia tra un interessato e una delle Parti in merito alla conformità alle presenti Clausole, la Parte in questione farà tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le Parti si terranno reciprocamente informate su tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle. |
(c) | (c) Qualora l’interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità alla Clausola 3, l’importatore dei dati accetterà la decisione dell’interessato di: |
(i) | (i) presentare un reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro della sua residenza |
abituale o della sua sede di lavoro o all’autorità di controllo competente ai sensi della Clausola 13; | |
(ii) | (ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della Clausola 18. |
(d) | (d) Le Parti accettano che l’interessato possa essere rappresentato da un organo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all’Articolo 80, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679. |
(e) | (e) L’importatore dei dati si atterrà a qualunque decisione vincolante ai sensi della normativa applicabile dell’UE o dello Stato membro. |
(f) | (f) L’importatore dei dati conviene che la scelta compiuta dall’interessato non pregiudicherà i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa applicabile. |
Clausola 12 | |
Responsabilità | |
(a) | (a) Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi danno causatole per una violazione delle presenti Clausole. |
(b) | (b) Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell’interessato e l’interessato avrà il diritto di ricevere un risarcimento per qualsiasi danno sostanziale o non sostanziale che la Parte abbia causato all’interessato violando i diritti del terzo beneficiario ai sensi delle presenti Clausole. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell’esportatore dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. |
(c) | (c) Qualora più di una Parte sia responsabile di un danno causato all’interessato a seguito di una violazione delle presenti Clausole, tutte le Parti responsabili saranno responsabili in solido e l’interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di esse. |
(d) | (d) Le Parti convengono che se una Parte è ritenuta responsabile ai sensi del comma (c), avrà il diritto di richiedere all’altra Parte/alle altre Parti la porzione di risarcimento corrispondente alla sua/alle loro responsabilità per il danno. |
(e) | (e) L’importatore dei dati non può invocare il comportamento di un responsabile o un sub-responsabile per sottrarsi alla propria responsabilità. |
Clausola 13 | |
Controllo | |
(a) | (a) L’autorità di controllo responsabile di garantire che l’esportatore dei dati agisca in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, indicata all’Allegato I.C, agirà in qualità di autorità di controllo competente. |
(b) L’importatore dei dati accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell’autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell’ambito di qualunque procedura volta a garantire la conformità alle presenti Clausole. In particolare, l’importatore dei dati accetterà di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall’autorità di controllo, comprese le misure correttive e di risarcimento. Fornirà all’autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie. | |
SEZIONE III – NORMATIVA E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE | |
Clausola 14 | |
Normativa e prassi locali che incidono sulla conformità alle Clausole | |
(a) | (a) Le Parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la normativa e le prassi del Paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell’importatore dei dati, compresi eventuali requisiti di |
divulgazione dei dati personali o misure che autorizzino l’accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscano all’importatore di adempiere agli obblighi previsti dalle presenti Clausole. Ciò si basa sul presupposto che la normativa e le prassi che rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e che si limitano a quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all’Articolo 23(1) del Regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti Clausole. | |
(b) | (b) Le Parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui al comma (a), hanno tenuto debitamente conto in particolare dei seguenti elementi: |
(i) | (i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati, i trasferimenti successivi previsti, il tipo di destinatario, la finalità del trattamento, le categorie e il formato dei dati personali trasferiti, il settore economico in cui ha luogo il trasferimento, il luogo di conservazione dei dati trasferiti; |
(ii) | (ii) la normativa e le prassi del Paese terzo di destinazione (comprese quelle che impongono la divulgazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati ) pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili10; |
(iii) | (iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica od organizzativa pertinente predisposta per |
integrare le garanzie di cui alle presenti Clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel Paese di destinazione. | |
(c) | (c) L’importatore dei dati garantisce che, nell’effettuare la valutazione di cui al comma (b), ha fatto tutto il possibile per fornire all’esportatore dei dati le informazioni pertinenti e conviene che continuerà a cooperare con l’esportatore dei dati per garantire la conformità alle presenti Clausole. |
(d) | (d) Le Parti accettano di documentare la valutazione di cui al comma (b) e di metterla a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta. |
(e) | (e) L’importatore dei dati si impegna a informare prontamente l’esportatore dei dati se, dopo aver accettato le presenti Clausole e per tutta la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una normativa o prassi non conforme ai requisiti di cui al comma (a), anche a seguito di una modifica della normativa del Paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di divulgazione) che indichi un’applicazione pratica di tale normativa che non è conforme ai requisiti di cui al comma (a). [Per il Modulo Tre: l’esportatore dei dati inoltrerà la notifica al titolare del trattamento]. |
(f) | (f) A seguito di una notifica ai sensi del comma (e), o se l’esportatore dei dati ha altrimenti motivo di ritenere che l’importatore dei dati non possa più adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Clausole, l’esportatore dei dati individuerà tempestivamente le misure appropriate (per es., misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che l’esportatore e/o l’importatore dei dati dovranno adottare per far fronte alla situazione [per il Modulo Tre: se del caso in consultazione con il |
responsabile del trattamento]. L’esportatore dei dati sospenderà il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere garantite adeguate tutele per tale trasferimento, o se incaricato [per il Modulo Tre: dal titolare del trattamento o] dall’autorità di controllo competente. In tal caso, l’esportatore dei dati avrà il diritto di risolvere il contratto, nella misura in cui riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Clausole. Se le Parti del contratto sono più di due, l’esportatore dei dati potrà esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della Parte interessata, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente Xxxxxxxx, si applicheranno le Clausole 16(d) ed (e). | |
Clausola 15 | |
Obblighi dell’importatore dei dati in caso di accesso da parte di autorità pubbliche | |
15.1 Notifica | |
(a) | (a) L’importatore dei dati accetta di informare prontamente l’esportatore dei dati e, ove possibile, l’interessato (se necessario con l’aiuto dell’esportatore dei dati) se: |
(i) | (i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un’autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, ai sensi della normativa del Paese di destinazione, per la divulgazione dei dati personali trasferiti ai sensi delle presenti Clausole; tale notifica includerà informazioni sui dati personali richiesti, sull’autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o |
(ii) | (ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla normativa del Paese di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti ai sensi delle |
presenti Clausole; tale notifica includerà tutte le informazioni disponibili all’importatore. | |
(b) | (b) Se la normativa del Paese di destinazione vieta all’importatore dei dati di informare l’esportatore dei dati e/o l’interessato, l’importatore dei dati accetta di fare tutto il possibile per ottenere un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. L’importatore dei dati si impegna a documentare di aver fatto il possibile per consentirne la dimostrazione su richiesta dell’esportatore dei dati. |
(c) | (c) Laddove consentito dalla normativa del Paese di destinazione, l’importatore dei dati si impegna a fornire all’esportatore dei dati, periodicamente per tutta la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili in merito alle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni ecc.). [Per il Modulo Tre: l’esportatore dei dati inoltrerà le informazioni al titolare del trattamento]. |
(d) | (d) L’importatore dei dati accetta di conservare le informazioni di cui ai commi da (a) a (c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta. |
(e) | (e) I commi da (a) a (c) non pregiudicano l’obbligo dell’importatore dei dati ai sensi della Clausola 14(e) e della Clausola 16 di informare tempestivamente l’esportatore dei dati qualora non sia in grado di agire in conformità alle presenti Clausole. |
15.2 Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati | |
(a) | (a) L’importatore dei dati si impegna a verificare la legittimità della richiesta di divulgazione, in particolare se essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di |
contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima ai sensi della normativa del Paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatore dei dati, alle stesse condizioni, si avvarrà delle possibilità di ricorso. Nel contestare una richiesta, l’importatore dei dati chiederà l’adozione di misure cautelari affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non divulgherà i dati personali richiesti fino a quando non sarà tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore dei dati ai sensi della Clausola 14(e). | |
(b) | (b) L’importatore dei dati accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di divulgazione e, nella misura consentita dalla normativa del Paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatore dei dati. Inoltre, su richiesta, la metterà a disposizione dell’autorità di controllo competente. [Per il Modulo Tre: l’esportatore dei dati dovrà rendere disponibile la valutazione al titolare del trattamento]. |
(c) | (c) Quando risponde a una richiesta di divulgazione, l’importatore dei dati accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta. |
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI | |
Clausola 16 | |
Mancata conformità alle Clausole e risoluzione | |
(a) | (a) L’importatore dei dati informerà prontamente l’esportatore dei dati qualora non fosse in grado di agire in |
conformità alle presenti Clausole, per qualunque motivo. | |
(b) | (b) Qualora l’importatore dei dati violi le presenti Clausole o non sia in grado di agire in conformità alle stesse, l’esportatore dei dati sospenderà il trasferimento dei dati personali all’importatore dei dati fino a che la conformità non sarà nuovamente garantita o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la Clausola 14(f). |
(c) | (c) L’esportatore dei dati avrà il diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Clausole qualora: |
(i) | (i) l’esportatore dei dati abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all’importatore dei dati ai sensi del comma (b) e la conformità alle presenti Clausole non sia ripristinata entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; |
(ii) | (ii) l’importatore dei dati violi in modo sostanziale o persistente le presenti Clausole; o |
(iii) | (iii) l’importatore dei dati non agisca in conformità a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale o di un’autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono ai sensi delle presenti Clausole. |
Qualora le Parti del contratto siano più di due, l’esportatore dei dati potrà esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della Parte interessata, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. | |
(d) | (d) [Per il Modulo Uno: i dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto ai sensi del comma (c) verranno, a scelta dell’esportatore dei dati, restituiti immediatamente all’esportatore dei dati o cancellati integralmente. Lo stesso varrà per qualunque copia di |
dati]. L’importatore dei dati certificherà la cancellazione dei dati all’esportatore dei dati. Finché i dati non vengono cancellati o restituiti, l’importatore dei dati continuerà ad assicurare la conformità alle presenti Clausole. Qualora la normativa locale applicabile all’importatore dei dati vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l’importatore dei dati garantisce che continuerà ad assicurare la conformità alle presenti Clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo previsti dalla normativa locale. | |
(e) | (e) Ciascuna Parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata alle presenti Clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell’Articolo 45, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti Clausole; o ii) il Regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del Paese verso il quale sono trasferiti i dati personali. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. |
Clausola 17 | |
Legislazione vigente | |
Le presenti Clausole saranno disciplinate dalla normativa di uno degli Stati membri dell’UE, purché tale normativa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che tale normativa sarà quella ITALIANA. | |
Clausola 18 | |
Scelta del foro e giurisdizione | |
(a) | (a) Qualunque controversia derivante dalle presenti Clausole sarà risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell’UE. |
(b) | (b) Le Parti convengono che tali organi giurisdizionali saranno quelli ITALIANI. |
(c) | (c) L’interessato può anche agire in giudizio contro l’esportatore e/o l’importatore dei dati dinanzi agli |
organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale. | |
(d) | (d) Le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali. |
APPENDICE | |
NOTA ESPLICATIVA: | |
Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o categoria di trasferimenti e, a tale proposito, determinare il/i rispettivo/i ruolo/i delle Parti come esportatore/i e/o importatore/i dei dati. Ciò non richiede necessariamente il completamento e la firma di appendici separate per ogni trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale, laddove tale trasparenza possa essere ottenuta attraverso una sola appendice. Tuttavia, se necessario per garantire sufficiente chiarezza, devono essere utilizzate appendici separate. | |
ALLEGATO I | |
A. ELENCO DELLE PARTI | |
Esportatore/i dei dati: | |
1. Denominazione: | |
Indirizzo: | |
Attività pertinenti ai dati trasferiti ai sensi delle presenti Clausole: conduzione sperimentazione clinica “Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza di Carisbamato (YKP509) come trattamento aggiuntivo per le crisi convulsive associate alla sindrome di Xxxxxx-Xxxxxxx in adulti e bambini, con estensione in aperto facoltativa” | |
Firma | |
Titolare del trattamento | |
Importatore/i dei dati: | |
1. Denominazione: SK Life Science, Inc |
Indirizzo: 000 Xxxx Xxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx, XX 00000 | |
Nome e cognome, ruolo e recapiti del referente: Xxxxxx Xxxxxxxx, responsabile della | |
Attività pertinenti ai dati trasferiti ai sensi delle presenti Clausole: conduzione sperimentazione clinica “Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza di Carisbamato (YKP509) come trattamento aggiuntivo per le crisi convulsive associate alla sindrome di Xxxxxx-Xxxxxxx in adulti e bambini, con estensione in aperto facoltativa” | |
Firma | |
Titolare del trattamento | |
Rappresentante dei dati: Synexus Clinical Research GmbH, with its registered address Xxxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx, 00000, Xxxxxxx | |
B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO | |
Categorie di interessati i cui dati personali vengono trasferiti: | |
• Clinical trial patient/subjects. | Dati dei pazienti |
Categorie di dati personali trasferiti | |
• Pseudonymized, key coded health data on clinical trial patients/subjects, (i.e. medical data and demographic) as described in the clinical trial informed consent data form signed by the patients/subjects. | • Pseudonimizzato, dati sanitari chiave codificati su pazienti/soggetti della sperimentazione clinica (ad es. dati medici e demografici) come descritto nel modulo di consenso informato della sperimentazione clinica firmato dai pazienti/soggetti. |
Dati sensibili trasferiti (se del caso) e restrizioni o misure di sicurezza applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, come ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all’accesso (tra cui accesso solo per il personale che abbia seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari. | |
• Sensitive data is pseudonymized and key coded when there is a transfer. | • I dati sensibili sono pseudonimizzati e la chiave codificata quando c'è un trasferimento. |
• Sensitive data is stored and transferred in an encrypted format. • Access to the transferred coded sensitive data is limited within SKLSI and CRO to those with a demonstrated need for access and have completed applicable training. • Recording of individuals who access sensitive data. • Coded clinical trial data will be made available to health authorities (such as the EMA and FDA) as required by law in connection with the review of the safety and efficacy of the medication being studied. | • I dati sensibili vengono memorizzati e trasferiti in un formato crittografato. • L'accesso ai dati sensibili codificati trasferiti è limitato all'interno di SKLSI e CRO a coloro che hanno dimostrato di avere bisogno di accesso e hanno completato la formazione applicabile. • Registrazione di persone che accedono a dati sensibili. • I dati di studi clinici codificati saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie (come l'EMA e la FDA) come richiesto dalla legge in relazione alla revisione della sicurezza e dell'efficacia del farmaco in esame. |
La frequenza del trasferimento (ad es. se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua). | |
• Coded data that is transferred to SKLSI, to the CRO or to the clinical team is done on a continuous basis. • Coded data will be transferred to health authorities (such as the EMA and FDA) for review purposes is done on a one-off basis. | • I dati codificati che vengono trasferiti a SKLSI, al CRO o al team clinico vengono eseguiti su base continua. • I dati codificati saranno trasferiti alle autorità sanitarie (come l'EMA e la FDA) a fini di revisione è fatto su una base una tantum. |
Natura del trattamento | |
• Collected coded clinical trial data as described in the patient informed consent form is pooled with other clinical trial participants and processed to evaluate the safety and effectiveness of the medication being studied in the applicable clinical trial and provide the clinical study reports to health authorities (such as the EMA and FDA) for their review. | • I dati raccolti della sperimentazione clinica codificati, come descritto nel modulo di consenso informato del paziente, sono messi in comune con altri partecipanti alla sperimentazione clinica ed elaborati per valutare la sicurezza e l'efficacia del farmaco oggetto dello studio clinico applicabile e fornire lo studio clinico relazioni alle autorità sanitarie (come l'EMA e la FDA) per la loro revisione. |
Finalità del trasferimento e dell’ulteriore trattamento | |
• To analyze clinical trial data to evaluate the safety and effectiveness of the medication being studied in the applicable clinical trial as described in the patient informed consent form. | • Analizzare i dati della sperimentazione clinica per valutare la sicurezza e l'efficacia del farmaco studiato nella sperimentazione clinica applicabile, come descritto nel modulo di consenso informato del paziente. |
Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se ciò non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo | |
• Data will be retained according to legal requirements. Clinical trial data must generally be maintained for a period of 25 years after the end of the Trial. | • I dati saranno conservati secondo i requisiti legali. I dati della sperimentazione clinica devono essere generalmente conservati per un periodo di 25 anni dalla conclusione della Sperimentazione. |
C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE | |
MODULO UNO: Trasferimento da titolare a titolare | |
Identificare la/le autorità di controllo competente/i conformemente alla Clausola 13 | |
Italian Data Protection Authority Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx Tel. x00 00 00000 0 Fax x00 00 00000 000 | Garante per la protezione dei dati personali Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx Tel. x00 00 00000 0 Fax x00 00 00000 000 |
ALLEGATO II - MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI | |
• Measures for ensuring the transfer of data to SKLSI and the CRO is pseudonymized and key-coded. • Measures for ensuring the site retains all of the de- coding information so SKLSI and CRO cannot identify any patients. • Measures to ensure data is stored on an encrypted server. • Measures ensuring the coded clinical data is available to the CRO, the clinical team and health authorities as described in the patient informed consent form. • Ensuring affirmative consent is obtained, as evidenced by the signed informed consent form on file for the study. • Measures to ensure that only data that is needed for the study is collected. | • Misure per garantire il trasferimento dei dati a SKLSI e al CRO sono pseudonimizzate e codificate con chiave. • Misure per garantire che il sito conservi tutte le informazioni di de-codifica in modo che SKLSI e CRO non possano identificare alcun paziente. • Misure per garantire l'archiviazione dei dati su un server crittografato. • Misure volte a garantire che i dati clinici codificati siano messi a disposizione del CRO, del team clinico e delle autorità sanitarie, come descritto nel modulo di consenso informato del paziente. • Garantire il consenso è ottenuto, come dimostrato dal modulo di consenso informato firmato sul file per lo studio. • Misure per garantire che vengano raccolti solo i dati necessari per lo studio. |
ALLEGATO III – ELENCO DEI SUB- RESPONSABILI | |
Lasciato intenzionalmente bianco |