Contract
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PATRIMONIO ED OPERE PUBBLICHE SERVIZIO STABILI E VERDE | ||||||
OPERA | ACCORDO QUADRO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI | |||||
FASE PROGETTUALE | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | |||||
DESCRIZIONE ELABORATO | ||||||
TIPO ELABORATO | ||||||
Progettisti e Direttori Lavori geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx arch. Xxxxxxx Xxxxx FIRMATO | ||||||
Responsabile del Procedimento arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx FIRMATO | Dirigente Settore Tecnico Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx FIRMATO | |||||
L’impresa Esecutrice | Il Sindaco | Segretario Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | ||||
revisioni | data | |||||
n. | data | descrizione | resp. rev. | resp. val. | Ottobre 2019 | |
n. elaborato | ||||||
3 | ||||||
p.le Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxxxx (XX), tel. 00000000, fax 0000000000, c.f. 01063800153, p. IVA 00703060962 |
INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
4
Art 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 4
Art 3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6
Art 4. REQUISITI DELL’APPALTATORE 6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
6
Art 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 6
Art 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 6
Art 7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 7
Art 8. DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE 7
Art 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO 8
Art 10. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 8
Art 11. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 8
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
9
Art 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 9
Art 13. TERMINI PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI 10
Art 15. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI10
Art 16. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 11
Art 17. LAVORI A CORPO E A MISURA 11
12
Art 18. VERIFICA, MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI 12
13
Art 19. GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA 13
Art 20. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 13
CAPO 6 - DISCIPLINA PER L’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA14
Art 21. XXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
Art 22. NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 14
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
14
Art 24. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 14
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
15
Art 26. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 15
Art 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO 16
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
16
Art 28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 16
Art 29. GARANZIE SULLE OPERE 17
Art 30. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE17
17
ART. 33. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 17
ART. 34. - CUSTODIA DEL CANTIERE 19
ART. 35. - DANNI DA FORZA MAGGIORE 19
ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 19
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la manutenzione,il decoro e la sicurezza delle aree verdi comunali.
L’accordo quadro in oggetto è un appalto di lavori, secondo quanto descritto negli articoli seguenti.
La natura dei lavori rientra nella categoria prevalente OG1.
I lavori verranno affidati attraverso apposito Contratto applicativo e successivi Xxxxxx esecutivi impartiti dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice.
Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore.
Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le lavorazioni previste nell’ambito del presente accordo quadro consisteranno principalmente ed indicativamente, nelle seguenti:
• fornitura e posa in opera di nuovi giochi e arredi;
• manutenzioni straordinarie su panchine, recinzioni, reti, pavimentazioni, cordoli, percorsi, manufatti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo sotto indicati degli interventi tipo:
- Cancellazione di scritte o graffiti;
- Idropulizia di panchine o manufatti in cemento;
- Ripristino o rifacimento di parti di pavimentazione;
- Tracciamenti campi da gioco, controllo e rifissaggio delle attrezzature;
- Tinteggiature di inferriate, ringhiere,balaustre,recinzioni,cancelli o comunque manufatti metallici o di legno;
- Trattamenti impregnanti con Sali minerali atossici su elementi in legno;
- Manutenzione fontanelle/vedovelle;
- Fornitura nuovi elementi di arredo: panchine, rastrelliere biciclette;
- Realizzazione di nuove recinzioni e manutenzioni delle stesse;
- Realizzazione segnaletica verticale e di comunicazione;
- Interventi su apparecchi di illuminazione;
- Interventi sul patrimonio arboreo non previsti nell’appalto verde;
- Interventi vari di carattere edile/da fabbro/elettrico/idraulico.
Nessuna variazione alle opere ordinate potrà essere introdotta dall’Appaltatore, che resterà invece interamente responsabile di tutte le difformità non preventivamente
autorizzate dalla D.L.: in tal caso non sarà riconosciuta l’opera da parte della medesima
D.L. potendosi pertanto comportare la demolizione e il rifacimento a totale spesa dell’Appaltatore.
Le difformità di cui sopra si riferiscono sia alla forma e alle dimensioni delle opere che alle caratteristiche delle stesse e dei materiali impiegati e potranno essere accertate in ogni momento fino al collaudo definitivo dei lavori, fatte salve le garanzie previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è così composto:
A | OPERE: | |
A1 | IMPORTO DELLE OPERE - BASE DI GARA | € 74.700,00 |
A2 | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 1.867,50 |
A=A1+A2 | IMPORTO LAVORI | € 76.567,50 |
B | SOMME A DISPOSIZIONE: | |
B1 | Art.113 DLgs 50/2016 e s.m.i. | € 1.531,35 |
B4 | IVA SUI LAVORI 22% | € 16.844,85 |
B=B1+B2+B3+B4 | SOMME A DISPOSIZIONE | € 18.376,20 |
C | ARROTONDAMENTO | € 56,30 |
D=A+B+C | TOTALE | € 95.000,00 |
L' importo così determinato rappresenta il valore massimo della prestazione esigibile. L’A.C. nel periodo di durata dell’Accordo Quadro potrà commissionare all’Appaltatore le opere oggetto d’appalto fino al raggiungimento dell’importo massimo esigibile, tramite contratti applicativi e successivi ordini esecutivi.
L'importo da liquidare sarà determinato applicando i Prezzi Informativi per Opere a Verde di Assoverde 2019-2020, oppure dal Prezziario della C.C.I.A.A. di Milano 2019, decurtati del ribasso di gara, ai lavori ordinati tramite i suddetti contratti applicativi e successivi ordini esecutivi, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinato sia inferiore anche in misura considerevole all'importo dell’Accordo Quadro.
Gli operatori economici dovranno presentare l’offerta del ribasso di gara sui listini sopra citati.
In fase di esecuzione del contratto l’impresa appaltatrice eseguirà i lavori indicati dalla D.L., che saranno a loro volta oggetto di contratti applicativi e relativi ordini esecutivi, fermo restando l’importo complessivo di contratto.
Art 3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro ha una durata complessiva massima di 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente).
L’Appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che di volta in volta sarà allegato ad ogni singolo contratto applicativo, nell’ambito di validità dell’Accordo Quadro. L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l’importo massimo previsto.
E’ facoltà della Stazione Appaltante estendere il periodo di validità dell’Accordo Quadro per esigenze di pubblico servizio e in corso di gara di aggiudicazione a nuovo appaltatore alle medesime condizioni ai sensi dell’ Art. 106 comma 1 a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Art 4. REQUISITI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore, in forma giuridica dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:
a. il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto applicabile e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c. l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
d. le garanzie fidejussorie previste dal presente Capitolato;
e. Duvri
I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d’accordo quadro, in quanto conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i computi metrici estimativi, la planimetria di massima e il cronoprogramma di massima.
Art 7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle opere oggetto del presente Capitolato, ed in particolare:
- D.M. 19.4.2000, n. 145 per le parti in vigore
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- D.M. 10/03/1998 e dal DPR 151/2011;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti;
- regolamenti comunali vigenti;
- disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico
- normativa tecnica vigente, in particolare dalle nome CEI ed UNI e norme di buona tecnica comunque applicabili
- norme, obblighi, procedure ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio in appalto
- norme vigenti in materia di Polizia Forestale
- ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa statale che di enti territoriali.
Art 8. DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE
L’Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Appaltatore dovrà inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui nominativo l’Amministrazione Comunale potrà esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle credenziali professionali offerte.
Tale nominativo dovrà coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici indicati nella certificazione SOA “attestazione di qualificazione di lavori pubblici”. Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale.
Art 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità di tutta la documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi e le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.
Art 10. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Art 11. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale e previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del primo contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 12 del D.Lgs n. 50/2016: in tal caso il R.U.P. autorizzerà in tal senso la D.L. la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell’art. 16; decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
In tal caso si procederà ai sensi di legge all’assegnazione dei lavori in favore del successivo classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.
Art 13. TERMINI PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà disciplinato nei contratti applicativi e comunque non dovrà eccedere la durata dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che sarà di volta in volta allegato ai singoli contratti applicativi.
Art 14. PENALI
In caso di mancata presentazione dell’Appaltatore ai termini prefissati per la consegna dei lavori, verrà applicata una penale di 300,00 €.
In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti, riconducibile ad inadempienza da parte dell’Appaltatore, sarà applicata la penale dell’1 per mille dell’importo di Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al previsto.
Per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore, da parte del personale dell’impresa appaltante (secondo quanto previsto dall’art. 6 della L. 123/07) sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista di tesserino.
Le penali verranno contabilizzate all’interno dei relativi SAL e detratti in occasione del pagamento di ciascuno di questi.
L’applicazione complessiva delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa del ritardo o di inadempienze da parte dell’Appaltatore.
Art 15. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
All’Accordo Quadro è allegato un cronoprogramma di massima della durata di 24 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo. A seguito di sottoscrizione dei successivi contratti applicativi, ai quali saranno allegati i relativi cronoprogrammi di dettaglio, l'Appaltatore potrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali stabiliti nel cronoprogramma di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dalla D.L./R.U.P.
Art 16. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non saranno concesse sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione dei lavori derivanti dalle seguenti cause imputabili all’Appaltatore:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale Appalto o dal capitolato generale d’appalto;
d. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
f. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
g. le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell’allegato I del Decreto n. 81 del 2008.
Art 17. LAVORI A CORPO E A MISURA
Il presente appalto si intende contabilizzato, per la parte costituente i lavori, a misura. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee del Codice dei Contratti Pubblici il corrispettivo contrattuale è determinato applicando i prezzi unitari dedotti del ribasso offerto in sede di gara alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito.
Si farà riferimento ai Prezzi Informativi per Opere a Verde di Assoverde 2019-2020, oppure al Prezziario della C.C.I.A.A. di Milano 2019 su cui si dovrà applicare il ribasso offerto in sede di gara.
I prezzi contrattuali, ottenuti al netto del ribasso di gara, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato e relativi allegati e di ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, è consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, la posa in opera dei vari materiali, tutto l’occorrente per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, l’apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con relativi oneri per l’impianto dei cantieri o per il deposito dei materiali di rifiuto, le opere provvisionali, ed ogni lavorazione e magistero necessari per dare i lavori ultimati nel
modo prescritto, le spese generali e l'utile d'impresa. Pertanto nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto anche se non espressamente descritto nella relativa voce di elenco prezzi.
Art 18. VERIFICA, MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
Tutte le misure saranno effettuate in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguarderanno solo i lavori da questa ordinati.
La D.L. potrà comunque procedere in qualunque momento all’accertamento e alla misurazione di ogni singola opera e dello stato di avanzamento dei lavori.
Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti.
L’Appaltatore sarà tenuto a rifare a propria cura e spese tutti quei lavori per i quali la Direzione Lavori, a seguito di opportuna verifica, abbia riscontrato vizi o difformità relativamente alle modalità di esecuzione o ai materiali utilizzati, qualora non corrispondenti a quelli ordinati: la D.L. potrà in tal caso ordinare la totale o parziale demolizione delle opere difettose e la nuova esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, con rimborso di eventuali maggiori oneri per danni, ritardi e maggior durata della direzione e sorveglianza dei lavori.
Il Direttore dei Lavori emetterà successivi Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento del minore fra gli importi netti di € 15.000,00 o l’importo del singolo contratto applicativo. I SAL comprenderanno le lavorazioni e somministrazioni effettivamente prestate unitamente ai relativi oneri per la sicurezza (ai quali non verrà applicato il ribasso di gara), escluse quelle connesse alla reperibilità e pronto intervento, che verranno contabilizzate a parte.
Ogni SAL sarà sottoscritto dal D.L. e per accettazione dall’Appaltatore.
Ogni SAL sarà accompagnato dal relativo Certificato di Pagamento, a firma del RUP.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il Certificato di Pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato qualunque sia l'ammontare raggiunto.
La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo finale/Certificato di Regolare Esecuzione e previa prestazione di garanzia fideiussoria, di cui all’art. 19, da parte dell’Esecutore.
L’Appaltatore dovrà mantenere, per proprio conto, costante e scrupoloso controllo della contabilità dei lavori e trasmettere, su richiesta della D.L./R.U.P, adeguata documentazione attestante lo stato di avanzamento di tale contabilità: i documenti di contabilità dovranno riportare la data di fornitura o esecuzione dei lavori, il luogo, la tipologia di lavoro eseguito, la descrizione, la quantità, le misure, il costo unitario, la somma residua rispetto all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti.
Prima di liquidare la somma esigibile dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante accerterà preventivamente il DURC dello stesso e degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Art 19. GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Si rimanda alla disciplina di cui all’art 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 in merito alla riduzione delle garanzie fideiussorie in relazione al possesso dei requisiti di certificazione di qualità.
Art 20. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 6 - DISCIPLINA PER L’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art 21. VARIAZIONE DEI LAVORI
Si rimanda all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per la disciplina della variazione dei lavori.
Art 22. NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto.
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art 23. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi della normativa vigente, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il subappalto o il cottimo verrà autorizzato dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art 24. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente CSA.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità,
per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art 25. CONTROVERSIE
In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario, foro di Monza, ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
Art 26. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. l’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente delle maestranze impiegate nelle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato;
c. i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Art 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO
La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all’ art. 108, del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In caso di ottenimento di DURC dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art 28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
L'impresa è responsabile delle aree oggetto di intervento relativamente ai lavori eseguiti e fino a collaudo delle stesse. Ad ultimazione dei lavori avvenuta l’esecutore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia delle aree oggetto dei lavori.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto, al termine dei lavori relativi ad ogni singolo contratto applicativo, l’ultimazione degli stessi al Direttore Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. L’ultimazione dei lavori si intenderà effettiva quando unitamente all’accertamento dell’ultimazione degli stessi saranno presentate le certificazioni .
In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all’accertamento della regolarità delle opere eseguite ed in caso di esito positivo emette relativo CRE.
In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione appaltante medesima addebitandone la spesa all’aggiudicatario, ove questi non provveda nei termini prescritti.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
Art 29. GARANZIE SULLE OPERE
A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino a due anni da tale ultimazione decorre il periodo di garanzia sulle opere eseguite. L’Appaltatore è garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tale periodo egli sarà tenuto alla manutenzione gratuita delle dette opere, ed alla eliminazione di eventuali difformità e vizi dell’opera rispetto al contratto stipulato.
A garanzia degli interventi eseguiti per i 2 anni successivi dalla fine dei lavori, prima dello svincolo della cauzione definitiva, l’Appaltatore dovrà depositare alla Stazione appaltante una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 20% dell’importo contrattuale come garanzia sulla rata di saldo. La polizza potrà prevedere la naturale estinzione decorsi due anni dalla data del collaudo finale.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
Art 30. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Termini e modalità di collaudo sono disciplinati dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e del relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, per le parti attualmente in vigore, che si richiamano integralmente.
ART. 33. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’accordo quadro delle opere pubbliche, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
d. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
e. la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
f. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori;
g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
h. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
i. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
j. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
k. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
l. il rispetto della normativa relativa alle terre e rocce da scavo, ivi compresa la consegna dei formulari e delle quantità di materiale smaltito.
ART. 34. - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 35. - DANNI DA FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare ultimazione dei servizi ai sensi dell’art. 309 del dpr 207/2010
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’accordo quadro si intendono I.V.A. esclusa.
Letto, confermato, sottoscritto Giussano, …………………
L’APPALTATORE IL DIRIGENTE