Garanzia fidejussoria definitiva Clausole campione

Garanzia fidejussoria definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Garanzia fidejussoria definitiva. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si rimanda alla disciplina di cui all’art 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 in merito alla riduzione delle garanzie fideiussorie in relazione al possesso dei requisiti di certificazione di qualità.
Garanzia fidejussoria definitiva. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia - , entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Garanzia fidejussoria definitiva. 1) L’aggiudicatario dovrà prestare a favore del Comune di Piacenza un deposito cauzionale definitivo nei termini previsti dall’articolo 103, del D.Lgs. 50/2016.
Garanzia fidejussoria definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso d'asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento).
Garanzia fidejussoria definitiva. Il Soggetto affidatario si impegna a prestare nei modi di legge garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale riferito a 36 mesi, la quale dovrà recare idonee indicazioni relative al Committente e al servizio in questione. La garanzia dovrà risultare valevole a copertura dell’intero periodo contrattuale e contenere la clausola dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con obbligo dell’appaltatore di produrre all’ASP l’originale di detta garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Garanzia fidejussoria definitiva. 1. E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, nella forma e nella misura prescritta dal D.Lgs 50/2016.
Garanzia fidejussoria definitiva. L’appaltatore, a garanzia del regolare adempimento del contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale, aumentato nei casi e con le modalità ex art. 103, co. 1, D.Lgs. 50/2016. Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 del D.lgs 50/2016. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: