CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E
P.A. CROCE D’ORO MONTALE ODV
PER PRESTAZIONI DOMICILIARI DI TAMPONI OROFARINGEI COVID 19
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 2063 del 30.12.2021;
E
P.A. Croce d’Oro Montale ODV, di seguito denominata “Struttura”, con xxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xxx Xxxxx, x. 0 Codice Fiscale 90055710470, P. Iva 02019090477 PEC xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
PREMESSO
-che l’Azienda ha assoluta ed urgente necessità di incrementare l’attività di tamponi domiciliari per accertamenti diagnostici COVID – 19, al fine di contenere così gli effetti negativi che tale emergenza sanitaria sta producendo sul proprio ambito territoriale;
- che l’Azienda, a seguito avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei COVID 19 ambiti territoriali Firenze,
Prato, Pistoia e Empoli, pubblicato sul sito ASLTC con scadenza 13.12.2021, con delibera DG n. 2063 del 30.12.2021, ha individuato l’Associazione P.A. Croce d’Oro Montale ODV, per attivare immediatamente l’esecuzione di tamponi orofaringei per accertamenti COVID 19 presso il domicilio degli utenti;
-che la P.A. Croce d’Oro Montale ODV è iscritta nel registro regionale di cui all’art. 76 quinquies della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii. quale associazione facente parte del sistema di emergenza urgenza di cui al capo II bis della medesima legge regionale della Toscana;
VISTI:
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina.
Ulteriori determinazioni”;
- la deliberazione del Direttore Generale n°519 del 23.04.2020 con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione e determinata la tariffa di € 15.00 per l’esecuzione di tamponi cumulativi;
- la successiva deliberazione del Direttore Generale n.1509 dell’11/12/2020 che ha introdotto la tariffa di € 40 per i tamponi eseguiti singolarmente;
- vista la L.R.T. n. 40 del 2005 e s.m.i.;
- vista la deliberazione della GRT n.79/r del 17.11.2016;
- visto il Decreto Legge n. 18 del 13.03.2020;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 -OGGETTO
L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione da parte della PA Croce d’Oro Montale - ODV di prestazioni di tamponi orofaringei per COVID 19 presso il domicilio di utenti identificati dall’Azienda USL Toscana Centro.
La prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 48 ore dal momento in cui alla struttura perviene la richiesta
La Struttura deve garantire fino a max n. 15/18 tamponi domiciliari al giorno per 2/3 giorni alla settimana.
La Struttura garantisce quanto di seguito:
✓ ritiro del kit di prelievo presso la sede identificata dalla ASLTC;
✓ esecuzione della prestazione con le modalità di cui a protocollo operativo e/o indicazioni trasmesse formalmente dall’ASLTC;
✓ accettazione del campione come da istruzione operativa e/o indicazioni trasmesse formalmente dall’ASLTC;
✓ consegna dei campioni post raccolta presso il Laboratorio di Analisi individuato dall’ASLTC, nei giorni e negli orari che saranno concordati; Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/ integrazioni che
✓ saranno formalmente comunicate dall’azienda. La Struttura garantisce
✓ l’applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall’Azienda in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.
La Struttura garantisce l’utilizzo di procedure informatiche in connessione con l’Azienda, come da questa richieste.
La Struttura garantisce la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente alimentando la piattaforma dati, come da indicazioni dell’Azienda.
ART. 3 – VOLUME E TARIFFA
Le prestazioni saranno remunerate applicando la tariffa onnicomprensiva pari a € 15,00 a tampone, ad eccezione del caso in cui si debba effettuare un singolo prelievo presso l’indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la tariffa viene fissata in € 40,00. Tali tariffe sono omnicomprensive di tutti i servizi correlati: ritiro tampone presso sedi ASLTC, uso proprio mezzo per viaggio al/dal domicilio dell’utente, DPI per il personale che effettua il servizio, procedure di sanificazione, accettazione, consegna tampone all’Azienda e inserimento dati nel sistema informatico, copertura assicurativa.
La fornitura del tampone è garantita dall’ASLTC.
Il numero delle prestazioni di max 15/18 tamponi al giorno è comunque subordinato alle necessità/urgenze rilevate dall’ASLTC.
La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l’Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura
per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre il volume finanziario complessivamente assegnato. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda.
ART. 4 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO
La Struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.
Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all’osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce “amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali”.
ART. 5 - INCOMPATIBILITA’
La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e s.m.i. art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. L’Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
ART.6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
L’Azienda corrisponderà alla Struttura la somma di € 15,00 per ogni tampone domiciliare COVID-19 ad eccezione del caso in cui si debba effettuare un singolo prelievo presso l’indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la tariffa viene fissata in € 40,00.
La Struttura si impegna ad inviare all’ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili, secondo lo schema fornito dall’Azienda. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall’Azienda.
L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) ed eventuale certificazione ENPAM.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART. 8- PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, All. A1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A1 al presente contratto, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare
necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
ART. 9- COPERTURE ASSICURATIVE
La Struttura provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
La Struttura dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività stessa.
Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l’assunzione di rischi a carico dell’Azienda USL Toscana Centro.
La Struttura potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
ART. 10 -VERIFICHE
La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.
ART. 11- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 12- DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e fino al 30.06.2022, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi dall’01.01.2022 fino alla suddetta data, che sono comunque disciplinati dal presente accordo, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.
13.1- Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente
articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
13.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 7 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 4 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
13.3 -recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno
n.5 giorni, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
13.4 - risoluzione
L’Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione
scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di n. 5 giorni, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
13.5 -Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art.10 addebitabile a responsabilità della Struttura;
-in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- per la gestione amministrativa il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
-per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria in sinergia con il Dipartimento della Prevenzione;
- per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della
qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal direttore del Dipartimento della Prevenzione;
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale dell’Associazione Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 15 - ADEMPIMENTI
La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e al Decreto Presidente Giunta Regionale
n. 79/R del 17.11. 2016 e ss.mm.ii, compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
ART. 16 – SPESE E CLAUSOLE FINALI
Il presente atto consta di n. 12 pagine e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co.2 del DPR 131/86.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore SOC Accordi Contrattuali
e Convenzioni con Soggetti Privati Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
per P.A. Croce d’Oro Montale ODV
il Rappresentante Legale Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 2063 |
Data della delibera | 30-12-2021 |
Oggetto | Avviso d'interesse |
Contenuto | Approvazione esito avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid 19 |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXX XXXX |
Struttura | SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXXX XXXXX |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 2ascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
A | 10 | Avviso di manifestazione di interesse rivolta all'individuazione di soggetti con i quali sottoscrivere accordo contrattuale per acquisizione di prestazioni domiciliari tamponi orofaringei Covid 19 |
B | 1 | Elenco soggetti che hanno presentato istanza per avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tampone orofaringeo Covid 19 |
“documento 2irmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in 2orza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 2ebbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Preso atto:
che in data 01.12.2021, è stato pubblicato sul sito ASLTC l’avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid19, allegato A al presente atto come parte integrante, nel quale si stabiliva che i soggetti interessati potessero presentare manifestazione di interesse entro la data del 13.12.2021 ore 12.00;
che successivamente alla suddetta scadenza, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande a far data dal 16.12.2021 con scadenza il 18.12.2021 ore 24.00;
Considerato che, a seguito del suddetto avviso, sono pervenute all’Azienda le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all’elenco allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato altresi’:
che in riferimento alla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Toscana e ad ANPAS Comitato Regionale Toscano, nelle rispettive istanze sono indicate le associazioni che presteranno il servizio in loro nome e per loro conto, fermo restando il possesso da parte loro dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso e laddove non abbiano presentato domanda singolarmente;
che, come da delibera D.G. n. 1509/2020, le prestazioni saranno remunerate applicando la tariffa onnicomprensiva pari a € 15,00 a tampone, ad eccezione del caso in cui si debba effettuare un singolo prelievo presso l’indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la tariffa viene fissata in € 40,00;
Ritenuto:
di dover prendere atto dell’avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid19, pubblicato sul sito aziendale dal 01.12.2021 al 13.12.2021 e per riapertura termini dal 16.12.2021 al 18.12.2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante,
di dover prendere atto che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, hanno presentato istanza i soggetti di cui all’allegato B al presente atto quale parte integrante;
di dover prendere atto che i suddetti soggetti sono idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid19, previa verifica dei requisiti di accesso richiesti dall’avviso e di quanto da questi dichiarato nella propria istanza;
di dover, nelle more delle verifiche e della successiva contrattualizzazione, autorizzare la prosecuzione del servizio da parte dei soggetti con contratto stipulato a seguito del precedente avviso e presenti nell’elenco allegato B al presente atto, prevedendo che qualora i risultati delle verifiche siano negativi saranno ritenute non idonee e il servizio sarà sospeso;
Dato atto che le prestazioni di cui all’avviso saranno suddivise fra i soggetti idonei alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale e riportati nell’allegato B al presente atto, sulla base degli ambiti territoriali/comuni per i quali hanno fatto domanda, della capacità produttiva da questi dichiarata e delle
necessità, ovvero priorità, definite dall’ASLTC in riferimento agli utenti da sottoporre a tampone domiciliare nell’arco di tempo previsto dal contratto;
Ritenuto in2ine:
di dover delegare il direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Xxxxxxx, alla sottoscrizione per l’Azienda di accordo contrattuale con i soggetti di cui all’allegato B al presente atto, utilizzando lo schema di convenzione di cui alla delibera DG n. 519/2020, con la modifica della tariffa approvata con delibera DG n. 1509/2020;
di dover dare mandato alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati di procedere alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, nonché agli adempimenti amministrativi di competenza;
Xxxxxxxxx la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, considerata la necessità di sottoscrivere celermente gli accordi contrattuali in questione;
Preso atto che il Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento, in servizio presso la stessa SOC;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
Su proposta del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
Tutto quanto sopra premesso e richiamato
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono espressamente richiamate:
1. di prendere atto dell’avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid19, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante, pubblicato sul sito aziendale in data 01.12.2021 con scadenza 13.12.2021 e successivamente, per riapertura termini, dal 16.12.2021 al 18.12.2021;
2. di prendere atto che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, hanno presentato istanza i soggetti di cui all’allegato B al presente atto quale parte integrante;
3. di prendere atto che i soggetti di cui al suddetto elenco, sono idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid19; previa verifica dei requisiti di accesso richiesti dall’avviso e di quanto dichiarato nelle istanze;
4. di autorizzare, nelle more delle verifiche e della successiva contrattualizzazione, la prosecuzione del servizio da parte dei soggetti con contratto stipulato a seguito del precedente avviso e presenti
nell’elenco allegato B al presente atto, prevedendo che qualora i risultati delle verifiche siano negativi saranno ritenute non idonee e il servizio sarà sospeso;
5. di delegare il direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati, alla sottoscrizione per l’Azienda di accordo contrattuale con i soggetti di cui all’allegato B al presente atto, utilizzando lo schema di convenzione di cui alla delibera DG n. 519/2020, con la modifica della tariffa come approvata con delibera D.G. n. 1509/2020;
6. di dare mandato alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati di procedere alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, nonché agli adempimenti amministrativi di competenza;
7. di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, la presente delibera alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a i sensi dell’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in parte narrativa, ai sensi dell’art. 42 comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i.;
10. di pubblicare sull’albo on-line, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della Legge R.T. n. 40/2005 e xx.xx..
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Xxxxxxxx Xxxx)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx)