POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
Stipulata tra:
Città di Alessandria
e
[Nome Società]
UBICAZIONI DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE
La garanzia è prestata su base di “valore dichiarato” e si riferisce agli oggetti d’arte descritti negli elenchi a mani del Contraente.
In Alessandria.
1) Sale d'arte (sezione Xxxxxxxxxx) , Xxx Xxxxxxxxxxx 00 (esposizione e deposito) | € 8.000.000,00 |
2) Palazzo Cuttica (sezione Xxxxx Xxxxxx) , Xxx Xxxxx, 0 (esposizione e deposito) | € 1.550.000,00 |
3) Museo Borsalino (modelli storici e arredi storici disegnati da X.Xxxxxxxx ) , Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 | € 600.000,00 |
4) Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Xxx XXXX Xxxxxx - Xxxxxxxx materiale archeologico (sezione Collezione De Negro Carpani e reperti antico Duomo Piazza Libertà) | € 400.000,00 |
5) Palazzo Cuttica , presso Ufficio Cultura Archivio Fototeca Civica (archivio storico fotografico) valore stimato | € 500.000,00 |
6) DEPOSITO - Via San Xxxxxxxx Xxxxx sede Economato (reperti archeologici) | € 10,000,00 |
Beni all'aperto: | |
- Via Xxxxx - opera "Flawers" di Xxxxxxxx Xxxxxxx | € 10.000,00 |
- Largo Catania - Opera Xxxxxxx Xxxxx in ferro | € 10.000,00 |
TOTALE | € 11.080.000,00 |
La presente polizza opera con una franchigia fissa e assoluta per ciascun sinistro di €
CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO
T.S.A. € 11.080.000,00
Tasso di premio
€
(Premio non soggetto ad imposte governative come da D.L. n 52 del 22/01/2004)
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
Art. 1 – Definizioni
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società": l'impresa assicuratrice;
per "Broker": l’intermediario incaricato dal Contraente della gestione e esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono
derivarne;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per “Fabbricati”: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi
fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
per “Beni”: oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
□disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie;
□ bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere;
□ libri rari, manoscritti, miniature, biblioteche e collezioni librarie in genere;
□ tessuti pregiati, costumi, cuoi, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi;
□ porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non;
□ monete, gioielli, numismatica storica ed antica;
□ strumenti musicali;
□ mobili;
□ armi, armature, stendardi e vessilli;
□ reperti archeologici, fossili, minerali, scheletri, campioni geologici, animali
□ collezioni preistoriche ed etnografiche; collezioni botaniche; collezioni zoologiche, entomologiche e malacologiche; collezioni paleontologiche e geologiche;
□ modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico;
□ prototipi; attrezzature da laboratorio, pezzi unici od originali.
Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi.
Sia di proprietà che di terzi, sia in comodato che in deposito.
per “Incombustibilità”: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura
di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
per “Enti all’aperto”:
per “valore commerciale”: per “stima accettata”:
per “valore dichiarato”:
per “deprezzamento”:
impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei
fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto;
il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di
questi la
prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro; la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
• nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
• nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
• nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo; è facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Il premio della presene polizza non è soggetto a regolazione. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro (Opzione migliorativa vale 10 punti)
Non si applica al presente contratto
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Torino – Xxx Xxxxxx, 0.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti di utenti, fornitori del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 19 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, xxxxxx, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
c) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Poichè scopo primario dei musei è la salvaguardia dei beni culturali, indifferibili interventi a scopo conservativo potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione
Art. 2 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell’eventuale richiesta di attivazione.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito,
Art. 3 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 3 art. 1 “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all’art. “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 4 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.
Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Base di valutazione
In caso di perdita totale di uno o più beni assicurati la Società corrisponde una somma pari al valore di mercato dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro (art. 1908 C.C. 3° comma). Per i beni assicurati su base di stima accettata, come precisato in polizza, il valore dell’oggetto è quello di detta stima.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 6 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Art. 7 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest’ultimo caso , alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art. 9 – Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 10 – Recuperi
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, causati, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
La copertura s’intende prestata durante la giacenza, il trasporto (nei limiti di cui all’art. 20 delle Sezione 5) e le fasi di imballaggio/disimballaggio e allestimento/disallestimento.
Art. 2- Rottura accidentale di beni fragili
Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l’assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.
La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:
• La pulizia ordinaria
• L’esame dei beni
• Il riordino dei beni
purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.
Art. 3 – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni
Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell’intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.
Art. 4 – Opere d’arte costituite da Installazioni audio/video
Limitatamente alle installazioni audio/video e simili, in caso di sinistro l’indennizzo da parte della Società è limitato ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari. Restano esclusi dall’indennizzo i danni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ma non i danni conseguenti agli stessi. E’ in ogni caso sempre escluso il deprezzamento dell’opera.
Art. 5 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 6 – Beni in giacenza presso terzi
La compagnia si obbliga a tenere indenni i beni assicurati indicati in polizza, senza alcun sovrappremio, anche quando si trovino temporaneamente in giacenza presso terzi, ovvero, ad esempio: Gallerie d’Arte, Musei, Fiere,
Mostre, Restauratori e corniciai, a condizione che i fabbricati siano in muratura e i locali siano protetti da robusti serramenti e da impianto automatico di allarme antifurto ed antintrusione e chiusi da serrature di sicurezza.
Art. 7 – Esenzione imposte
Il Contraente dichiara che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n. 53 del 28/02/1983.
Art. 8 - Rischi esclusi
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a) i danni causati dalla continua esposizione al gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell’ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni causati da funghi, batteri, parassiti e roditori in genere;
e) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) e/o di indagini chimiche, fisiche o biologiche, effettuata da personale non specializzato e/o con metodologie non idonee. Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
f) i danni subiti dai beni posti all’aperto salvo diversa specifica pattuizione;
g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
h) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, dal Contraente e/o dall’Assicurato. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori , dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di Società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei Soci illimitatamente responsabili;
i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell’assicurazione, a condizione che il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo;
l) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado o affini, del Contraente o dell’Assicurato; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell’assicurazione, a condizione che il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo;
m) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
n) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo;
o) i danni causati da o conseguenti a truffe;
p)i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
q) i danni direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:
- Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
- Guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
- Confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o da un’autorità pubblica;
- Scioperi, sommosse o tumulti popolari.
r) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
s) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
t) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
u) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
v) salvo diversamente disposto in Polizza, i danni avvenuti durante e/o in conseguenza di trasporti o impiego al di fuori dell’ubicazione del rischio indicata nella scheda di Polizza.
z) Sanction Limitation and Exclusion Clause. In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o Indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o Indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 10– Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato ha l’obbligo, per la durata del presente contratto, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei beni assicurati (salvo il caso fortuito o circostanza di forza maggiore) e di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui dispone e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.
Ciò premesso, la garanzia è operante a condizione che, al di fuori dell’orario di apertura o di presenza del personale, siano operanti le protezioni descritte nei facility reports allegati alla presente polizza.
Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne, che non superino le due ore.
SEZIONE 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Stima accettata
Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d’arte, beneviso alla Società, il valore riportato nella perizia s’intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima s’intende accettata tra le Parti così come previsto dall’art.1908 del Codice Civile.
Art. 2 – Deprezzamento
La presente assicurazione copre il deprezzamento dell’opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato.
Art. 3 – Furto e Rapina
La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata all’esterno, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l’autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali i uno dei modi sopraindicati, abbia violato le difese come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro.
Art. 4 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato (Opzione base)
La garanzia è estesa:
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell’impianto di allarme.
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato sempreché l’autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
Il Contraente e /o l’Assicurato hanno l’obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati
Art. 4 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato (Opzione migliorativa: vale 10 punti)
La garanzia è estesa:
• al furto/xxxxxx/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere;
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato;
Il Contraente e /o l’Assicurato hanno l’obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.
Art. 5 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che nello spazio espositivo dell’esposizione vi sia almeno un addetto preposto alla vigilanza ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Art. 6 – Deroga ai mezzi di chiusura
E’ convenuto che qualora si verificasse un sinistro quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti, gli impianti d’allarme ed i mezzi di protezione e chiusura indicati nei facility report, la Società indennizzerà il sinistro applicando il 50% dell’importo liquidabile a termini della presente polizza mentre il restante 50% del danno resterà a carico dell’Assicurato senza che egli possa assicurarlo diversamente.
Art. 7 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per perdite e danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi a seguito di usurpazione di pubblici poteri, scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, a seguito di tumulti o sommosse civili, compiuti per motivi politici o terroristici, compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
Art. 8 – Terremoto
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio telllurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
Art. 9 – Inondazioni e alluvioni
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Art. 10– Dolo e colpa grave
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche in caso di danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché da dolo e/o colpa grave dei loro dipendenti e/o delle persone per le quali sono legalmente responsabili.
Art. 11 – Variazioni climatiche
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni e le perdite derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.
Art. 12 – Tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti e roditori in genere
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” ai punti C) e D) si conviene tra le Parti che l’assicurazione è operante anche per i danni e le perdite causati da tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti e roditori in genere entro il limite massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo e previo sopralluogo effettuato da ditte specializzate.
Art. 13 – Beni all’aperto
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” al punto F) l’assicurazione è estesa ai beni collocati all’aperto.
Art. 14 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro € 60.000,00 per periodo assicurativo.
Art.15 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano
sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 16 - Parificazione ai danni da incendio
Sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 17 - Spese di rimozione macerie
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00.
Art. 18 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura
Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.
Art. 19 – Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in forma complessiva (Opzione base)
A primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, né franchigia e/o scoperto, la compagnia si obbliga a tenere indenni beni in genere, anche c/o ubicazioni non menzionate nella scheda di polizza, il cui valore per singolo oggetto non superi € 10.000 e fino ad un limite di indennizzo complessivo pari ad € 50.000.
Art. 19 – Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in forma complessiva (Opzione migliorativa: vale 10 punti)
A primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, né franchigia e/o scoperto, la compagnia si obbliga a tenere indenni beni in genere, anche c/o ubicazioni non menzionate nella scheda di polizza, il cui valore per singolo oggetto non superi € 50.000 e fino ad un limite di indennizzo complessivo pari ad € 100.000.
Art. 20 – Copertura automatica Trasporti (Opzione base)
Fino alla concorrenza di € 50.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei beni assicurati in polizza effettuati da personale del Contrente/Assicurato mediante automezzi privati o dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria della gara indetta dal Contraente o da Ditte Specializzate nel trasporto di oggetti d’arte, effettuati nell’ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, alle seguenti condizioni:
□ gli oggetti devono essere imballati a regola d’arte, tenendo conto della natura degli stessi e del tipo di trasporto;
□ gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall’esterno a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;
□ gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi neanche durante brevi soste.
Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli siano lasciati incustoditi.
Per singoli trasporti di valore superiore a € 50.000 la garanzia è operante previa comunicazione alla Compagnia.
Art. 20 – Copertura automatica Trasporti (Opzione migliorativa: vale 10 punti)
Fino alla concorrenza di € 200.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei beni assicurati in polizza effettuati da personale del Contrente/Assicurato mediante automezzi privati o dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria della gara indetta dal Contraente o da Ditte Specializzate nel trasporto di oggetti d’arte, effettuati nell’ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, alle seguenti condizioni:
□ gli oggetti devono essere imballati a regola d’arte, tenendo conto della natura degli stessi e del tipo di trasporto;
□ gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall’esterno a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;
□ gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi neanche durante brevi soste.
Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli siano lasciati incustoditi.
Per singoli trasporti di valore superiore a € 200.000 la garanzia è operante previa comunicazione alla Compagnia
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N° 7 – POLIZZA FINE ART
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: il:
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domiciliato
per
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presso
la
sede
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nella
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e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in: ...............................................................................................................................................
Via/Piazza:
.................................................................................................... C.A.P. ................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: ..............................................................
avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;
DICHIARA
che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il ............% rispetto all’importo dei ricavi ;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:
i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
non è ammessa offerta superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l’attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall’applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,
€ 15.000,00=
PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
il concorrente presenta offerta con i seguenti valori
€ In cifre
PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
Luogo e data Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore
........................................, lì ../../.... .................................................................................
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N°7 - POLIZZA FINE ART
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: il:
../../....
domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
qualità
di:2..............................................................................................................................................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in: ...............................................................................................................................................
Via/Piazza:
.................................................................................................... C.A.P. ................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: ..............................................................
• avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
• consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa;
• consapevole che, con riferimento al sub-parametro “Condizioni di Garanzia (PTa)”, sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione).
• consapevole che, con riferimento al sub-parametro “Condizioni di Garanzia (PTa)”, non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.
• consapevole che per i sub parametri quantitativi (PTb PTc), l’attribuzione del punteggio avverrà secondo il criterio della proporzionalità specificato nel Disciplinare di Gara
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa)
OFFERTA DEL | |||
PUNTEGGIO | CONCORRENTE PER | ||
SUB PARAMETRO | DESCRIZIONE | ASSEGNATO ALL’OPZIONE MIGLIORATIVA | L’ OPZIONE MIGLIORATIVA(indicare con un segno di spunta |
l’opzione scelta) |
Condizioni
(PTa1)
di
garanzia
1
Si
No
“Rinuncia al recesso per sinistro”
Si 10 pt No 0 pt
❑
❑
Condizioni
(PTa2)
di
garanzia
2 “Furto commesso da addetti alla sorveglianza
e dipendenti del Contraente/Assicurato”
Si
No
Si 10 pt No 0 pt
❑
❑
Condizioni
(PTa3)
di
garanzia
3 “Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in
forma complessiva”
Si
No
Si 10 pt No 0 pt
❑
❑
Condizioni di garanzia 4
(PTa4)
Si
No
“Copertura automatica Trasporti”
Si 10 pt No 0 pt
❑
❑
(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso
contrario barrare la casella “NO”)
FRANCHIGIA FRONTALE (PTc)
FRANCHIGIA (art. 2 Sez. 6) | PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE | VALORE DI CAPITOLATO (requisito massimo non superabile) | VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE |
Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro
30 € 2.000
Luogo e data Timbro, Firma e qualifica del sottoscrittore
........................................, lì ../../.... .................................................................................