Esenzione imposte Clausole campione

Esenzione imposte. Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977.
Esenzione imposte. L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n° 52 del 22/01/2004: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.
Esenzione imposte. L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che alcuni beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.
Esenzione imposte. Il Contraente dichiara che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n. 53 del 28/02/1983.
Esenzione imposte. I beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (X.X.xx. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.
Esenzione imposte. L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 52 del 22/01/2004 e successive modificazioni e pertanto sono esenti da imposte L'assicurazione inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza. ELENCO OPERE ASSICURATE su base di (definizione) MOSTRA A maggior chiarimento, si precisa quanto segue: La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d’arte.
Esenzione imposte. (se applicabile)
Esenzione imposte. Qualora gli oggetti d’arte o parte di essi, assicurati con la presente polizza sono di proprietà, di persone e/o enti, residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D. Leg. n° 52 del 22/01/2004, i premi di garanzia sono esenti, in tutto od in parte, da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983. A tal fine l’Assicurato deve fornire idonea dichiarazione alla Società, conte- stualmente alle informazioni atte alla valutazione del rischio.
Esenzione imposte. L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d’arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione di mostre coperte in applicazione alla presente Polizza , sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.
Esenzione imposte. Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977. Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale. L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.