Rinuncia alla surroga Clausole campione

Rinuncia alla surroga. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti di utenti, fornitori del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Rinuncia alla surroga. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: - persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell’Assicurato; - società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro; - specificatamente nei confronti di consociate appartenenti al medesimo gruppo della Contraente, in quanto fabbricanti di prodotti commercializzati dal Contraente/Assicurato; - distributori esclusivi, loro organizzazioni di vendita e assistenza tecnica; - locatori e/o proprietari di beni mobili ed immobili tenuti in locazione e/o leasing dal Contraente/Assicurato, qualora ciò sia contrattualmente previsto e/o richiesto; - Committenti, limitatamente alle garanzie R.C. Terzi; - Enti fieristici, comitati organizzatori di eventi e/o simili organizzazioni; x
Rinuncia alla surroga. Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Rinuncia alla surroga. L’Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, all’azione di surroga derivante dall’art. 1916 C.C., purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Rinuncia alla surroga. Il Fornitore, per conto della sua persona e dei suoi assicuratori, rinuncia a qualsiasi diritto di surrogazione nei confronti dell’Acquirente per ogni responsabilità, costi o spese imposti al Fornitore e ai suoi assicuratori. La stipula dell’assicurazione non limiterà gli obblighi del Fornitore né lo scioglierà dall’adempimento degli stessi o delle responsabilità stabilite nell’Ordine di Acquisto.
Rinuncia alla surroga. La Compagnia rinuncia al diritto di surroga ad essa spettante ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti delle imprese e dei Consorzi, controllate/i dall’Assicurato e nei confronti dei loro prestatori di lavoro.
Rinuncia alla surroga. Per le garanzie della Soluzione “Base” (escluse quelle di cui agli Articoli B.8, B.9, B.10) e della Soluzione “Extended Coverage (B)”, la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 cod. civ. verso:
Rinuncia alla surroga. La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto alla facoltà di surroga prevista dall’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili.
Rinuncia alla surroga. La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga derivante dall'Articolo 1916 C.C. che possa espletare in dipendenza dell'infortunio verso terzi responsabili.
Rinuncia alla surroga. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.